Fatturazione IVA: chiarimenti dall Agenzia. Circolare n.18/e del 24 giugno 2014

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1 Fiscal Flash La notizia in breve N Fatturazione IVA: chiarimenti dall Agenzia Circolare n.18/e del 24 giugno 2014 Categoria: IVA Sottocategoria: Fattura L Agenzia delle Entrate, dopo aver riassunto la normativa applicabile in tema di fatturazione elettronica, fornisce con la Circolare n.18/e del 24 giugno 2014, fondamentali chiarimenti in tema di fatturazione IVA, alla luce delle novità IVA introdotte dalla Direttiva comunitaria nel nostro ordinamento, dal 01 gennaio Premessa Fatturazione elettronica L Agenzia delle Entrate, dopo aver riassunto la normativa applicabile in tema di fatturazione elettronica, fornisce con il documento pubblicato (Circolare n.18/e del 24 giugno 2014) ieri, fondamentali chiarimenti in tema di fatturazione IVA, alla luce delle novità IVA introdotte dalla Direttiva comunitaria nel nostro ordinamento, dal 01 gennaio Dallo scorso 06 giugno 2014 è diventato attuale il tema della fatturazione elettronica, atteso che i fornitori di Amministrazioni pubbliche e di quelle autonome sono tenuti a gestire le fatture, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione, esclusivamente con modalità elettroniche. Il passaggio al sistema di fatturazione elettronica imporrà agli operatori l'obbligo di adottare la conservazione sostitutiva delle fatture emesse secondo le prescrizioni del D.M , in quanto la fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma elettronica deve essere conservata nella stessa forma. Per un approfondimento si rinvia al capitolo successivo. Informatsrl 1

2 Il passaggio alla fatturazione elettronica richiederà quindi alle imprese la necessaria ristrutturazione del ciclo attivo di fatturazione, potenziando la propria infrastruttura tecnologica ovvero avvalendosi di intermediari privati, presenti sul mercato, in grado di supportare gli operatori con minori capacità di investimento. Le necessarie modifiche ai processi interni di fatturazione porteranno in ogni caso benefici sotto il profilo di un maggiore coordinamento dell'attività degli uffici operativi, di semplificazioni nella gestione della documentazione amministrativa, con possibilità di accessi simultanei ai documenti, e di migliorata efficienza economico-gestionale dell'intera impresa attraverso l'automazione del flusso di fatturazione. All'obbligo di emissione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche in capo ai fornitori, corrisponde dal lato delle Amministrazioni destinatarie dei flussi elettronici di fatturazione: il divieto non solo di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea; ma anche quello di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. Questo divieto implica il necessario adeguamento delle infrastrutture informatiche e delle procedure interne delle Amministrazioni interessate alla ricezione e alla gestione delle fatture elettroniche, secondo le linee guida individuate con il D.M. 55/2013. La fatturapa viene emessa in formato.xml e inviata al sistema SDI attraverso un software messo a disposizione dall Agenzia Entrate. Una volta inviata viene controllata dal sistema e si ha per emessa alla data di ricezione della ricevuta di avvenuta consegna. La data di emissione della fattura è quindi, la data indicata nella ricevuta. 2

3 Le scadenze per l avvio dell obbligo Il Decreto Irpef ha anticipato l utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica Amministrazione e fornitori, introducendo all'art. 25, co. 1, D.L , n. 66, un'anticipazione della tempistica nell'emissione della fattura elettronica al 31 marzo Tale data vale per le amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e per le Amministrazioni locali. Dal prossimo 6 giugno 2014 decorrerà, invece, l'obbligo per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza. 06 giugno 2014: Ministeri, Agenzia fiscali, Enti di previdenza OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA 31 marzo 2014: tutte le altre amministrazioni, anche locali Dunque, Ministeri e loro ripartizioni, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti Enti nazionali e alle Amministrazioni locali. L entrata in vigore è consultabile all interno della singola pubblica amministrazione nell elenco PA consultando il sito SCADENZE APPLICAZIONE PROCEDURA FATTURAZIONE ELETTRONICA 06 GIUGNO MARZO 2015 MINISTERI, AGENZIE FISCALI ED ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE TUTTE LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INCLUSE NELL'ELENCO ISTAT, + AMMINISTRAZIONI LOCALI. Fattura differita La seconda parte della Circolare n.18/e del 24 giugno 2014 affronta il tema della fatturazione IVA e delle semplificazioni introdotte dal

