Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
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1 Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef, agli assegni straordinari per il sostegno del reddito erogati in forma rateale, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di credito, nel quadro dei processi di agevolazione all esodo. Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata. ESPOSIZIONE DEL QUESITO L'istante, dipendente di una azienda di credito dal 01/02/1967, ha cessato il rapporto di lavoro il 1 aprile del 2001 avvalendosi di un provvedimento di esodo incentivato che accordava al lavoratore, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, l'erogazione di un assegno straordinario in forma rateale, secondo le previsioni dettate dal decreto interministeriale n. 158 del 28 aprile 2000 che ha istituito, presso l Inps, il Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. L'istante precisa che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, risultava titolare di una anzianità contributiva pari a 34 anni e 2 mesi.
2 2 L'assegno sopra indicato, erogato dall'inps, è stato assoggettato dall'istituto a tassazione ordinaria. Al riguardo, il contribuente fa, inoltre, presente che l Inps, interpellato verbalmente, avrebbe sostenuto che il regime della tassazione separata trova applicazione solo con riferimento alle somme corrisposte a titolo di incentivo all esodo ai lavoratori che hanno compiuto 50 anni se donne o 55 se uomini. Tenuto conto tuttavia che le somme in esame, ancorché corrisposte in forma rateale, sono erogate in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, si chiede di conoscere se anche con riferimento a tali somme corrisposte a soggetti che non presentino i predetti requisiti anagrafici, possa essere applicato il regime della tassazione separata. L'istante chiede pertanto chiarimenti sulla corretta modalità di tassazione dell'assegno straordinario in commento. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Con riferimento alla problematica esposta il contribuente esprime l avviso che l assegno straordinario oggetto del presente quesito rappresenta di fatto una somma erogata una tantum in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, e pertanto deve essere comunque soggetto al regime di tassazione separata di cui all articolo 16, comma 1, lett.a) del Tuir, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 17, comma 2, del medesimo testo unico. Il requisito anagrafico deve essere verificato dal sostituto al solo fine di valutare l applicabilità della disciplina agevolativa contenuta nel comma 4-bis dell articolo 17 del Tuir che stabilisce che per le somme corrisposte in occasione
3 3 della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l esodo dei lavoratori che abbiano superato l età di 50 anni se donne o di 55 se uomini, l imposta si applica con l aliquota pari alla metà di quella determinata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme. A parere dell istante, quindi, anche con riferimento agli assegni straordinari di sostegno al reddito corrisposti a soggetti che non superino i predetti limiti di età risulta applicabile il regime della tassazione separata. PARERE DELL AGENZIA DELL ENTRATE L erogazione dell assegno straordinario di sostegno del reddito percepito dall'istante è disciplinata dal decreto adottato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica n. 158 del 28 aprile 2000 recante il Regolamento relativo all istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. In particolare, l articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto citato stabilisce che il Fondo di solidarietà, istituito presso l INPS, deve provvedere, nell ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi del settore creditizio, all erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, a favore dei lavoratori che risolvono in via anticipata il rapporto di lavoro. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è corrisposto in misura pari al 60% del valore attuale dell importo spettante in forma rateale. Ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, inoltre, l assegno straordinario per il sostegno al reddito spetta per un massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia del lavoratore.
