Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972
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1 Sandra Migliaccio (Agenzia delle Entrate - DR Piemonte Ufficio Fiscalità Generale) Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 1
2 L utilizzo del credito IVA Compensazione verticale Rimborso del credito IVA annuale Rimborso del credito IVA trimestrale Compensazione orizzontale credito annuale credito trimestrale 2
3 Il rimborso del credito IVA annuale Art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972 «Se dalla dichiarazione annuale risulta che l ammontare detraibile di cui al n. 3) dell articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l importo dell eccedenza in detrazione nell anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività». 3
4 I presupposti per la richiesta del rimborso annuale Effettuazione di operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella sulle operazioni passive Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate Acquisto o importazione di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche L eccedenza di credito deve essere superiore ad euro 2.582,28 anche se l importo chiesto a rimborso può essere inferiore Effettuazione prevalente (>50%) di operazioni non soggette ad imposta perché carenti del requisito della territorialità 4
5 Soggetti non residenti: la richiesta di rimborso deve essere effettuata dal rappresentante fiscale degli operatori esteri che l hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente Cessioni all esportazione a soggetti extra UE e cessioni intracomunitarie effettuate da produttori agricoli e ittici (art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972) L eccedenza di credito deve essere superiore ad euro 2.582,28 anche se l importo chiesto a rimborso può essere inferiore 5
6 Eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali per tre anni consecutivi L importo massimo richiedibile è pari al minore dei crediti del triennio. Non è richiesto che l importo sia superiore ad euro 2.582,28 Cessazione dell attività Può essere richiesto il rimborso indipendentemente dall ammontare del credito (purché superiore ad euro 10,33, ai sensi dell art. 3, D.P.R. 126/2003) 6
7 Modalità di presentazione della richiesta di rimborso IVA annuale La richiesta di rimborso del credito IVA annuale deve essere effettuata compilando direttamente il quadro VX, o, in caso di presentazione della dichiarazione unificata, il quadro RX, Sezione III, di UNICO Le società che si avvalgono dell IVA di gruppo, richiedono il rimborso compilando il prospetto 26 PR 2015, composto dai quadri VS-VV-VW-VY-VZ. 7
8 Termini di presentazione della richiesta di rimborso IVA annuale 1 febbraio 2015: termine iniziale 30 settembre 2015: termine finale N.B. Ai sensi degli artt. 2 e 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 8
9 Art. 13, D.Lgs. 175/2014: modifiche all art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 Obiettivi: semplificare ed accelerare l erogazione dei Rimborsi IVA innalzamento da 5.164,57 a euro dell ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; 9
10 Art. 13, D.Lgs. 175/2014: modifiche all art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi; obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio 10
11 Art. 13, D.Lgs. 175/2014: modifiche all art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 Decorrenza del termine di tre mesi per l esecuzione dei rimborsi: anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo dell art. 38-bis faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione), con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi. 11
12 Il nuovo quadro VX 12
13 Il nuovo quadro VX 13
14 Modalità di richiesta: procedura semplificata e procedura ordinaria Procedura semplificata Il rimborso deve essere erogato tra il 41 ed il 60 giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione. Il rimborso viene erogato direttamente dall Agente della Riscossione. Il limite massimo di rimborso ottenibile attraverso questa procedura è, attualmente, pari ad euro (art. 9, co. 2, D.L. 35/2013). A tale limite concorrono anche le compensazioni tra imposte diverse e/o contributi, effettuate ai sensi dell art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi nella misura del 2% annuo. 14
15 Modalità di richiesta: procedura semplificata e procedura ordinaria Procedura ordinaria Il rimborso deve essere erogato entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 90 giorno successivo a quello di presentazione della richiesta. Il rimborso viene erogato dall Agente della Riscossione solo dopo che l Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento tramite disposizione di pagamento. Non è previsto un limite massimo di importo rimborsabile. 15
