Dichiarazioni integrative

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1 Dichiarazioni integrative a cura di Sergio Pellegrino Studio Pellegrino

2 Presentazione dichiarazione TERMINE ORDINARIO Art. 2 co. 2 D.P.R. 322/1998 entro l ultimo giorno del 9 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Dichiarazioni integrative Pag 2

3 Presentazione dichiarazione DICHIARAZIONI TARDIVE Art. 2 co. 7 D.P.R. 322/1998 entro il 90 giorno dalla scadenza del termine, le dichiarazioni presentate si considerano valide; se presentate dopo il 90 giorno, si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione Dichiarazioni integrative Pag 3

4 DICHIARAZIONI CORRETTIVE X dichiarazione con la quale il contribuente, prima della scadenza del termine di presentazione, rettifica o integra una dichiarazione già presentata Dichiarazioni integrative Pag 4

5 ART. 2 CO. 8 D.P.R. 322/1998 Salva l applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Dichiarazioni integrative Pag 5

6 ART. 2 CO. 8 BIS D.P.R. 322/1998 Le dichiarazioni dei redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. L eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo n. 241 del Dichiarazioni integrative Pag 6

7 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE X 1. dichiarazione con la quale il contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, corregge errori od omissioni che abbiano determinato nella dichiarazione originaria l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito; Dichiarazioni integrative Pag 7

8 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE X 2. dichiarazione con la quale il contribuente, entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, corregge errori od omissioni nella dichiarazione originaria non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all esercizio dell attività di controllo. Dichiarazioni integrative Pag 8

9 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE X dichiarazione con la quale il contribuente, entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, corregge errori od omissioni che abbiano determinato nella dichiarazione originaria l indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito d imposta o di un maggior credito. Dichiarazioni integrative Pag 9

10 CORREZIONE DICHIARAZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE POSIZIONE A.E. (RISOLUZIONE 459/E/2008) - dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta successivo; - scaduto questo termine, istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 della maggiore imposta versata entro il termine di 48 mesi decorrenti dal termine per il pagamento del saldo di imposta. Dichiarazioni integrative Pag 10

11 CORREZIONE DICHIARAZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE PARTE DELLA DOTTRINA anche le dichiarazioni integrative a favore devono poter essere presentate entro il termine previsto dal comma 8 dell art. 2 del D.P.R. 322/1998, ossia entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Dichiarazioni integrative Pag 11

12 RECENTE GIURISPRUDENZA RICHIAMATA A FAVORE DI QUESTA TESI C.T.R. PUGLIA 116/9/2010 mancata indicazione crediti d imposta C.T.P. MILANO 21/16/11 mancato riporto perdite fiscali Dichiarazioni integrative Pag 12

13 RISOLUZIONE 325/E/2002 MANCATA OPZIONE PER RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE Dalle ipotesi dell'errore e dell'omissione sopra citate deve, tuttavia,tenersi ben distinto il mero ripensamento sull'indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione Dichiarazioni integrative Pag 13

14 CIRCOLARE 8/E/2010 MANCATA OPZIONE RIALLINEAMENTO si ritiene che il mancato esercizio dell opzione ai fini del riallineamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, non sia di ostacolo alla possibilità di manifestare tale scelta in sede di dichiarazione integrativa la mancata indicazione nella dichiarazione originaria degli elementi utili al riallineamento non può essere sic et simpliciter interpretata come espressione della volontà di non aderire al regime o alla disciplina speciale Dichiarazioni integrative Pag 14

15 RISOLUZIONE 132/E/2010 MANCATA DEDUZIONE TREMONTI TER la mancata indicazione della deduzione per fruire dell agevolazione Tremonti-ter entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione integrativa Dichiarazioni integrative Pag 15

16 CIRCOLARE 11/E/2010 SANZIONI PER DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - presentata entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria stesse sanzioni previste per dichiarazione tardiva; - presentata dopo i 90 giorni dalla scadenza ordinaria sanzioni previste per dichiarazione infedele Dichiarazioni integrative Pag 16

17 CIRCOLARE 23/E/2010 DIFETTO DI COMPETENZA COMPONENTI NEGATIVI se definizione controversia avviene dopo scadenza termine per sia per invio integrativa a favore che per istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973 istanza di rimborso ex art. 21 co. 2 D.Lgs. 546/1992 fatta salva l applicazione di sanzioni e interessi Dichiarazioni integrative Pag 17

18 ART. 21 CO. 2 D.LGS. 546/1992 La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione Dichiarazioni integrative Pag 18

19 CIRCOLARE ASSONIME N. 20/2010 FATTISPECIE CONTEMPLATA DA C.M. 23/E/2010 Costo erroneamente dedotto nell esercizio t1, ma di competenza dell esercizio t2 Dichiarazioni integrative Pag 19

20 CIRCOLARE ASSONIME N. 20/2010 STESSA LOGICA PER 1. Costo erroneamente dedotto nell esercizio t2, ma di competenza dell esercizio t1 2. Ricavo erroneamente tassato nell esercizio t1, ma di competenza dell esercizio t2 3. Ricavo erroneamente tassato nell esercizio t2, ma di competenza dell esercizio t1 Dichiarazioni integrative Pag 20

21 PROBLEMATICA Cosa fare nel caso in cui il recupero del costo o l eliminazione del ricavo non di competenza si collochino in un periodo di imposta già in perdita fiscale? Dichiarazioni integrative Pag 21

22 CIRCOLARE ASSONIME N. 20/2010 Depone in questo senso il fatto che la maggior imposta di cui chiedere la restituzione ai sensi dell art. 21 del d.p.r. n. 546 del 1992 è determinata in via extracontabile e senza necessità di rettificare il contenuto della dichiarazione. Pertanto, nel calcolo dell imposta è possibile prendere in considerazione gli effetti della ricollocazione del costo nel suo periodo di imposta di effettiva competenza senza particolari vincoli; sia laddove il periodo di effettiva competenza e quello dell imposta versata in eccesso coincidano, sia qualora divergano Dichiarazioni integrative Pag 22

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