a cura di Francesco Zuech rag. commercialista

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "a cura di Francesco Zuech rag. commercialista"

Transcript

1 VIOLAZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO Principali novità 2007 Ravvedimento dichiarazioni fiscali (Unico, Iva, Irap e 770) Emendabilità delle dichiarazioni Valenza circolari e risoluzioni Ae a cura di Francesco Zuech rag. commercialista 32

2 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 D.Lgs n. 472/97) Regolarizzazione violazione Oltre i termini previsti sanzione piena (salva applicazione altri istituti deflattivi) Entro i termini previsti riduzione sanzione a) entro 30 gg dall omesso versamento 1/8 del minimo b) entro dichiarazione relativa all anno nel quale è stata commessa la violazione (un anno in mancanza di dichiarazione periodica) c) entro 90 giorni dall omessa presentazione della dichiarazione 1/5 del minimo 1/8 del minimo 33

3 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 D.Lgs n. 472/97) Condizioni Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Contestualità = Entro termini per effettuare il ravvedimento (C.M. 180/E/98) (*) (*) Eccezione: contestualmente = con stesso F24 per ravvedimento diritto annuale CCIAA (C.Map. 3587/C del 26/052005) Assenza cause preclusive vedi (C.M. 180/E/98) 34

4 PRINCIPALI NOVITA 2007 Torna la possibilità di effettuare il ravvedimento anche per i versamenti Irap (a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 08/06/2006) acconti 2007 Anticipazione termini di presentazione delle dichiarazioni, disposta dal D.L. n. 223/2007, determina l accorciamento del termine ultimo entro i quale è possibile effettuare il ravvedimento Novità del frontespizio di Unico. Possibilità di effettuare il versamento Ici con F24, per tutti i contribuenti, in tutti i Comuni. Ravvedibilità delle violazioni commesse dall intermediario. Novità per il versamento degli interessi da ravvedimento operoso (R.M. n. 109/E del 22/05/2007). 35

5 NOVITA VERSAMENTO INTERESSI DA RAVVEDIMENTO PER TRIBUTI DA F24 (1) Per i versamenti con F23 gli interessi continuano ad andare sommati al tributo. N.B. sono invariati i codici tributo per il versamento delle sanzioni (CM83/E/2000;RM69/E/2000;RM76/E/2004) 36

6 NOVITA VERSAMENTO INTERESSI DA RAVVEDIMENTO CON F24 37

7 NOVITA VERSAMENTO INTERESSI DA RAVVEDIMENTO CON F24 3 (2) 770 dati fiscali : indicazione dati troncati 38

8 VIOLAZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO Dichiarazioni fiscali omessa presentazione; dichiarazione correttiva (nei termini); dichiarazione integrativa (per dichiarazione infedele). dichiarazione integrativa (per dichiarazione irregolare); dichiarazione integrativa (per errori e omissioni a danno del contribuente); emendabilità delle dichiarazioni 39

9 OMESSA PRESENTAZIONE (violazione contribuente) (Unico, Iva e 770) 40

10 OMESSA PRESENTAZIONE (violazione contribuente) ALCUNE PRECISAZIONI OMESSI VERSAMENTI le eventuale imposte dovute e non versate dovranno essere oggetto di autonomo ravvedimento. OMISSIONE NON RAVVEDIBILE la dichiarazione presentata con ritardo superiore ai 90 giorni è considerata omessa e costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte (art. 2 co.7 DPR 322/98). STUDI DI SETTORE La misura della sanzione minima (100%) e massima (200%) di cui all'art.1, co.2 (imposte sui redditi), e art. 5, co.4 (Iva), del D.Lgs n. 471/97 nonché dell'art. 32, co.2 (Irap), del D.Lgs n. 446/97, è elevata del 10 per cento (minimo = 110%; massimo = 220%) nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato (art.1, co. 2-bis, e art.5, co.4-bis, del D.Lgs. 471/97 e art. 32, co.2-bis, del D.Lgs. 446/97 come inseriti dall art. 1, commi 25, 26 e 27 della Legge n. 296/2006, in vigore dal 01/01/2007). 41

