CREDITO D IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA: l omessa indicazione in dichiarazione dei redditi.
|
|
- Gaetano De Marco
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DOMANDA: Buongiorno, nell anno 2004 ho acquistato un appartamento da costruttore pagando un importo IVA pari ad XXXX (iva 4% agevolazione prima casa), nell anno 2011 ho provveduto a vendere l appartamento ed acquistare nello stesso periodo una nuova abitazione, sempre da costruttore e sempre in regime di agevolazione prima casa, corrispondendo un importo iva pari ad XXXX. Nell atto di compravendita il notaio ha inserito la richiesta di riconoscimento del credito di imposta (L.448/98). Per usufruire del rimborso della differenza delle 2 imposte pagate ( XXX) avrei dovuto farne richiesta con la dichiarazione mod. 730/2012 ma,il caf da me incaricato per la compilazione e l invio del modello, non ha provveduto. - Posso ancora beneficiare del credito di imposta in quanto il beneficio decade nell arco temporale di 10 anni quando non richiesto?; - Non posso più beneficiarne?; - Posso richiedere formalmente all agenzia delle entrare il riconoscimento del credito e portarlo in detrazione da quest anno e per i prossimi 5?; grazie * * * RISPOSTA: Gentile visitatore, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito. Nel suo quesito fa riferimento al credito d imposta riconosciuto dall art. 7 della Legge 448/1998 per il riacquisto della prima casa. Tale credito spetta ai contribuenti che, entro un anno dall alienazione dell abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni (ai fini IVA o dell imposta di registro), acquisiscono un altra casa di abitazione avente le condizioni per essere considerata prima casa. Per poter usufruire del credito in questione è necessario manifestare la propria volontà nell atto di acquisto del nuovo immobile nel quale si dovrà, inoltre, indicare: 1. il possesso dei requisiti; 2. la richiesta di utilizzo del credito d'imposta; 3. gli elementi necessari per la determinazione del credito d'imposta. Nel dettaglio: gli estremi dell atto di acquisto dell immobile sul quale era stata corrisposta l imposta di registro o l IVA in misura agevolata nonché l ammontare della stessa; nel caso in cui per l acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. prima casa, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell acquisto medesimo; Sito internet: Pag. 1
2 nell ipotesi in cui risulti corrisposta l IVA sull immobile alienato, gli estremi delle fatture; gli estremi dell atto di alienazione del primo immobile. L importo del credito d imposta è commisurato all ammontare dell imposta di registro o dell IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all imposta di registro o all IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto. Il credito non può essere chiesto a rimborso, ma può essere portato in riduzione: dell imposta di registro dovuta sullo stesso atto di acquisto agevolato che lo determina; dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute sugli atti e sulle denunce successive alla data di stipula dell atto d acquisto o, in caso d appalto, dopo la consegna dell immobile; dall IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto. Se l imposta non è sufficiente a compensare l intero credito, la parte rimanente potrà continuare a essere utilizzata nei versamenti successivi, fino alla completa estinzione del credito; dall IVA e dalle altre imposte e dai contributi che partecipano alla compensazione con modello F24, senza considerare il limite annuo previsto per la compensazione stessa. Nel caso in cui si decidesse di utilizzare il credito in diminuzione dell IRPEF oppure dell IVA è necessario indicare l importo stesso n ella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d imposta nel quale il credito è maturato (quadro CR). Nel suo caso, lei ha omesso di indicare tale credito in dichiarazione commettendo un errore di compilazione della stessa. Agli errori ed omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, si può rimediare mediante la presentazione, a seconda dei casi, di dichiarazioni integrative o correttive. Innanzitutto si deve rammentare che decorso il termine ordinario senza aver effettuato l'invio della dichiarazione è comunque ancora possibile regolarizzare tale l adempimento. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative. Per ciò che concerne le Sito internet: Pag. 2
3 sanzioni amministrative, in tal caso è possibile avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso. E il caso di sottolineare che la possibilità di ravvedersi è subordinata alla condizione che la violazione non sia stata già constatata, e comunque sempre che non siano iniziati accessi, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali si sia avuto formale conoscenza. Decorso il termine ordinario di presentazione dei modelli dichiarativi ed anche gli ulteriori 90 giorni senza aver presentato la dichiarazione, le stesse si considerano omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati. In presenza, invece, di una dichiarazione validamente presentata (entro il termine o nei 90 giorni successivi) è possibile la correzione degli errori commessi nella medesima presentando una dichiarazione integrativa. A seconda delle rettifiche operate, la dichiarazione integrativa potrà risultare a favore o a sfavore del contribuente. Ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998, le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Questo strumento è fruibile a condizione che sia stata presentata la dichiarazione originaria (anche nei 90 giorni) e che non sia decorso il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Si fa osservare che una questione di cui si discute da tempo è quella relativa alla possibilità che la dichiarazione tributaria sia integrabile a favore del contribuente entro il termine quadriennale, stabilito dal Dpr 322/98 (articolo 2, comma 8). Sull argomento anche l Agenzia delle Entrate ha manifestato pareri contrastanti con le diverse risoluzioni che si sono susseguite negli anni. Così come è concessa la possibilità di presentazione di una Dichiarazione integrativa a favore, allo stesso modo è permessa la presentazione di un modello integrativo, rispetto a quello già validamente presentato, a sfavore del contribuente. Ai sensi dell'art 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, infatti, salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti Sito internet: Pag. 3
4 d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In tal caso, i termini per l'invio della dichiarazione integrativa a sfavore sono più lunghi e coincidono con quelli per l'accertamento di cui all'art. 43, D.P.R. 600/1973, vale a dire il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria Con specifico riferimento alle richieste di riconoscimento di un credito, rilevanti sono le circolari ministeriali n. 34/E del e n. 21/E del con le quali l Amministrazione Finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell IVA, delle imposte sui redditi o dell Irap. Nella richiamata circolare del 2012, l Amministrazione ha affermato che: deve ritenersi, pertanto, legittimo l operato dell Amministrazione Finanziaria che recupera il credito riportato nella dichiarazione dei redditi successiva, ma derivante da una annualità per cui la dichiarazione è stata omessa, mediante la procedura di cui al citato articolo 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, con irrogazione della sanzione prevista dall articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n Anche in tal caso, peraltro, si ritiene opportuno conformarsi al principio espresso con la circolare 4 maggio 2010, n. 23, nella quale - come sopra evidenziato - si è affermata la possibilità di riconoscere il diritto del contribuente al rimborso a seguito della definizione della pretesa in senso favorevole all Amministrazione. Nelle fattispecie in esame, quindi, dopo che abbia definito l obbligazione pagando le somme richieste dall ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a sentenza definitiva a lui sfavorevole, il contribuente potrà richiedere il rimborso del credito maturato nell annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, entro due anni dal predetto pagamento ai sensi dell articolo 21 del d.lgs.31 dicembre 1992, n Sull argomento, l Agenzia delle Entrate è tornata successivamente con la circolare n.21 del 2013 precisando che: Con specifico riferimento alla fase di mediazione di cui all articolo 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, coerentemente con le finalità perseguite dal legislatore con tale istituto e in ossequio ai principi di economicità e speditezza dell azione amministrativa, nonché alla fase di conciliazione disciplinata all articolo 48 del medesimo decreto, nel citato documento di prassi è stato precisato che è possibile: in luogo dell effettuazione del pagamento seguito dalla presentazione di un istanza di rimborso nel termine biennale scomputare direttamente dalla somma originariamente Sito internet: Pag. 4
5 richiesta in pagamento al contribuente, l eccedenza di credito riconosciuta spettante, ferma restando la debenza delle seguenti somme: interessi, correttamente applicati a seguito dell omesso versamento delle imposte; sanzione nella misura del 40 per cento di quella originariamente applicata ai sensi dell articolo 13 del d.lgs. n. 471 del Da ultimo si segnala che il contribuente è legittimato anche a presentare un istanza per il riconoscimento del suo credito direttamente agli uffici Finanziari in quanto il mancato riconoscimento dello stesso, originato dall omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, si potrebbe configurare come un indebito arricchimento da parte dell'erario se lo stesso non provvedesse alla regolarizzazione. Alla luce di quanto indicato nonché della discussa e articolata fattispecie, il consiglio è quello di chiedere l assistenza professionale di un commercialista al quale esporre nel dettaglio tutta la vicenda ed individuare la strada da percorrere più consona alla situazione. La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti. Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza fattispecie di carattere generico. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente e a un commercialista al quale chiedere un parere professionale dopo aver esposto nel dettaglio tutta la vicenda in modo da individuare la strada da percorrere più consona alla situazione. (risposta del ) Dott. Giuseppe Mancini Sito internet: Pag. 5
Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliCIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa
DettagliPeriodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese
Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà
DettagliCircolare N. 79 del 27 Maggio 2015
Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Bonus prima casa: i chiarimenti sul riacquisto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/e del 24.04.2015,
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliCONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1
CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.
DettagliAUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO
Circolare informativa n. 6 del 12 Gennaio 2011 AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO L art. 1, comma 20, Finanziaria 2011, c.d. Legge di stabilità 2011, ha modificato,
DettagliLa circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti
Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 49 16.12.2013 Unico: ravvedimento entro il 30.12 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti A cura di Devis
DettagliCircolare N.123 del 25 Luglio 2013
Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente
DettagliSuccessioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate
Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI Il ravvedimento operoso, come è noto, è un istituto giuridico
DettagliDICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO A cura di Sabrina Arcangeli Ufficio Controlli Fiscali e Tiziana Sabattini Area di Staff Relazioni Esterne. Riff.
DettagliOGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliOGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730
Roma, 16/10/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che
DettagliContribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc
E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliQuestioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE
DettagliModello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento
CIRCOLARE A.F. N. 123 del 25 Luglio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo
DettagliAllegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio
TITOLO II Gestione, costo, tariffe TITOLO II Gestione, costo, tariffe ART. 3 Gestione e costo del servizio 3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare alla Giunta Comunale, entro il mese di settembre
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliCOMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499
COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998
DettagliCIRCOLARE N. 34/E. OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse
CIRCOLARE N. 34/E Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso Settore Strategie Difensive Ufficio contenzioso imprese e lavoratori autonomi Direzione centrale Accertamento Settore Grandi contribuenti
DettagliDichiarazioni integrative
Dichiarazioni integrative a cura di Sergio Pellegrino Studio Pellegrino Presentazione dichiarazione TERMINE ORDINARIO Art. 2 co. 2 D.P.R. 322/1998 entro l ultimo giorno del 9 mese successivo a quello di
DettagliOGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliFine anno e termini di decadenza degli atti di accertamento
Ai Gentili Clienti Fine anno e termini di decadenza degli atti di accertamento LA NORMA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.Lgs. 9.7.1997 n.
DettagliQUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliFiscal News N. 13. Conversione del credito in Unico entro il 28.01. La circolare di aggiornamento professionale 15.01.2014.
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 13 15.01.2014 Conversione del credito in Unico entro il 28.01 Categoria: Unico Sottocategoria: Dichiarazione I contribuenti che hanno presentato
DettagliRESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E
Tax Newsletter RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI In questa edizione: o Ambito di applicazione. o Decorrenza. o Responsabilità solidale o Obblighi e responsabilità o
DettagliSOMMARIO. Premessa...3
CIRCOLARE N. 47/E Roma, 20 dicembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Questioni interpretative in merito all applicazione dell articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. cedolare
DettagliGli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliVersamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012
CIRCOLARE A.F. N. 31 del 1 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 16 marzo
DettagliL agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu
L agenda di Unico, Imu e degli altri pagamenti del Pag. n. 1 L agenda dei pagamenti di Unico, Irap, Iva e della prima rata Imu a cura di Salvina Morina E Tonino Morina Persone fisiche, società di persone,
DettagliSanzioni per indebite compensazioni
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 68 05.03.2014 Sanzioni per indebite compensazioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Come noto, in caso di effettuazione di
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato
CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliPROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL ENTE 1
E.P.A.P. Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 PROCEDURE
DettagliDirezione Regionale della Toscana
Direzione Regionale della Toscana IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 legge n. 388/2000) GENNAIO 2008 SOGGETTI AMMESSI Possono beneficiare del regime agevolato in esame: le
DettagliCOMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV)
COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle
DettagliINDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag.
INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag. 9 CAPITOLO SECONDO LE SINGOLE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI 1. Gli omessi
DettagliDETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8
Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 31 Prot. 3261 DATA 20.04.2007 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Le regole di detraibilità degli interessi passivi su mutui con riferimento ai righi
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina
DettagliRISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 agosto 2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis
DettagliCircolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE
Circolare 21 del 29 luglio 2015 Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE 1 Premessa... 2 2 Obbligo di presentazione in via telematica...
DettagliRisoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliCircolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013
Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla
DettagliDIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni
DettagliLargo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.
Studio Associato Cerato & Popolizio Dottori commercialisti Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.it Dott. Sandro
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliLA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012
INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori
DettagliDentro la Notizia. 28 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE
DettagliNovità 2015 ravvedimento operoso e altri istituiti deflattivi
Novità 2015 ravvedimento operoso e altri istituiti deflattivi Art. 1 co. 637-640 L.1902014 (legge di ) D.M. 11122014 variazione tasso legale a cura di Francesco Zuech Ragioniere commercialista e revisore
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliSTUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006
STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006 LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SALE AL 41% Riferimenti: Art. 1, Legge n. 449/97 Art. 1, comma 121, Legge
DettagliIL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010. Dott. Duilio LIBURDI
IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO 2010 Dott. Duilio LIBURDI Diretta 17 maggio 2010 I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Sono principalmente le persone fisiche residenti ai sensi dell articolo
DettagliERRORI E DIMENTICANZE
ERRORI E DIMENTICANZE CORREZIONI DI ERRORI E DIMENTICANZE Introduzione Nella predisposizione della dichiarazione 730 è possibile che il contribuente abbia commesso errori o abbia dimenticato ad esempio
DettagliRISOLUZIONE N. 23/E. Roma,01 marzo 2004
RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,01 marzo 2004 Oggetto: Istanza di nterpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Utilizzo da parte delle società personali
Dettagli73/2014 Maggio/12/2014 (*) Napoli 23 Maggio 2014
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 73/2014 Maggio/12/2014 (*) Napoli 23 Maggio 2014 Bonus di 80 euro. L Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 e l
DettagliNOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO. Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio.
NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio.it D.L. 30 agosto 1993, n. 331. (Gazz. Uff. n. 203 del 30 agosto 1993).
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme
DettagliRiduzione delle sanzioni: ravvedimento e istituti definitori a confronto Le novità della Legge di Stabilità 2015
Riduzione delle sanzioni: ravvedimento e istituti definitori a confronto Le novità della Legge di Stabilità 2015 dott. Fabrizio Povinelli Capo Area Imprese grandi e medie dimensioni Agenzia delle Entrate
DettagliRISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE N. 140/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 19 del 10 marzo 2012 DL sulle semplificazioni fiscali (DL 2.3.2012 n. 16) - Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Ambito di
DettagliTITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste
DettagliUNICO 2014 Principio di competenza e correzione di errori contabili (recepimento principi C.A.d.E. n. 31/E/2013)
Dott. Gianluca Cristofori (Commercialista in Verona) UNICO 2014 Principio di competenza e correzione di errori contabili (recepimento principi C.A.d.E. n. 31/E/2013) 1 Circolare 31/E/2013 1. onere addebitato
DettagliHELP 05. a cura di Flavio Chistè. Help Federcircoli n. 5 pag. 1/5
a cura di Flavio Chistè RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DEI RAPPRESENTANTI LEGALI L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, consente ai contribuenti,
DettagliCircolare N.94 del 21 Giugno 2012
Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso
DettagliIL NUOVO RAVVEDIMENTO
COMMISSIONE DI STUDIO IMPOSTE DIRETTE A cura di Roberto Ferrara IL NUOVO RAVVEDIMENTO L istituto del ravvedimento cd. operoso, Disciplinato dall art. 13, D.lgs. 18 dicembre 1977, n. 472, consente all autore
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con
DettagliOggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.
Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili
DettagliCITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO
CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del
DettagliCircolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori
Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliDetrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano
Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio
Dettaglia cura di Francesco Zuech rag. commercialista
VIOLAZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO Principali novità 2007 Ravvedimento dichiarazioni fiscali (Unico, Iva, Irap e 770) Emendabilità delle dichiarazioni Valenza circolari e risoluzioni Ae a cura
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliCIRCOLARE N. 23/E. OGGETTO: Ravvedimento Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Chiarimenti.
CIRCOLARE N. 23/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 giugno 2015 OGGETTO: Ravvedimento Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Chiarimenti. La legge di
DettagliAi Sigg. Clienti Loro Uffici Amministrativi. Milano, lì 09/02/2015. Circolare n. 04/2015
20121 Milano via San Primo 4, Italia t. +39 02 76.07.671 f. +39 02 76.00.64.74 Ai Sigg. Clienti Loro Uffici Amministrativi Milano, lì 09/02/2015 Circolare n. 04/2015 Giuseppe Chiaravalli RAGIONIERE COMMERCIALISTA
DettagliSTUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio
Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria
DettagliStudio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015
Oggetto: LO SPLIT PAYMENT E LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI DALL 01.01.2015 Nell ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo antievasione per il versamento dell IVA all Erario, in base
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliRISOLUZIONE N. 296/E
RISOLUZIONE N. 296/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti
DettagliRisoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002
Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
DettagliRISOLUZIONE N. 93/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 93/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2013 OGGETTO: IVA Trattamento tributario applicabile alle prestazioni sociosanitarie. Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI
- 1 - COMUNE DI SGONICO Provincia di Trieste OBČINA ZGONIK Pokrajina Trst REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare/giuntale
DettagliAutotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio
CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un
DettagliCIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014
CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 28 aprile 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
Dettagli