LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA

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1 e le altre modifiche alla disciplina dell IVA Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) a cura di Franco Ricca 1

2 Nazionalità della fattura (art. 219-bis, direttiva 2006/112/CE) 1.La fatturazione èsoggetta alle norme dello SM in cui si considera effettuata l operazione 2.In deroga al punto 1, nei seguenti casi la fatturazione èsoggetta alle norme dello SM del fornitore: -il fornitore non èstabilito nello SM in cui si considera effettuata l operazione e il debitore dell imposta èil destinatario (salvo che quest ultimo debba emettere autofattura) - l operazione non si considera effettuata nell Ue 2

3 Nazionalità della fattura: rappresentazione schematica LUOGO OPERAZIONE PAESE DI STABILIMENTO DEL FORNITORE DEBITORE DELL IMPOSTA LEGGE CHE REGOLA LA FATTURAZIONE EXTRAUE SM1 SM1 SM1 SM1 SM1 a) IL FORNITORE SM2 SM2 SM1 b) IL DESTINATARIO MEDIANTE INVERSIONE CONTABILE SM1 c) IL DESTINATARIO MEDIANTE AUTOFATTURA SM2

4 Estensione dell obbligo di fatturazione (art. 21, comma 6-bis, DPR 633/72) Operazioni non territoriali L emissione della fattura èobbligatoria anche per le seguenti operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, se effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato: a)cessioni di beni e prestazioni di servizi -eccettuate quelle di cui all articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) -effettuate nei confronti di un soggetto passivo che èdebitore dell imposta in un altro Stato membro dell Ue, con l annotazione inversione contabile (non consentita la fattura semplificata ); b)cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell Ue, con l annotazione operazione non soggetta. 4

5 Effetti dell estensione dell obbligo di fatturazione Le operazioni extraterritoriali assoggettate a fatturazione (e, di conseguenza, a registrazione e dichiarazione), concorrono alla determinazione del volume d affari (cfr anche la modifica dell art. 20, DPR 633/72), con i conseguenti riflessi sull applicazione di numerose disposizioni (es. regimi agevolati collegati all entità del v.a., ambito della comunicazione delle operazioni con controparti stabilite in paesi black list, ecc.). Gli effetti sono sterilizzati ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale. Sanzioni(art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97) Le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti si applicano anche in relazione alle operazioni non soggette ad Iva. 5

6 La fattura elettronica : nozione(art. 21, comma 1, DPR 633/72) -Per fattura elettronica si intende la fattura che èstata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. -Il ricorso alla fattura elettronica èsubordinato all accettazione da parte del destinatario. 6

7 La fattura cartacea ed elettronica : requisiti (art. 21, comma 3, DPR 633/72) Il soggetto passivo assicura l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilitàdella fattura dal momento dell emissione al termine del periodo di conservazione. Autenticità e integrità possono essere garantite mediante: -sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la sottostante operazione -apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente -sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI) o altre tecnologie idonee. 7

8 Conservazione delle fatture (art. 39, terzo comma, DPR 633/72) -Le fatture elettroniche sono conservate in modalitàelettronica, in conformitàalle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell art. 21, comma 5, D.Lgs n. 82/ Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. -Il luogo di conservazione elettronica delle fatture, nonchédei registri e altri documentiprevisti dal DPR 633/72 e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a determinate condizioni. 8

9 Nozione di emissione (art. 21, comma 1, DPR 633/72) La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua - consegna, oppure - spedizione, oppure - trasmissione, oppure - messa a disposizione del cessionario o committente. La fattura cartacea ècompilata in duplice esemplare di cui uno èconsegnato o spedito all altra parte (comma 4). La fattura di cui all art. 17, secondo comma, primo periodo (autofattura) è emessa in unico esemplare (comma 5). Modalitàdi emissione: anche mediante gli apparecchi misuratori fiscali (art. 1, legge n. 18/1983, come integrato dalla L. 228/2012). 9

10 Innovazioni sui contenuti della fattura (art. 21, comma 2, DPR 633/72) -Numero progressivo che la identifichi in modo univoco (non piùobbligatoria, ma comunque ammessa, la numerazione progressiva per anno solare, cfr. ris. AE n. 1 del 10/1/2013); -Numero di partita IVA (o identificativo IVA) del cessionario o committente soggetto passivo in Italia o in altro Stato membro dell Unione europea; -Numero di codice fiscale del cessionario/committente, se non soggetto passivo residente o domiciliato nel territorio dello Stato; -Le fatture emesse dal cessionario/committente in forza di un obbligo proprio recano l annotazione autofattura (art. 21, comma 6-ter). -Le fatture emesse in relazione ad operazioni sottoposte al meccanismo del reverse charge, recano l indicazione inversione contabile e l eventuale specificazione della relativa norma (art. 17, quinto comma e art. 74, settimo comma). 10

11 La fattura semplificata : ambito di impiego (art. 21-bis, DPR 633/72) La fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonchéla fattura rettificativa di cui all art. 26 (nota di variazione), può essere emessa in modalità semplificata. Non èconsentito emettere la fattura semplificata per le seguenti operazioni: a)cessioni intracomunitarie di cui all articolo 41 del DL n. 331/91; b)operazioni di cui all articolo 21, comma 6-bis, DPR 633/72, lett. a). 11

12 La fattura semplificata : contenuto (art. 21-bis, DPR 633/72) La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonchéubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonchéubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; h) per le fatture emesse ai sensi dell articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 12

