Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito
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- Leo Bossi
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1 Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 120 /E del 24 luglio 2001 OGGETTO: Problematiche connesse al decesso dell intestatario di rapporti per i quali sono state esercitate le opzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n Con nota del 16 marzo 2001, codesta Associazione ha sottoposto all attenzione della scrivente alcune problematiche interpretative riscontrate nell ambito dell applicazione delle disposizioni connesse al regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n In particolare, tali problematiche riguardano l ipotesi di decesso dell intestatario di un rapporto di amministrazione e custodia per il quale è stata esercitata l opzione per il regime del risparmio amministrato ovvero di decesso del mandante di un rapporto di gestione patrimoniale per il quale è stata effettuata l opzione per il regime del risparmio gestito. Nonostante sia imminente l emanazione di un provvedimento che prevede la soppressione dell imposta sulle successioni e donazioni, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine alle questioni che risultano di attuale interesse. Problematiche comuni al regime del risparmio amministrato e al regime del risparmio gestito 1. Utilizzo delle minusvalenze realizzate nel regime del risparmio amministrato ovvero utilizzo del risultato negativo maturato nel regime del risparmio gestito L articolo 6, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997, stabilisce che, nel caso in cui nell ambito di un rapporto di custodia, amministrazione o deposito per il quale il contribuente abbia optato per l applicazione del regime del risparmio amministrato, siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli intermediari abilitati computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il contribuente abbia revocato l opzione, oppure abbia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, sempre non oltre il quarto periodo d imposta rispetto a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell ambito di un altro rapporto di custodia, amministrazione o deposito per il quale sia stata esercitata l opzione per il regime del risparmio amministrato, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza. In alternativa, tali minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione dalle plusvalenze che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi secondo le modalità previste dall articolo 82, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Con riferimento, invece, alle gestioni individuali di portafoglio, l articolo 7, comma 10, del d.lgs. n. 461 del 1997, stabilisce che, nel caso in cui in un anno il risultato della gestione sia negativo, il corrispondente importo è portato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l intero importo che trova capienza in essi. Il successivo comma 13 del medesimo articolo prevede, inoltre, che qualora al termine del contratto il risultato della gestione sia negativo, esso può essere computato in diminuzione, nel rispetto del predetto limite temporale: dalle plusvalenze che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi; dalle plusvalenze realizzate nell ambito di un rapporto di custodia, amministrazione o deposito per il quale è stata esercitata l opzione per il regime del risparmio amministrato;
2 dal risultato positivo della gestione di un altro rapporto di gestione individuale di portafoglio intestato al contribuente. Ciò premesso, tenuto conto di tali disposizioni, codesta Associazione ha chiesto se, in caso di decesso del titolare del rapporto di amministrazione o di gestione, l erede possa utilizzare le minusvalenze realizzate dal de cuius ovvero il risultato negativo della gestione patrimoniale maturato in capo allo stesso soggetto. Al riguardo, occorre considerare che, sulla base delle disposizioni generali sulle successioni contenute negli articoli 456 e seguenti del codice civile, con il decesso, gli eredi subentrano nell universalità del patrimonio del defunto, acquisendone i diritti patrimoniali. Come noto, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate prima dell evento della morte hanno concorso alla determinazione del valore dei beni ereditati i quali, alla data di apertura della successione, già risentono delle conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione (cfr. art. 16 del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346). Infatti, in caso di realizzo di plusvalenze per effetto di operazioni eseguite o di eventi verificatisi nel periodo di tempo in cui il titolare delle attività finanziarie era in vita, le plusvalenze sono assoggettate a tassazione in capo al titolare stesso. Analogamente, le minusvalenze realizzate in detto periodo, nonché le eccedenze di minusvalenze che derivano da precedenti periodi d imposta, possono essere computate in diminuzione dalle plusvalenze realizzate dallo stesso soggetto fino alla data del decesso. Ne consegue che se dette componenti reddituali assumono rilevanza esclusivamente in capo al soggetto che le ha realizzate, esse non possono essere oggetto di successione ereditaria, non trattandosi di diritti patrimoniali, ossia di crediti, di debiti o di cespiti. 2. Valorizzazione dei titoli pervenuti in successione In merito alla valorizzazione di titoli ricevuti in successione, codesta Associazione chiede di conoscere se, per i titoli che, pur essendo stati dichiarati ai fini dell imposta sulle successioni, non scontano tale imposta in quanto di valore inferiore al minimo previsto dall articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (350 milioni di lire, aumentate ad un miliardo se il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età o un soggetto portatore di handicap), il costo, al fine della determinazione delle eventuali plusvalenze di cui alle lettere c), c-bis), e c-ter), comma 1, dell articolo 81 del TUIR realizzate dall erede, va, comunque, assunto in base al valore dichiarato ai fini dell imposta sulle successioni. Inoltre, viene chiesto se, in caso di titoli esenti dall imposta sulle successioni, inseriti nella dichiarazione di successione pur non essendo soggetti a tale imposta, il costo debba essere assunto in base al valore normale di cui all articolo 9 del TUIR, indipendentemente dal valore indicato in detta dichiarazione. Al riguardo, occorre tener presente che il comma 5 dell articolo 82, del TUIR, prevede che, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter), comma 1, dell articolo 81, nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell imposta sulle successioni. Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che per i titoli esenti da tale imposta, si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Pertanto, con riferimento al primo quesito, si ritiene che, qualora i titoli siano stati dichiarati ai fini dell imposta sulle successioni, ancorché la stessa non sia dovuta, in quanto la quota spettante a ciascun beneficiario non supera gli importi minimi previsti per l applicazione della stessa, si debba assumere quale costo di acquisto quello dichiarato o definito ai medesimi fini. Considerato, infatti, che, a norma del citato articolo 7, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 346 del 1990, l imposta sulle successioni è dovuta esclusivamente sulla parte di valore dei beni ereditati che eccede i 350 milioni o il miliardo di lire, è da ritenere che tale franchigia rappresenti un sorta di esenzione dall imposta sulle successioni (cfr. art. 7, comma 2-ter, del citato d.lgs. n. 346 del 1990).
