RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009
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1 RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n Redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti ritenute alla fonte a titolo d imposta. Articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 26, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente QUESITO La società ALFA Italy srl ha stipulato con la Banca BETA di Londra un contratto di credito definito Credit agreement finalizzato ad ottenere un prestito. Per effetto di tale contratto la società istante è tenuta a corrispondere alla medesima banca gli interessi mensili relativi al prestito, una somma una tantum pari al 2,1 per cento dell intero prestito ed infine un cosiddetto compenso d agenzia annuale per garantire l intero contratto. Sulla base della Convenzione stipulata tra l Italia e il Regno Unito, la banca BETA ha fornito alla società istante:
2 2 la dichiarazione rilasciata dall autorità fiscale inglese dalla quale risulta la residenza della stessa banca nel Regno Unito e l assoggettamento ad imposizione degli interessi percepiti nel medesimo Paese; la dichiarazione ai fini dell applicazione del regime convenzionale attestante che essa è l effettivo beneficiario degli interessi. La società istante chiede di conoscere se la ritenuta alla fonte stabilita nella misura del 10 per cento dalla norma convenzionale debba essere applicata, oltre che sugli importi relativi agli interessi e al compenso una tantum, anche con riferimento al compenso annuale di agenzia corrisposto alla Banca. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L interpellante ritiene che sia corretto applicare le ritenute in misura convenzionale agli interessi e agli altri proventi qualora costituiscono lo strumento per la realizzazione di un prestito di denaro. Pertanto, la ritenuta non deve essere applicata sul compenso annuale di agenzia dal momento che per sua natura non può essere qualificato come provento, trattandosi di una forma di garanzia. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Occorre ricordare, in via preliminare, che l articolo 20, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato dal DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai fini dell applicazione dell imposizione sui redditi nei confronti dei non residenti, considera prodotti nel territorio dello Stato i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti, con esclusione degli interessi e degli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. Questi ultimi proventi sono quindi qualificati come redditi non imponibili per carenza del presupposto di territorialità se percepiti da soggetti non residenti.
3 3 Inoltre, l articolo 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 reca una norma di carattere generale in base alla quale, ove non sia diversamente previsto, i redditi di capitale corrisposti a non residenti, anche se conseguiti nell esercizio di imprese commerciali, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta con due aliquote del 12,50 per cento ovvero del 27 per cento. L aliquota del 27 per cento si applica se i redditi sono corrisposti a soggetti che risiedono in Stati o territori diversi da quelli elencati nella lista approvata con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell articolo 168-bis del TUIR (cosiddetta white list ). Nelle more dell emanazione del citato provvedimento, si può fare riferimento alla lista di cui al decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni che contiene l elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Si tratta della white list attualmente utilizzata per individuare i Paesi che beneficiano dell esonero dall imposta sostitutiva per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, previsto dall articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n In tutti gli altri casi trova applicazione l aliquota del 12,50 per cento. Aliquote ridotte possono essere previste dalle singole convenzioni contro le doppie imposizioni. Alla regola su esposta sono sottratti particolari redditi che vengono esclusi dall applicazione della ritenuta alla fonte in quanto ritenuti non imponibili quando ricorrano le condizioni soggettive e oggettive fissate dall articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del Sotto il profilo soggettivo la norma limita l esenzione ai redditi percepiti da soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white list, mentre sul piano oggettivo la norma elenca tassativamente i rapporti ai quali si applica il beneficio, richiamando le lettere a), c), d), g-bis) e g-ter) dell articolo 44, comma 1, del TUIR.
