TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella causa tra: UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI Roma e Lazio In persona del Segretario Generale ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Fiamingo E ROMA CAPITALE In persona del Sindaco pro-tempore resistente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Sportelli e Rodolfo Mura all'udienza del 16 novembre 2015 ha pronunciato la seguente sentenza Dichiara il diritto della Uil Federazione Poteri Locali Roma e Lazio ad essere preventivamente informata riguardo alle procedure di rotazione del personale di cui al PTPC 2014/2016 ed annulla le disposizioni adottate da Roma Capitale sulla rotazione del personale di cui al PTPC 2014/2016; Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi 4.039,00, oltre IVA e CPA, con distrazione.

2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con rituale atto di ricorso ex art. 414 c.p.c. il sindacato UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI Roma e Lazio ha convenuto in giudizio ROMA CAPITALE contestando, in sintesi, alla resistente di aver adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C. ), previsto dalla legge n. 190 del 2012, e le conseguenti misure relative alla rotazione del personale in violazione dei doveri di preventiva informazione sindacale previsti dalla legge. Sotto altro aspetto, l OS ricorrente lamenta anche il mancato coinvolgimento da parte di Roma Capitale nella formazione dei codici di comportamento di cui all art. 54 del D.Lvo 165/2001 secondo il quale ( comma 5 ) le pubbliche amministrazioni definiscono con procedura aperta alla partecipazione, i propri codici di comportamento. Esposta sotto vari profili l illegittimità della condotta di Roma Capitale, tanto per violazione delle norme citate che dei generali doveri di informazione dei sindacati maggiormente rappresentativi nonché di correttezza e buona fede, l OS ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto a partecipare e comunque ad essere informata riguardo alle procedure di rotazione del personale di cui al PTPC 2014/2016 nonché ad ogni conseguente provvedimento in materia sindacale, e di annullare e/o disapplicare le disposizioni adottate da Roma Capitale sulla rotazione del personale di cui al PTPC 2014/2016 e successive integrazioni. In via principale alternata, ha chiesto al Giudice di dichiarare antisindacale e comunque contrario ai principi di buona fede e correttezza il comportamento tenuto da Roma Capitale e di annullare e/o disapplicare le disposizioni adottate da Roma Capitale sulla rotazione del personale di cui al PTPC 2014/2016 e successive integrazioni, ordinando alla resistente di cessare tale condotta.

3 Si è costituita in giudizio ROMA CAPITALE, nella persona del Sindaco in carica, ed ha chiesto il rigetto del ricorso a sua volta precisando che il PTPC 2014/2016 era stato pubblicato nelle sottosezioni di Amministrazione Trasparente il giorno successivo alla sua approvazione ( con delibera n. 15 del ) e che la rotazione effettiva del personale aveva avuto inizio solo in data dopo la comunicazione alle OOSS dei contenuti del Piano Operativo di Dettaglio. In ogni caso, la resistente ha evidenziato come con deliberazione del sia stato approvato il PTPC 2015/2017 per cui ogni questione relativa al precedente PTPC 2014/2016 è ormai priva del requisito della attualità. Anche per quanto riguarda il Codice di Comportamento, Roma Capitale sostiene che l iter approvativo si era svolto nel rispetto delle previsioni della legge 190/2012 e della delibera ANAC 75/13. Autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata quindi decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento secondo ragione e diritto Il Piano Nazionale Anticorruzione ( P.N.A. ), adottato sulla base della legge n. 190 del 2012, prevede che ad un livello decentrato ogni amministrazione pubblica definisca un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C. ) sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A.. In particolare, per quel che qui interessa, il punto del P.N.A. prevede che le P.A. siano tenute ad adottare criteri per la realizzazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità. L atto di disciplina della rotazione deve essere indicato nell ambito del P.T.P.C. e la misura deve essere adottata da tutte le amministrazioni previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, salvo motivati impedimenti che devono essere inseriti nel P.T.P.C.

4 Sussiste quindi certamente il diritto delle OOSS alla preventiva informazione relativamente alla adozione dell atto di disciplina della rotazione che deve essere contenuto nel P.T.P.C.. Non è invece previsto alcun diritto delle OOSS alla concertazione ed alla partecipazione nelle fasi di adozione degli atti in questione. Nel caso in esame, Roma Capitale riconosce espressamente che con il primo P.T.P.C. 2014/2016, approvato con delibera del , sono stati adottati criteri generali per la rotazione del personale in servizio nelle aree a rischio di corruzione e che solo dopo la sua adozione il PTPC è stato pubblicato e reso noto. Secondo la tesi di Roma Capitale il concreto avvio della rotazione è avvenuto solo in data e solo per il personale della categoria D dopo che il Piano Operativo di Dettaglio era stato comunicato alle OOSS. Orbene, il P.T.P.C. 2014/2016 prevede al punto 7.2 la rotazione del personale e le verifica delle modalità di attuazione mentre l Allegato n. 2 disciplina i criteri di rotazione del personale nelle aree esposte a rischio di corruzione. È evidente quindi che la preventiva informazione imposta dalla legge doveva essere attuata prima della adozione del Piano Triennale e non, come è avvenuto nel caso in esame, il giorno successivo alla sua approvazione ( mediante pubblicazione nelle sottosezioni di Amministrazione Trasparente ) e con la nota del 22 ottobre 2014 ( doc. 4 di Roma Capitale ) a distanza di 10 mesi dalla approvazione del Piano Triennale. Sotto questo aspetto la domanda appare quindi fondata. Per quanto riguarda la mancanza del requisito di attualità, derivante dalla successiva adozione del PTPC 2015/2017 ( non oggetto del presente giudizio ) osserva il Giudice che tale requisito è richiesto dalla giurisprudenza con specifico riferimento al ricorso per repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell art. 28 legge 300/70, in considerazione

5 del tipo di provvedimento che viene adottato. Il decreto emesso dal Giudice ha infatti funzione e natura costitutiva - nel senso che deve essere preordinato a rimuovere una situazione di antisindacalità in atto - e non meramente dichiarativa del carattere antisindacale di un comportamento. La struttura stessa di tale procedura d urgenza postula che la condotta antisindacale sia in atto al momento della pronunzia giudiziale ed in questo senso il requisito della attualità si configura come condizione di accoglibilità del ricorso ( in tal senso la Cass 1005 del 1985, Cass 3568 del 1991, Cass 1364 del 1991, Cass 6946 del 1987 ). In ogni caso, con riguardo al requisito della attualità è stato poi chiarito, con interpretazione che questo Giudice pienamente condivide, che il ricorso ex art.28 non è precluso dal fatto che l azione si sia ormai esaurita solo quando la stessa appare espressione di una condotta non meramente episodica ma destinata oggettivamente a ripetersi e persistere nel tempo con conseguenti e durevoli ripercussioni negative sulla libertà e attività sindacale ( cfr Cass.3894/84 ). Nel caso in esame, anche le modalità di adozione del nuovo P.T.P.C. 2015/2017, che sono state contestate dalla OS nelle note autorizzate, per quanto non oggetto della presente pronuncia, evidenziano la natura non meramente episodica della violazione accertata ed inducono ad accogliere la domanda della OS ricorrente. Nessuna specifica domanda, infine, è contenuta nella conclusioni del ricorso per quanto riguarda la formazione dei Codici di Comportamento di cui all art. 54 D.Lvo 165/2001 per cui ogni questione sul punto risulta irrilevante. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti suddetti, come in epigrafe. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma. Queste sono le ragioni della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma,

6 il 16 novembre 2015 Il Giudice del Lavoro Flavio Baraschi

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