LE NOVITA IVA Studio Del Nevo srl

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1 LE NOVITA IVA 2013 Studio Del Nevo srl

2 FONTE NORMATIVA Recepimento della Direttiva 2010/45/UE Obiettivi: Standardizzare ed uniformare i 27 Paesi della UE in ambito fiscale Ridurre i costi amministrativi Incentivare le PMI con documenti semplificati Iva per cassa Diffondere la fatturazione elettronica Contrastare le frodi

3 DECORRENZA DI APPLICAZIONE La nuova normativa si applicherà esclusivamente alle operazioni effettuate con decorrenza

4 CONTENUTO DELLA FATTURA La fattura deve tassativamente contenere il numero della partita iva del cessionario/committente nazionale o Ue o del codice fiscale se trattasi di soggetto privato italiano. La fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo (sia per i servizi generici intracomunitari sia per le cessioni intracomunitarie di beni) al giorno di effettuazione dell operazione. Limitatamente ai servizi specifici (non generici) la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell operazione. La fattura elettronica è equiparata a quella cartacea La fattura relativa ad operazioni Ue (servizi) dovrà riportare: operazione soggetta ad inversione contabile (reverse charge) La fattura relativa ad operazioni effettuate fuori dalla Ue (servizi) dovrà riportare: operazione non soggetta ad iva

5 FATTURA RIEPILOGATIVA Tutte le prestazioni di servizi effettuate nel medesimo mese solare nei confronti nel medesimo committente possono essere oggetto di un unica fattura riepilogativa contenente il dettaglio delle prestazioni eseguite. Tale documento deve sempre essere emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Le singole prestazioni dovranno essere individuabili per mezzo di idonea documentazione : es riferimento al contratto sottostante oppure ai rapporti giornalieri che ne attestano l esecuzione

6 FATTURA SEMPLIFICATA Utilizzabile solo per operazioni di importo inferiore a 100 Euro (riteniamo iva inclusa). Tale limite potrà essere elevato sino ad Euro 400 per taluni settori merceologici. Tale fattura potrà riportare esclusivamente il codice fiscale (privato italiano) o la partita iva (per i clienti nazionali e UE) del destinatario senza i restanti riferimenti dati identificativi (documento molto simile ad uno scontrino parlante ). Il corrispettivo potrà esporre il solo totale con l evidenza dell aliquota iva di riferimento (senza evidenziare la base imponibile)

7 LA FATTURA SEMPLIFICATA NON SI PUO EMETTERE PER La fattura semplificata non può essere emessa per: 1) Le cessioni intracomunitarie di beni 2) Le operazioni extraterritoriali (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di soggetti passivi che siano debitori dell imposta in altri Stati membri della Ue

8 NOTE DI VARIAZIONE Le fatture rettificative devono riportare il riferimento alla fattura originaria e le indicazioni dell oggetto della modifica. La circolare 36/E/2008 tuttavia segnalava in alternativa di indicare nelle note credito il riferimento all accordo commerciale. Le note di variazione devono riportare i dati classici delle fatture semplificate indipendentemente però dall importo delle stesse.

9 SERVIZI GENERICI (7 TER) (ciclo attivo) Prestatore Committent e Effettuazione operazione pagamento Prefatturazione ITALIA UE O EXTRA Ultimazione prestazione Se anticipato rispetto a ultimazione prestazione si considera effettuata la prestazione Non si considera effettuata la prestazione

10 SERVIZI GENERICI (7 TER) (ciclo attivo) PRESTATORE COMMITTENTE ART. IVA EMISSIONE FATTURA RILEVANZA INTRASTAT ITALIA UE O EXTRA 7 TER Entro il giorno 15 rispetto al mese successivo di effettuazione dell operazion e Sì solo quelle verso committent e Ue (B2B) Le fatture di acconto pagate assumono certamente rilevanza intrastat immediata. Le fatture di acconto non pagate in base alla circolare 36/E del giugno 2010 non assumeranno rilevanza intrastat (le fatture di acconto assumono rilevanza intra secondo il criterio generale del momento di effettuazione dell operazione saranno pertanto da rilevare nella dichiarazione solo all atto del pagamento delle stesse)

