La nuova disciplina in materia di fatturazione elettronica.
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1 La nuova disciplina in materia di fatturazione elettronica. di Leda Rita Corrado (*) Riferimenti: Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione; D.l. 11 dicembre 2012, n. 216, recante Disposizioni urgenti volte a evitare l applicazione di sanzioni dell Unione Europea (il cosiddetto Decreto Salva Infrazioni ); L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (la cosiddetta Legge di stabilità per il 2013 ); Art. 21, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato Fatturazione delle operazioni ; Art. 39, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti. LA DISCIPLINA EUROPEA. La Direttiva 2010/45/UE ha riformato la cosiddetta Direttiva Iva (Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto) per quanto concerne la disciplina in materia di fatturazione: lo scopo di tale intervento è semplificare e armonizzare modalità e contenuto della fatturazione per i Paesi dell Unione Europea. Tra i vari interventi in materia di fatturazione, uno dei più innovativi concerne la fatturazione elettronica: all esame di queste novità normative sono dedicati i paragrafi che seguono, nei quali saranno illustrate prima le modifiche apportate nel diritto europeo, poi quelle relative all ordinamento interno. I principi europei in materia di fatturazione. Le regole europee poggiano su alcuni principi comuni, enunciati nei considerando della Direttiva 2010/45/UE:
2 - ritenendo che la fatturazione elettronica possa incrementare la competitività delle imprese mediante una riduzione dei costi, gli obblighi Iva devono essere rivisti per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione (VIII considerando); - fatture cartacee ed elettroniche devono ricevere il medesimo trattamento, anche con riguardo alle competenze delle autorità fiscali (VIII e IX considerando); - sia per le fatture cartacee, sia per quelle elettroniche deve essere assicurata l autenticità dell origine (comprovando l identità dell emittente), l integrità del contenuto (come identificato dalle norme europee) e la leggibilità (X considerando). - al fine ultimo di assicurare la sussistenza dei tre requisiti sopra menzionati, i controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste di controllo affidabili tra fatture e cessioni o prestazioni (X considerando); - l autenticità e l integrità delle fatture elettroniche possono essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati (Electronic Data Interchange EDI) e le firme elettroniche avanzate; tuttavia, poiché esistono altre tecnologie, i soggetti passivi non dovrebbero essere obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica (XI considerando); - qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico, oltre allo Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito anche lo Stato membro nel quale è dovuta l imposta ha diritto ad accedere a tali fatture per eventuali controlli (XII considerando). La nuova disciplina europea in materia di fatturazione elettronica. In base alla nuova disciplina contenuta nella Direttiva Iva, per fattura elettronica si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico (art. 217 Direttiva Iva).
3 Al fine di garantire la parità di trattamento tra fatturazione elettronica e fatturazione cartacea, si impone agli Stati membri di accettare come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfi le condizioni stabilite nella Direttiva Iva (art. 218 Direttiva Iva). Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all accordo del destinatario (art. 232 Direttiva Iva). Autenticità dell origine, integrità del contenuto e leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura (art. 233, 1, Direttiva Iva). Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare i tre requisiti; tale obiettivo può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi (art. 233, 1, Direttiva Iva). Costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l autenticità dell origine e l integrità del contenuto di una fattura elettronica (art. 233, 2, Direttiva Iva) la firma elettronica e la trasmissione elettronica di dati (Electronic Data Interchange EDI). Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (art. 235 Direttiva Iva). In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture elettroniche trasmesse allo stesso destinatario o messe a sua disposizione, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile (art. 236 Direttiva Iva). LA DISCIPLINA ITALIANA. Dal Decreto Salva Infrazioni alla Legge di stabilità per il 2013.
4 Le modifiche al diritto europeo sono state recepite nell ordinamento interno con il cosiddetto Decreto Salva Infrazioni (d.l. 11 dicembre 2012, n. 216), così denominato perché volto ad evitare l applicazione di sanzioni nei confronti dell Italia a seguito del ritardo nell allineamento della disciplina nazionale a quella dell Unione Europea. La conclusione anticipata della Legislatura ha indotto il Governo a non procedere con la conversione in legge del Decreto Salva Infrazioni e a trasferirne le disposizioni nella Legge di Stabilità per il 2013 (l. 24 dicembre 2012, n. 228). Conformandosi alle nuove regole europee, il Legislatore nazionale ha promosso l utilizzo della fatturazione elettronica mediante la sua equiparazione alla fatturazione cartacea e consentendo la conservazione elettronica delle fatture anche nei casi in cui siano state emesse in forma cartacea. Le modifiche all art. 21, d.p.r. n. 633 del La nuova disciplina della fatturazione è stata introdotta sostituendo e ampliando le regole già enunciate nell art. 21, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633: con effetto dal 1 gennaio 2013 (art. 1, comma 335, l. n. 228 del 2012) sono stati sostituiti i commi da 1 a 6 e sono stati aggiunti i nuovi commi 6 bis e 6 ter. La definizione di fattura elettronica. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico (art. 21, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1973). La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente (art. 21, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1973). Nella circolare del 19 ottobre 2005, n. 45, l Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura elettronica inoltrata per via telematica si ha per emessa nel momento della sua trasmissione, ossia nel momento in cui il documento informatico è
5 trasmesso per via elettronica al destinatario [ ]. Peraltro, l emissione della fattura può coincidere con il momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga inviato un semplice messaggio ( ) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile. In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni (art. 21, comma 3, d.p.r. n. 633 del 1973). L accettazione del destinatario. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario (art. 21, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1973). In primo luogo, bisogna osservare che la disciplina europea usa una diversa espressione, vale a dire accordo del destinatario (art. 232 Direttiva Iva). In secondo luogo, è necessario rilevare che la manifestazione di volontà da parte del destinatario non soggiace a forme particolari: è quindi ragionevole ritenere che essa possa avvenire anche successivamente all emissione e per fatti concludenti, ad esempio mediante il pagamento del corrispettivo o la registrazione del documento contabile. Il contenuto della fattura. Come è già stato ricordato sopra, la Direttiva Iva richiede che la fattura elettronica non soltanto sia emessa e ricevuta in formato elettronico, ma includa anche le informazioni individuate nella stessa Direttiva Iva (cfr. art. 217 Direttiva Iva).
6 In base al nuovo comma 2 dell art. 21, d.p.r. n. 633 del 1972, la fattura sia essa cartacea o elettronica deve contenere le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione Europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se si tratta di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
7 n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Controllo di gestione, firma elettronica, sistemi EDI e altre tecnologie. Il soggetto passivo assicura l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (art. 21, comma 3, d.p.r. n. 633 del 1973). Autenticità dell origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante (art. 21, comma 3, d.p.r. n. 633 del 1973): - sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile; - apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente - sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati - altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati. La conservazione elettronica delle fatture. La conservazione delle fatture è disciplinata dall art. 39, d.p.r. n. 633 del 1972, anch esso modificato dalla Legge di stabilità per il La modalità elettronica di conservazione è imposta per le fatture elettroniche, mentre è soltanto facoltativa per le fatture creati in formato elettronico e quelle cartacee. La nuova disciplina prevede infatti quanto segue: - le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell art. 21, comma 5, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell amministrazione digitale );
8 - le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l accesso automatizzato all archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l autenticità e l integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. Nota: (*) Assegnista di ricerca in Diritto Tributario presso l Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche presso l Università degli Studi di Milano-Bicocca, giornalista pubblicista. Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa 2013
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