4 4 Riguardo ai rapporti di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 44, comma 1, del TUIR, e cioè ai rapporti di mutuo, deposito e conto corrente, l articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 pone un espressa limitazione all ambito di applicabilità del regime di non imponibilità in quanto richiede che gli stessi non diano luogo a prestiti di denaro. Rimangono, pertanto, assoggettati ad imposizione, con l applicazione della ritenuta alla fonte di cui all articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 o della ritenuta convenzionale, se di misura inferiore, gli interessi e gli altri proventi derivanti da negozi che abbiano ad oggetto somme di denaro, assolvendo tali negozi ad una funzione di prestito di denaro (cfr. risoluzione n. 58/E del 27 febbraio 2002). Ciò posto, con riferimento alla fattispecie prospettata dalla società istante, è di tutta evidenza che, trattandosi di un contratto che configura un operazione di prestito di denaro, i relativi proventi e interessi debbano essere assoggettati alla ritenuta a titolo d imposta del 12,50 per cento, ferma restando l applicabilità dell aliquota di misura inferiore prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l Italia e il Regno Unito. Pertanto, sugli interessi corrisposti mensilmente e sul compenso una tantum parametrato all importo del prestito deve essere applicata la ritenuta alla fonte di cui al più volte citato articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, rientrando, rispettivamente, nell ambito degli interessi veri e propri e negli altri proventi derivanti da prestiti di denaro. La medesima ritenuta va altresì applicata anche al compenso di agenzia annuale che, sulla base di quanto specificato nell istanza di interpello, funge da garanzia alla corretta applicazione dell accordo tra le parti. Tale somma, infatti, derivante dal medesimo contratto di finanziamento, può qualificarsi come componente accessorio assimilabile agli altri proventi derivanti dal contratto di mutuo di cui all articolo 44 comma 1, lettera a), del TUIR che, comunque, si
5 5 producono per effetto di un impiego di capitale riconducibile ad una operazione di prestito di denaro. Pertanto, si ritiene che la totalità delle somme corrisposte dalla società istante alla banca inglese, compreso quindi l importo riferito al compenso di agenzia, debba essere assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d imposta ai sensi della richiamata normativa. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP
RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale
Roma, 17 giugno 2008 RISOLUZIONE N. 247/E
RISOLUZIONE N. 247/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del - BANCA ALFA Condono sisma Sicilia 1990 restituzione
Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
Roma 22 settembre 2004
RISOLUZIONE N. 123/E Roma 22 settembre 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello. Fondazione XY - Onlus - Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
RISOLUZIONE N. 145/E
RISOLUZIONE N. 145/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 giugno 2007 OGGETTO: Tattamento tributario riservato, ai fini IVA, al diritto d autore Chiarimenti in merito alla corretta applicazione
RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:
RISOLUZIONE N. 68/E Roma, 3 luglio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di urbanizzazione Applicabilità dell articolo
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano
RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture
RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative
OGGETTO: Risposte a quesiti in merito all articolo 8 DL 13 maggio 2011, n. 70 - Titoli di risparmio per l economia meridionale.
CIRCOLARE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 aprile 2013 OGGETTO: Risposte a quesiti in merito all articolo 8 DL 13 maggio 2011, n. 70 - Titoli di risparmio per l economia meridionale. Premessa
Risoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR
RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza
RISOLUZIONE N. 88/E. Roma, 01 aprile 2009
RISOLUZIONE N. 88/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 aprile 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Credito d imposta per investimenti in aree
RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
RISOLUZIONE N. 90/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 90/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 IRAP Soggettività passiva Trasformazione di
3. Regime fiscale dei partecipanti... 15
Circolare n. 33/E Direzione Centrale Normativa Roma, 15 luglio 2011 OGGETTO: Articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Prot.
Roma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
RISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
RISOLUZIONE 353/E QUESITO. Le questioni rappresentate dall interpellante sono così riassumibili:
RISOLUZIONE 353/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta di bollo art. 1, comma 1-bis.1 della tariffa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di
Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
RISOLUZIONE n. 222/E. Roma, 5 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE n. 222/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 dicembre 2003 Oggetto: Trattamento fiscale delle operazioni di cartolarizzazione. Ritenute sugli interessi corrisposti su depositi
RISOLUZIONE N. 241/E. Con istanza d interpello presentata dalla società ALFA NV in data 2009 è stato esposto il seguente quesito.
RISOLUZIONE N. 241/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Trattamento ai fini IVA del credito maturato
OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 123/E Roma, 07 novembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2006/155146 OGGETTO: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 Superamento nel periodo d imposta del
Roma, 22 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 22 febbraio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Trattamento fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto e dell applicazione della ritenuta di acconto
RISOLUZIONE N. 67/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 67/E Roma,6 luglio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni
Roma, 15 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 febbraio 2008 OGGETTO: Triangolazione comunitaria - contratto di "consignment stock" - momento di effettuazione della cessione intracomuniatria
RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli
RISOLUZIONE N. 285/E
RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile
RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013
RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi
OGGETTO: Estratti conto delle carte di credito. Imposta di bollo.
RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 novembre 2005 OGGETTO: Estratti conto delle carte di credito. Imposta di bollo. Da più parti è stato chiesto qual è il corretto
RISOLUZIONE N. 183/E
RISOLUZIONE N. 183/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,24 settembre 2003 OGGETTO: Istanza di Interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. YH Italia. IRPEG e IVA. Art. 12 Convenzione Italia-Francia