11 OMESSA PRESENTAZIONE (violazioni intermediario) 42

12 DICHIARAZIONE CORRETTIVA (nei termini ordinari di scadenza) (730, Unico, Iva e 770) 43

13 DICHIARAZIONE CORRETTIVA (nei termini ordinari di scadenza) ALCUNE PRECISAZIONI la dichiarazione correttiva sostituisce integralmente la precedente (C.M. 55/E del 14/06/2001 e R.M. 325/E del 14/10/2002); può essere utilizzato il modello Unico per effettuare, rettifiche o integrazioni relative al modello 730 (la presentazione della dichiarazione correttiva non sospende la procedura di conguaglio già avviata con il 730 originario); le eventuale imposte dovute (o le maggiori imposte emergenti dalla dichiarazione correttiva) e non versate nei termini ordinari dovranno essere oggetto di ravvedimento operoso per omesso versamento; il minor credito emergente dalla dichiarazione correttiva eventualmente già utilizzato in compensazione sulla base delle risultanze della dichiarazione originaria, dovrà essere riversato eseguendo il ravvedimento operoso: versamento credito utilizzato in eccesso + interessi legali nonché sanzione ridotta (codice tributo sanzione = 8911 Cfr. R.M. 166/E del 04/06/2002); 44

14 DICHIARAZIONE CORRETTIVA (nei termini ordinari di scadenza) ALCUNE PRECISAZIONI i versamenti eseguiti a saldo e rilevatisi successivamente superiori al dovuto per effetto del minor debito o del credito emergente dalla dichiarazione correttiva nei termini, andranno indicati nell apposita colonna del quadro RX di Unico (VX3 nel modello Iva autonomo) denominata eccedenza di versamento e potranno essere oggetto di recupero in compensazione e/o a rimborso. (sezione parziale del modello Unico PF) 45

15 DICHIARAZIONE CORRETTIVA (nei termini tardivi) 46

16 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (dichiarazione originaria infedele) Situazione (Unico, Iva e 770) Infedele dichiarazione Errori od omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo (violazioni sostanziali) 47

17 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (dichiarazione originaria infedele) (A) In presenza di errori rilevabili in sede di controllo formale ex art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 Dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso La dichiarazione va presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva, utilizzando gli stessi modelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Va barrata l apposita casella dichiarazione integrativa apposta nel frontespizio ed effettuato il versamento, con F24, del tributo, maggiorato degli interessi legali nonché della sanzione ridotta del 6% (1/5 del 30%). (ravvedimento ex art. 13 co.1 lett. b del D.Lgs. 472/97) 48

18 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (dichiarazione originaria infedele) (B) In presenza di errori non rilevabili in sede di controllo formale Dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso La dichiarazione va presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva, utilizzando gli stessi modelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Va barrata l apposita casella dichiarazione integrativa apposta nel frontespizio ed effettuato il versamento, con F24, del tributo, maggiorato degli interessi legali nonché della sanzione ridotta del 20% (1/5 del 100%). (ravvedimento ex art. 13 co.1 lett. b del D.Lgs. 472/97) 49

19 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (dichiarazione originaria infedele) (B) ALCUNE PRECISAZIONI STUDI DI SETTORE La misura della sanzione minima (100%) e massima (200%) di cui all'art.1, co.2 (imposte sui redditi), e art. 5, co.4 (Iva), del D.Lgs n. 471/97 nonché dell'art. 32, co.2 (Irap), del D.Lgs n. 446/97, è elevata del 10 per cento (minimo = 110%; massimo = 220%) nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato (art.1, co. 2-bis, e art.5, co.4-bis, del D.Lgs. 471/97 e art. 32, co.2-bis, del D.Lgs. 446/97 come inseriti dall art. 1, commi 25, 26 e 27 della Legge n. 296/2006, in vigore dal 01/01/2007). DICHIARAZIONE IVA Nel caso di dichiarazione Iva infedele, il ravvedimento della stessa non sana le violazioni prodromiche (omessa fatturazione e/o registrazione). Va inoltre osservato che nel caso di presentazione di dichiarazione annuale infedele, risultano già scaduti i termini per regolarizzare eventuali violazioni a monte (C.M. 98/E del 17/05/2000, punto 9.1.5). 50

