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1 Deliberazione n. 68 /2011 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ennio COLASANTI Luisa D EVOLI Alessandro BENIGNI Francesco BELSANTI Presidente Consigliere (relatore) Referendario Referendario nell adunanza del 21 settembre 2011 ha assunto la seguente deliberazione. Vista la lettera in data 13 settembre 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Sanremo ha rivolto alla Sezione, per il tramite del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, richiesta di parere ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista l ordinanza presidenziale n. 47 del 20 settembre 2011 che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione; Udito, nell adunanza del 21 settembre 2011, il magistrato relatore Cons. Luisa D Evoli; PREMESSO: Con istanza s.d. trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 81 del 13 settembre 2011 assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 15 settembre 2011 con il n /09/2011-SC_LIG-T85-A il Sindaco del Comune di Sanremo ha chiesto alla Sezione di far conoscere se ai fini della determinazione dello specifico saldo finanziario per il concorso degli enti locali agli obiettivi di 1

2 finanza pubblica definiti dal patto di stabilità interno di cui all art. 1, comma 88, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 il Comune di Sanremo possa dedurre dal valore della spesa corrente l importo della quota di spesa destinata alla società Casinò s.p.a. iscritta nel titolo I della spesa e finanziata con pari importo dalle entrate derivanti dai proventi della casa da gioco allocati al titolo I delle entrate (entrate tributarie) ex art. 19 della legge n. 488 del Nel formulare la richiesta di parere, l Amministrazione fa presente che il Ministero dell economia e delle finanze (MEF) ha sempre ritenuto le questioni concernenti gli introiti della casa da gioco quali fattispecie che rivestono carattere di straordinarietà rispetto all ordinaria gestione delle spese comunali di cui all art. 24 della legge finanziaria (2002). Il Comune specifica al riguardo che l Ente ha sempre introitato al lordo i proventi della casa da gioco e che tale posta (allocata nel titolo I delle entrate e riversata alla società Casinò s.p.a. per la parte non trattenuta con iscrizione della spesa al titolo I della spesa) è sempre stata considerata ininfluente ai fini del calcolo del saldo rilevante per il rispetto del patto di stabilità interno. L Ente richiama in tal senso quanto esplicitato nel caso di specie dal MEF, con parere del 20 aprile 2006, con riferimento alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l anno 2006, ove veniva appunto ribadito che ai soli fini del patto di stabilità interno, la sola quota di spesa destinata alla Società Casinò (e la correlata spesa per l imposta sugli intrattenimenti) può essere considerata quale servizio per conto terzi unitamente alla correlata e coincidente quota di entrata che finanzia tale spesa. Il Comune rappresenta, peraltro, che anche ai fini della determinazione della percentuale di erogazione delle spese di personale e della 2

3 determinazione del limite di indebitamento le partite in questione sono considerate come ininfluenti per il bilancio dell Ente. Il quesito ora posto dal Comune nasce da un diverso orientamento prospettato dal MEF con riferimento alla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2011 in applicazione delle disposizioni di cui all art. 1, commi , della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010). Afferma infatti il MEF, nella nota allegata dall Ente con la presente richiesta di parere, che la richiesta (avanzata dal Comune) di escludere la quota di spesa destinata alla Società Casinò non è consentita dalle nuove disposizioni in materia di patto di stabilità interno, come introdotte dai commi da 87 a 124 dell articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) non potendo la richiesta essere assentita in via amministrativa, anche perché introdurrebbe una valutazione discrezionale attesa l esistenza di fattispecie simili anche in altri comuni, ma richiedendo invece uno specifico intervento normativo che si faccia, peraltro, carico di individuare le necessarie risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. Conclude, pertanto, il Comune che, dovendo sulla base dell orientamento espresso dal MEF calcolare un obiettivo di saldo finanziario sulle spese correnti comprensive delle spettanze alla società Casinò s.p.a. (incluse le relative imposte), si troverebbe ora nella situazione di vedere raddoppiato l importo del saldo obiettivo, pur in assenza di una qualsivoglia espansione discrezionale della spesa corrente, semplicemente per avere continuato ad ottemperare agli obblighi con la società Casinò s.p.a. derivanti da una Convenzione mai ritenuto necessario di modificare, sino ad oggi, nel senso di prevedere l introito nel bilancio dell Ente dei soli proventi netti. 3

4 CONSIDERATO IN DIRITTO: 1. La richiesta di parere all odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere una valutazione sulla coerente applicazione dell art. 1, comma 88, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ai fini della determinazione del saldo obiettivo per il rispetto del patto di stabilità interno in relazione alle specificità del bilancio del Comune di Sanremo che evidenzia tra le entrate correnti (titolo I) i proventi lordi della casa da gioco e tra le spese correnti (titolo I) il riversamento delle spettanze previste in convenzione alla società Casinò s.p.a. e cioè se dalla spesa corrente possa essere dedotto l importo corrispondente alla quota di spesa destinata alla società Casinò s.p.a. iscritta nel titolo I della spesa e finanziata con pari importo dalle entrate derivanti dai proventi della casa da gioco allocati al titolo I delle entrate (entrate tributarie) ex art. 19 della legge n. 488 del In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall organo legittimato a rappresentare l Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, essendo il quesito formulato in relazione all applicazione di norme di coordinamento della finanza pubblica (patto di stabilità interno) Nel merito, occorre richiamare l art. 1, comma 88, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), la quale prevede che ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a abitanti applicano alla media 4

