Circolare n. 21/2010: Rimborsi Iva dei soggetti nazionali e non nazionali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Circolare n. 21/2010: Rimborsi Iva dei soggetti nazionali e non nazionali"

Transcript

1 !!" " # " " # # # Milano, 23 luglio 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 21/2010: Rimborsi Iva dei soggetti nazionali e non nazionali (artt. 38, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. n. 633/1972) $%&$&" '!( )*+',( %+-.+//%0/-,12304%$.0/++/512304%$.06&&-# 78 9!,: : : :,9!,

2 Indice 1 Premessa I rimborsi Iva trimestrali per i soggetti nazionali I concetti generali Le scadenze Gli aspetti operativi Le modalità di presentazione I rimborsi dell'iva assolta in altri Paesi Ue da parte di soggetti nazionali Gli aspetti generali Gli aspetti operativi Gli aspetti compilativi I rimborsi dell'iva ai soggetti passivi d'imposta comunitari Gli aspetti generali Gli aspetti operativi I rimborsi dell'iva ai soggetti passivi d'imposta Extra Ue Gli aspetti generali Gli aspetti operativi Gli aspetti compilativi

3 1. Premessa Per i soggetti passivi d imposta nazionali, le date del e del rappresentano le prossime scadenze utili per la presentazione delle istanze di rimborso relative rispettivamente all eccedenza di Iva assolta nel territorio nazionale, e riferita al secondo trimestre 2010 (scadenza del ), e all Iva assolta in altro Paese dell Unione Europea (scadenza del ). Per i soggetti passivi d imposta non nazionali con riferimento ai contribuenti comunitari e non comunitari invece, la prossima scadenza utile per avanzare la richiesta di rimborso dell Iva assolta in Italia è fissata esclusivamente al Questi, in estrema sintesi, i termini stabiliti dagli artt. 38-bis relativo ai rimborsi c.d. trimestrali per i soggetti nazionali - 38-bis1 per i soggetti nazionali che assolvono l Iva all estero - 38-bis2 e 38-ter con riferimento all istanza di rimborso assolta da soggetti comunitari e non comunitari in Italia - del D.P.R. n. 633/1972. Obbiettivo della presente circolare è quello focalizzare l attenzione sulle successive scadenze inerenti alle istanze di rimborso Iva sia per i soggetti nazionali - con riferimento alle istanze relative all Iva nazionale e all Iva comunitaria assolta in altro Paese dell Unione Europea sia per i soggetti non nazionali che assolvono l imposta sul valore aggiunto in Italia. 2. I rimborsi Iva trimestrali per i soggetti nazionali 2.1. I concetti generali Come anticipato nelle premesse della presente Circolare, il dettato normativo di riferimento che regolamenta le richieste di rimborso da parte dei soggetti passivi d imposta nazionali, relative all eccedenza d imposta riferita a ciascun trimestre, è costituito dall art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Secondo quanto previsto dal co. 2 della citata disposizione normativa, infatti, un soggetto passivo d imposta può chiedere il rimborso o l utilizzo in compensazione del credito Iva relativo ad una frazione d anno, ossia riguardante ciascuno dei primi tre 3

4 trimestri dell anno in corso. La prassi di riferimento, invece è rappresentata dal provvedimento del del Direttore dell Agenzia delle Entrate, con il quale è stato approvato il modello TR, utilizzabile dal contribuente sussistendo le condizioni di cui al citato art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 per richiedere il rimborso del credito Iva o comunicare la volontà di utilizzare in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/ nel modello F24, del credito Iva eccedente nel trimestre di riferimento Le scadenze Il richiamo ai primi tre trimestri dell anno in corso non risulta essere casuale, in quanto, il credito del IV trimestre può essere chiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale, con l eccezione dei contribuenti trimestrali per natura di cui all art. 74, co. 4 del D.P.R. n. 633/1972, che, invece, possono chiederlo anche con riferimento al IV trimestre. Secondo il combinato disposto di cui all art. 38-bis e 8, co. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, i termini di scadenza per al presentazione dell istanza di rimborso Iva infrannuale - modello TR - sono i seguenti: Mesi di riferimento Trimestre Scadenza Gennaio Marzo I Trimestre Aprile Giugno II Trimestre Luglio Settembre III Trimestre Secondo quanto stabilito dall Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 6/E del , qualora il termine di presentazione della dichiarazione infrannuale scada di sabato, il termine di presentazione deve ritenersi prorogato al lunedì successivo, così come nel caso in cui il termine di presentazione scada in un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo Gli aspetti operativi 4