20 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (dichiarazione originaria infedele) (B) ALCUNE PRECISAZIONI Mod In presenza di ritenute comunque versate entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista per l infedele dichiarazione (compensi, interessi ed altre somme dichiarati in misura inferiore a quello accertati) è riducibile da 258 ad 51 (1/5 di 258) purché venga presentata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell anno successivo, la dichiarazione integrativa ed eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi, eventualmente dovuti, riferiti alle ritenute. Va inoltre precisato che, alle medesime condizioni, è riducibile ad 10 (1/5 di 51) la sanzione prevista in aggiunta a quanto sopra, per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione originariamente presentata o che avrebbe dovuto essere presentata (art. 2 co.2,3,4 del D.Lgs.471/97). Presenza sia di errori rilevabili, che non rilevabili, da controllo formale. Deve essere presentata un unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute (appendice istruzioni Unico). 51

21 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA dichiarazione originaria irregolare Situazione (Unico, Iva e 770) Dichiarazione irregolare Errori od omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali) In presenza di violazioni meramente formali In presenza di violazioni non meramente formali Nessuna sanzione da 258 ad 2065 redditi, Iva ed Irap (art. 6 co.5-bis D.Lgs. 472/97) da 516 ad

22 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA dichiarazione originaria irregolare (1) In presenza di violazioni meramente formali Dichiarazione integrativa Tali violazioni possono essere regolarizzate, prima dell inizio dell attività di controllo, in virtù del principio di buona fede e correttezza nei rapporti con il fisco, mediante presentazione di dichiarazione integrativa (C.M. n. 77/E del 03/08/2001, p.3.3). Va barrata l apposita casella dichiarazione integrativa apposta nel frontespizio. 53

23 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA dichiarazione originaria irregolare (2) In presenza di violazioni non meramente formali Dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso La dichiarazione va presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione successiva, utilizzando gli stessi modelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Va barrata l apposita casella dichiarazione integrativa apposta nel frontespizio nonché versato con F24 la sanzione ridotta di 51 (1/5 di 258), nel caso di redditi, Iva ed Irap la sanzione ridotta di 103 (1/5 di 516), nel caso di

24 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA dichiarazione originaria irregolare (2) ALCUNE PRECISAZIONI STUDI DI SETTORE L omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore comporta, ai sensi dell art.8 del D.Lgs. n.471/97, l applicazione della sanzione da 258 a La sanzione è ridotta ad 51 se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione successiva (C.M. n. 39 del 17/07/2003, punto 6.4). PARAMETRI Analoghe sanzioni valgono per l omessa presentazione del modello rilevante ai fini dell applicazione dei parametri. 55

25 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (modalità compilazione frontespizio) N.B. le nuove regole sopra indicate valgono per la dichiarazione integrativa a fronte di dichiarazione originaria infedele o irregolare ma non anche per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente 56

26 ERRORI LEGATI AL MODELLO 730 CM 47/E 31/07/

27 RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE Art. 2 co. 8 DPR 322/98 Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (comma così sostituito, con effetto 1 gennaio 2002, dall'art. 2, comma 1, lettera c), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). 58

28 RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE Art. 2 co. 8-bis DPR 322/98 (dichiarazione integrativa a favore) Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma aggiunto, con effetto 1 gennaio 2002, dall'art. 2, comma 1, lettera d), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). 59

29 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA a favore del contribuente (Unico, Iva e 770) 60

30 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA a favore del contribuente ALCUNE PRECISAZIONI possono formare oggetto di integrazione anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni (C.M. 6/E del 25/01/2002); può essere utilizzato il modello Unico integrativo per effettuare, entro i termini di presentazione previsto per la dichiarazione successiva, rettifiche o integrazioni relative al modello 730; i versamenti eventualmente eseguiti a saldo e rilevatisi successivamente superiori al dovuto per effetto del minor debito o del credito emergente dalla dichiarazione integrativa, andranno indicati nell apposita colonna del quadro RX di Unico (VX3 nel modello Iva autonomo) denominata eccedenza di versamento e potranno essere oggetto di recupero in compensazione e/o a rimborso. 61