5 della spesa corrente registrata negli anni , così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali indicate nelle successive lettere a) e b) del medesimo comma. Le nuove regole del Patto di stabilità interno per il introdotte con la legge di stabilità per il 2011 mantengono in realtà il criterio della competenza mista ma modificano la base di calcolo per la determinazione del saldo programmatico. L obiettivo di ciascun ente locale è individuato infatti in base alla spesa corrente media sostenuta nel triennio moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio (art. 1, comma 88, della legge n. 220 del 2010). Il nuovo meccanismo di calcolo, solo a valere per l anno 2011, prevede, poi, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza tra i nuovi obiettivi (previsti dall art. 1, commi 91 e 92, della legge n. 220 del 2010 e che sono calcolati sulla base della media della spesa corrente nel triennio ) e quelli calcolati in base alla previgente normativa (art. 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 che prendevano a base di riferimento la media dei saldi finanziari realizzati nel triennio ) Se, per un verso, occorre quindi in via di principio ribadire l inderogabilità della disciplina posta dal patto di stabilità interno a tutela degli obiettivi di finanza pubblica che, con riferimento all aggregato degli enti locali, richiedono un contributo in termini di miglioramento dei saldi per il 2011 per un importo pari a milioni di euro (art. 77 del decreto-legge n. 112 del 2008), cui si aggiunge un contributo di milioni di euro per i comuni attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010), occorre per altro verso evidenziare che proprio lo stesso legislatore, nel definire le nuove regole per la determinazione dei saldi programmatici per il 5

6 rispetto del patto di stabilità nel 2011, si è fatto carico di correggere in via generale la manovra neutralizzando gli effetti più incisivi per gli enti locali derivanti da fattori esogeni, estranei alle scelte di spesa discrezionali degli enti medesimi. E in tal senso che si colloca la disposizione di cui al comma 91 dell art. 1 della medesima legge n. 220 del 2010 che dispone che, al fine di evitare che il maggiore sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti erariali, è previsto che dall obiettivo venga detratto un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal comma 2 dell art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, introducendosi così un meccanismo di neutralizzazione dei peggioramenti sui saldi che possano derivare dalla riduzione di entrate per fattori esogeni, non dipendenti cioè da scelte discrezionali dell ente. Le stesse Sezioni riunite di questa Corte, con specifico riferimento ad altra norma rilevante nella determinazione degli obiettivi per il patto di stabilità interno per il 2010, e cioè quella relativa alla determinazione degli effetti finanziari delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno nell anno precedente (comma 22 dell art. 77-bis del d.l. n. 112 del 2008), hanno affermato che l applicazione effettiva della norma, nella determinazione degli effetti sanzionatori, deve essere temperata tenendo conto delle variazioni di spesa indotte da elementi esogeni, in mancanza delle quali si correrebbe il rischio di addivenire ad una correzione eccessiva, non corrispondente agli effettivi andamenti finanziari (SS.RR. n. 61-CONTR-2010) Nel caso di specie, la particolare posta allocata dal Comune di Sanremo nel titolo I della spesa si riferisce a riversamenti pro quota alla società Casinò s.p.a. di proventi realizzati dalla medesima società ed introitati per intero nel bilancio del Comune tra le entrate tributarie 6

7 (titolo I). Come sostenuto dallo stesso MEF sulla base di una linea interpretativa per lungo tempo seguita (addirittura anche in anni in cui le norme sul patto di stabilità erano calibrate sui tetti di spesa), la posta allocata dal Comune nel titolo I della spesa per i riversamenti alla società Casinò s.p.a. della quota spettante alla società medesima e finanziata per pari importo dai proventi della società (allocati nel titolo I dell entrata del bilancio dell ente locale) opera di fatto come una partita di giro, strettamente correlata a fattori esogeni (l andamento dei proventi della casa da gioco) e non dipendente dunque da scelte discrezionali dell Ente, il quale è tenuto a riversare alla società Casinò s.p.a. una percentuale fissa dei proventi della casa da gioco sulla base dei rapporti convenzionali con la società medesima. Si tratta in sostanza di una fictio iuris, intesa a neutralizzare un peggioramento sul saldo finanziario derivante da fattori estranei alle scelte discrezionali dell ente Ritiene, pertanto, la Sezione che, ai fini della determinazione del saldo obiettivo per il patto di stabilità interno 2011, il Comune di Sanremo possa dedurre dal valore della spesa corrente l importo della quota di spesa destinata alla società Casinò s.p.a. iscritta nel titolo I della spesa e finanziata con pari importo dalle entrate derivanti dai proventi della casa da gioco allocati al titolo I delle entrate (entrate tributarie) ex art. 19 della legge n. 488 del P.Q.M. nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sanremo. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore 7

8 della Segreteria, al Sindaco del predetto Comune. Così deliberato in Genova, nell adunanza del 21 settembre Il Magistrato Estensore Luisa D Evoli Il Presidente Ennio Colasanti Depositata il 21 settembre 2011 Il Funzionario Preposto (Dott. Miche Bartolotta) 8

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