Capitolo II Tariffa penale
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- Aldo Pandolfi
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1 Capitolo II Tariffa penale Art. 1 - Criteri generali - 1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente. 2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. 3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. -, una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine. 4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni corrispondenza o sessione ; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di esame e studio ; per ogni attività di investigazione difensiva ; per ogni accesso o attesa ; per ogni atto o attività con la partecipazione e assistenza del difensore; per ogni scritto difensivo. Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice partecipazione ; una integrazione in caso di attività difensive, indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di discussione orale. La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.). 5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili. 6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista. Art. 2 - Giudizi non compiuti - 1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico. Art. 3 - Pluralità di difensori e parti. Società professionali - 1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto. 2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%. 3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella
2 liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato. 4. Se l'incarico professionale è conferito a una società tra avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente. Art. 4 - Trasferte 1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente. Art. 5 - Parte civile - 1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile. Art. 6 - Rimborsi 1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.). Art. 7 - Praticanti abilitati - 1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio. Art. 8 - Spese generali - 1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.
3 TABELLA C PENALE 1) Corrispondenza e sessioni 1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per ognuna; 1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione 1.3Instudiooinviatelefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione Giudice di Pace Gip e Gup Tribunale collegiale e tribunale Magistrature superiori ) Esame e studio (*) 3) Investigazioni difensive (**) minimo massimo minimo massimo Giudice di Pace Gip e Gup Tribunale collegiale e tribunale Magistrature superiori
4 . Le nuove tariffe forensi. 4) Indennità (***) 5) Partecipazione e assistenza (****) minimo massimo minimo massimo Giudice di Pace Gip e Gup Tribunale collegiale e tribunale Magistrature superiori ) Udienze (per ognuna) 6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale 6.2 Per l esercizio di attività difensiva in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, ecc. 6.3 Per la discussione orale Giudice di Pace Gip e Gup Tribunale collegiale e tribunale Magistrature superiori
5 . In materia penale. 7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno) 7.1 Esposti, denunce, querele 7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace 7.3 Liste dei tesi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato Giudice di Pace Gip e Gup Tribunale collegiale e tribunale Magistrature superiori Citazioni e notifiche 7.5 Impugnazioni 7.6 Memorie Giudice di Pace * Gip e Gup * Tribunale collegiale e tribunale Magistrature superiori
6 . Le nuove tariffe forensi. 7.7 Pareri che esercitano l attività minimo massimo Giudice di Pace Gip e Gup Tribunale collegiale e tribunale Magistrature superiori (*) L onorario è ogni volta dovuto: in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; dopo l avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni. (**) Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all autorità giudiziaria. (***) Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere. (****) Ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora.
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