4 4 Gli assegni straordinari in commento sono pertanto corrisposti al fine di sostenere il reddito del dipendente che ha cessato in via anticipata il rapporto di lavoro e spettano fino alla maturazione del diritto alla pensione. Ai sensi dell articolo 11 del decreto citato, infatti, le prestazioni straordinarie in commento non possono essere cumulate con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo e pertanto nell ipotesi di acquisizione di tali redditi da parte del lavoratore nel periodo di fruizione degli assegni in esame ne viene revocata la corresponsione. Le disposizioni dettate dal citato decreto sono state emanate sulla base dei principi generali contenuti nell articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determino esuberi di personale. Per quanto concerne in particolare le aziende creditizie, la citata disposizione prevede due differenti tipi di interventi che possono essere adottati previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Secondo tale disposizione è possibile, quindi procedere alla riduzione del personale in esubero: a) prevedendo, allo scopo di agevolare gli esodi dei lavoratori, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformita' all articolo 17 del TUIR, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti; b) adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno al reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica. Con la disposizione contenuta nella lettera a) è stata quindi prevista una forma di incentivo all esodo che comporta una offerta da parte del datore di lavoro di somme aggiuntive al dipendente che accetta di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
5 5 Con riferimento a tali erogazioni è espressamente prevista l applicazione, ai fini fiscali, del regime della tassazione separata di cui all articolo 17 del Tuir. Al riguardo appare utile precisare che, ancorché la disposizione dettata nella lettera a) in esame, richiamando l articolo 17 del Tuir, specifica espressamente nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti deve ritenersi che tale precisazione sia finalizzata a consentire l applicabilità della ulteriore agevolazione riconosciuta nel comma 4-bis del medesimo articolo 17 del Tuir. La formulazione adottata dalla norma non esclude, quindi, dal regime di tassazione separata le indennità corrisposte ai soggetti che non presentano i predetti requisiti di età. Come più volte questa Amministrazione ha avuto modo di chiarire, infatti, tra l altro con la circolare n. 29 del 20 marzo 2001, le somme corrisposte al dipendente, in aggiunta rispetto al trattamento di fine rapporto, a titolo di incentivo all esodo, rientrano nell ambito delle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente di cui all articolo 16, comma 1, lettera a), e pertanto alle stesse risulta applicabile il regime di tassazione separata secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell articolo 17 del Tuir. Qualora dette erogazioni vengano corrisposte a soggetti che abbiano superato l età di 50 anni se donne, o di 55 anni se uomini spetta il regime agevolato di tassazione disposto dal comma 4-bis dell articolo 17 del Tuir, secondo cui l imposta deve essere determinata con l aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto. Con la disposizione dettata dalla lettera b) del comma 3 dell articolo 59 è stata invece prevista la possibilità per il datore di lavoro di risolvere in via anticipata il rapporto di lavoro dipendente, in considerazione dell età pensionabile del lavoratore. Tale misura può essere adottata a condizione che siano previste delle erogazioni per il sostegno del reddito del lavoratore che ha cessato in via anticipata il rapporto. Nell ambito di tale previsione si colloca l assegno straordinario di sostegno al reddito di cui al citato decreto n. 158 del 28 aprile 2000 oggetto della presente istanza di interpello.
6 6 In merito a tali erogazioni il comma 3, dell articolo 59 della legge n.449 del 27 dicembre 1997, tuttavia, non precisava quale disciplina fiscale dovesse applicarsi. Successivamente l articolo 26, comma 23, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, con una disposizione di tipo interpretativo, ha stabilito che alle prestazioni corrisposte per il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale di cui alla lettera b) del comma 3 dell articolo 59 della legge n. 449 del 1997 dovesse applicarsi il medesimo trattamento fiscale stabilito per le erogazioni corrisposte a titolo di incentivo all esodo di cui alla lettera a). A parere della scrivente, sulla base della disposizione contenuta nell articolo 26 della legge n.448 del 1998, anche con riferimento agli assegni corrisposti per il sostegno del reddito del lavoratore che ha risolto in via anticipata il rapporto di lavoro di cui al presente quesito deve essere applicato il regime della tassazione separata previsto dall'art.17, comma 2, del Tuir. Tali somme devono, quindi, essere assoggettate a tassazione con la medesima aliquota determinata ai fini della tassazione del TFR. Anche con riferimento a tali erogazioni, pertanto, il requisito anagrafico dell'età del percipiente deve essere considerato ai soli fini della applicazione della ulteriore agevolazione riconosciuta del comma 4-bis del medesimo articolo 17 del Tuir. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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