News per i Clienti dello studio
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- Sergio Giordano
- 10 anni fa
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1 News per i Clienti dello studio N. 129 del 23 Settembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Commercio elettronico: per le operazioni UE anche i regimi agevolati applicano il MiniOne Stop Shop Gentile cliente, con un recente intervento l Agenzia delle Entrate ha precisato che, per le operazioni di commercio elettronico UE, anche coloro che beneficiano di regimi agevolati (in particolare, il regime dei minimi) sono tenuti all identificazione in ciascuno Stato membro in cui prestano servizi oppure, in alternativa, aderire al MiniOne Stop Shop, come previsto dall articolo 73-sexies del DPR n. 633/72. Il chiarimento è stato fornito con la risoluzione n. 75/E del dell Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto applicabile, in tal caso (e nonostante la disciplina di favore preveda la disapplicazione dell IVA), la nuova disciplina IVA per le operazioni di e-commerce introdotta a decorrere dallo scorso Quindi, secondo i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate, mentre nelle operazioni con soggetti IVA l imposta deve essere assolta direttamente dal committente nel proprio paese, nei confronti dei privati consumatori bisognerà, in alternativa, identificarsi ai fini IVA oppure avvalersi del regime MOSS. Premessa L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 75/E del , ha fornito precisazioni relativamente al regime IVA applicabile nell ipotesi di operazione di e-commerce nell ambito dell Unione Europea. L Agenzia si riferisce, in particolare, a quei contribuenti che beneficiano del regime dei contribuenti minimi (a cui ordinariamente non si applica l IVA) o del regime forfettario, e che intendono fornire servizi di commercio elettronico. Secondo quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate, nella predetta ipotesi, il contribuente è in ogni caso tenuto, 1
2 alternativamente, o a identificarsi in ogni paese in cui effettua tali operazioni, o a beneficiare del regime MOSS. Che cos è il MOSS? Il MOSS (Mini One Stop Shop) è un regime facoltativo che può essere applicato dall operatoreprestatore e che garantisce una notevole semplificazione degli adempimenti collegati alle prestazioni rese nei confronti dei soggetti residenti in un altro Stato membro UE. Questo regime / procedura attua la direttiva del 2008 consentendo agli operatori di assolvere gli obblighi IVA in presenza di servizi elettronici o di tele - radiodiffusione nei confronti di consumatori finali europei (B2C). Il Portale MOSS è operativo per effetto dell entrata in vigore, dal primo gennaio 2015, dei nuovi principi di territorialità dell IVA. Il regime di tassazione opzionale evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento). Optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il portale elettronico, le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. Operazioni di commercio elettronico riferite a consumatori residenti in altro stato UE Opzione A: il contribuente si identifica in ogni stato in cui deve effettuare la prestazione o le prestazioni Opzione B: il contribuente adotta il MOSS Le dichiarazioni trimestrali e l IVA versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura. Possono avvalersi del MOSS sia i soggetti passivi stabiliti nell UE (regime UE) sia quelli stabiliti fuori dalla UE (regime non UE). Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri. 2
3 MOSS Trasmissione denunce agli Stati membri Il regime, se utilizzato, si applica a tutti gli Stati membri Il sistema si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica: servizi di telecomunicazione; servizi di teleradiodiffusione; servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE): a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; b) fornitura di software e relativo aggiornamento; c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. Il soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione. Nel Regime UE, valido per i soggetti residenti nell UE o extra UE con stabili organizzazioni in UE, lo Stato membro di identificazione è lo Stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. Se il soggetto passivo non ha fissato la sede dell'attività economica nell UE, è Stato membro di identificazione quello in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell UE hanno la facoltà di scegliere ai fini del MOSS lo Stato membro di una delle proprie stabili organizzazioni. In tal caso, la scelta non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello di esercizio. Nel Regime non UE, valido per i soggetti passivi extra UE senza stabili organizzazioni in UE, il prestatore può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. In entrambi i casi, il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di identificazione che nel caso di soggetto in Regime non UE può anche coincidere con lo Stato membro di consumo. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Per effetto della definizione di nuovi criteri di territorialità IVA relativa alle prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, a decorrere dallo scorso 1 gennaio 2015, i predetti servizi prestati nei confronti di privati consumatori comunitari sono soggetti ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Per effetto di tali modifiche, gli operatori nazionali sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro in 3
4 cui prestano i servizi in questione nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, al fine di assolvere l'iva ivi dovuta, oppure, in alternativa, ad avvalersi del predetto regime Mini One Stop Shop (MOSS). Come detto, l'adesione al MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i relativi obblighi Iva senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati. Infatti, l'operatore nazionale che opta per tale regime si registra in Italia - con una specifica procedura on line -, trasmette telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali - contenenti le informazioni dettagliate sui servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri - e provvede al versamento dell'iva dovuta. Lo Stato membro di identificazione, a sua volta, ripartisce l'iva tra i singoli Stati membri di consumo sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali. Con riferimento alle modalità con cui il soggetto in regime fiscale di vantaggio può adempiere agli obblighi Iva nell'ambito delle operazioni di commercio elettronico diretto, l Agenzia delle Entrate chiarisce che in assenza di un espressa disciplina nel regime di vantaggio, può trovare applicazione la disciplina prevista per il regime c.d. forfetario, di cui all'articolo 1, commi 56 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015). Analogamente al regime fiscale di vantaggio, infatti, anche nel regime forfetario - rivolto a soggetti persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità - l'imposizione sui redditi avviene mediante assoggettamento a imposta sostitutiva; è prevista, inoltre, una notevole semplificazione in termini di tenuta delle scritture contabili e di adempimenti fiscali e, per ciò che maggiormente in tale sede rileva, ai fini Iva, i soggetti sono esonerati dall'obbligo di rivalsa e dagli altri adempimenti previsti dalle disposizioni Iva. A tale fine, con riferimento alle prestazioni di servizi, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 190 del 2014 dispone che "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54 applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". Tali operazioni, pertanto, anche quando effettuate da soggetti aderenti al regime forfetario, rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità, fermo restando che, per gli stessi, è escluso il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n
5 Applicando i richiamati principi al regime fiscale di vantaggio, l Agenzia chiarisce che nell'ipotesi di servizi elettronici resi nei confronti sia di soggetti passivi d'imposta (B2B) sia di privati consumatori comunitari (B2C), tali operazioni devono essere assoggettate ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Pertanto, anche laddove tali operazioni siano rese nell'ambito del regime agevolato, l'iva relativa all'operazione è assolta: nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese, essendo l'operazione fuori campo Iva in Italia; nei rapporti B2C, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi Iva, il prestatore è tenuto ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure, in alternativa, può avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74- sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicando le regole procedurali specificamente previste per tali operazioni. Operazioni nei confronti di soggetti identificati ai fini IVA in un altro Stato membro: il committente provvede alla liquidazione dell imposta. di soggetti privati consumatori non identificati ai fini IVA in un altro Stato membro: il prestatore provvede tramite identificazione nello Stato membro o tramite MOSS Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 5
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