3 Pertanto, se pervengono in successione titoli o attività finanziarie per un ammontare che non supera l importo della franchigia, l erede può assumere il valore dichiarato o definito ai fini dell imposta sulle successioni, ancorché tale imposta non risulti dovuta, quale costo ai fini dell applicazione dell imposta sui redditi diversi di natura finanziaria. Per quanto concerne la valorizzazione di titoli esenti dall imposta sulle successioni, si ricorda che come precisato nella risoluzione n. 115/E del 13 luglio 1999 detti titoli non concorrono a formare l asse ereditario e, pertanto, non devono essere indicati nella dichiarazione redatta ai fini dell imposta sulle successioni. Pertanto si ritiene che, qualora i titoli esenti, pur non sussistendone l obbligo, siano stati comunque inseriti nella dichiarazione di successione, vada in ogni caso assunto quale costo il valore normale di cui all articolo 9 del TUIR alla data di apertura della successione, così come previsto dal citato articolo 82, comma 5, dello stesso testo unico. 3.Attribuzione dell imposta sulle successioni ai beni che fanno parte dell attivo ereditario Ai sensi del citato articolo 82, comma 5, del TUIR, le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter), comma 1, dell articolo 81, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l imposta sulle successioni e donazioni, con esclusione degli interessi passivi. Come già precisato, per i titoli pervenuti in successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell imposta sulle successioni, nonché per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. In proposito, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito al criterio da utilizzare per imputare a ciascun titolo ereditato l imposta sulle successioni complessivamente pagata. Al riguardo, si ritiene che l attribuzione dell imposta sulle successioni debba essere effettuata ripartendo l importo complessivo della stessa in proporzione al valore dei beni e diritti e, quindi, dei singoli titoli compresi nell asse ereditario. Effetti della successione nel caso di decesso di un titolare di un rapporto con opzione per il risparmio amministrato Codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito agli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari abilitati all applicazione dell imposta sostitutiva nell ambito del regime del risparmio amministrato di cui all articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, in caso di decesso del titolare del rapporto di custodia e amministrazione per il quale è stata esercitata l opzione per l applicazione di detto regime. Al riguardo, occorre premettere che il decesso dell intestatario di un predetto rapporto e la conseguente apertura della successione, non rientra tra le fattispecie suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell articolo 81 del TUIR. Infatti, ai sensi dell articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 461 del 1997, sono assimilati alle operazioni imponibili i trasferimenti di titoli e altri strumenti finanziari immessi in rapporti per i quali è stata esercitata l opzione per l applicazione del regime del risparmio amministrato ad altri rapporti intestatati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. Pertanto, gli eventuali redditi diversi di natura finanziaria realizzati nel periodo di tempo che intercorre tra la data del decesso del titolare del rapporto di deposito e la data in cui l intermediario ha conoscenza dell apertura della successione (cfr. art. 459 del codice civile), devono essere assoggettati, in via provvisoria, al medesimo regime fiscale applicabile prima del decesso; l intermediario in tale fase non è ancora a conoscenza della morte del contribuente ovvero degli effettivi beneficiari del patrimonio del de cuius. Infatti, come anche evidenziato da codesta Associazione, la plusvalenza ovvero la minusvalenza, determinata in capo al de cuius secondo le disposizioni ordinarie, potrebbe non coincidere con quella effettivamente realizzata da ciascun erede in quanto calcolata tenendo conto, in luogo del costo, del valore definito o dichiarato ai fini dell imposta sulle successioni.