11 SERVIZI GENERICI (7 TER) (ciclo passivo) Prestatore Committent e Effettuazione operazione pagamento Prefatturazione UE O EXTRA ITALIA Ultimazione prestazione Se anticipato rispetto a ultimazione prestazione si considera effettuata la prestazione Non si considera effettuata la prestazione* Circolare 35/E/2012: la ricezione della fattura può essere ritenuta indice di esecuzione dell operazione con conseguente onere di compilazione dell intrastat. Se un fornitore emette fattura, anche per il prezzo totale, e non effettua l operazione e si è certi che la prestazione non sia stata pagata, si dovrà attendere l ultimazione della prestazione o il pagamento per compilare l intrastat

12 PRESTATORE SERVIZI GENERICI (7 TER) (ciclo passivo) COMMITTENT E ART. IVA registrazione RILEVANZA INTRASTAT UE O EXTRA ITALIA Integrazio ne con iva per i soggetti Ue ed autofattur a art.17 per gli extraue Entro il giorno 15 rispetto al mese successivo di effettuazione dell operazion e Sì solo quelle ricevute da prestatori Ue (B2B) Le fatture di acconto pagate assumono certamente rilevanza intrastat immediata. Le fatture di acconto non pagate che NON assumono immediata rilevanza intrastat: assumono rilevanza intra secondo il criterio generale del momento di effettuazione dell operazione. Saranno pertanto da rilevare nella dichiarazione solo all atto del pagamento delle stesse.

13 SERVIZI NON GENERICI (ciclo attivo) Prestatore Committent e Effettuazione operazione pagamento Prefatturazione ITALIA UE O EXTRA Pagamento o fattura anticipata Se anticipato rispetto ad emissione fattura si considera effettuata la prestazione Se viene emessa fattura anticipata si considera effettuata la prestazione Si evidenzia che tutte le prestazioni di servizi non generici non assumono mai rilevanza ai fini della compilazione della dichiarazione intrastat

14 SERVIZI NON GENERICI (ciclo attivo) PRESTATORE COMMITTENT E ART. IVA EMISSIONE FATTURA RILEVANZA INTRASTAT ITALIA UE O EXTRA 7 quater 7 quinquies Entro giorno di effettuazione dell operazio ne MAI

15 SERVIZI NON GENERICI (ciclo passivo) Prestatore Committent e Effettuazione operazione pagamento Prefatturazione UE O EXTRA ITALIA Pagamento o fattura anticipata Se anticipato rispetto ad emissione fattura si considera effettuata la prestazione Se viene emessa fattura anticipata si considera effettuata la prestazione Si evidenzia che tutte le prestazioni di servizio non generico non assumono mai rilevanza ai fini intrastat

16 SERVIZI NON GENERICI (ciclo passivo) PRESTATORE COMMITTENT E ART. IVA REGISTRAZI ONE RILEVANZA INTRASTAT UE O EXTRA ITALIA Integrazio ne con o senza iva per i Ue Autofattur a art.17 extraue Entro giorno di effettuazione dell operazio ne. Se prefatturata operazione effettuata MAI

17 INTEGRAZIONE E fatto obbligo durante l integrazione delle operazioni intrcomunitarie (oramai praticamente tutte: acquisti merce, prestazioni di servizi generici e non) di indicare: Numerazione Controvalore in euro Ammontare dell imposta o indicazione art.iva per non applicazione dell imposta L annotazione nel registro iva vendite dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura con rifermento al mese precedente L annotazione nel registro iva acquisti va compiuta anteriormente alla liquidazione (o dichiarazione annuale) nella quale è esercitato il diritto ed entro i termini ordinari previsti dall art. 19, comma 1, dpr

18 TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE Nel caso di mancata ricezione della fattura da fornitore Ue si dovrà procedere con la regolarizzazione entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (non più dal secondo mese successivo) con emissione della relativa autofattura. L obbligo di regolarizzazione è previsto anche per le cessioni di beni non intracomunitari e le prestazioni di servizio generiche

