RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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1 RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni per carichi di famiglia Decreto n. 149 del Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 2 del Decreto 2 agosto 2007, n. 149, è stato esposto il seguente QUESITO Ai sensi dell art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), i soggetti non residenti sono ammessi a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del Tuir, limitatamente agli anni d imposta 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007, n. 149, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Il tipo di documentazione da presentare per poter attestare le condizioni sopra citate si differenzia a seconda che i soggetti siano residenti in uno stato membro dell Unione europea o in uno stato aderente all Accordo sullo spazio
2 2 economico europeo (inclusi nella lista di cui al decreto del mistero delle finanze 4 settembre 1996), o siano residenti in stati diversi da questi appena citati. In particolare, per i soggetti residenti in stati dell Unione europea o aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo, l art. 1 del decreto n. 149 del 2007 richiede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all art. 47 del DPR n. 445 del Diversamente, per i soggetti residenti in stati diversi da quelli indicati sopra, l art. 2 del decreto in discorso prevede che l attestazione delle condizioni richieste dal comma 1324 della legge n. 296 del 2006 sia effettuata mediante: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell Apostille, per i soggetti proveniente da pesi che hanno sottoscritto la convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata, come conforme all originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. Al riguardo, codesto Ministero chiede di sapere se i cittadini italiani che lavorano presso le rappresentanze diplomatiche italiane all estero, che risultano anagraficamente residenti all estero, possono presentare un autocertificazione, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, anche nell ipotesi in cui lo stato di residenza sia diverso da quelli indicati nell art. 1 del D.M. n. 149 del SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il Ministero istante ritiene che per poter attestare le condizioni richieste dall art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, i cittadini italiani residenti all estero possano presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 anche nell ipotesi in cui il paese di
3 3 residenza non sia uno stato membro dell Unione europea o non abbia aderito all Accordo sullo spazio economico europeo. Ciò in quanto l art. 3 del D.P.R. n. 445 del 2000 sopra citato prevede che le disposizioni legislative e regolamentari dallo stesso recante in materia di documentazione amministrativa si applicano a tutti i cittadini italiani, a prescindere dallo stato di residenza. L istante fa presente, inoltre, che, con riferimento ai soggetti di origine italiana, alcune autorità citate nell art. 2 del d.m. n. 149 del 2007 quali, ad esempio, l autorità consolare del paese di origine o il prefetto competente per territorio andrebbero a coincidere con le autorità italiane. Il Ministero istante ritiene, in sostanza, che l art. 2 del d.m. n. 149 del 2007 trovi applicazione solo per i soggetti non residenti privi anche della cittadinanza italiana. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In merito al quesito in esame, concernente il diritto a fruire, per i soggetti non residenti, delle detrazioni d imposta per carichi familiari di cui all art. 12 del Tuir, si ritiene opportuno precisare, in via preliminare, che i cittadini italiani che trasferiscono all estero la residenza anagrafica, esclusivamente per motivi di lavoro, non necessariamente si considerano residenti all estero anche dal punto di vista fiscale. Al riguardo, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con recente sentenza 14 aprile 2008, n. 9856, precisando, in motivazione, che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 12 luglio 2001, nella causa C , ha enunciato il seguente principio: nel caso in cui una persona abbia legami sia personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua normale residenza, stabilito nell ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, nell ipotesi in cui tale
4 4 valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali. Affermando tale preminenza, e ribadito che, comunque, il giudice nazionale deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi, sia personali che patrimoniali, la Corte ha elencato alcuni degli elementi rilevanti per l esistenza dei legami personali, come la presenza fisica della persona e dei suoi familiari, la disponibilità di un abitazione, il luogo in cui i figli frequentano effettivamente la scuola, il luogo dell esercizio delle attività professionali, quello dei legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali nei limiti in cui detti elementi traducono la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali. Ed ha concluso affermando il principio nel caso in cui una persona fisica abbia la residenza fiscale in due stati membri della UE, in quanto in entrambi sia individuabile il centro degli interessi vitali, inteso come luogo con il quale si ha un più stretto collegamento sotto l aspetto degli interessi personali e patrimoniali, il problema della doppia residenza fiscale deve essere risolto attribuendole allo Stato in cui sono rinvenibili i legami personali. Anche con riferimento ai dipendenti a contratto presso le rappresentanze diplomatiche italiane, interessati dal quesito in esame, occorre, dunque, verificare se gli stessi abbiano trasferito all estero anche il centro dei propri affari e interessi nel senso sopra specificato. Ove si verifichi la condizione sopra citata, tali dipendenti saranno tassati in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, comma 1, del Tuir) e potranno fruire delle detrazioni d imposta per carichi familiari fino al periodo d imposta Al riguardo, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all art. 1, comma 1324, ha previsto, in deroga alle disposizioni recate dall art. 24, comma 3, del Tuir che non riconosce ai soggetti non residenti il
5 5 diritto a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del Tuir, che tali soggetti sono ammessi a fruire delle suddette detrazioni, limitatamente per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carchi familiari. L idonea documentazione da presentare ai sensi del comma 1324 è stata individuata con Decreto 2 agosto 2007, n. 149, il quale prevede che le condizioni richieste dal comma 1324 debbano essere attestate: 1. per i soggetti residenti in paesi membri dell unione europea o che hanno aderito all Accordo sullo spazio economico europeo, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, di cui all art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, (art. 1); 2. per i soggetti residenti in paesi diversi da quelli indicati sopra mediante (art. 2): a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell Apostille, per i soggetti proveniente da pesi che hanno sottoscritto la convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. Nella fattispecie in esame, viene chiesto di sapere se i cittadini italiani residenti all estero possano attestare le condizioni richieste dal comma 1324, per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, di cui all art. 47 del D.P.R. 28
6 6 dicembre 2000, n. 455, anche nell ipotesi in cui il paese di residenza non sia uno Stato membro dell Unione europea o non abbia aderito all Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Sulla questione sono stati forniti chiarimenti con risoluzione 8 gennaio 2008, n. 6, la quale precisa che i soggetti che risiedono in paesi extracomunitari devono necessariamente presentare la documentazione richiesta seguendo le modalità indicate nell art. 2 del Decreto n. 149 del In particolare, con la risoluzione sopra citata, la scrivente ha osservato che la documentazione prevista dalla lettera a) dell art. 2 si riferisce ai soggetti non residenti che comunque vivono in Italia quali, ad esempio, i lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni, in quanto l asseverazione della traduzione è demandata ad un autorità italiana, in particolare al prefetto. La documentazione prevista alle lett. b) e c), dell art. 2 può essere utilizzata, invece, più agevolmente dai soggetti residenti all estero che non vivono in Italia. In merito al rinvio alla documentazione validamente formata dal paese di origine contenuto nella lettera c), è precisato, altresì, che nell ipotesi di soggetti di origine italiana, ad esempio dei pensionati italiani o dei contrattisti italiani alle dipendenze dello Stato italiano, deve essere in realtà riferito alla documentazione validamente formata nel paese di residenza. In considerazione di quanto sopra chiarito, si ritiene che la possibilità di attestare le condizioni richieste dal comma 1324 della legge n. 296 del 2006 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, di cui all art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, prevista in favore dei soggetti che risiedono in uno stato dell unione europea o in uno stato aderente all Accordo sullo Spazio Economico Europeo, non può estendersi ai soggetti, anche aventi cittadinanza italiana, residenti in altri Stati. La disposizione recata dal richiamato art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, contiene una disciplina connotata da uno spiccato carattere di
7 7 specialità, ragion per cui è destinata a prevalere sulle disposizioni di carattere generale contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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