5 Il <<quantum>> del credito Iva rimborsabile, o compensabile, per i primi tre trimestri dell anno, è determinato assumendo a riferimento esclusivamente all eccedenza di Iva detraibile risultante dalla liquidazione relativa al trimestre oggetto di richiesta di rimborso, senza il riporto in tale liquidazione dell eventuale credito Iva del periodo precedente. In termini prettamente operativi, il credito Iva riferibile al secondo trimestre, per il quale può essere presentato il modello TR, è determinato assumendo a riferimento esclusivamente l Iva detraibile contabilizzata dal 1 aprile 2010 al 30 giugno 2010, senza il riporto del saldo Iva riferibile al mese di marzo 2010 o al primo trimestre 2010 (gennaio marzo). Inoltre, l ulteriore condizione perché un credito Iva trimestrale possa essere chiesto a rimborso in tutto o in parte - è costituita dalla necessità che lo stesso credito sia di importo superiore ad 2.582,28. In altri termini, quindi, non è ammesso il rimborso di crediti Iva per importi inferiori all entità di cui sopra. Oltre ai requisiti di cui sopra, l art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che i soggetti legittimati alla presentazione dell istanza di rimborso Iva trimestrale sono esclusivamente i contribuenti che possiedono i requisiti stabiliti dall art. 30, co. 3, lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. n. 633/1972. In particolare, secondo il combinato disposto di cui ai citati dettati riferimento normativi, l istanza di rimborso è ammessa a condizione che sussista una delle seguenti condizioni: l aliquota media sulle operazioni passive sia superiore a quella sulle operazioni attive, maggiorata del 10% ex art. 30, co. 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/ ; 1 Secondo le istruzioni relative alla compilazione del modello, nel calcolo dell aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili, mentre le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. L esclusione delle cessioni e degli acquisti di beni ammortizzabili, così come delle operazioni non imponibili, è dettata dal fatto che per tali operazioni è previsto un autonomo presupposto per l accesso al rimborso (in tale senso R.M n. 17/E). Tuttavia, nonostante nella determinazione dell aliquota media delle operazioni passive non si tenga conto degli acquisti e delle cessioni di beni ammortizzabili, una volta verificata la sussistenza del requisito in commento per il rimborso, questo può essere chiesto o utilizzato in compensazione per tutto il credito maturato, comprensivo, quindi, anche dell Iva relativa ai beni ammortizzabili. 5

6 le operazioni non imponibili siano superiori al 25% del volume d affari ex art. 30, co. 3, lett. b) del D.P.R. n. 633/ ; l ammontare degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili sia superiore a 2/3 dell ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili ex art. 30 co. 3, lett. c) e art. 38-bis, co. 2 del D.P.R. n. 633/ ; il soggetto passivo non residente sia identificato ai fini Iva in Italia direttamente ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 o tramite rappresentante fiscale ex art. 30, co. 3 lett. e) dello stesso decreto Le modalità di presentazione Per quanto concerne le modalità di presentazione del modello TR, l art. 1, co. 215 della L , n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato quanto disposto dall art. 8, co. 2 e 3 del D.P.R. n. 542/1999, stabilendo che la richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, al pari della comunicazione del suo utilizzo in compensazione (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. Le presentazione telematica dell istanza di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati di cui all art. 32, co. 2-bis del D.P.R. n. 322/1998. La prova dell avvenuta presentazione telematica del modello TR è data dall attestazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate che ne conferma l avvenuto ricevimento. Tale attestazione è trasmessa telematicamente all utente che ha effettuato l invio del modello, 2 La condizione oggettiva di effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate non deve essere confuso con il presupposto di cui alla lett. d), co. 3 dell art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, riguardante i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette all imposta per effetto degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972. In altri termini, l effettuazione di operazioni non imponibili non vanno confuse con le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia. 3 Come chiarito dalla C.M , n. 8 (risposta n. 3.1.) il rimborso trimestrale non ammesso per l acquisto di beni/servizi per studi e ricerche. 6

7 entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione del modello da parte dell Agenzia delle Entrate 4. Rimborsi Iva trimestrali soggetti nazionali Art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 Primi tre trimestri dell anno: I trimestre: Gennaio Marzo Periodi di riferimento II trimestre: Aprile Giugno III trimestre: Luglio - Settembre Entro la fine del mese successivo al trimestre Scadenza di riferimento Eccedenza del trimestre di riferimento, senza il riporto dell eventuale credito del periodo Importo rimborsabile precedente. L imposto minimo di rimborso è stabilito in 2.582, Aliquota media operazioni passive superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10%. 2. Operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d affari; 3. Ammontare degli acquisti e delle Condizioni oggettive necessarie importazioni di beni ammortizzabili superiore ai 2/3 dell importo complessivo degli acquisti ed importazioni imponibili. 4. Soggetto passivo non residente identificato ai fini Iva direttamente o tramite rappresentante fiscale. 4!!"! " #$! #! 7