31 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA a favore del contribuente ALCUNE PRECISAZIONI la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, secondo le precisazioni emerse dalla R.M. 325/E del 14/10/2002 può essere presentata solamente nel caso in cui siano effettivamente stati commessi errori od omissioni e non per effetto di ripensamenti su scelte operate in sede di dichiarazione; IL CASO NEGATO: Il caso cui si riferisce la citata Risoluzione riguarda il quesito di un contribuente che intendeva presentare la dichiarazione integrativa per manifestare l opzione per la rateizzazione di una plusvalenza ottenendo così, rispetto all originaria dichiarazione, un minor carico impositivo. 62

32 EMENDABILITA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cass. n /01/

33 LIMITI ALL EMENDABILITA (secondo l Agenzia delle Entrate) C.M. n.6/e/

34 LIMITI ALL EMENDABILITA (secondo l Agenzia delle Entrate) 65

35 LIMITI ALL EMENDABILITA (secondo l Agenzia delle Entrate) 66

36 MANCATA INDICAZIONE COSTI BLACK LIST (ante modifiche Finanziaria 2007) 67

37 MANCATA INDICAZIONE COSTI BLACK LIST (ante modifiche Finanziaria 2007) (*) Nella R.M. n.12/e/2006 è stata negata la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche. E' bene evidenziare che nella C.Ae n. 6/E/2002, p.3.2, era stato, invece, evidenziato come il ravvedimento (ex art. 13 D.Lgs 472/97) è precluso se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, a differenza delle dichiarazioni integrative di cui ai commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del DPR 322/98. A tal riguardo, va evidenziato l'orientamento pro contribuente espresso da alcune commissioni tributarie circa la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa anche se sono già iniziati accessi, ispezioni o verifiche (CTP Verona, Sentenza 10/01/2007 n. 251/2/06; CTP Treviso n.77/02/06 e n. 99/03/06; CTP Frosinone n. 158/05/06). (**) Si evidenzia che le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 hanno introdotto effetti anche per le violazioni commesse fino al 31/12/2006 (vedi sotto). 68

38 MANCATA INDICAZIONE COSTI BLACK LIST (post modifiche Finanziaria 2007) 69

39 INDENNITA SUPPLETTIVA CLIENTELA 70

40 INDENNITA SUPPLETTIVA CLIENTELA (*) Con il question time n del 18/07/2007 è stato chiesto dall'onorevole M. Leo di verificare la possibilità di revocare la circolare n.42/e, nella parte in cui impone degli adempimenti che non troverebbero fondamento normativo e che sarebbero di estrema difficoltà applicativa ed in contrasto con lo Statuto del contribuente. L'Agenzia ha risposto che la nuova posizione in merito alla deducibilità dell'indennità è frutto di un mutato e ormai consolidato orientamento della Cassazione e che "nessun nuovo obbligo viene imposto con la circolare n. 42 che si limita a rendere noto l'orientamento interpretativo dell'agenzia delle entrate medesima, dal quale il contribuente è libero di discostarsi, ove non lo ritenga corretto". L'Agenzia ritiene, pertanto, che non ricorrano motivi per modificare la circolare n. 42/E. (**) Secondo Assonime (circolare 41 del 18/07/2007) all'eventuale scelta del contribuente di non avvalersi della dichiarazione integrativa o del ravvedimento operoso non si ricollega alcun ulteriore effetto sanzionatorio. L'A.F. ove intenda recuperare le maggiori imposte dovute per i periodo d'imposta in cui le imprese hanno effettuato accantonamenti facendo affidamento sulle precedenti istruzioni, potrà farlo attraverso i propri Uffici avvalendosi degli ordinari poteri di accertamento senza applicare né sanzioni né interessi. 71

41 LA VALENZA DELLE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Sentenza Corte di Cassazione 2/11/2007 n La circolare emanata in materia tributaria non vincola il contribuente La circolare non vincola il giudice tributario La circolare non vincola gli uffici gerarchicamente subordinati ai quali non è vietato disattenderla: se l interpretazione contenuta nella circolare risulta errata, l atto emanato (in difformità alla circolare) sarà comunque legittimo perché conforme alla legge; se l interpretazione è corretta, l atto sarà illegittimo per violazione della legge. La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l ha emanata la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l interpretazione adottata. 72

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 49 16.12.2013 Unico: ravvedimento entro il 30.12 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti A cura di Devis

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO A cura di Sabrina Arcangeli Ufficio Controlli Fiscali e Tiziana Sabattini Area di Staff Relazioni Esterne. Riff.