4 In tal caso, si ritiene che qualora l imposta applicata dall intermediario risulti maggiore di quella effettivamente dovuta dagli eredi, l intermediario debba restituire agli eredi la differenza tra l imposta prelevata e quella effettivamente dovuta e scomputare l importo restituito dai successivi versamenti secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, come modificato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n Si ricorda che l intermediario deve dare evidenza di tali restituzioni nella dichiarazione del sostituto d imposta - mod. 770 del periodo di riferimento. Qualora, invece, l imposta sostitutiva dovuta dagli eredi risulti superiore a quella applicata dall intermediario, quest ultimo deve provvedere al versamento del maggior importo dovuto, esercitando la rivalsa nei confronti degli eredi dell ammontare corrispondente. Per quanto riguarda i redditi di capitale divenuti esigibili dalla data del decesso del contribuente alla data in cui l intermediario ha conoscenza dell apertura della successione, essi vanno assoggettati al medesimo regime fiscale applicabile nei confronti del de cuius e previsto in relazione alle diverse fattispecie imponibili. Rimane fermo che, qualora la ritenuta alla fonte ovvero l imposta sostitutiva applicata dall intermediario risulti non dovuta, in tutto o in parte, dall erede in virtù di un diverso regime fiscale ad esso applicabile, l erede può presentare istanza di rimborso ai sensi dell articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Da ultimo, al termine della procedura di successione, l intermediario, su richiesta degli eredi, trasferisce le attività finanziarie intestate al de cuius ai singoli rapporti di custodia o amministrazione intestati agli eredi presso il medesimo o altro intermediario, ovvero consente il loro prelievo materiale, attribuendo alle attività stesse i valori definiti o dichiarati ai fini dell imposta sulle successioni, incrementati della relativa imposta sulle successioni. Al riguardo, si ricorda che, con riferimento ai titoli obbligazionari disciplinati dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, il trasferimento degli stessi da un deposito ad un altro, costituito presso il medesimo o altro intermediario, essendo equiparato alle operazioni di compravendita, comporta l accredito e l addebito dell imposta sostitutiva nel conto unico costituito presso gli intermediari abilitati, ai sensi dell articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo. A tal fine, si precisa che, ai fini della determinazione degli interessi sui quali applicare l imposta sostitutiva di cui al citato d.lgs. n. 239 del 1996, si deve tener conto degli interessi maturati fino alla data di apertura della successione, considerato che gli interessi maturati successivamente a tale data sono attribuibili in capo agli eredi. Effetti della successione nel caso di decesso di un titolare di un rapporto con opzione per il risparmio gestito In caso di decesso del titolare di un rapporto di gestione individuale di portafoglio per il quale è stata esercitata l opzione di cui all articolo 7 del d.lgs. n. 461 del 1997, il gestore è tenuto ad interrompere l attività di gestione, in quanto il decesso del mandante è una delle cause di estinzione del mandato. Conseguentemente, tutte le operazioni di amministrazione, quali l incasso di cedole e il rimborso di titoli obbligazionari, sono regolate secondo le disposizioni ordinarie applicabili in capo al de cuius, ossia con applicazione delle ritenute alla fonte o delle imposte sostitutive. Come noto, l imposta sostitutiva di cui al citato articolo 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 è dovuta sul risultato della gestione maturato nel periodo d imposta, calcolato confrontando il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare con il valore del patrimonio stesso all inizio dell anno. Ciò premesso, codesta Associazione ha chiesto di conoscere quale sia il periodo da prendere in considerazione per determinare il risultato della gestione del periodo in cui è avvenuto il decesso del mandante, nonché i criteri applicabili per la valorizzazione del patrimonio al momento dell estinzione del mandato.
5 Al riguardo, si ritiene che nel caso di specie si debba applicare la disposizione contenuta nell articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 461 del 1997, la quale stabilisce che nel caso di contratti di gestione conclusi in corso d anno, in luogo del patrimonio alla fine dell anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto. Pertanto, in caso di decesso del titolare di un rapporto di gestione, ai fini della determinazione del risultato della gestione, si deve assumere, quale valore del patrimonio alla fine dell anno, il valore del patrimonio gestito alla data di apertura della successione. Per quanto concerne il criterio da adottare per la valorizzazione di tale patrimonio - così come previsto dal comma 8, del suddetto articolo 7, e come già chiarito nella circolare n. 165/E del 24 giugno si conferma che, nel caso di trasferimento di titoli, quote, valute, certificati e rapporti, ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione intestato agli eredi, non realizzandosi il presupposto impositivo ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, le attività finanziarie devono essere valorizzate in capo al patrimonio gestito tenendo conto dell ultimo costo di acquisto sostenuto dal gestore, ovvero, se posteriore, dell ultimo valore fiscalmente rilevante ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva. Infine, si precisa che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze in capo agli eredi, le attività finanziarie acquisite dagli eredi per effetto della successione devono essere valorizzate assumendo i criteri previsti dal più volte citato articolo 82, comma 5, del TUIR.
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