8 3. I rimborsi dell Iva assolta in altri Paesi Ue da parte dei soggetti nazionali 3.1. Gli aspetti generali Come accennato nella parte introduttiva del presente documento, il riferimento normativo per la richiesta di rimborso dell Iva assolta da parte di operatori nazionali in altri Paesi dell Unione Europea è rappresentato dall art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972. Il co. 2 della citata disposizione normativa stabilisce che la richiesta di rimborso dell Iva assolta in altro Paese Ue da parte di soggetti passivi d imposta nazionali, è circoscritta esclusivamente ai soli soggetti passivi d'imposta che durante il periodo di riferimento 5 del rimborso: non hanno svolto attività d'impresa, arte o professione (ovviamente nello Stato membro cui si riferisce l imposta da rimborsare); hanno effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/72 (pro rata di indetraibilità 100%); si sono avvalsi del regime dei c.d. <<contribuenti minimi>>; si sono avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli Gli aspetti operativi Con il Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 1 aprile 2010, prot. n /2010, secondo quanto disposto dal D.Lgs , n. 18, sono state stabilite le nuove modalità di rimborso in commento. In particolare, anche in questo caso, così come per le istanze di rimborso trimestrali di cui sopra, le modalità di presentazione della richiamata istanza sono esclusivamente quelle telematiche. Tale ultimo aspetto rappresenta la vera novità, in quanto, la domanda di rimborso va presentata direttamente via web 5 #%&'!(()# * +!*!," # "!" *! %-)'./&--0 8

9 all Agenzia delle Entrate e non più all Amministrazione finanziaria dell altro Stato, utilizzando Entratel o Fisconline. Come stabilito dal pt del citato Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate, tali istanze possono essere presentate, esclusivamente in via telematica 6 : direttamente dagli interessati, avvalendosi del servizio telematico entratel o internet, a seconda del caso; mediante gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2- bis e 3 del dpr 322/98; mediante soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa; tramite le camere di commercio italiane all'estero riconosciuto ai sensi della legge n. 518/70. A differenza delle richiamate istanza, il termine di presentazione di tale istanze è fissato entro il 30.9 dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. Il Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2010, così come l'art. 38-bis1, non stabiliscono né i limiti minimi e massimi di rimborso dell'imposta, né la periodicità di presentazione. Infatti, il pt del richiamato Provvedimento, stabilisce che i rimborsi sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite. Tale scelta è dettata dalla circostanza che ogni Stato membro, nel rispetto della normativa comunitaria, può adottare per tali parametri - con riferimento ai limiti minimi e massimi di rimborso e alla periodicità di presentazione - differenti soluzioni. 6 1! 2 ** 0((3 4 9

10 3.3. Gli aspetti compilativi Da un punto di vista prettamente compilativo, il già citato provvedimento oltre a stabilire che nell istanza di rimborso devono essere indicati i dati necessari per l'identificazione del soggetto passivo d'imposta residente nel territorio nazionale, vengono richiesti anche alcuni dati complementari quali ad esempio: la descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni e i servizi sono acquistati tramite i codice NACE di cui al regolamento CE del , n. 1893; il periodo del rimborso; i dati del c/c bancario (IBAN e BIC); i dati di ciascuna fattura o documento di importazione; il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva; una dichiarazione d'insussistenza di cause ostative al rimborso dell'iva assolta nel Paese comunitario di riferimento; la percentuale di detrazione definitiva. Con riferimento a tale ultimo aspetto, nell ipotesi in cui un contribuente nazionale sia soggetto ad un pro-rata di detraibilità limitato, nell'istanza di rimborso, deve indicare la percentuale di rimborso in modo provvisorio, sulla base della percentuale di detrazione dell'anno precedente ex art. 19, co. 5 D.P.R. 633/1972. Tuttavia, come stabilito dal pt del Provvedimento del 1 aprile 2010 i contribuenti che alla fine dell'anno solare hanno un pro-rata di detrazione diverso da quello utilizzato in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano entro l'anno solare seguente la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri a cui hanno chiesto il rimborso dell'iva assolta all'interno del loro territorio. Tale disposizione è dettata dalla necessità di commisurare l'ammontare del rimborso dell'iva assolta all'estero sulla base della percentuale di detrazione sussistente con riferimento alle operazioni effettuate nello Stato e non più con riferimento alla percentuale di detrazione determinata sulla base delle regole del Paese preposto al rimborso 7. 7 '! "5* ".!! ' % "!! % 10

