Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Nuovo regime forfettario 2016: agevolazioni start up Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi I contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) della Legge di Stabilità 2015 e che intraprendono un attività nuova godono di un imposta sostituiva più bassa rispetto a quella prevista ordinariamente. Per fruire di tale agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti: nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l'esclusione dell'ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio; in caso di prosecuzione di un'attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica. Premessa In base alle previsioni dalla Legge di Stabilità 2015, i soggetti che disponevano dei requisiti necessari per accedere al regime forfettario (art. 1 comma 54), che non rientravano nei casi di esclusione, tassativamente enucleati all art. 1 comma 57, e che decidevano di intraprendere una nuova attività (start up) potevano godere della seguente agevolazione fiscale: applicazione dell imposta sostitutiva del 15% al reddito imponibile ridotto di 1/3 per i primi 3 anni di attività (il che equivaleva all applicazione di un aliquota del 10%). 1

2 La Legge di Stabilità 2016 ridefinisce parzialmente i contenuti dell agevolazione fiscale, prevedendo per le start up del regime forfettario: un imposta sostitutiva con aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività. Dal sesto anno di attività in poi, sarà possibile continuare ad adottare il regime forfettario, con l applicazione di un aliquota del 15 per cento. Con intenti chiarificatori, la Legge di Stabilità 2016 ha espressamente sancito che coloro i quali hanno intrapreso una nuova attività nel 2015, adottando il regime dei forfettari nella versione start up e, quindi, godendo della riduzione di 1/3 del reddito imponibile, possono applicare l aliquota del 5% dal 2016 al 2019 e, quindi, per i prossimi 4 anni. Condizioni La normativa dispone che, affinché si possa parlare di start up, devono sussistere, oltre ai requisiti già previsti per l accesso al regime forfettario (art. 1 co. 54 e co. 57 L. 190/2014 c.d. Legge di Stabilità 2015), anche il requisito di nuova attività. Quest ultimo requisito costituisce una conditio sine qua non per poter usufruire delle agevolazioni riservate alle start up e, per tale motivo, è necessaria una disamina delle condizioni da rispettare affinché si configuri la fattispecie dello start up. L attività è considerata nuova se vengono rispettate le seguenti condizioni: il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte/professione; qualora l attività sia il proseguimento di un attività esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi/compensi del periodo d imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario. 2

3 Come si può notare, trattasi delle medesime condizioni che permettevano l accesso al regime fiscale dei minimi ex art. 27, D.L. n. 98/2011, ed ancor prima al regime fiscale delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000. Analizziamo in maggior dettaglio le condizioni da rispettare affinché si possa parlare di start up. Mancato esercizio dell attività nei tre anni precedenti Per l accesso al regime è richiesto che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività, alcuna attività d impresa/lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare. Come chiarito dalla Circolare del 30 maggio 2012, n. 17, si ritiene che occorra far riferimento non al periodo di imposta ma alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, verificando che eventuali precedenti attività siano cessate anteriormente all inizio del triennio (calcolato secondo il calendario comune) che precede l inizio della nuova attività. Esercizio effettivo L agevolazione non può essere fruita neanche da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore dell impresa familiare. Tuttavia, facendo riferimento al regime delle nuove iniziative produttive di cui alla Legge n. 388/200, la Circolare 18 giugno 2001, n. 59/E, ha fornito le seguenti delucidazioni: la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l adozione del regime agevolato: occorre infatti fare riferimento all effettivo esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se, ad esempio, il soggetto ha ricoperto la carica di socio accomandante di S.a.s. o di socio di S.r.l., può ugualmente fruire del regime agevolato start up purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività alcuna all interno della società. Sempre a tal proposito, con riguardo al nuovo regime dei minimi, la Circolare del 30 maggio 2012, n. 17 ha chiarito che può comunque applicare il regime: il socio accomandante che intende intraprendere un attività, se lo stesso, nei tre anni precedenti, non ha svolto alcuna attività di 3