4 Premesso che dal è possibile emettere una fattura differita non solo per le cessioni di beni, ma anche per le prestazioni di servizi, purché la fattura emessa indichi in dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili attraverso idonea documentazione, l amministrazione chiarisce cosa debba intendersi per idonea documentazione. Secondo l Agenzia, il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento attestante l avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi. A tale fine, nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n Per le cessioni di beni si ricorda che, come chiarito con la circolare del 9 agosto 1975, n. 27, il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all emissione del documento di trasporto o di altro documento idoneo, non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Invece, se anteriormente all emissione dei suddetti documenti, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento. Resta salva la possibilità per il contribuente di emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto. L Agenzia osserva, infine, che l emissione di un unica fattura riepilogativa deve ritenersi consentita anche in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo cessionario/committente. Fattura semplificata Il nuovo articolo 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, come introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, prevede che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100,00 euro, può essere emessa in modalità semplificata, con l indicazione di alcune informazioni specificatamente elencate nelle lettere dalla a) alla h) del 4

5 comma 1 dello stesso articolo. In particolare, nella lettera e), si precisa che deve essere indicata la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Al riguardo, da una chiara interpretazione letterale della norma, emerge che il contribuente può indicare nella fattura semplificata gli elementi tradizionali di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-bis (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, può riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. L individuazione del cessionario o committente, alternativamente, con gli elementi sopra indicati, chiarisce l Agenzia, non preclude l esercizio del diritto alla detrazione di cui all articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, laddove esistente. Registrazione semplificata è anch essa semplificata Nel caso in cui il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, l obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell emittente è correttamente assolto con l indicazione dei predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, prescritti dall art. 23 del D.P.R. n. 633 del Va da sé che dovranno essere rispettate tutte le altre modalità di registrazione delle fatture attive, quali, l indicazione, per ciascuna fattura, dell ammontare dell imponibile e dell imposta, distinti secondo l aliquota applicata. Fattura rettificativa senza il limite dei 100 euro In caso di fattura rettificativa emessa ai sensi dell articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, la fattura può essere emessa in forma semplificata senza limiti d importo. La norma IVA non sottopone l emissione della fattura rettificativa in modalità semplificata, infatti, ai limiti di valore cui è sottoposta l emissione della fattura originaria. 5

6 La fattura rettificativa può essere emessa, quindi, in modalità semplificata a prescindere dall importo certificato, come per altro già chiarito con la circolare n. 13/E del Poiché, a richiesta del cliente, anche i soggetti di cui all articolo 22 (bar, ristoranti, ecc.) nonostante siano normalmente esonerati - sono tenuti ad emettere fattura, è stata prevista per i medesimi, in un ottica di semplificazione, la possibilità di avvalersi della c.d. fattura-ricevuta fiscale che, emessa in duplice esemplare utilizzando stampati sostanzialmente allo stesso modo della ricevuta fiscale, assolve alle medesime funzioni della fattura ordinaria (cfr. D.M. 30 marzo 1992). La fattura semplificata può essere emessa anche in sostituzione della fatturaricevuta fiscale, in quanto la medesima funzione sostitutiva che riveste la fattura ordinaria deve essere riconosciuta alla fattura semplificata, la cui emissione, oltre a rendere non necessaria l emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, è sostitutiva della fattura-ricevuta fiscale. - Riproduzione riservata - 6

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