11 Un ulteriore aspetto meramente compilativo è rappresentato dalla possibilità o dalla necessità di allegare dei documenti all istanza di rimborso. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nel forum domande & risposte presente nel sito dell Agenzia, non tutti gli Stati membri richiedono di allegare dei documento all istanza di rimborso, tuttavia, l applicazione informatica realizzata per l invio della richiesta di rimborso permette l invio degli allegati all amministrazione finanziaria comunitaria, inserendo degli allegati fino ad una grandezza di 5MB. La stessa Agenzia delle Entrate precisa che l invio di allegati per una grandezza superiore a 5MB, comporta, al momento del controllo dell istanza di rimborso, l inibizione dell invio della stessa. Rimborsi Iva soggetti nazionali che hanno assolto Iva in altri Paesi UE Art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 Entro il 30.9 dell anno successivo a quello a Scadenza cui si riferisce l istanza di rimborso Non sono stabiliti limiti minimi o massimi di Importo rimborsabile importo rimborsabile. Le stesse dipendono da ogni Stato membro. L istanza è consentita ai soggetti passivi d'imposta nazionali che durante il periodo di riferimento del rimborso: non hanno svolto attività d'impresa, arte Condizioni soggettive/oggettive necessarie o professione; hanno effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai!! " # " "" * 3"!! ",!4" #!! % " *! * *! 11

12 sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/72 (pro rata di indetraibilità 100%); si sono avvalsi del regime dei c.d. contribuenti minimi; si sono avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli 4. I rimborsi dell Iva ai soggetti passivi d imposta comunitari 4.1. Gli aspetti generali Il <<nuovo>> art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, rappresenta uno delle disposizioni normative con le quali il Legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva n. 2008/9/CE, in materia di esecuzione dei rimborsi a soggetti passivi stabiliti in altro Paese dell Unione Europea, i quali hanno effettuato in Italia acquisti di beni e/o di servizi ovvero importazioni per i quali l imposta sul valore aggiunto è detraibile ex art. 19 e ss. dello stesso D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza condizione necessaria ed indispensabile affinché sia ammessa l istanza di rimborso dell Iva assolta in Italia da operatori comunitari è che la stessa con riferimento all Iva sia detraibile secondo le disposizioni di cui all art. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972. In altri termini, quindi, deve essere preso in considerazione: il principio generale delle inerenze, secondo cui l imposta deve essere quella assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni acquistati o importati o a servizi resi nell esercizio dell impresa, arte o professione; il concetto di indetraibilità per destinazione dell imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di beni o alla prestazione di servizi per operazioni esenti o comunque non soggetti ad IVA (art.19 co. 2); il principio di indetraibilità soggettiva, secondo cui, in riferimento a ciascun anno, nel caso in cui svolga attività sia esente che imponibile, deve determinare l ammontare dell imposta detraibile in proporzione alle operazioni per le quali ha diritto alla detrazione secondo i principi fissarti nell art.19bis; 12

13 il principio di indetraibilità oggettiva, secondo il quale in relazione ad alcune tipologie di acquisti riportate nell art.19 bis1, quali le spese di rappresentanza - come definite nell ambito dell imposta sul reddito, ad eccezione di quelle di costo unitario non superiore a 25,82 euro è ammessa una detraibilità limitata dell imposta; delle rettifiche delle detrazioni operate ai sensi dell art.19bis Gli aspetti operativi Il già citato Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2010 ha stabilito, anche in questo caso, le modalità <<operative>> attraverso le quali deve essere attivata la procedura dell Iva assolta dai citati soggetti. In particolare, per quanto riguarda l'ammontare del rimborso dell'iva assolta in Italia da operatori economici comunitari, il Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate stabilisce che il rimborso può essere richiesto se l ammontare è superiore: ad euro 400 per i rimborsi infrannuali; ad euro 50 per i rimborsi annuali. Per effettuare il rimborso, il soggetto passivo d'imposta comunitario inoltra la richiesta, in via elettronica, tramite lo Stato membro all ufficio nazionale abilitato dall Agenzia delle Entrate. In sostanza, quindi, gli operatori economici comunitari, così come per i soggetti passivi nazionali, non sono più tenuti alla presentazione dell'istanza di rimborso, per le operazioni effettuate in Italia, direttamente al Centro operativo di Pescara, ma dovranno presentare la stessa tramite la propria Amministrazione finanziaria. Successivamente, il Centro operativo di Pescara dovrà prendere una decisione sulle richieste di rimborso nei 4 mesi successivi alla loro ricezione; i 4 mesi possono diventare 6 o 8 se l Ufficio ritiene necessario procedere alla richiesta di informazioni, come ad esempio gli originali delle fatture, o chiederne ulteriori. L'erogazione dei rimborsi dovrà, comunque, sempre avvenire nei 10 giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta aumentato degli interessi del 2,75%, che 13

