SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.
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- Raffaela Barone
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1 Pagina1 CIRCOLARE Padova, 21 dicembre 2012 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Servizi internazionali e Cee modifiche normative e nuovi obblighi in materia IVA. Con la presente circolare si esaminano alcuni importanti aspetti relativi alla normativa IVA sui servizi internazionali e Cee. Con la presente circolare si esemplificano alcuni importanti aspetti normativi, che potranno subire eventuali modifiche, a causa delle ulteriori disposizioni legislative o precisazioni ministeriali. SOMMARIO: A) REGOLA GENERALE DEI SERVIZI UE E INTERNAZIONALI B) CASI PARTICOLARI ED ECCEZIONI C) NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A) REGOLA GENERALE DEI SERVIZI UE E INTERNAZIONALI (SERVIZI GENERICI) Viene di seguito rappresentata la nuova normativa IVA, che si applica a tutti i servizi, ad eccezioni di quelli che verranno indicati nel paragrafo B) Casi particolari ed eccezioni. SOGGETTO ITALIANO ESEGUE SERVIZIO A FAVORE DI SOGGETTO UE CON PARTITA IVA DI UN PAESE CEE (IMPRESA, ENTE O PROFESSIONISTA NELL AMBITO DELL ATTIVITA D IMPRESA O PROFESSIONALE): SOGGETTO ITALIANO EMETTE OBBLIGATORIAMENTE FATTURA, EVIDENZIANDO CHE SI TRATTA DI OPERAZIONI SOGGETTA AD INVERSIONE CONTABILE (ART. 7 TER DPR 633/1972). LA FATTURA DEVE OBBLIGATORIAMENTE INDICARE LA PARTITA IVA DEL CLIENTE. I SERVIZI PRESTATI DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE NEI MODELLI INTRASTAT. PARTITA IVA UE
2 Pagina2 SOGGETTO ITALIANO ESEGUE SERVIZIO A FAVORE DI SOGGETTO UE SENZA PARTITA IVA DI UN PAESE CEE: SOGGETTO ITALIANO EMETTE FATTURE CON IVA SENZA PARTITA IVA PARTITA IVA UE SOGGETTO ITALIANO RICEVE SERVIZIO DA SOGGETTO UE CON PARTITA IVA: SOGGETTO ITALIANO DEVE APPLICARE IL REVERSE CHARGE E DEVE INTEGRARE LA FATTURA DI ACQUISTO INDICANDO L IMPONIBILE E L IVA. LA FATTURA DI ACQUISTO INTEGRATA E L AUTOFATTURA DEVONO ESSERE REGISTRATE RISPETTIVAMENTE NEI REGISTRI IVA DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE. I SERVIZI RICEVUTI DEVONO ESSERE INDICATI NEI NUOVI MODELLI INTRASTAT. SENZA PARTITA IVA UE SOGGETTO ITALIANO RICEVE SERVIZIO DA SOGGETTO UE CHE NON E IMPRESA O PROFESSIONISTA LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO E FUORI CAMPO IVA
3 Pagina3 SOGGETTO ITALIANO ESEGUE SERVIZIO A FAVORE DI SOGGETTO EXTRA UE CHE ESERCITA ATTIVITÀ D IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE OVVERO È UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO SOGGETTO ITALIANO EMETTE OBBLIGATORIAMENTE FATTURA, EVIDENZIANDO CHE SI TRATTA DI OPERAZIONE NON SOGGETTA AI SENSI DELL ART. 7-TER DEL DPR 633/72 (È NECESSARIO FARSI RILASCIARE UNA CERTIFICAZIONE DAL CLIENTE CHE EVIDENZI LA SUA SITUAZIONE OPPURE, SE QUESTO NON È POSSIBILE, IL CLIENTE DOVRÀ DICHIARARE PER ISCRITTO LA SUA SITUAZIONE E CHE I SERVIZI SONO ACQUISITI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ D IMPRESA, PROFESSIONALE O COME ENTE PUBBLICO O PRIVATO). EXTRA UE IMPRESA O PROFESSIONISTA O ENTE SOGGETTO ITALIANO ESEGUE SERVIZIO A FAVORE DI SOGGETTO EXTRA UE CHE NON ESERCITA ATTIVITÀ D IMPRESA, NON ESERCITA ARTE O PROFESSIONE OVVERO NON È UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO SOGGETTO ITALIANO EMETTE OBBLIGATORIAMENTE FATTURA CON IVA. EXTRA UE PRIVATO
4 Pagina4 SOGGETTO ITALIANO RICEVE SERVIZIO DA SOGGETTO EXTRA UE CHE EXTRA UE IMPRESA O PROFESSIONISTA O ENTE ESERCITA ATTIVITÀ D IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE OVVERO È UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO: SOGGETTO ITALIANO DEVE APPLICARE IL REVERSE CHARGE, EMETTENDO AUTOFATTURA AI SENSI DELL ART. 17, COMMA 2, DEL DPR 633/72, ENTRO IL TERMINE IN CUI IL SERVIZIO E CONCLUSO O, SE PRECEDE, IL MOMENTO IN CUI E STATO ESEGUITO IL PAGAMENTO ANTICIPATO. L AUTOFATTURA DEVE ESSERE REGISTRATA SIA NEL REGISTRO IVA DEGLI ACQUISTI CHE IN QUELLO DELLE VENDITE. EXTRA UE PRIVATO SOGGETTO ITALIANO RICEVE SERVIZIO DA SOGGETTO EXTRA UE CHE NON ESERCITA ATTIVITÀ D IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE OVVERO È UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO: LA PRESTAZIONE DI SERVIZI È FUORI CAMPO IVA B) CASI