RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003
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1 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 Ai sensi delle istruzioni impartite con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, è pervenuto alla scrivente, trasmesso da numerose Direzioni Regionali, un quesito posto dalla Associazione Nazionale Istituti non statali XZ. La suddetta associazione ha sollevato una problematica concernente il trattamento fiscale, ai fini IVA, applicabile alle prestazioni didattiche di corsi di lingua rese da istituti gestiti da cittadini e da enti appartenenti alla Comunità europea che, ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 389, concernente il regolamento recante la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia, abbiano presentato denuncia di inizio attività ed alle analoghe prestazioni rese da istituti gestiti da cittadini e da enti appartenenti a Paesi extra-comunitari che, ai sensi del medesimo decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione, ma non abbiano chiesto ed ottenuto anche la presa d atto. L Associazione chiede, in particolare, se per le suddette prestazioni didattiche può trovare applicazione l art. 10, n. 20) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell imposta sul valore aggiunto, nell ipotesi in cui i citati soggetti non hanno chiesto o ottenuto la presa d atto. La medesima
2 2 associazione ritiene di dover segnalare che una risposta affermativa discriminerebbe gli operatori italiani che, se vogliono usufruire della richiamata norma esentativa, devono richiedere la presa d atto, con il conseguente onere del possesso dei relativi requisiti. Ciò premesso, sentito sull argomento il parere del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, si osserva quanto segue. Per quanto riguarda le prestazioni didattiche rese da cittadini ed istituzioni appartenenti a paesi dell Unione Europea, l art. 1, del citato DPR n. 389 del 1994, al comma 2, prevede che, 2. I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunità europea che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, una denuncia di inizio dell attività attestante l esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell attività sostituisce l atto di consenso dell amministrazione competente. L amministrazione verifica d ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell attività Per quanto concerne, invece, le prestazioni didattiche rese da soggetti appartenenti a Paesi extra-comunitari, si rileva che in base a quanto disposto dall art. 366 del D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, unitamente all art. 1, comma 1, del suddetto DPR n. 389 del 1994, in presenza di corsi istituiti o gestiti da cittadini o enti stranieri, non appartenenti a pieno titolo all Unione europea, oppure da italiani aventi rapporti con stranieri, si richiede per l apertura degli stessi corsi una preventiva autorizzazione dell Amministrazione scolastica. L art 1, comma 1, del DPR 18 aprile 1994, n. 389, prevede, infatti, che, 1. I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili)
3 3 devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Inoltre, il successivo articolo 3, comma 2, prevede, tra l altro che Le domande presentate dai soggetti indicati nell art. 1, comma 1 del presente regolamento, si considerano accolte, ai sensi dell art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non venga comunicato agli interessati un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui all art 1, comma 1. Per quanto attiene, specificatamente, l applicabilità dell esenzione da IVA alle prestazioni didattiche, l art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, prevede, tra l altro, l esenzione dall IVA per le prestazioni educative dell infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti e scuole riconosciuti, ossia da scuole pareggiate, legalmente riconosciute o da scuole che abbiano ottenuto la presa d atto dagli organi centrali o periferici della pubblica amministrazione o, per ragioni di specifica competenza, anche da altri organismi diversi sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del ministero competente (ris. n. 129 del 18 settembre 2001 e n. 73/E del 14 luglio 1998). Come evidenziato nella risoluzione. n del 31 maggio 1982, per presa d atto deve intendersi lo strumento amministrativo con il quale il Ministero accerta, per ogni singolo corso, le condizioni necessarie per lo svolgimento delle prestazioni stesse, quali l agibilità dei locali, l efficienza delle strutture e del materiale scolastico, lo svolgimento delle materie. In particolare, il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, nel parere reso alla scrivente sulla problematica in esame, ha precisato che, la presa d atto costituisce un esplicazione del potere di vigilanza dell Amministrazione, nei confronti del soggetto richiedente il quale si sottopone ad accertamenti tassativi.
4 4 In sostanza la presa d atto, si configura quale provvedimento amministrativo, attivato su istanza di parte, cui si fa ricorso al fine di ottenere il riconoscimento giuridico e realizza un potere-dovere di vigilanza che si conclude con un accertamento dichiarativo. Lo stesso Ministero ha, precisato che, la tassatività degli accertamenti connessi al rilascio della presa d atto deriva dalle precise indicazioni fornite dalla C.M. n. 342 del 3 agosto 1998, la quale contiene un dettagliato elenco della documentazione da produrre nonché la elencazione degli adempimenti del gestore e dell amministrazione scolastica, la quale è tenuta anche mediante gli stessi accertamenti a verificare la realizzazione della qualità dell offerta formativa a garanzia dell utenza. Invece, la domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività, come si può rilevare dall esame della Ordinanza Ministeriale 13 Gennaio 1999, che disciplina i relativi procedimenti amministrativi - pur sostanziando un analogo esercizio del potere di vigilanza da parte dell Amministrazione, comportano minori adempimenti a carico del richiedente ed una minore incisività dei relativi accertamenti ispettivi, se si considera che l iniziativa del privato può anche ritenersi validata con il mero silenzio assenso dell Amministrazione. In definitiva il Ministero interessato ha espresso il parere che le anzidette procedure non possano equivalere alla presa d atto che costituisce l unico provvedimento idoneo a conferire il beneficio dell esenzione dall IVA. In relazione a quanto sopra esposto, la scrivente, visto il parere espresso dalla Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, in merito alla non equiparabilità della presa d atto alla domanda di autorizzazione e alla denuncia di inizio attività, disciplinate dalle citate disposizioni del D.P.R. n. 389 del 1994, ritiene, conclusivamente, che, in mancanza di presa d atto, alle prestazioni didattiche di corsi di lingua rese dagli istituti in argomento, non può essere applicata l esenzione dall IVA prevista dall art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972.
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