14 decorrono dal termine dei dieci giorni stabiliti per l esecuzione del rimborso. Gli interessi non sono dovuti se il richiedente non fornisce le informazioni nei termini né produce i documenti richiesti a completamento dell istanza. Rimborsi Iva soggetti comunitari che hanno assolto Iva in Italia Art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 Entro il 30.9 dell anno successivo a quello a Scadenza cui si riferisce l istanza di rimborso Il rimborso può essere richiesto se l ammontare è superiore: Importo rimborsabile ad euro 400 per i rimborsi infrannuali; ad euro 50 per i rimborsi annuali. L imposta assolta di cui si chiede il Condizioni soggettive/oggettive necessarie rimborso deve essere detraibile ex art. 19 del D.P.R. n. 633/ I rimborsi dell Iva ai soggetti passivi d imposta Extra Ue 5.1 Gli aspetti generali Con riferimento ai soggetti residenti in Paesi Extra Ue, così come previsto dall art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 un provvedimento dell Agenzia delle Entrate, datato , è stato approvato il nuovo modello Iva 79, con le relative istruzioni, che deve essere utilizzato dagli operatori Extra Ue, con i quali sussiste un accordo di reciprocità (ad oggi tali Paesi risultano essere: Svizzera, Norvegia ed Israele) per richiedere il rimborso <<diretto>> dell Iva assolta in Italia per l acquisto di beni e/o di servizi. 14

15 Secondo quanto stabilito dall art. 5 co. 1 del D.Lgs. n.18/2010, la nuova disciplina in commento trova applicazione <<a partire dalla data fissata con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate>>, e quindi a partire dal Rispetto alle istanze di rimborso presentate dai soggetti comunitarie, di cui agli artt. 38-bis1 e 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, le richieste di rimborso avanzate dai contribuenti Extra Ue hanno una decorrenza posticipata. Le nuove modalità relative istanze <<comunitarie>>, infatti, come già esplicitato in precedenza, secondo quanto stabilito dall art. 1, co. 1 della lett. t) del D.Lgs. n. 18/2010, hanno trovato decorrenza già a partire dal 1 gennaio Di conseguenza, si può concludere che per le istanze presentate nel c.d. periodo transitorio, intercorrente dal 1 gennaio 2010 al , trovano applicazione le previgenti disposizioni di cui al provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del Gli aspetti operativi Per quanto riguarda gli aspetti prettamente operativi, il rimborso dell imposta assolta in Italia da parte di soggetti Extra Ue è concesso a condizione che: sussista una condizione di reciprocità con lo Stato di residenza dell operatore economico stabilito nello Stato ExtraUe (come detto, attualmente tale accordo sussiste solamente con Svizzera, Norvegia e Ungheria); l acquisto o l importazione, ossia l operazione che ha determinato la richiesta di rimborso, deve essere relativa a beni (o servizi) inerenti allo svolgimento dell attività d impresa. Oltre ai requisiti in precedenza indicati, l effettuazione del rimborso dell Iva assolta da parte di operatori Extra Ue necessita anche di un ulteriore requisito, che consiste nell assenze di effettuazione di operazioni attive nel territorio dello Stato. In particolare, come indicato nel modello Iva 79, il richiedente deve dichiarare: di non aver effettuato, nel periodo di riferimento del rimborso, alcuna operazione attiva (cessione di beni o prestazione di servizi) nel territorio nazionale riferito al Paese (Italia) in cui è chiesto il rimborso; 15

16 di aver effettuato unicamente operazioni attive particolari, che non incidono sulla possibilità di richiesta di rimborso. Si tratta delle prestazioni di trasporto e dei servizi accessori, ovvero delle operazioni per le quali è previsto il reverse charge, di cui all art. 17, co. 2, del DPR 633/72. Così come per le istanze di rimborso previste per i soggetti passivi comunitari, anche per il modello 79 è stabilito che il diritto al rimborso è condizionato altresì dall effettivo assoggettamento ad imposta dell attività svolta dal soggetto richiedente nel proprio Stato. Laddove tale soggetto soffra di una limitazione soggettiva al diritto alla detrazione (pro-rata), il rimborso è limitato all imposta corrispondente al pro-rata di detrazione. Inoltre, il rimborso può essere richiesto se l ammontare è superiore: ad euro 400 per i rimborsi infrannuali; ad euro 50 per i rimborsi annuali. Come stabilito al punto H delle istruzione al modello 79, all istanza di rimborso il richiedente deve allegare i seguenti documenti: originali delle fatture 8 ; documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture medesime; attestazione rilasciata dall Amministrazione dello stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo Iva, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione. 5.3 Gli aspetti compilativi Da un punto di vista strettamente formale/compilativo, sulla base delle disposizioni di cui al D.M , n. 2672, il modello Iva 79 deve: essere redatto in lingua italiana o inglese (punto B delle istruzioni); essere compilato in stampatello (punto C delle istruzioni); 8 ##/)")" # * * " " +" 6! "! 7*"!! " 8 16

17 essere inviato per posta o raccomandata a.r., tramite corriere o consegnata a mano (punto C delle istruzioni); essere presentato entro il 30 settembre dell anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta (punto C delle istruzioni). Rimborsi Iva soggetti Extra Ue che hanno assolto Iva in Italia Art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 Entro il 30.9 dell anno successivo a quello a cui si Scadenza riferisce l istanza di rimborso Il rimborso può essere richiesto se l ammontare è superiore: Importo rimborsabile ad euro 400 per i rimborsi infrannuali; ad euro 50 per i rimborsi annuali. Il rimborso dell imposta assolta in Italia da parte di soggetti Extra Ue è concesso a condizione che: sussista una condizione di reciprocità con lo Stato di residenza dell operatore economico stabilito nello Stato ExtraUe (come detto, attualmente tale accordo sussiste solamente con Svizzera, Norvegia e Ungheria); l acquisto o l importazione, ossia l operazione Condizioni soggettive/oggettive che ha determinato la richiesta di rimborso, necessarie deve essere relativa a beni (o servizi) inerenti allo svolgimento dell attività d impresa; il richiedente non abbia effettuato, nel periodo di riferimento del rimborso, alcuna operazione attiva (cessione di beni o prestazione di servizi) nel territorio nazionale riferito al Paese (Italia) in cui è chiesto il rimborso; il richiedente abbia effettuato unicamente 17

18 operazioni attive particolari, che non incidono sulla possibilità di richiesta di rimborso. ***** Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni eventuali chiarimento. Studio Associato Legale Tributario Perni - Dorenti 18

Circolare n. 15. Rimborsi Iva dei soggetti nazionali e non nazionali (artt. 38, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. n.

Circolare n. 15. Rimborsi Iva dei soggetti nazionali e non nazionali (artt. 38, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. n. Circolare n. 15 Rimborsi Iva dei soggetti nazionali e non nazionali (artt. 38, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. n. 633/1972) Indice 1 Premessa... 2 2 I rimborsi Iva trimestrali per i soggetti

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 129 del 23 Settembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Commercio elettronico: per le operazioni UE anche i regimi agevolati applicano il MiniOne Stop Shop Gentile cliente,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

w w w. f e r d i n a n d o b o c c i a. i t

w w w. f e r d i n a n d o b o c c i a. i t Circ. n. 11 del 27 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMUNICAZIONA ANNUALE DATI IVA Scade il prossimo 28 febbraio il termine per trasmettere telematicamente la Comunicazione annuale

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

SPESOMETRO ANNO 2013

SPESOMETRO ANNO 2013 Tipologia: FISCO Protocollo: 2005414 Data: 28.03.2014 Oggetto: spesometro anno 2013 SPESOMETRO ANNO 2013 Gentile Associato, come noto, l art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l obbligo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare numero 04 del 3 febbraio del 2012 Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2011 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT EMISSIONE DELLA FATTURA PER I SERVIZI EXTRATERRITORIALI - MODALITA D INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RESI AD OPERATORI

Dettagli

OGGETTO: Check list visto di conformità

OGGETTO: Check list visto di conformità Informativa per la clientela di studio N. 29 del 18.02.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Check list visto di conformità Per poter effettuare compensazioni orizzontali del credito IVA annuale,

Dettagli

Modello IVA TR. Modalità di compilazione per la richiesta di rimborso (o utilizzo in compensazione) del credito IVA Trimestrale.