PARTICOLARI ED ECCEZIONI Si esaminano di seguito alcuni casi particolari ed eccezioni alle regole generali esposte nel precedente paragrafo A). TRASPORTO DI BENI INTERNAZIONALI E COMUNITARI Le ipotesi più frequenti sono: Trasporto intracomunitario effettuato a favore di un soggetto Ue, con partita Iva Cee: l operazione deve essere fatturata fuori campo Iva art. 7-ter del DPR 633/72 (e non deve più essere fatturata come operazione non imponibile ai sensi dell art. 40 del DL 331/93). Trasporto intracomunitario effettuato a favore di un soggetto Ue senza partita Iva Cee: l operazione deve essere fatturata con Iva. Trasporto intracomunitario ricevuto da Soggetto Ue con partita Iva Cee: deve essere applicato il reverse charge.
5 Pagina5 Le ipotesi più comuni sono: Trasporto internazionale per beni in esportazione o importazione (quindi diverso dal trasporto intracomunitario) effettuato da soggetto non residente a favore di un soggetto italiano con partita Iva: deve essere adottato il reverse charge, con l emissione dell autofattura non imponibile art. 9 del D.P.R. 633/1972. Trasporto internazionale per beni in esportazione o importazione (quindi diverso dal trasporto intracomunitario) effettuato da soggetto Iva italiano a favore di un impresa, professionista o ente estero: deve essere emessa la fattura non imponibile ai sensi dell art. 9 del D.P.R. 633/1972. Altre ipotesi di trasporto si devono valutare caso per caso ALTRI CASI Si devono valutare caso per caso le seguenti operazioni, tenendo conto delle regole generali e dei principi particolari ad esse applicabili: Deroga ai principi generali relative a determinati servizi Deroga ai principi generali per determinati servizi erogati a privati Cee ed Extra Cee Gli adempimenti devono essere valutati caso per caso. Servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e fornitura di alloggi. Trasporto di passeggeri. Ristorazione e cattering. Locazione, noleggio e leasing a breve termine di veicoli (periodo inferiore a 30 giorni) Servizi culturali e fieristici. Gli adempimenti devono essere valutati caso per caso. Intermediazioni internazionali (provvigioni). Le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, su beni mobili. Locazione, noleggio e leasing a lungo termine di veicoli. Le prestazioni di servizio rese tramite mezzi elettronici da soggetti Extra Ue. Telecomunicazioni e teleradiodiffusione. Deroga ai principi generali per determinati servizi erogati a privati Extra Cee Gli adempimenti devono essere valutati caso per caso. Cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d autore, invenzioni, modelli, formule ecc. Prestazioni pubblicitarie. Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati. Le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, escluse le locazioni di casseforti. Messa a disposizione di personale. Locazione, noleggio e leasing di beni mobili diversi dai veicoli. Obbligo di non esercitare un diritto o una attività relativa ai servizi precedentemente elencati.
6 Pagina6 C) NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI La modifica della normativa, riguardante i servizi intracomunitari e internazionali, comporta: Di conseguenza le prestazioni di servizio erogate a soggetti con partita Iva Cee devono obbligatoriamente essere fatturati (la fattura è obbligatoria anche se l operazione non è soggetta ad Iva), inoltre si deve obbligatoriamente indicare la partita Iva Cee del cliente; Le prestazioni di servizio ricevute da soggetti con partita Iva Ue o da soggetti Extra Cee che esercitano attività di impresa, arti o professione ovvero che sono enti pubblici o privati devono, salvo le eccezioni esplicitamente previste, sono assoggettate al reverse charge; Le prestazioni di servizio Cee effettuate con carattere continuativo nell arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportino versamenti di acconti, erogate da un soggetto Ue, devono essere autofatturate alla fine di ogni anno solare; Le prestazioni di servizio erogate e/o ricevute dai soggetti con partita IVA Ue devono essere riportate nei modelli INTRASTAT; Tutti i modelli INTRASTAT devono essere presentati telematicamente; Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. Cordiali saluti.
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