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Dichiarazioni integrative

Dichiarazioni integrative Dichiarazioni integrative a cura di Sergio Pellegrino Studio Pellegrino Presentazione dichiarazione TERMINE ORDINARIO Art. 2 co. 2 D.P.R. 322/1998 entro l ultimo giorno del 9 mese successivo a quello di

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI 2009-2010

RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI 2009-2010 RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI -2010 La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'i.c.i. avvalendosi

Dettagli

AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO

AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO Circolare informativa n. 6 del 12 Gennaio 2011 AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO L art. 1, comma 20, Finanziaria 2011, c.d. Legge di stabilità 2011, ha modificato,

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

Novità 2015 ravvedimento operoso e altri istituiti deflattivi

Novità 2015 ravvedimento operoso e altri istituiti deflattivi Novità 2015 ravvedimento operoso e altri istituiti deflattivi Art. 1 co. 637-640 L.1902014 (legge di ) D.M. 11122014 variazione tasso legale a cura di Francesco Zuech Ragioniere commercialista e revisore

Dettagli

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO: 30% dell imposta dovuta. OMESSA DENUNCIA E OMESSO PAGAMENTO: 100% del tributo dovuto con un importo

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO: 30% dell imposta dovuta. OMESSA DENUNCIA E OMESSO PAGAMENTO: 100% del tributo dovuto con un importo I.C.I. - RAVVEDIMENT PERS IMPSTA CMUNALE SUGLI IMMBILI L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32/2001 e dal D.L.185

Dettagli

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento

Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento CIRCOLARE A.F. N. 123 del 25 Luglio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo

Dettagli

Il ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015

Il ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 10/02/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36832-il-ravvedimento-operoso-a-seguito-dellemodifiche-introdotte-dalla-legge-di-stabilit-2015 Autore: Chiudioni Marco

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

ERRORI E DIMENTICANZE

ERRORI E DIMENTICANZE ERRORI E DIMENTICANZE CORREZIONI DI ERRORI E DIMENTICANZE Introduzione Nella predisposizione della dichiarazione 730 è possibile che il contribuente abbia commesso errori o abbia dimenticato ad esempio

Dettagli

HELP 05. a cura di Flavio Chistè. Help Federcircoli n. 5 pag. 1/5

HELP 05. a cura di Flavio Chistè. Help Federcircoli n. 5 pag. 1/5 a cura di Flavio Chistè RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DEI RAPPRESENTANTI LEGALI L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, consente ai contribuenti,

Dettagli

INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag.

INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag. INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag. 9 CAPITOLO SECONDO LE SINGOLE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI 1. Gli omessi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

Circolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE

Circolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE Circolare 21 del 29 luglio 2015 Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE 1 Premessa... 2 2 Obbligo di presentazione in via telematica...

Dettagli

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Fiscal News N. 13. Conversione del credito in Unico entro il 28.01. La circolare di aggiornamento professionale 15.01.2014.

Fiscal News N. 13. Conversione del credito in Unico entro il 28.01. La circolare di aggiornamento professionale 15.01.2014. Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 13 15.01.2014 Conversione del credito in Unico entro il 28.01 Categoria: Unico Sottocategoria: Dichiarazione I contribuenti che hanno presentato

Dettagli

Circolari per la clientela

Circolari per la clientela Circolari per la clientela Circolare n. 19 del 31 luglio 2014 Modelli 770/2014 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso Pag. 1 di 5 INDICE 1 Premessa... 3 2 Obbligo

Dettagli

IL NUOVO RAVVEDIMENTO

IL NUOVO RAVVEDIMENTO COMMISSIONE DI STUDIO IMPOSTE DIRETTE A cura di Roberto Ferrara IL NUOVO RAVVEDIMENTO L istituto del ravvedimento cd. operoso, Disciplinato dall art. 13, D.lgs. 18 dicembre 1977, n. 472, consente all autore

