Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni
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- Anna Maria Colucci
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni UNICO PF 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche Anche per il 2014 i soggetti non residenti potranno usufruire, a determinate condizioni, delle detrazioni per carichi di famiglia, per effetto di quanto previsto dal Decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013). Le condizioni dettate dal Legislatore per il riconoscimento della detrazione sono: la presentazione della documentazione che dimostri le persone a cui si riferisce la detrazione, nonché il rispetto di determinati limiti di reddito; è necessario, inoltre, che nel Paese di residenza non si ottenga alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. I soggetti non residenti, inoltre, nel rispetto delle seguenti condizioni: produzione di almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia; residenza fiscale in paesi UE o SEE; non godere nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali; possono fruire delle medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Premessa L art. 24, co. 3, D.P.R. 917/1986 dispone esplicitamente che ai non residenti non spettano le detrazioni per carichi di famiglia. Tuttavia, in deroga alla citata diposizione normativa, nei confronti del cittadino straniero, comunitario o extracomunitario, che assume una soggettività tributaria in Italia, l articolo 1, comma 1324, della Legge 296/2006 (con effetti prorogati fino al 2012 dal D.L. 216/2011, il cosiddetto Milleproroghe) ha riconosciuto il diritto alla detrazione per familiari a carico, fra i quali figurano il coniuge e i figli, ancorché residenti all estero. 1
2 Finanziaria 2007 Possibilità per i non residenti di fruire delle detrazioni per carichi di famiglia La Legge di Stabilità del 2013 (L. 228/2012) aveva prorogato tale beneficio anche per il Anche per il 2014 è stato prorogato tale beneficio. Infatti, il Decreto Milleproroghe (D.L. 150/2013) ha confermato, anche per il 2014, la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti. Condizioni per fruire dell agevolazione L art. 1, co. 1324, L. 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede quale condizione necessaria per l ottenimento del beneficio fiscale in questione che i soggetti non residenti dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Le detrazioni spettano, dunque, a condizione che i soggetti richiedenti dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato. Inoltre, la norma richiede che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, ovvero in un altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia e che il reddito complessivo del familiare a carico sia considerato al lordo di tutti i redditi prodotti, comprensivo quindi anche dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato di residenza del familiare stesso. I soggetti che intendono godere delle detrazioni per carichi di famiglia devono quindi attestare: il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro; 2
3 di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Per i soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) l articolo 1, D.M. 149/2007 consente che i requisiti richiesti siano attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; tale dichiarazione può essere anche presentata al sostituto d imposta e costituisce parte integrante della dichiarazione di spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prevista per la richiesta delle detrazioni di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del D.P.R. n. 600/1973. Cittadino extra UE Il soggetto fiscalmente residente in un paese extra UE è tenuto a presentare la documentazione attestante il legame familiare (C.M. 15/E/2007). Per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Trattandosi di soggetti residenti in Italia, non è richiesta la dichiarazione che nel godere nel Paese di origine non si è fruito di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia. Nel caso di familiari a carico non residenti in Italia, dovrà essere prodotta documentazione dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio. Si segnala, inoltre, che i familiari devono essere in possesso di un proprio codice fiscale, da richiedere all Amministrazione fiscale italiana (C.M. 34/E/2008, par. 2 e 3). Nello specifico, i soggetti residenti in paesi extracomunitari per fruire delle detrazioni per familiari a carico non residenti in Italia, alternativamente devono produrre: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio. La fattispecie interessa i soggetti non residenti che vivono in Italia, come ad esempio, i lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l'anno; 3
4 b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. Cittadino extra UE Familiare fiscalmente residente in Italia Familiare non fiscalmente residente in Italia Certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Documentazione dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio. Si segnala, inoltre, che i familiari devono essere in possesso di un proprio codice fiscale, da richiedere all Amministrazione fiscale italiana. Ai sensi dell art. 1 comma 1326 della Legge n. 296/2006 viene stabilito che se successivamente alla presentazione della prima dichiarazione dei redditi la situazione dei carichi di famiglia del cittadino extracomunitario non risulta modificata, non sarà necessario presentare una nuova documentazione, essendo sufficiente una mera autocertificazione con cui il contribuente attesti, confermandola, che la situazione familiare precedentemente indicata è rimasta invariata. In caso contrario, dovrà essere presentata una nuova ed aggiornata documentazione. Compilazione UNICO 2014 Il prospetto dei familiari a carico deve essere compilato da tutti i contribuenti che intendono usufruire delle detrazioni per i familiari a carico relativamente al 2014 (anche se non sono intervenute variazioni rispetto all anno precedente) e dai contribuenti coniugati, i quali sono comunque obbligati ad indicare il codice fiscale del coniuge anche nel caso in cui non risulti fiscalmente a carico. Le regole per la sua compilazione all interno del modello UNICO 2015 PF seguono le medesime previste per la compilazione del quadro dell anno precedente ad eccezione della novità prevista con riferimento ai figli a carico residenti all estero per i quali, da quest anno, è prevista l indicazione del codice fiscale, come già avviene per i figli residenti in Italia. 4
5 Nello specifico, le istruzioni al Modello UNICO PF, pag. 20, prevedono che da quest anno è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all estero. Per quanto riguarda la quantificazione delle detrazioni, il riferimento è all art. 12 TUIR, rubricato detrazioni per carichi di famiglia che distingue le detrazioni per: coniuge; figlio a carico (con un incremento per i figli di età inferiore ai 3 anni); altro familiare a carico; detrazioni per famiglie numerose. Non residenti Schumacker Il meccanismo di computo della detrazione, nei primi 3 casi, prevede una detrazione c.d. teorica, di cui possono godere i contribuenti con un reddito determinato, pari ad una determinata soglia. Negli altri casi la detrazione teorica deve essere rapportata al reddito complessivo del contribuente. Le detrazioni dovranno, inoltre, essere necessariamente parametrate al numero di mesi a carico (colonna 5) ed alla percentuale spettante (colonna 7) indicati nel prospetto. L art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il nuovo co. 3 bis all art. 24 del D.P.R. 917/1986, estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia. Viene inoltre prevista la possibilità per i soggetti non residenti di aderire al regime dei nuovi minimi, introdotto dal D.L. n. 98/2011. Le nuove disposizioni normative rispondono all esigenza di far fronte alla procedura d infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell accordo 5
6 See, in virtù del fatto che non si consente ai soggetti non residenti che producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato, ed espressamente esclude l applicabilità ai non residenti del regime agevolato dei minimi. Le condizioni previste sono le seguenti: - i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia; - siano fiscalmente residenti in paesi UE o SEE; - non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali. Per i contribuenti c.d. Schumacker, oltre a compilare nel frontespizio la parte residente all estero, si dovrà barrare l apposita casella riservata. - Riproduzione riservata - 6
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