13 Termini di emissione e di registrazione delle fatture Tipologia fattura Termine di emissione Termine di registrazione Fattura ordinaria Fattura differita delle cessioni di beni risultanti da documento di trasporto e simili Fattura differita delle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione Fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi di altri paesi Ue o extraue Autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori extraue Fattura super-differita delle cessioni in triangolazione Autofattura relativa agli acquisti di beni e servizi presso fornitori extraue, eccettuate le prestazioni generiche Momento di effettuazione dell operazione Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione Entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni Momento di effettuazione dell operazione Entro 15 giorni dall emissione, con riferimento alla data di emissione Entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione Entro 15 giorni dall emissione, con riferimento alla data di emissione Entro 15 giorni dall emissione, con riferimento alla data di emissione Fattura relativa alle cessioni intracomunitarie Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione Entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione 13 dell operazione

14 Termini di emissione (Art. 21, comma 4, DPR 633/72) 1. Fattura immediata Di regola, la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell operazione. Registrazione entro quindici giorni, con riferimento alla data di emissione (art. 23, DPR 633/72). 14

15 Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. a, DPR 633/72) 2. Fattura differita -per le cessioni di beni la cui consegna risulti da documento di trasporto, ecc., nonché -per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (art. 23, DPR 633/72). 15

16 Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. b, DPR 633/72) 3. Fattura super-differita Per le cessioni di beni consegnati direttamente al cessionario dal proprio fornitore, la fattura èemessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (cfr. circolare 288/1998). Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento alla data di emissione (art. 23, DPR 633/72). 16

17 Termini di emissione(art. 21, comma 4, lett. c-d, DPR 633/72) 4. Prestazioni generiche scambiate con soggetti esteri -Per le prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter rese a soggetti passivi Ue, la fattura èemessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. -Per le stesse prestazioni, rese a oppure ricevute da soggetti passivi extraue, la fattura (o autofattura) èemessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (art. 23, DPR 633/72) 17

18 Termini di emissione(art. 46, comma 2, DL 331/93) 5. Cessioni intracomunitarie -Per le cessioni intracomunitarie di cui all art. 41, DL 331/93, la fattura èemessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (non consentita la fattura semplificata ). Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione (art. 47, comma 4, DL 331/93) 18

19 OPERAZIONI CON FORNITORI UE Inversione contabile: procedura nei rapporti con fornitori Ue (Art. 17, secondo comma, secondo periodo) L operatore nazionale che riceve cessioni di beni o prestazioni di servizi da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Ue, adempie in tutti i casi agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del dl 331/93, ossia integrando e registrando la fattura del fornitore nei termini ivi indicati. La procedura di emissione della fattura (autofattura) va quindi attivata solo se il fornitore è extraue. 19

20 ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE Effettuazione dell acquisto-cessione di beni intraue (art. 39, DL 331/93) -Le cessioni e gli acquisti intraue si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. - Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, le operazioni si considerano effettuate in tale momento, e comunque dopo un anno dalla consegna. Lo stesso principio vale per i contratti estimatori e simili. Queste disposizioni siapplicano a condizione che siano adempiuti gli obblighi di annotazione di cui all art. 50, DL 331/93. -Se viene emessa anticipatamente fattura, l operazione si considera effettuata, per l importo fatturato, alla data della fattura. Non èpiùprevisto analogo effetto per i pagamenti anticipati. -Le cessioni e i trasferimenti intraue di cui all art. 41, commi 1, lett. a) e comma 2, lett. b) e c), e gli acquisti intraue di cui all art. 38, commi 2 e 3, DL 331/93, se effettuati in modo continuativo per un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati alla fine di ciascun mese. 20

21 ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE Movimenti non traslativi (artt. 38, comma 5 e 41, comma 3, D.L. 331/93) Tra le movimentazioni che non costituiscono cessione/acquisto intraue sono incluse quelle relative ai beni oggetto di perizie. 21

22 ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE Termini di fatturazione e registrazione (artt. 46 e 47, DL 331/93) Acquisti intraue -Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, devono essere annotate nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente. -Le stesse fatture, ai fini della detrazione, sono annotate ai sensi e nei termini dell art. 25, DPR 633/72. Attenzione: per effetto del rinvio contenuto nell art. 17, secondo comma, le stesse disposizioni valgono per tutti gli acquisti di beni e 22 servizi da fornitori Ue.

23 ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE Termini di fatturazione e registrazione (artt. 46 e 47, DL 331/93) Regolarizzazione acquisti intraue (art. 46, comma 5) - In caso di mancato ricevimento della fattura relativa all acquisto intraue entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, occorre emettere l autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo. -Se si riceve una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, occorre emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. -Le autofatture e le fatture integrative devono essere registrate entro il termine di emissione, con riferimento al mese precedente. Attenzione: per effetto del rinvio contenuto nell art. 17, secondo comma, le stesse disposizioni valgono per tutti gli acquisti di beni e servizi da fornitori Ue. 23

24 ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE Enti non soggetti d imposta: rimodulazione termini degli adempimenti Registrazione degli acquisti intraue (art. 47, comma 3, DL 331/93) Gli enti non commerciali non soggetti passivi devono annotare lefatture relative agli acquisti intracomunitari, in apposito registro, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente. Dichiarazione mensile (art. 49, comma 1, DL 331/93) Gli enti non commerciali non soggetti passivi che hanno effettuato acquisti intraue per i quali sono tenuti al pagamento dell imposta presentano entro ciascun mese, in via telematica, la dichiarazione (modello Intra 12) degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente. Nello stesso termine effettuano il pagamento dell imposta. Portata delle disposizioni Per effetto del rinvio contenuto nell art. 30-bis del DPR 633/72, le suddette modifiche si riflettono su tutti gli acquisti di beni e servizi per i quali gli enti in esame assumono la qualifica di debitori dell imposta ai sensi dell art. 17, comma 2, dpr 633/72. 24

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