La Consulenza Tecnica di Parte
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- Raimondo Riccio
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1 La Consulenza Tecnica di Parte Ing. Andrea Guido Sommaruga C.T.P. La nomina I compiti I compensi
2 CTP - Nomina L art.201 c.p.c. dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del CTU, il giudice assegna alle parti termine per la nomina del loro consulente tecnico. Il consulente tecnico di parte può essere nominato soltanto se è stato nominato un consulente tecnico d ufficio.
3 CTP - Nomina In assenza di nomina di un CTU rimane sempre salva la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti. La dichiarazione di nomina, che viene effettuata dall avvocato, indica il nome e il recapito del CTP in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni previste dalla Legge.
4 CTP - Requisiti Il CTP non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi. Qualora la parte sia professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, può svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse
5 La Consulenza Tecnica di Parte Il CTP non deve fare alcun giuramento. Il CTP assume una funzione di controllo tecnico sull operato del consulente tecnico d ufficio. Il CTP risponde al cliente del mandato ricevuto.
6 diritti del CTP intervenire alle operazioni peritali del CTU. presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti dal CTU e dal Giudice. non può ampliare il campo d indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.
7 Obblighi del CTP il CTP non è obbligato a stendere un verbale delle operazioni svolte: tuttavia è opportuno che documenti l attività svolta nelle singole fasi di indagine.
8 Compensi del CTP La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice Se appartenente ad un Ordine professionale il CTP è tenuto a rispettare le tariffe dell'ordine di appartenenza.
9 C.P.P. Per il CTP anche in campo penale valgono le stesse considerazioni. I CTP vengono obbligatoriamente nominati dalle parti in seguito alla richiesta di Perizia Tecnica in cui viene nominato il Perito del Tribunale.
10 C.P.P. Possono essere richieste: Consulenza tecnica ripetibile Art. 359 c.p.p. Consulenza tecnica irripetibile Art. 360 c.p.p.
11 C.P.P. Nel caso di Consulenza tecnica irripetibile è particolarmente importante che il CTU verifichi il corretto operato del Perito con particolare attenzione alle modalità di indagine adottate. In questo caso si presume che non si possa ripetere una seconda volta la perizia.
12 Informatica Nel caso di perizie su attrezzature informatiche occorre valutare attentamente: Modalità di analisi memorie di massa. Modalità di analisi dei log di sistema. Modalità di raccolta e conservazione delle prove prima della perizia.
13 CTP - Nomina Art. 201 c.p.c. - Consulente tecnico di parte - Il giudice istruttore, con l ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (cfr. artt. 91, 145 disp. att. c.p.c.). Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
14 CTP - Nomina Art. 194 c.p.c. - Attività del consulente - Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze (cfr. artt. 90, 91, 92 disp. att. c.p.c).
15 Open Source: La Licenza Questa presentazione è di proprietà intellettuale di: Ing. Sommaruga Andrea Guido viale tunisia, Milano è garantito il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento seguendo i termini della Licenza per Documentazione Libera GNU, Versione 1.2, oppure ogni versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation; senza Sezioni Non Modificabili senza Testi Copertina senza Testi di Retro Copertina Mantenendo le indicazioni dell'autore la versione originale in inglese della licenza è disponibile su
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