4 gestione all interno della società, ossia ha conferito soltanto capitale, nonché il socio che partecipi in una società inattiva, considerata l assenza di un attività di gestione; l associato in partecipazione di solo lavoro, posto che il relativo reddito non è qualificabile come attività artistica o professionale. Esercizio di attività nel triennio e lavoro autonomo occasionale L Agenzia delle Entrate con Risoluzione 26 agosto 2009 n. 239, con riferimento alle condizioni necessarie per accedere al regime agevolato delle nuove iniziative produttive ex Legge n. 388/2000, aveva chiarito che, in linea generale, un soggetto che apre per la prima volta la partita IVA, può avvalersi del citato regime fiscale agevolato, anche nel caso in cui abbia precedentemente svolto attività di lavoro autonomo a livello occasionale. Al riguardo, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17 ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito in commento, nonché del requisito della mera prosecuzione di attività precedente (di seguito commentato), la circostanza di aver svolto nell anno precedente prestazioni occasionali, non impedisce l accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell art. 67, TUIR, e non sono quindi produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa. Mera prosecuzione di attività precedente Il contribuente in regime forfettario ha diritto all agevolazione prevista per le start up qualora l attività esercitata non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. È fatto salvo il caso in cui l attività in precedenza svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l esercizio di arti e professioni, che pertanto non preclude l accesso al regime. Le Circolari A.E. n. 1, n. 8 e n. 59 del 2001 hanno fornito chiarimenti sul requisito relativo alla non mera prosecuzione di attività esercitata precedentemente: in relazione alle neo-attività, la mera prosecuzione è quella che presenta il carattere novizio esclusivamente sotto il profilo formale, essendo invece svolta sul piano sostanziale utilizzando gli stessi beni dell attività precedente, nello stesso luogo e verso gli stessi clienti. 4

5 Sempre, in merito al concetto di mera prosecuzione di attività svolta in precedenza, la Circolare 30 maggio 2012, n. 17, ha fornito una serie di importanti chiarimenti, di seguito analizzati: Novità dell attività esercitata Con la citata Circolare 30 maggio 2012, n. 17, l Agenzia delle Entrate ribadisce sostanzialmente che la verifica del carattere di novità dell attività esercitata va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. Co.co.co e lavoro dipendente Secondo quanto ulteriormente specificato nella Circolare n. 17/2012: la verifica della mera prosecuzione va sempre effettuata in presenza di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Diversamente, in presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o di lavoro dipendente a tempo determinato, la verifica della mera prosecuzione va effettuata solamente se il contratto si protrae per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l inizio della nuova attività. Viceversa, se l attività di co.co.co. o di lavoro dipendente a tempo determinato è stata svolta per un periodo non superiore alla metà del predetto triennio, non sussiste alcuna preclusione all accesso al nuovo regime in quanto si tratta di forme di lavoro precario. Inoltre, la Circolare evidenzia che se la precedente attività e la nuova attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee, non è mai ravvisabile la mera prosecuzione. Diversamente, se la precedente attività e la nuova attività sono svolte nello stesso ambito professionale e con riguardo al medesimo mercato di riferimento, l accesso al nuovo regime non è ammesso. Casistiche per le quali non è richiesta la verifica In presenza di particolari fattispecie, ai fini dell accesso al regime in esame, non è richiesta la verifica del requisito della mancanza di mera prosecuzione di una precedente attività. Ad esempio: il contribuente ha svolto, in precedenza, prestazioni occasionali; l attività svolta in precedenza consiste nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di un attività professionale. 5

6 Secondo quanto specificato nella Circolare n. 17/2012, tale principio opera anche in relazione alle attività che devono essere obbligatoriamente svolte per poter operare in uno specifico settore (si pensi alla pratica obbligatoria in alcuni settori dell artigianato); Collaboratore di impresa familiare La Circolare n. 17 in commento fornisce un ulteriore delucidazione in relazione alla specifica ipotesi di un impresa familiare costituita nell anno d imposta il cui collaboratore ha esercitato, fino all anno precedente, un attività d impresa o di lavoro autonomo. In tal caso, non ricorre l ipotesi di mera prosecuzione considerato il fatto che il collaboratore è soggetto diverso dal titolare dell impresa stessa, unico obbligato al versamento dell imposta sostitutiva. Prosecuzione di attività di terzi Qualora l attività costituisca il proseguimento di un impresa esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei ricavi del periodo d imposta precedente non deve essere superiore a quello stabilito dall art. 1, comma 54, lettera a). A tal proposito l Agenzia delle Entrate nella Circolare 30 maggio 2012, n. 17 precisa che: l acquirente/erede può applicare il nuovo regime se il cedente/de cuius nell anno precedente ha conseguito ricavi pari o inferiori al limite; i ricavi riferiti al cedente/de cuius devono essere considerati cumulativamente a quelli dell acquirente/erede. - Riproduzione riservata - 6

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