19 PRESTAZIONI CONTINUATIVE Le prestazioni di servizi periodiche o continuative generiche si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi. La fattura nei confronti di committente Ue o extraue può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di maturazione dei corrispettivi (stessi termini nel ciclo passivo) Anche per tali prestazioni assumono rilevanza i pagamenti anticipati (totali o parziali). E alla data del pagamento che occorre riferirsi per la tempistica di fatturazione. Le prestazioni devono essere fatturate entro la fine dell anno (se pluriennali)

20 CESSIONE/ACQUISTI BENI L effettuazione dell operazione intracomunitaria coincide con l inizio del trasporto o spedizione nel Paese del cedente (non più dalla consegna o dall arrivo a destinazione) o del Paese di provenienza a nulla rilevando il pagamento totale o parziale (l acconto non conta). Se, prima della partenza della merce, il cessionario entra in possesso della fattura, l operazione continua ad assumere rilevanza limitatamente all importo fatturato (SENZA PERALTRO ASSUMERE ALCUNA RILEVANZA INTRASAT occorre il requisito dello spostamento fisico dei beni) Rimane ferma la posticipazione del momento di effettuazione dell operazione nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producano successivamente (fermo restando il limite massimo di un anno dalla consegna) Gli acquisti intracomunitari effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

21 FATTURE DI ACCONTO Per gli acconti incassati o pagati, relativi a forniture di merce, non vi è più l obbligo di emissione della fattura limitatamente ai rapporti con soggetti appartenenti all Unione Europea (trattasi di un mero evento finanziario che non comporta l effettuazione dell operazione). Gli acconti continuano ad assumere rilevanza nella prestazioni di servizio ed in particolare: Nel caso in cui ci sia stato il pagamento di una prestazione di servizi generica scatta l obbligo di compilazione della dichiarazione intrastat Resta fermo l obbligo delle fatture di acconto, relative alle forniture di merce, per le transazioni nazionali e con i Paesi extraue.

22 DIFFERITE TRIANGOLARI Nel caso in cui un soggetto italiano A venda merce a cliente italiano B con consegna dei beni a cliente estero C Il promotore della triangolazione B dovrà emettere fattura di vendita entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione effettuata per suo conto da A verso C.

23 OPERAZIONI NON TERRITORIALMENTE RILEVANTI Obbligo di emissione delle fatture anche per tutte le cessioni e le prestazioni di servizio non territorialmente rilevanti effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in altri Stati della UE e per tutte le operazioni che si considerano effettuate fuori dalla UE a prescindere dallo status e/o dal luogo di stabilimento del cessionario/committente

24 PLAFOND E VOLUME D AFFARI Concorreranno alla determinazione del volume d affari sia i servizi generici, sia i non generici che le cessioni di beni fuori dal campo iva per carenza del presupposto territoriale. Il legislatore ha tuttavia escluso le operazioni non territoriali da quelle che possono concorrere alla costituzione del plafond

25 SANZIONI OMESSA DOCUMENTAZIONE O REGISTRAZIONE DI OPERAZIONI IMPONIBILI: dal 100 al 200% dell imposta OMESSA DOCUMENTAZIONE O REGISTRAZIONE DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI O ESENTI: dal 5 al 10% del corrispettivo. Se non rileva ai fini del reddito da 258,23 a 2065,83 euro OMESSA DOCUMENTAZIONE O REGISTRAZIONE DI OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA: dal 5 al 10% del corrispettivo. Se non rileva ai fini del reddito da 258,23 a 2065,83 euro

26 CAMBIO DI RIFERIMENTO I corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera devono essere computati in base al cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, in mancanza di tale indicazione sulla fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza di tali informazioni si deve fare riferimento al giorno antecedente più prossimo

27 DEPOSITI IVA NUOVO CONCETTO DI INTRODUZIONE: La merce si considera introdotta (e quindi si realizza l effettivo sospensivo dell iva) con il semplice passaggio delle merci negli spazi limitrofi al deposito iva. Le prestazioni di servizi eseguite sulle merci si devono ritenere sufficienti ad assolvere le funzioni di stoccaggio e di custodia Se in fase di estrazione viene eseguita correttamente la procedura dell autofatturazione, l iva si deve ritenere definitivamente assolta La nuova normativa ha effetto retroattivo ed impatta anche sui contenziosi in corso.

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