DELIBERAZIONE N. 31/PAR/2010
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- Arnaldo Scala
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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2010 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE N. 31/PAR/2010 sulla richiesta di parere n in data 10/03/2010 formulata dal Sindaco di Statte (TA) pervenuta in data 18/03/2010; Vista l ordinanza n. 10/10 del 13/05/2010 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 26/05/2010; udito il relatore Primo Referendario Dott. Luca Fazio; Ritenuto in FATTO Il Sindaco di Statte, con la nota indicata in epigrafe, chiede un parere della Sezione in materia di integrazione della parte variabile ai sensi dell art. 15, commi 1, lett. k, e 5 del CCNL 1 aprile In particolare, il Comune intende integrare la parte variabile del fondo contrattuale decentrato al fine di finanziare l attività dei dipendenti volta alla redazione di un regolamento sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico e alla predisposizione di un piano carburanti. All uopo fa presente che in base all art. 15, comma 1, lett. k, del CCNL di comparto del 1 aprile 1999 il fondo decentrato si compone anche delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e che secondo l art. 92, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2 Pertanto, il Comune chiede se le attività enunciate siano riconducibili agli atti di pianificazione di cui al D. Lgs. 163/2006 e se le stesse legittimino l incremento della parte variabile del fondo decentrato. Inoltre, il Comune intende effettuare un ulteriore integrazione della parte variabile del fondo contrattuale decentrato al fine di finanziare l attività dei dipendenti impegnati nella predisposizione del Piano Urbanistico Generale con la costituzione di un Ufficio di Piano. All uopo fa presente che in base all art. 15, comma 5, del citato CCNL in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all art. 6 del D. Lgs. 29/1993, valutano anche l entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell ambito delle capacità di bilancio. Pertanto, anche in ordine alla citata attività si chiede se la stessa legittimi l incremento della parte variabile del fondo decentrato. DIRITTO Prima di procedere all esame del merito del quesito occorre verificare se, nella fattispecie, ricorrano i presupposti, soggettivi ed oggettivi, necessari all ammissibilità della richiesta stessa. La legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente norme per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nell ampliare le funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti e nell accentuarne il carattere collaborativo, ha previsto all art. 7 comma 8, che i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alla Corte
3 stessa pareri in materia di contabilità pubblica, richiesta da inoltrarsi, di norma, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali se istituito. La mancata operatività, ad oggi, nella Regione Puglia del Consiglio stesso - organo di consultazione tra la Regione e gli Enti locali previsto dall art. 123 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 con funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo non può in alcun modo ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta. Allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali risulta infatti nella Regione Puglia istituito (L. R. 26 ottobre 2007, n. 29) ma ancora non operante; pertanto la Sezione ritiene, sotto questo primo profilo, ricevibile la richiesta. La richiesta è altresì ammissibile sotto il profilo soggettivo. Il Presidente della Provincia, infatti, quale organo responsabile dell Amministrazione provinciale e di rappresentanza dell Ente (art. 50 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267) ha certamente la legittimazione soggettiva necessaria a richiedere il parere di cui trattasi, senza che si renda necessaria una preventiva deliberazione autorizzatoria di uno degli organi di governo collegiale dell Ente. Occorre ora esaminare se ricorrano, nella fattispecie, i requisiti di ordine oggettivo necessari perché possa essere attivata la funzione consultiva della Sezione. Occorre, cioè, verificare se la questione prospettata dalla Provincia sia attinente alla materia della contabilità pubblica e se non siano presenti altri elementi che impediscano di rendere il parere di cui trattasi. La funzione consultiva intestata alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, infatti, può essere espletata a condizione che le richieste di pareri: abbiano ad oggetto questioni afferenti alla materia della contabilità pubblica; prospettino questioni di carattere generale, che non siano, cioè, finalizzate all adozione di specifici atti di gestione e che non riguardino provvedimenti già presi o attività già espletate; che il parere da rendere non interferisca con
4 eventuali iniziative giudiziarie attuali o potenziali ovvero con altre funzioni intestate alla Corte. Con riferimento al primo profilo, occorre rilevare che appartengono alla nozione di contabilità pubblica le norme intese a disciplinare in via primaria e diretta la gestione del patrimonio della P.A.; l acquisizione delle risorse finanziarie e l impiego di esse; la programmazione dell attività economica, finanziaria e patrimoniale della P.A.; la rendicontazione riferibile a detta attività e le scritture contabili ed i relativi controlli, nonché le norme direttamente preordinate alla tutela degli equilibri della finanza pubblica. Solo le questioni riferibili all interpretazione ed all applicazione della normativa afferente al settore appena delineato possono dunque essere oggetto dell attività consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. In sostanza per materia della contabilità pubblica deve essere inteso il sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici, riferibile alla fase dei procedimenti amministrativi, che riguarda la gestione di entrate o spese e la connessione con le scritture di bilancio. Orbene, nel caso di specie la richiesta di parere riguarda profili e valutazioni che riguardano l interpretazione di disposizioni di contratti collettivi nazionali, materia che esula da quella di contabilità pubblica stricto sensu secondo la nozione adottata dalle Sezioni regionali di controllo (vedansi ad esempio, le deliberazioni: n.39 e 41/2007 della Sezione Lombardia, n.3/2009 della Sezione Toscana e n. 14/ / /2009 della Sezione Veneto). P Q M La richiesta di parere si palesa, quindi, inammissibile. Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia di Lecce. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 26 maggio Il relatore f.to Luca Fazio Il Presidente f.to Vittorio Lomazzi
5 Depositata in segreteria il 27/05/2010 Il Direttore della Segreteria f.to C. Doronzo
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