RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

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1 RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni prevedono un procedimento più snello, a decidere sarà un giudice monocratico di Corte d Appello con una procedura modellata sul ricorso per ingiunzione di pagamento. Sono stabiliti limiti ben precisi circa la misura del risarcimento che potrà essere liquidato, compresi tra 500 e euro per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che supera il termine di ragionevole durata del processo. In ogni caso la somma liquidata dal magistrato non potrà mai essere superiore al valore della causa. Per quanto riguarda il danno, invece, sarà considerato integrato ed esistente, con conseguente possibilità di presentazione della domanda per l indennizzo, soltanto se sono stati superati i sei anni di durata del processo (tre anni in primo grado, due in secondo e uno nel terzo). La domanda per l equa riparazione per i processi troppi lunghi, a pena di decadenza, va presentata, entro sei mesi da quando la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, al presidente della Corte d Appello del distretto competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i giudici nel cui distretto si è concluso o estinto per i gradi di merito il procedimento in cui è stato violato il termine ragionevole di durata. Il presidente della Corte d Appello o un magistrato della corte a tal fine 1

2 designato provvede, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, con decreto motivato. Il termine di sei mesi vale non solo per i ricorsi introdotti a partire dall 11 settembre 2012, ai quali si applicano le modifiche apportate alla legge Pinto dal DL n.83, ma anche a quelli presentati prima dell 11 settembre e dunque ricadenti sotto la vecchia legge Pinto. Nei giudizi di cognizione i sei mesi decorrono dal momento in cui il dispositivo della sentenza della Suprema Corte è stato emesso, o se si tratta di giudizi di primo e secondo grado dal giorno in cui le sentenze non sono più impugnabili, o ancora dal giorno in cui il giudizio è stato dichiarato estinto. Dunque a differenza del vecchio rito non è più possibile chiedere l equa riparazione in pendenza del procedimento contestato. Nei procedimenti esecutivi e nelle procedure concorsuali, la decadenza decorre dal cessare del termine per presentare reclamo contro i provvedimenti che definiscono le procedure. Nei procedimenti penali che si sono conclusi in fase di indagine preliminare, il termine di decadenza decorre a partire dal momento in cui si ha la conoscenza effettiva che il provvedimento è stato archiviato. Per quanto riguarda, invece, le sentenze emesse dalla sezione regionale, la decadenza decorre dallo scadere del termine per presentare appello. Il termine di decadenza, anche per gli eredi, essendo riconosciuta anche a loro la possibilità di procedere per l equa riparazione, decorre a partire dalla conclusione del processo in cui il dante causa era parte, e nel lasso di tempo compreso tra il decesso del dante causa ed il consolidamento del suo 2

3 diritto all indennizzo o il momento in cui il giudizio cessa il termine di decadenza non decorre né tantomeno è possibile il verificarsi di una prescrizione del diritto. Il termine di decadenza è sospeso durante il periodo feriale compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre. Il ricorso è deciso con decreto inaudita altera parte da un magistrato monocratico e non in camera di consiglio come in precedenza; i documenti vanno allegati in copia autentica; l opposizione contro il decreto che ha deciso la domanda di equa riparazione, va presentata all ufficio giudiziario di cui fa parte il giudice che ha emesso il decreto. La Corte provvede con decreto impugnabile innanzi alla Suprema Corte di Cassazione entro quattro mesi dall avvenuto deposito del ricorso. Il decreto è immediatamente esecutivo. Non è riconosciuto nessun indennizzo alla parte soccombente condannata a norma dell art. 96 c.p.c.; nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte; qualora l imputato non ha provveduto al deposito dell istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini considerati ragionevoli (tre anni in primo grado, due in secondo grado e uno nel giudizio di legittimità); in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia dato luogo ad una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento; quando la domanda del ricorrente sia stata accettata in misura non superiore alla proposta conciliativa; e nel caso in cui il 3

4 provvedimento che conclude il giudizio corrisponda totalmente al contenuto della proposta conciliativa. Qualora il magistrato non dovesse ritenere la domanda sufficientemente giustificata, stabilisce che il cancelliere ne dia immediata comunicazione alla parte ricorrente affinché provveda. Nella eventualità in cui ciò non avvenga, il magistrato rigetta la domanda con decreto motivato. Se il ricorso dovesse essere in tutto o in parte respinto, la domanda non potrà essere riproposta, ma in ogni caso resta alla parte la possibilità di fare opposizione. Sull opposizione provvede la Corte d Appello in camera di consiglio e dal collegio resta escluso il giudice che ha emanato il provvedimento. L opposizione non sospende l esecuzione del provvedimento, ma il collegio, quando sussistono gravi motivi, con ordinanza non impugnabile, può sospendere l efficacia esecutiva del decreto opposto. Il ricorso, insieme al decreto che accoglie in tutto o in parte la domanda di equa riparazione, va notificato per copia autentica alla parte nei cui riguardi la domanda è proposta, lo stesso decreto, a sua volta, deve essere comunicato al procuratore generale della Corte dei Conti al fine di un possibile avvio del procedimento per responsabilità. Le nuove disposizioni certamente ampliano la discrezionalità decisoria dell organo giudicante dal momento che, quanto alla verifica dell esistenza del danno, spetta al giudice, nell accertare la violazione, valutare la complessità del caso, l oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del magistrato durante il procedimento, nonché quello di ogni altro 4

5 soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Non solo, ma laddove il magistrato dovesse ritenere la domanda inammissibile o manifestamente infondata, c è la concreta possibilità che il ricorrente venga condannato al pagamento di una multa compresa tra i mille ed i diecimila euro in favore della Cassa delle Ammende. Dott.ssa Sciotto Fortunata Serena 5

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