16 Art. 14, D.Lgs. 175/2014 Per i rimborsi erogati in procedura semplificata a partire dal 1 gennaio 2015, in caso di tardiva esecuzione, l Agente della Riscossione liquida e corrisponde i relativi interessi, senza necessità di una separata istanza da parte del contribuente (Modello G). Quando dovuti, quindi, gli interessi sono corrisposti automaticamente, senza ulteriori adempimenti da parte del contribuente. 16
17 Attenzione!!! La procedura semplificata non può essere utilizzata in caso di: contribuenti sottoposti a procedure concorsuali; contribuenti che, nell anno cui si riferisce il rimborso del credito IVA, hanno cessato l attività; contribuenti che, con riferimento al medesimo anno d imposta cui il rimborso si riferisce, hanno già effettuato, o intendono effettuare, compensazioni per euro
18 Il rimborso del credito IVA trimestrale Art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972 Il credito IVA trimestrale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. 18
19 I presupposti per la richiesta del rimborso (o della compensazione) trimestrale Effettuazione nel trimestre di operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella sugli acquisti Effettuazione nel trimestre di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate nello stesso trimestre Acquisto o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 degli acquisti del trimestre Presenza delle condizioni di cui all art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972. Rimborso o compensazione in caso di rappresentanza fiscale o identificazione diretta. L eccedenza di credito deve essere superiore ad euro 2.582,28 anche se l importo chiesto a rimborso può essere inferiore. Nel caso di rappresentante fiscale l Ufficio competente è quello del rappresentate. Nell ipotesi di identificazione diretta è sempre competente il Centro operativo di Pescara. 19
20 Nuovo presupposto dal primo trimestre 2012 Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, nel trimestre, di operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell art.19, co. 3, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. L eccedenza di credito deve essere superiore ad euro 2.582,28 anche se l importo chiesto a rimborso può essere inferiore. 20
21 Modalità di presentazione della richiesta di rimborso (o compensazione) IVA trimestrale Il contribuente che, avendone i presupposti, intende richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale (o utilizzarlo in compensazione), deve trasmettere, telematicamente, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, di cui all art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 22/07/1198, n. 322 e successive modificazioni, il Modello TR, entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, e cioè, entro il 30 aprile, per il primo trimestre, entro il 31 luglio, per il secondo trimestre, ed entro il 31 ottobre, per il terzo trimestre. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 21
22 Possibilità di variare il Modello TR Con la Risoluzione 11/11/2014, n. 99/E, è stata riconosciuta la possibilità di rettificare il Modello TR, validamente e tempestivamente presentato, anche oltre il termine di presentazione dello stesso modello, ossia anche oltre l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale. 22
23 Possibilità di variare il Modello TR Quindi, il contribuente può variare la scelta operata anche oltre i termini di presentazione del modello TR, chiedendo l utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso, previa verifica con l ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento. La modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione. 23
24 Esecuzione dei rimborsi IVA trimestrali I rimborsi del credito IVA trimestrale devono essere eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. A partire da tale data, decorrono gli interessi in ragione del 2% annuo. Il rimborso viene erogato dall Agente della Riscossione solo dopo che l Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento tramite disposizione di pagamento. 24
25 Quesito n. 1 Abbiamo visto come, a seguito delle novità introdotte dall art. 13, D.Lgs. 175/2014, il contribuente che non ricada nella specifiche ipotesi di rischio individuate dal comma 4 del nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, possa ottenere un rimborso di importo superiore a euro senza prestazione di garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, cauzione in titoli di Stato, ecc.), presentando la relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell organo di controllo, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali previsti dalla norma. Nell ipotesi in cui il contribuente intenda utilizzare parte del proprio credito IVA in compensazione e chiederne un altra parte a rimborso, come va calcolata la soglia dei euro? 25
26 Risposta al quesito n. 1 La Circolare 30/12/2014, n. 32/E, sul punto, ha chiarito che l apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa sono in ogni caso correlate all utilizzo e non all ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. A titolo esemplificativo, qualora l importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di euro ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei euro. 26