Dettagli

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI Il ravvedimento operoso, come è noto, è un istituto giuridico

Dettagli

MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE

MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30

Dettagli

RISOLUZIONE N. 296/E

RISOLUZIONE N. 296/E RISOLUZIONE N. 296/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti

Dettagli

CIRCOLARE n. 16 del 03/09/2014 MODELLO 770/2014 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

CIRCOLARE n. 16 del 03/09/2014 MODELLO 770/2014 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO CIRCOLARE n. 16 del 03/09/2014 MODELLO 770/2014 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO INDICE 1. PREMESSA 2. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA Trasmissione

Dettagli

OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730

OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730 Roma, 16/10/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

CREDITO D IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA: l omessa indicazione in dichiarazione dei redditi.

CREDITO D IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA: l omessa indicazione in dichiarazione dei redditi. DOMANDA: Buongiorno, nell anno 2004 ho acquistato un appartamento da costruttore pagando un importo IVA pari ad XXXX (iva 4% agevolazione prima casa), nell anno 2011 ho provveduto a vendere l appartamento

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO. Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio.

NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO. Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio. NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO Luca Mariotti Dottore Commercialista www.mcpstudio.it D.L. 30 agosto 1993, n. 331. (Gazz. Uff. n. 203 del 30 agosto 1993).

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/E. OGGETTO: Ravvedimento Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Chiarimenti.

CIRCOLARE N. 23/E. OGGETTO: Ravvedimento Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Chiarimenti. CIRCOLARE N. 23/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 giugno 2015 OGGETTO: Ravvedimento Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Chiarimenti. La legge di

Dettagli

Direzione Regionale della Toscana

Direzione Regionale della Toscana Direzione Regionale della Toscana IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 legge n. 388/2000) GENNAIO 2008 SOGGETTI AMMESSI Possono beneficiare del regime agevolato in esame: le

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998

Dettagli

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto

Dettagli

Sanzioni per indebite compensazioni

Sanzioni per indebite compensazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 68 05.03.2014 Sanzioni per indebite compensazioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Come noto, in caso di effettuazione di

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 CIRCOLARE A.F. N. 31 del 1 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 16 marzo

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 26/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 26/2015 Como, 1.9.2015 INFORMATIVA N. 26/2015 Modelli 770/2015 Proroga dei termini di presentazione Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Obbligo di presentazione in via telematica...

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. UNICO 2013

LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. UNICO 2013 INFORMATIVA N. 287 20 NOVEMBRE 2013 DICHIARAZIONI LA REGOLARIZZAZIONE DEL MOD. UNICO 2013 D.Lgs. n. 471/97 Art. 13, D.Lgs. n. 472/97 Circolari Agenzia Entrate 27.9.2007, n. 52/E e 19.2.2008, n. 11/E Entro

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell

Dettagli

INDICE LE FINALITA E GLI ASPETTI GENERALI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

INDICE LE FINALITA E GLI ASPETTI GENERALI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI INDICE LE FINALITA E GLI ASPETTI GENERALI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E IL MODELLO 770 IL MODELLO F24 E CODICI TRIBUTO MAGGIORMENTE

Dettagli

D. Liburdi, F. Colombo. Il ravvedimento operoso Aggiornato con Decreto Anti-Crisi n. 185/2008

D. Liburdi, F. Colombo. Il ravvedimento operoso Aggiornato con Decreto Anti-Crisi n. 185/2008 D. Liburdi, F. Colombo Il ravvedimento operoso Aggiornato con Decreto Anti-Crisi n. 185/2008 Edizione 2009 INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione

Dettagli

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio TITOLO II Gestione, costo, tariffe TITOLO II Gestione, costo, tariffe ART. 3 Gestione e costo del servizio 3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare alla Giunta Comunale, entro il mese di settembre

Dettagli

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 / 7810503 045 / 7810685 Fax. 045 / 7810266 C R I T E R I PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI TRIBUTI

Dettagli

- il pagamento dell IMU relativo all'anno 2012 deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n.

