IL CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA

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1 PREMESSA La Legge di stabilità 2013 (L. 228 del 24/12/2012, pubblicata in G. U. il 29/12/2012) ha modificato la disciplina IVA introducendo nuove regole in merito al contenuto della nuova fattura, alla fattura semplificata e alla fattura elettronica. Le nuove regole entreranno in vigore a decorrere dal 01 gennaio IL CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA Di seguito tutti gli elementi che devono essere contenuti nella fattura In neretto le novità introdotte dal a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro stato membro UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione; g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi; n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto dal previgente art. 21 emergono due novità: - La fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco - E stato inserito l obbligo che la fattura deve riportare il numero di partita iva del soggetto cessionario o committente (cliente). In merito alla prima novità, dove non sono ancora usciti chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate, si ritiene che la modifica apra sostanzialmente a due diverse possibilità: 1. Numerazione progressiva delle fatture in relazione all intera vita dell impresa, quindi che non riprende dal n. 1 all inizio di ogni anno. 2. Numerazione progressiva su base annua inserendo, però, una serie numerica (1/2013 per il 2013; 1/2014 per il 2014 ecc.) oppure una serie letterale (1/A per il 2013; 1/B per il 2014 ecc.) Nel caso di esercizio di più attività e/o di emissione di fatture con più serie si ritiene possibile adottare anche una doppia serie identificativa (1/A/2013 1/B/2013; 1/A/2014 1/B/2014) In merito alla seconda novità riguardante l obbligo di indicazione della partita IVA del soggetto cessionario o committente (cliente) si precisa che nel caso esso sia un soggetto privato, non provvisto quindi di partita IVA, l obbligo di indicare la partita IVA si modifica in obbligo di indicare il codice fiscale.

2 OBBLIGO di PARTICOLARI ANNOTAZIONI Per alcune tipologie di operazioni, il nuovo comma 6 del citato art. 21, prevede l obbligo di emissione della fattura con indicazione, in luogo dell ammontare dell imposta, di specifiche annotazioni, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale. In particolare per le: _ cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad IVA ex art. 7-bis comma 1, va riportata l annotazione operazione non soggetta ; _ operazioni non imponibili art. 8, 8-bis, 9, 38 quater (es. esportazioni, servizi internazionali etc.) e cessioni intracomunitarie (art. 41 dl 331/93), va riportata l annotazione operazione non imponibile ; _ operazioni esenti ex art. 10, va riportata l annotazione operazione esente ; _ operazioni soggette al regime del margine, va riportata l annotazione regime del margine beni usati o oggetti d arte o oggetti di antiquariato o da collezione ; _ operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine, va riportata l annotazione regime del margine agenzie di viaggio. _ operazioni soggetto al regime del reverse charge interno ex art. 17 co. 5 e 6 dpr 633/72 (servizi in subappalto svolti in ambito edilizio; cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato nei casi in cui il cedente abbia espressamente manifestato l opzione per l imposizione IVA; cessioni di cellulari e loro componenti; cessioni di personal computer e di materiali e prodotti lapidei) è necessario indicare in fattura regime di inversione contabile. Per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per le quali l IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7septies, è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell imposta, una specifica annotazione indicando altresì la relativa norma comunitaria o nazionale. In particolare: a) per le cessioni di beni/prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti (art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4, dpr 633/72), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE (es. cessioni intracomunitarie) va riportata l ulteriore annotazione inversione contabile ; b) per le cessioni di beni/prestazioni di servizi che si considerano effettuare fuori dalla UE, va riportata l annotazione operazione non soggetta. Sottolineiamo, per quanto riguarda il caso b), l importante novità, introdotta dal comma 6-bis, dell obbligo di emissione della fattura per tipologie di operazione non soggette ad IVA (ad esempio per mancanza del presupposto territoriale dell imposta: cessione di beni spediti e consegnati senza transitare nel territorio UE) per le quali fino al 31/12/2012 non sussisteva tale obbligo. Infine nel caso in cui l obbligo di emissione della fattura ricada in capo al cessionario/committente (art. 17 comma 2), sulla fattura emessa dallo stesso va indicata l annotazione autofatturazione (es. prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetto non residente). IL MOMENTO di EMISSIONE DELLA FATTURA La fattura deve essere emessa al momento dell effettuazione dell operazione che, ai sensi dell art. 6 dpr 633/72, coincide con la consegna dei beni o il pagamento dei servizi ecc.. Sono previste, tuttavia, delle deroghe espressamente previste dalla nuova formulazione: _ come precedentemente, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali intercorre l operazione, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse

3 _ nonché dal 01/01/2013, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. In pratica viene introdotto la facoltà di fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi; _ per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; _ le cessioni e gli acquisti intracomunitari, dal 1 gennaio 2013, dovranno reputarsi effettuate sia per le cessioni (per cui la regola era già sostanzialmente applicabile) sia per gli acquisti, al momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dall'italia (per le cessioni intracomunitarie) o al momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro dell'unione europea dal quale i beni provengono (per gli acquisti intracomunitari), a meno che non vi siano clausole che differiscano il trasferimento della proprietà dei beni medesimi. In sostanza l evento generatore del prelievo (data di effettuazione dell operazione) coincide con la partenza del bene, risultando pertanto irrilevante la durata del trasporto. Il pagamento dei corrispettivi in via anticipata rispetto all'inizio del trasporto non avrà più alcun rilievo, mentre continuerà a determinare un'anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione la preventiva emissione della fattura; _ per le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del DPR 633/1972 rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell Unione Europea, non soggetti all IVA, la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; _ per le prestazioni di servizi rese a o ricevute (ed utilizzate fuori UE) da un soggetto passivo stabilito fuori dell Unione Europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Per i servizi generici (articolo 7-ter: es. consulenza) nei rapporti tra soggetti passivi UE, il momento d'effettuazione coincide con l'ultimazione della prestazione. Tale regola si applica ai servizi resi/ricevuti a/da soggetti passivi comunitari ed extracomunitari. In deroga al criterio dell'ultimazione, tuttavia, la prestazione si considera eseguita se, prima di tale momento, è intervenuto il pagamento totale o parziale. L'emissione anticipata della fattura (o dell'autofattura), invece, non determina l'anticipazione del momento di effettuazione dell operazione (anche se la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato con la Circ. 35/2012 che per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione ). Per le prestazioni specifiche (per esempio quelle disciplinate dall'articolo 7-quater es. servizi immobiliari), valgono le regole generali e, pertanto, il momento d'effettuazione resta quello del pagamento o dell'anticipata fatturazione. Infine, in caso di mancata ricezione della fattura, da parte del fornitore comunitario, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, l autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo (quindi entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell operazione). In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. NOVITA : LA FATTURA SEMPLIFICATA Le nuove disposizioni introducono il concetto di fattura semplificata relativamente a: operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro; note di variazione ex art. 26 dpr 633/1972, indipendentemente dall ammontare.

4 La fattura semplificata deve contenere almeno i seguenti elementi: - data di emissione; - numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; - numero di partita iva del soggetto cedente o prestatore; - ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione Europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; - descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; - ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; - per le note di variazione, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: _ cessioni intracomunitarie; _ cessioni di beni/prestazioni di servizi diverse da quelle esenti (di cui all art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4, dpr 633/72) effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE per le quali l IVA non va applicata in Italia per mancanza del requisito della territorialità. Con apposito DM il limite per l emissione della fattura semplificata può essere innalzato fino a 400 euro o azzerato per operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti. LA FATTURA ELETTRONICA La fattura può essere emessa oltre che in forma cartacea anche in forma elettronica. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa / ricevuta in un qualunque formato elettronico. L utilizzo della fattura elettronica richiede il consenso da parte del destinatario (anche sulla base del semplice comportamento concludente del cliente). Il soggetto che intende utilizzare la fattura elettronica deve garantirne l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento dell emissione fino al periodo di conservazione della stessa. L autenticità dell origine ed integrità del contenuto possono essere garantite, alternativamente, mediante: sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; ovvero mediante l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale; mediante utilizzo del sistemi EDI; o altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati. La fattura elettronica si ha per emessa nel momento della trasmissione o di messa a disposizione per via telematica) all acquirente/committente. In ordine alle modalità di emissione e conservazione

5 delle fatture elettroniche / formate con modalità elettronica si attendono ulteriori chiarimenti e istruzioni da parte dell amministrazione finanziaria. I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento in merito. Cordiali saluti. Servizio Fiscale Confartigianato Assimprese Imola

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