27 Quesito n. 2 L art. 13, D.Lgs. 175/2014 ha fissato ad euro la soglia entro la quale è possibile ottenere il rimborso del credito IVA, annuale o infrannuale, con la sola presentazione della dichiarazione annuale o del Modello TR. Nell ipotesi in cui il contribuente richieda, ad esempio, il rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, pari ad euro , laddove intendesse richiedere anche il rimborso del credito IVA annuale in sede di presentazione della dichiarazione IVA 2015, relativa all anno d imposta 2014, per un importo pari ad euro , sarebbe tenuto ad ulteriori adempimenti oltre alla presentazione del Modello TR e della dichiarazione IVA, contenenti le richieste di rimborso, considerato che si tratta, in entrambi i casi, di importi inferiori alla soglia di euro? 27
28 Risposta al quesito n. 2 Sempre con la Circolare 32/2014, è stato chiarito che per il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta di rimborso, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate nell intero periodo d imposta. Quindi, nell ipotesi precedentemente formulata, la dichiarazione IVA annuale presentata dal contribuente determinerà il superamento della soglia dei euro; da ciò discenderà la necessità del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva, fatte salve le ipotesi di rischio di cui al comma 4 dell art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali è obbligatoria la prestazione della garanzia. 28
29 Quesito n. 3 L art. 13, D.Lgs. 175/2014 ha introdotto la possibilità, per i contribuenti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 dell art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, di ottenere rimborsi di ammontare superiore a euro senza prestazione di garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, cauzione in titoli di Stato, ecc.), presentando la relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell organo di controllo, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali previsti dalla norma. Pur non ricadendo in una delle ipotesi di rischio, il contribuente potrebbe comunque presentare la garanzia in luogo dell apposizione del visto? 29
30 Risposta al quesito n. 3 Il comma 6 del nuovo art. 38-bis stabilisce che la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull istanza di rimborso. Pertanto, il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva. 30
31 Quesito n. 4 Tra le varie forme attraverso cui è possibile prestare la garanzia per i rimborsi IVA, il comma 5 del nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, riprendendo il contenuto del comma 1 della versione previgente del medesimo art. 38-bis, contempla la cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. In che modo è possibile ricorrere a questa specifica forma di garanzia? 31
32 Risposta al quesito n. 4 Con il Provvedimento 30/12/2014, n /2014 del Direttore dell Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell IVA, disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate. Tale modello deve essere compilato a cura dell intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, e deve essere consegnato all ufficio dell Agente della Riscossione o dell Agenzia delle Entrate che ha richiesto la presentazione della garanzia al fine dell erogazione del rimborso. La costituzione della garanzia è effettuata mediante la creazione di un deposito vincolato di titoli presso l intermediario. 32
33 Quesito n. 5 Il D.Lgs. 175/2014 è entrato in vigore il 13 dicembre Le disposizioni di semplificazione in esso contenute si applicano anche ai rimborsi richiesti anteriormente a tale data? 33
34 Risposta al quesito n. 5 Le disposizioni di semplificazione introdotte dall art. 13, D.Lgs. 175/2014, che ha modificato l art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione (ovvero, non ancora pagati) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cioè al 13 dicembre Pertanto, per i rimborsi non ancora pagati di importo compreso tra 5.164,57 e euro, il contribuente non deve presentare alcuna garanzia. 34
35 Risposta al quesito n. 5 Per i rimborsi di importo superiore a euro, già richiesti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ma non ancora erogati, il contribuente, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio indicate nel comma 4 del nuovo art. 38-bis, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all Ufficio o all Agente della Riscossione competente, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla. 35
36 Attenzione!!! La disciplina introdotta dal nuovo art. 38-bis non esplica effetti sui rapporti per i quali la procedura di erogazione del rimborso sia già conclusa e, pertanto, le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati all entrata in vigore del decreto legislativo. 36
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