730, Unico 2014 e Studi di settore

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1 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Nella compilazione della dichiarazione dei redditi può capitare di commettere errori di vario tipo. Per esempio, il contribuente può aver dimenticato di dichiarare alcuni redditi oppure di scalare oneri detraibili e/o deducibili o ritenute d acconto oppure può averli indicati in maniera non corretta. In tutti questi casi, il contribuente può correggere gli errori prima che l Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa. Le modalità per rimediare sono diverse a seconda che le correzioni avvengano prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione del modello Unico. I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella Correttiva nei termini. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione definita Dichiarazione integrativa. Premessa Entro il 30 settembre i contribuenti avranno la possibilità non solo di presentare le dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette, Iva e Irap, ma anche di correggere possibili errori commessi sia nelle dichiarazioni appena inviate, sia riguardanti i periodi d imposta precedenti

2 ENTRO IL 30 SETTEMBRE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANNUALI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PER CORREZIONE ERRORI COMMESSI Pertanto c è ancora tempo per compilare le dichiarazioni correttive o integrative indipendentemente dal fatto che siano a favore o a sfavore. Entro quella data i soggetti potranno verificare non solo i modelli relativi al 2013, ma anche quelli passati e potranno apportare le eventuali correzioni corrispondendo le relative sanzioni, se risultanti, in via agevolata. Per capire al meglio come comportarsi è necessario comprendere la natura dell errore compiuto e quali difetti sulla dichiarazione ha determinato. Gli errori possono essere fondamentalmente di due tipi: formali incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta o sul versamento del tributo. Diventa meramente formale se non ostacola neppure l esercizio dell attività di controllo dell amministrazione finanziaria; sostanziali determinano una inesattezza che modifica il calcolo del reddito o del tributo dovuto. Se l errore comporta un aggravio del carico fiscale da corrispondere o una riduzione del credito vantato, esso è ritenuto a sfavore del contribuente; invece se ha come effetto la riduzione delle imposte o l aumento del credito risulta a favore del soggetto. Queste distinzioni sono fondamentali per selezionare il termine entro cui è possibile rimediare con l invio di una dichiarazione integrativa. NATURA DEGLI ERRORI FORMALI NON INCIDONO SULLA BASE IMPONIBILE SOSTANZIALI MODIFICANO IL CALCOLO DEL REDDITO O DEL TRIBUTO DOVUTO 2

3 Dichiarazione correttiva Nell ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella Correttiva nei termini. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente. CORRETTIVA NEI TERMINI prima della scadenza del termine di presentazione per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal nuovo Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito. CORRETTIVA NEI TERMINI MINOR CREDITO MAGGIOR CREDITO O MINOR DEBITO Dovrà essere versata la differenza rispetto all importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. La differenza rispetto all importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito. 3

4 La dichiarazione integrativa Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d imposta a cui si riferisce la dichiarazione. scaduti i termini di presentazione DICHIARAZIONE INTEGRATIVA della dichiarazione per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l applicazione delle sanzioni. a) Dichiarazione integrativa a favore Tale casella va barrata nei seguenti casi: presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito. In tal caso l eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso; presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all esercizio dell attività di controllo. I soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell esercizio di competenza la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma 8-bis, art. 2, D.P.R. n. 322/98, possono 4

5 presentare una dichiarazione integrativa a favore compilando inoltre il nuovo prospetto Errori contabili presente nel quadro RS. Tale prospetto è riservato ai contribuenti che per i periodi d imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (ovvero partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale). Tali periodi devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa. Con la Circolare 31/E del 24 settembre 2013, l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile. b) Dichiarazione integrativa Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa: nelle ipotesi di ravvedimento previste dall art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi; nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d imposta o un maggior credito e fatta salva l applicazione delle sanzioni. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. È necessario evidenziare quali quadri o DICHIARAZIONE INTEGRATIVA allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. 5

6 Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro Firma della dichiarazione e nelle caselle presenti nel riquadro Tipo di dichiarazione del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: quadro o allegato compilato senza modifiche sia nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa; quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. c) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/98) Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all articolo 3 del citato D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella Dichiarazione integrativa a favore ovvero Dichiarazione integrativa a seconda della tipologia di correzioni effettuate. Le sanzioni È prevista l applicazione della sanzione del 30%: per il mancato, carente o tardivo versamento delle imposte dichiarate; sulle maggiori imposte dovute per gli errori riscontrati durante i controlli automatici (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella 6

7 determinazione degli imponibili e delle imposte articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973) e i controlli formali (ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973). Nel caso di infedele dichiarazione (ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito. Se ricorrono le condizioni, il contribuente può avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso, usufruendo di sanzioni ridotte. SANZIONI 30% DAL 100% AL 200% della maggiore imposta o del minor credito per il mancato, carente o tardivo versamento delle imposte dichiarate sulle maggiori imposte dovute per gli errori riscontrati durante i controlli automatici e i controlli formali. nel caso di infedele dichiarazione Casi pratici di compilazione DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE Una società di capitali presenta una dichiarazione integrativa in quanto nel quadro RF della dichiarazione originaria ha dimenticato di effettuare una variazione in diminuzione relativa a proventi immobiliari. Il contribuente aveva presentato dichiarazione unificata relativamente ai redditi e all IVA. Il frontespizio della dichiarazione integrativa si presenterà così compilato: 7

8 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Una società presenta una dichiarazione integrativa in quanto nel quadro RF della dichiarazione originaria aveva dimenticato di dichiarare un reddito di impresa, percepito nel Il contribuente aveva presentato dichiarazione unificata relativamente ai redditi e all IVA. Il frontespizio della dichiarazione integrativa si presenterà così compilato. -Riproduzione riservata- 8

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