Modello IVA TR. Modalità di compilazione per la richiesta di rimborso (o utilizzo in compensazione) del credito IVA Trimestrale. Modello IVA TR Modalità di compilazione per la richiesta di rimborso (o utilizzo in compensazione) del credito IVA Trimestrale scadenze & more Ai sensi dell articolo 38-bis del DPR 633/1972, la richiesta

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE IVA Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 Sandra Migliaccio (Agenzia delle Entrate - DR Piemonte Ufficio Fiscalità Generale) Rimborsi IVA: il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 1 L utilizzo del credito IVA Compensazione verticale Rimborso del

Dettagli

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Operatori dell e-commerce - partite dal 1 ottobre le registrazioni al mini sportello unico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il Provvedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate. INDICE 1 Premessa 2 Decorrenza 3 Finalità 4 Ambito soggettivo 5 Ambito oggettivo 6 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni 6.1 Sistemi telematici utilizzabili 6.2 Compensazioni

Dettagli

Utilizzo del credito infrannuale

Utilizzo del credito infrannuale Rimborsi Utilizzo del credito infrannuale di Ciro D Ardìa L adempimento Oggetto Presentazione del modello per la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA infrannuale. Soggetti interessati Contribuenti

Dettagli

Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012

Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012 CIRCOLARE A.F. N. 40 del 16 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità

Dettagli

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico. INFORMATIVA N. 3 / 2014 Ai gentili Clienti dello Studio COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ; Verifica e predisposizione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N. 140/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con

Dettagli

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003 n.

Dettagli

INDICE PREMESSA... 9 1. CENNI GENERALI SULL IVA... 11

INDICE PREMESSA... 9 1. CENNI GENERALI SULL IVA... 11 INDICE PREMESSA... 9 1. CENNI GENERALI SULL IVA... 11 1. Introduzione... 11 2. L Iva Principali fonti normative... 11 3. Campo di applicazione... 12 3.1 Presupposto oggettivo Cessioni di beni... 13 3.2

Dettagli

1. LA NUOVA NUMERAZIONE DELLE FATTURE DAL 1 GENNAIO 2013: CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE RIS. 1/E

1. LA NUOVA NUMERAZIONE DELLE FATTURE DAL 1 GENNAIO 2013: CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE RIS. 1/E 04 2013 15 Gennaio 1. LA NUOVA NUMERAZIONE DELLE FATTURE DAL 1 GENNAIO 2013: CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE RIS. 1/E 2. INDICAZIONI STANDARD DA RIPORTARE IN FATTURA NOVITA IVA ; 3. RIMBORSO IRAP;

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 21 febbraio 2014 Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Contrasto indebiti rimborsi modello 730 Deducibilità

Dettagli

NOTA INFORMATIVA N. 10/2010

NOTA INFORMATIVA N. 10/2010 Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI COLLABORATORI: ELISABETTA UBINI RITA MAGGI

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 13 26.03.2012 Presentazione istanza rimborso o compensazione infrannuale Entro fine aprile 2012 si dovrà presentare

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015 Oggetto: LO SPLIT PAYMENT E LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI DALL 01.01.2015 Nell ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo antievasione per il versamento dell IVA all Erario, in base

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Circolare n. 13/2012 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA

Circolare n. 13/2012 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA PERNI & DORENTI PARTNERS OLIVIERO PERNI LUCA DORENTI OF COUNSEL GIOVANNI INTRIGLIOLO BARBARA BONSIGNORI INTERNATIONAL PARTNERS LUCA SOLDATI LINDA MULLER MAURO BRAMBILLA MARCO GUBLER MASSIMO SOMMARUGA Milano,

Dettagli

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010 Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 41/E QUESITO RISOLUZIONE N. 41/E Roma, 5 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA INFORMATIVA N. 075 19 MARZO 2013 IVA LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA Art. 1, commi da 324 a 330, Legge n. 228/2012 DM 22.2.2010 Artt. 39, 46, 47 e 50, DL

Dettagli

CIRCOLARE 36/E 21.06.2010

CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 SIMONE DEL NEVO 24.06.2010 Studio Del Nevo I CHIARIMENTI Assumono rilevanza intrastat solo le prestazioni di servizio generiche disciplinate dall articolo 7 ter DPR 633/72: CICLO

Dettagli

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011 Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Fabio Salvagno Dott. Francesca Parravicini Padova, 26 marzo 2012

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA Prot. 43436/2014 Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

STUDIO ASSOCIATO IBERATI Nicola Iberati Dottore Commercialista R.C. Piazza Castello, 9 Antonino Foti Dottore Commercialista R.C. 20121 MILANO Emanuela Civardi Dottore Commercialista R.C. Tel. +39 02 36504599 Fax. +39 02 8055678

Dettagli

N. 10 15.03.2016. Le Operazioni con San Marino

N. 10 15.03.2016. Le Operazioni con San Marino 1. Le Operazioni con San Marino N. 10 15.03.2016 Le Operazioni con San Marino Trattamento IVA operazioni con soggetti sammarinesi Disciplina monitoraggio e trattamento ai fini delle imposte sui redditi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

Milano, 30 Marzo 2010

Milano, 30 Marzo 2010 Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO

Dettagli

DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE

DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE Anche quest anno è stata prevista una proroga generalizzata per la presentazione, ed i relativi versamenti, delle dichiarazioni dei redditi. Come annunciato, ormai,

Dettagli

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003 n.

