CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 15/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere relatore Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario nella camera di consiglio del 22 gennaio 2013; Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Capriata D'Orba (AL) in ordine alla possibilità di procedere all'assunzione di una unità di personale di categoria C attingendo alle liste della categorie protette. Visto l art. 100, c. 2, della Costituzione; Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Visto l art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131; Visto l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 15_2013_SRCPIE_PAR_Parere Comune Capriata d'orba Pagina 1 di 5
2 Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista l ordinanza con la quale il Presidente ha convocato questa Sezione di controllo per l odierna seduta; Udito il relatore consigliere Mario Pischedda; Ritenuto in FATTO Con nota n in data 16 ottobre 2012, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie (nota n /2012) e pervenuta in data 26 ottobre 2012, il Comune di Capriata D'Orba, ha chiesto un parere circa la possibilità di procedere all'assunzione a tempo determinato, ovvero indeterminato di un dipendente di Categoria C, attingendo alle liste delle categorie protette. DIRITTO 1. Ammissibilità della richiesta. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 il quale prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica. Per l esercizio dell attività consultiva sono stati elaborati alcuni indispensabili requisiti di ammissibilità, sostanzialmente riconducibili ad un profilo soggettivo consistente nella legittimazione del soggetto che effettua la richiesta, ed all'ambito oggettivo della richiesta. Quest'ultimo comporta la necessità di accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, necessari per i corretti rapporti con l'azione amministrativa e con le funzioni giurisdizionali, giacché il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata formulata dal Sindaco del Comune interessato, per il tramite del Consiglio delle 15_2013_SRCPIE_PAR_Parere Comune Capriata d'orba Pagina 2 di 5
3 Autonomie, e sotto quello oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con delibera n. 54/ Merito Occorre premette che il comune di Capriata d'orba, avendo una popolazione di 1950 abitanti, dal primo gennaio di quest'anno dovrà osservare, in virtù dell art. 16, c. 31, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011, n. 148, le regole del patto di stabilità. Ciò comporta, relativamente alle spese per il personale, la sottoposizione ad un diverso regime che si può così riassumere: a) divieto di assunzioni nell ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente (art. 76 comma 4 del d.l. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008 richiamato dall'art 1) o nell'ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all esercizio precedente (art. 1. comma 557-ter della l. 296/2006, che richiama il citato art.76 comma 4); b) possibilità di assumere nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente (art. 76, comma 7, secondo periodo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall art. 4-ter, comma 10, della L. 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, che ha elevato il limite dal 20% al 40% introducendo alcune eccezioni). c) divieto di assunzione se il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente è pari o superiore al 50% (limite strutturale, comune a tutti gli Enti locali, previsto dalla prima parte dell' art. 76, comma 7, sopra citato). Per quanto riguarda il divieto previsto sub a) la Sezione Autonomie con delibera 6/2012 ha affermato che "I Comuni con popolazione compresa tra e abitanti, che dall anno 2013 saranno chiamati ad osservare, in virtù dell art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, le regole del Patto di stabilità interno, sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni previsto dal comma 4 dell art. 76 del D.L. n. 112/2008 soltanto a decorrere dall anno 2014, in quanto la valenza chiaramente sanzionatoria del divieto, ricollegabile alla inosservanza dei vincoli stabiliti col Patto di stabilità, restringe l ambito soggettivo di operatività della 15_2013_SRCPIE_PAR_Parere Comune Capriata d'orba Pagina 3 di 5
4 disposizione ai soli enti connotati dalla esistenza di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere dell inadempimento ad essi imputabile". In ordine ai restanti divieti, osserva la sezione che i rapporti tra la normativa che prevede le cd assunzioni obbligatorie per le categorie protette (legge 68/1999) e le norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, promulgate negli ultimi anni, sono stati oggetto di diverse pronunce delle varie sezioni regionali di questa Corte (Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, nn. 36/2008/SSRR/PAR del 10 dicembre 2008 e 49/2011/SSRR/PAR del 1 luglio 2011 e Sezione Lombardia 168/2012/PAR e 926/2012/PAR), nelle quali è stata affermata la prevalenza della legislazione che prevede l assunzione obbligatoria di soggetti appartenenti alle categorie protette, nei limiti della copertura della quota d obbligo, sulle previsioni che pongono vincoli e divieti di assunzione. Detta prevalenza si basa sulla singolarità della legislazione relativa alle assunzioni obbligatorie, dettata per la tutela di diritti costituzionalmente rilevanti e resa particolarmente stringente dall espressa previsione di misure sanzionatorie (art.15, comma 3, citata legge n.68/1999). Tale conclusione appare in linea anche con l'esclusione delle spese per le categorie protette dal computo delle spese di personale, nei limiti della copertura della quota d obbligo, ai fini della verifica dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e comma 562 della legge n. 296/2006, confermata nelle diverse linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, ai fini del controllo di cui all art. 1, commi 166 e ss della legge finanziaria per il 2006 (da ultimo, Sezione Autonomie, del. 10/2012). Anche questa Sezione ha già avuto modo di affermare con deliberazione 273/2012 che le spese sostenute per l'assunzione di personale rientrante nelle categorie protette, vanno escluse dall'ammontare della spesa per il personale, "in quanto trattasi di spese non comprimibili, a condizione che siano state effettivamente assunte per personale rientrante nella percentuale d obbligo o quota di riserva". 15_2013_SRCPIE_PAR_Parere Comune Capriata d'orba Pagina 4 di 5
5 Peraltro il Collegio ritiene di dover evidenziare che l adempimento degli obblighi di assunzione obbligatoria non può costituire occasione, o addirittura strumento, per la violazione di norme cogenti emanate in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento sotto il profilo della tutela degli equilibri di bilancio. Pertanto l Ente è tenuto ad adottare, attraverso una corretta programmazione del fabbisogno del personale, tutte le misure idonee ad adempiere agli obblighi relativi alle categorie protette nel contemporaneo rispetto dell ulteriore disciplina pubblicistica sulla spesa di personale (cfr. in tal senso anche Sezione Molise del. n. 136/2012/PAR). Del resto l art.91 del TUEL stabilisce espressamente che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. P.Q.M. Nelle sopra estese osservazioni è il parere di questa Sezione. Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all Amministrazione richiedente. Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 22 gennaio IL RELATORE F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) IL PRESIDENTE F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA) Depositata in Segreteria il 20/02/2013 Il Funzionario preposto F.to (Dott. Federico SOLA) 15_2013_SRCPIE_PAR_Parere Comune Capriata d'orba Pagina 5 di 5
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