RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015
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- Aureliana Salvadori
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1 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza dell art. 4, comma 3, del DM n. 473 del Nei diversi gradi di giudizio pendono controversie concernenti la violazione da parte della Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dell obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti previsto dall art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n e l applicazione del regime sanzionatorio di cui all art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n A seguito della violazione di detto obbligo gli uffici, oltre a disconoscere in capo all ASD i benefici di cui alla legge 16 dicembre 1991, n , procedono, ai sensi del citato art. 4, comma 3: 1 Le associazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2014, erano soggette all obbligo di tracciabilità dei pagamenti effettuati e versamenti ricevuti, di importo pari o superiore a 516,46 euro. A decorrere dal 1 gennaio 2015 la soglia oltre la quale vige l obbligo di tracciabilità dei pagamenti e/o versamenti è stata innalzata a 1.000,00. 2 Detto regime prevede: determinazione forfetaria del reddito imponibile nella misura del 3% dei proventi conseguiti nell esercizio di attività di natura commerciale, a cui si sommano le plusvalenze patrimoniali; tassazione ai fini IVA con il regime forfettario di detrazione ex art. 74, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 di tutti i proventi realizzati nell esercizio di attività commerciale connessa agli scopi istituzionali; semplificazione degli obblighi contabili (esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, di presentazione della dichiarazione IVA, etc.); semplificazioni per la certificazione dei corrispettivi.
2 2 a) nel caso di pagamenti effettuati dall ASD nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, al disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell esenzione dall IRPEF previsto dall art. 69, comma 2 3, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per i compensi, fino all importo di 7.500,00 euro, corrisposti agli stessi dall associazione; b) nel caso di somme percepite dall ASD (a titolo di sponsorizzazione), al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante. In giudizio i contribuenti contestano la vigenza del comma 3 dell art. 4 del DM n. 473 del 1999 a seguito dell entrata in vigore dell art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e, quindi, la legittimità della pretesa impositiva. Al riguardo, si evidenzia che il citato DM n. 473 del 1999 è stato emanato in attuazione del comma 7 dell art. 25 della legge n. 133 del 1999 ai sensi del quale Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire , in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva. L art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 ha disposto che i pagamenti o i versamenti non inferiori a L effettuati con modalità diverse da quelle previste concorrono in ogni caso a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante, e qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 3 L art. 69, comma 2, del TUIR prevede che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro.. In forza del citato art. 69, comma 2, i compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che costituiscono redditi diversi ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. m), del medesimo TUIR- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente fino all importo di euro.
3 3 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima. Il citato articolo 25 è stato successivamente sostituito per effetto dell articolo 37, comma 2, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha abrogato la disposizione del comma 7 dell articolo 25 ed ha introdotto al comma 5 la disciplina compiuta degli effetti della violazione dell obbligo di tracciabilità. Il nuovo comma 5, in particolare, dispone che I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire (pari a 516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle finanze L inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Successivamente, l art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, ha innalzato da 516,46 a 1.000,00 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle ASD soggetti all obbligo della tracciabilità, equiparandola a quella prevista in via generale per le transazioni finanziarie 4. Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile - dopo le modifiche recate, con decorrenza 1 gennaio 2000, dalla legge n. 342 del in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti 4 L art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 2007 prevede che È vietato il trasferimento di denaro contante.effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro. L attuale soglia dei euro, è stata stabilita dall art. 12, comma 1, del DL n. 201 del 2011, cosiddetto decreto Salva Italia. 5 L art. 37, comma 4, della legge n. 342 del 2000 ha disposto che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1 gennaio 2000 e che "restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di
4 4 e versamenti, è rinvenibile esclusivamente nel comma 5 dell art. 25 e comporta, in capo all associazione sportiva, la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398 del 1991 e l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 11 del D.lgs. n. 471 del 1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro. Considerata la nuova formulazione dell articolo 25, comma 5, si ritiene che la disposizione dell art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell obbligo della tracciabilità, non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall ASD. Per completezza si rileva che, in caso di erogazioni liberali alle ASD, resta ferma la regola (valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate, come chiarito con risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E 6 ) della necessaria tracciabilità del versamento (a prescindere dall importo) ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto. Alla luce dei chiarimenti forniti, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l attività accertativa dell Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, ad abbandonare con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni. **** associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473". 6 Con il citato documento di prassi è stato chiarito che i sistemi di pagamento, che assicurano la tracciabilità del versamento al fine di facilitare i controlli e garantire l effettività dei versamenti medesimi, trovano applicazione, come precisato nella circolare n. 39/E del 2005, anche in assenza di una specifica previsione normativa e in analogia a quanto previsto per la generalità delle erogazioni detraibili a favore delle ONLUS, anche per le erogazioni liberali disciplinate dall art. 14 del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a favore delle ONLUS, delle associazione di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute
5 5 Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE
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