- il pagamento dell IMU relativo all'anno 2012 deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n. IMU 2012: ULTIMI CHIARIMENTI, SANZIONI APPLICABILI E RAVVEDIMENTO OPEROSO A pochi giorni dalla scadenza del 17 Dicembre 2012 il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF/2012 del 03 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio

Dettagli

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1 CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 11/2014

NOTA OPERATIVA N. 11/2014 NOTA OPERATIVA N. 11/2014 OGGETTO: compensazione di crediti tributari. - Introduzione Mediante il meccanismo della compensazione, i contribuenti hanno la possibilità di pagare le imposte e i contributi

Dettagli

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO Gli aggiornamenti più recenti ravvedimento con versamenti insufficienti versamento con il modello F24 Elide aggiornamento agosto 2014 DICHIARAZIONE

Dettagli

COMUNE DI SENIGALLIA

COMUNE DI SENIGALLIA COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 162 Del 28/12/1999 OGGETTO: determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità. Il Consiglio Comunale VISTI i decreti

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma delle sanzioni tributarie La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 di Sanvito Corrado Milano, Corso Europa,

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo

Dettagli

Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco

Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 69 06.03.2014 Nuovo visto di conformità e i chiarimenti di Telefisco Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Con la novità introdotta

Dettagli

Che cos è il Ravvedimento Operoso IMU 2012 e come funziona?

Che cos è il Ravvedimento Operoso IMU 2012 e come funziona? Con il Ravvedimento Operoso IMU 2012 il contribuente può regolarizzare spontaneamente la sua posizione tributaria in caso di omesso, parziale, tardivo o infedele versamento dell imposta municipale propria,

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

Circolare n. 15/2014: Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso

Circolare n. 15/2014: Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso PERNI & DORENTI PARTNERS AVV. OLIVIERO PERNI DOTT. LUCA DORENTI OF COUNSEL AVV. ROBERTO GRUTTADAURIA DOTT. MARCO GASPARI DOTT.SSA BARBARA BONSIGNORI AVV. VALERIA PAGANI DOTT. PIETRO COLUZZI DOTT. LUCA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 57 del 22/12/98 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - COMPETENZA E CRITERI

Dettagli

Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.

Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio. Studio Associato Cerato & Popolizio Dottori commercialisti Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.it Dott. Sandro

Dettagli

Fine anno e termini di decadenza degli atti di accertamento

Fine anno e termini di decadenza degli atti di accertamento Ai Gentili Clienti Fine anno e termini di decadenza degli atti di accertamento LA NORMA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.Lgs. 9.7.1997 n.

Dettagli

PROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL ENTE 1

PROCEDURE SANZIONATORIE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DELL ENTE 1 E.P.A.P. Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 PROCEDURE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV)

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE Prot. n. 2014/13917 Approvazione del modello di versamento F24 Crediti PP.AA. e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per l esecuzione dei versamenti unitari di cui all articolo

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 123/E Roma, 07 novembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2006/155146 OGGETTO: Istanza di interpello Art.1 della legge n. 398 del 1991 Superamento nel periodo d imposta del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 368/E. Roma, 12 dicembre 2007

RISOLUZIONE N. 368/E. Roma, 12 dicembre 2007 Direzione Centrale Amministrazione RISOLUZIONE N. 368/E Roma, 12 dicembre 2007 OGGETTO: Istituzione dei codici per il versamento, mediante modello F24 dell addizionale comunale all IRPEF, ai sensi dell

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,50% PAG. 2

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,50% PAG. 2 CIRCOLARE N. 05 DEL 21/01/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,50% PAG. 2 IN SINTESI: Dall 1.1.2015 il tasso di interesse

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI - 1 - COMUNE DI SGONICO Provincia di Trieste OBČINA ZGONIK Pokrajina Trst REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare/giuntale

Dettagli

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA

COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA COMUNE DI MANIACE PROVINCIA DI CATANIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI TASSE - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ONERI DIRITTI - SPESE - RISCOSSIONE COATTIVA. 1 I N D I C E

Dettagli

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del

Dettagli

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 INDICE 1. PREMESSA 2. METODO STORICO 3. METODO PREVISIONALE 4. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 5. SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

Circolare N.108 del 25 Luglio 2011. Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli

Circolare N.108 del 25 Luglio 2011. Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli Circolare N.108 del 25 Luglio 2011 Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli