CREDITO D IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA: l omessa indicazione in dichiarazione dei redditi.

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1 DOMANDA: Buongiorno, nell anno 2004 ho acquistato un appartamento da costruttore pagando un importo IVA pari ad XXXX (iva 4% agevolazione prima casa), nell anno 2011 ho provveduto a vendere l appartamento ed acquistare nello stesso periodo una nuova abitazione, sempre da costruttore e sempre in regime di agevolazione prima casa, corrispondendo un importo iva pari ad XXXX. Nell atto di compravendita il notaio ha inserito la richiesta di riconoscimento del credito di imposta (L.448/98). Per usufruire del rimborso della differenza delle 2 imposte pagate ( XXX) avrei dovuto farne richiesta con la dichiarazione mod. 730/2012 ma,il caf da me incaricato per la compilazione e l invio del modello, non ha provveduto. - Posso ancora beneficiare del credito di imposta in quanto il beneficio decade nell arco temporale di 10 anni quando non richiesto?; - Non posso più beneficiarne?; - Posso richiedere formalmente all agenzia delle entrare il riconoscimento del credito e portarlo in detrazione da quest anno e per i prossimi 5?; grazie * * * RISPOSTA: Gentile visitatore, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito. Nel suo quesito fa riferimento al credito d imposta riconosciuto dall art. 7 della Legge 448/1998 per il riacquisto della prima casa. Tale credito spetta ai contribuenti che, entro un anno dall alienazione dell abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni (ai fini IVA o dell imposta di registro), acquisiscono un altra casa di abitazione avente le condizioni per essere considerata prima casa. Per poter usufruire del credito in questione è necessario manifestare la propria volontà nell atto di acquisto del nuovo immobile nel quale si dovrà, inoltre, indicare: 1. il possesso dei requisiti; 2. la richiesta di utilizzo del credito d'imposta; 3. gli elementi necessari per la determinazione del credito d'imposta. Nel dettaglio: gli estremi dell atto di acquisto dell immobile sul quale era stata corrisposta l imposta di registro o l IVA in misura agevolata nonché l ammontare della stessa; nel caso in cui per l acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. prima casa, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell acquisto medesimo; Sito internet: Pag. 1

2 nell ipotesi in cui risulti corrisposta l IVA sull immobile alienato, gli estremi delle fatture; gli estremi dell atto di alienazione del primo immobile. L importo del credito d imposta è commisurato all ammontare dell imposta di registro o dell IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all imposta di registro o all IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto. Il credito non può essere chiesto a rimborso, ma può essere portato in riduzione: dell imposta di registro dovuta sullo stesso atto di acquisto agevolato che lo determina; dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute sugli atti e sulle denunce successive alla data di stipula dell atto d acquisto o, in caso d appalto, dopo la consegna dell immobile; dall IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto. Se l imposta non è sufficiente a compensare l intero credito, la parte rimanente potrà continuare a essere utilizzata nei versamenti successivi, fino alla completa estinzione del credito; dall IVA e dalle altre imposte e dai contributi che partecipano alla compensazione con modello F24, senza considerare il limite annuo previsto per la compensazione stessa. Nel caso in cui si decidesse di utilizzare il credito in diminuzione dell IRPEF oppure dell IVA è necessario indicare l importo stesso n ella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d imposta nel quale il credito è maturato (quadro CR). Nel suo caso, lei ha omesso di indicare tale credito in dichiarazione commettendo un errore di compilazione della stessa. Agli errori ed omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, si può rimediare mediante la presentazione, a seconda dei casi, di dichiarazioni integrative o correttive. Innanzitutto si deve rammentare che decorso il termine ordinario senza aver effettuato l'invio della dichiarazione è comunque ancora possibile regolarizzare tale l adempimento. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative. Per ciò che concerne le Sito internet: Pag. 2

3 sanzioni amministrative, in tal caso è possibile avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso. E il caso di sottolineare che la possibilità di ravvedersi è subordinata alla condizione che la violazione non sia stata già constatata, e comunque sempre che non siano iniziati accessi, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali si sia avuto formale conoscenza. Decorso il termine ordinario di presentazione dei modelli dichiarativi ed anche gli ulteriori 90 giorni senza aver presentato la dichiarazione, le stesse si considerano omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati. In presenza, invece, di una dichiarazione validamente presentata (entro il termine o nei 90 giorni successivi) è possibile la correzione degli errori commessi nella medesima presentando una dichiarazione integrativa. A seconda delle rettifiche operate, la dichiarazione integrativa potrà risultare a favore o a sfavore del contribuente. Ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998, le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Questo strumento è fruibile a condizione che sia stata presentata la dichiarazione originaria (anche nei 90 giorni) e che non sia decorso il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Si fa osservare che una questione di cui si discute da tempo è quella relativa alla possibilità che la dichiarazione tributaria sia integrabile a favore del contribuente entro il termine quadriennale, stabilito dal Dpr 322/98 (articolo 2, comma 8). Sull argomento anche l Agenzia delle Entrate ha manifestato pareri contrastanti con le diverse risoluzioni che si sono susseguite negli anni. Così come è concessa la possibilità di presentazione di una Dichiarazione integrativa a favore, allo stesso modo è permessa la presentazione di un modello integrativo, rispetto a quello già validamente presentato, a sfavore del contribuente. Ai sensi dell'art 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, infatti, salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti Sito internet: Pag. 3

4 d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In tal caso, i termini per l'invio della dichiarazione integrativa a sfavore sono più lunghi e coincidono con quelli per l'accertamento di cui all'art. 43, D.P.R. 600/1973, vale a dire il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria Con specifico riferimento alle richieste di riconoscimento di un credito, rilevanti sono le circolari ministeriali n. 34/E del e n. 21/E del con le quali l Amministrazione Finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell IVA, delle imposte sui redditi o dell Irap. Nella richiamata circolare del 2012, l Amministrazione ha affermato che: deve ritenersi, pertanto, legittimo l operato dell Amministrazione Finanziaria che recupera il credito riportato nella dichiarazione dei redditi successiva, ma derivante da una annualità per cui la dichiarazione è stata omessa, mediante la procedura di cui al citato articolo 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, con irrogazione della sanzione prevista dall articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n Anche in tal caso, peraltro, si ritiene opportuno conformarsi al principio espresso con la circolare 4 maggio 2010, n. 23, nella quale - come sopra evidenziato - si è affermata la possibilità di riconoscere il diritto del contribuente al rimborso a seguito della definizione della pretesa in senso favorevole all Amministrazione. Nelle fattispecie in esame, quindi, dopo che abbia definito l obbligazione pagando le somme richieste dall ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a sentenza definitiva a lui sfavorevole, il contribuente potrà richiedere il rimborso del credito maturato nell annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, entro due anni dal predetto pagamento ai sensi dell articolo 21 del d.lgs.31 dicembre 1992, n Sull argomento, l Agenzia delle Entrate è tornata successivamente con la circolare n.21 del 2013 precisando che: Con specifico riferimento alla fase di mediazione di cui all articolo 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, coerentemente con le finalità perseguite dal legislatore con tale istituto e in ossequio ai principi di economicità e speditezza dell azione amministrativa, nonché alla fase di conciliazione disciplinata all articolo 48 del medesimo decreto, nel citato documento di prassi è stato precisato che è possibile: in luogo dell effettuazione del pagamento seguito dalla presentazione di un istanza di rimborso nel termine biennale scomputare direttamente dalla somma originariamente Sito internet: Pag. 4

5 richiesta in pagamento al contribuente, l eccedenza di credito riconosciuta spettante, ferma restando la debenza delle seguenti somme: interessi, correttamente applicati a seguito dell omesso versamento delle imposte; sanzione nella misura del 40 per cento di quella originariamente applicata ai sensi dell articolo 13 del d.lgs. n. 471 del Da ultimo si segnala che il contribuente è legittimato anche a presentare un istanza per il riconoscimento del suo credito direttamente agli uffici Finanziari in quanto il mancato riconoscimento dello stesso, originato dall omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, si potrebbe configurare come un indebito arricchimento da parte dell'erario se lo stesso non provvedesse alla regolarizzazione. Alla luce di quanto indicato nonché della discussa e articolata fattispecie, il consiglio è quello di chiedere l assistenza professionale di un commercialista al quale esporre nel dettaglio tutta la vicenda ed individuare la strada da percorrere più consona alla situazione. La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti. Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza fattispecie di carattere generico. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente e a un commercialista al quale chiedere un parere professionale dopo aver esposto nel dettaglio tutta la vicenda in modo da individuare la strada da percorrere più consona alla situazione. (risposta del ) Dott. Giuseppe Mancini Sito internet: Pag. 5

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