Dettagli

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Dott. Rag. MORATELLI Pietro Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato

Dettagli

SERGIO VACCA & ASSOCIATI

SERGIO VACCA & ASSOCIATI SERGIO VACCA & ASSOCIATI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E DI ECONOMIA AZIENDALE 1 ASSOCIATI DOTT. SERGIO VACCA DOTT. ALBERTO VACCA RAG. MAGDA VACCA

Dettagli

Imposta di bollo sui documenti informatici

Imposta di bollo sui documenti informatici Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014

Dettagli

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Comunicazione dati IVA per l anno 2014 Dichiarazione IVA per l anno 2014 - Chiusure contabili 2014 Entro lunedì 2 marzo 2015 deve

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 19 del 10 marzo 2012 DL sulle semplificazioni fiscali (DL 2.3.2012 n. 16) - Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Ambito di

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

CINQUE PER MILLE 2013

CINQUE PER MILLE 2013 CINQUE PER MILLE 2013 Soggetti destinatari Anche quest anno i contribuenti potranno scegliere di destinare la quota del cinque per mille dell IRPEF che risulta dalla risultante dalla dichiarazione dei

Dettagli

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A dott. sa Ausilia RUBIANO Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 MODELLI INTRASTAT: NOVITA. Con il

Dettagli

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA posta@.com Altavilla Vicentina, 9 gennaio 2008 associati tirocinanti viviana gentile gaia peloso collaboratori giovanna guerra Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Ai gentili Clienti Loro sedi Scade

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA Centro Telematico PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA La legge 662/1996, collegata alla finanziaria 1997, ha conferito al Governo una delega per emanare decreti legislativi

Dettagli

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015 Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015 Credito annuale IVA 2014 al via la compensazione fino ad 5.000,00 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere

Dettagli

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA Roma, 11 febbraio 2010 Le nuove regole

Dettagli

Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni

Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni % Da gennaio 2010 è attiva una procedura automatizzata che sottopone a controllo

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013 CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette Ufficio IVA Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: Prot. n. 2014/159941 Modalità operative per l inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità

Dettagli

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011 Informativa n. 22 del 16 giugno 2011 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e

Dettagli

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Padova, 23 agosto 2010 L AUTOFATTURA Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Oggetto: Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sullo spesometro

Oggetto: Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sullo spesometro Avv. Guido Martinelli Professore a contratto di Legislazione sportiva Università Ferrara Avv. Marilisa Rogolino Avv. Ernesto Russo Avv. Carmen Musuraca Consulente Avv. Luca Di Nella Professore Ordinario

Dettagli

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli Dottore Commercialista Studio Tributario e Societario Andreani 1 LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA A decorrere dal 1 gennaio 2010,

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000 Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000 Versione A 1 documento riservato ai clienti diretti Tel 051 813324 Fax 051 813330 info@centrosoftware.com sommario Introduzione...3

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. 9/2015 Gennaio/9/2015 (*) Napoli 23 Gennaio 2015

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. 9/2015 Gennaio/9/2015 (*) Napoli 23 Gennaio 2015 Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 9/2015 Gennaio/9/2015 (*) Napoli 23 Gennaio 2015 Con Provvedimento n. 159941 del 15 dicembre 2014, l'agenzia delle Entrate, a seguito

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 152 del 10 Ottobre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Appuntamento con lo spesometro: 12.11.2013 per i contribuenti IVA mensili o 21.11.2013 per i contribuenti IVA trimestrali

Dettagli

Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE

Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE Incontro di studio Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie Cosa cambia dal 1 gennaio 2010 Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie

Dettagli

I RIMBORSI IVA : CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FISCO E TRIBUTI

I RIMBORSI IVA : CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FISCO E TRIBUTI Ambrosia Corporate Solutions Newsletter I RIMBORSI IVA : CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE FISCO E TRIBUTI Gennaio 2015 L Amministrazione Finanziaria ha fornito, con la Circolare n. 32/E del 30 dicembre

Dettagli

Circolare n. 14. del 15 marzo 2012. Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (DL 2.3.2012 n. 16) - Decorrenza dall 1.4.

Circolare n. 14. del 15 marzo 2012. Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (DL 2.3.2012 n. 16) - Decorrenza dall 1.4. Circolare n. 14 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA (DL 2.3.2012 n. 16) - Decorrenza dall 1.4.2012 del 15 marzo 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Decorrenza delle nuove disposizioni... 2 3 Determinazione

Dettagli