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1 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SETTORE TRIBUTARIO Dott.Comm. CARLO GARZIA Dott.Comm. ALESSANDRA NITTI Dott. STEFANO BARELLI Dott. SIMONE BOTTI SETTORE LEGALE Avvocato MARCO IMPELLUSO Avvocato ROBERTA SARA Avvocato LORENA GRASSI Avvocato ROSSANA EMANUEL Avvocato LIDIA RICCI Dott. CARLO IMPELLUSO Dott.ssa ANGELA TUFO NEWS LETTER N 01/13 (Sostitutiva della precedente) Milano, 11 gennaio 2013 OGGETTO: Le novità in materia di fatturazione IVA in vigore dal 2013 PREMESSA Il Decreto legge 11 dicembre 2012, n.216, conosciuto come decreto Salva-Infrazioni, ha introdotto alcune novità di rilievo in ambito di fatturazione IVA derivanti dal recepimento della direttiva 2010/45/UE. Si sottolinea che le disposizioni contenute in tale decreto sono state trasfuse nella Legge Stabilità 2013, che è applicabile a partire dal 1 gennaio 2013, senza dover attendere pertanto la conversione in legge del decreto 216/2012. Si informa tuttavia che su alcuni aspetti della nuova disciplina si attendono chiarimenti ufficiali dell Agenzia delle Entrate. Ad una prima analisi, si sottolinea che le novità introdotte dal decreto sopra citato modificano radicalmente l art. 21 del DPR 633/1972. Guardando al previgente articolo, si può affermare che le modifiche di maggior rilievo riguardano in particolare: a. la sostanziale equiparazione della fattura elettronica con la fattura cartacea tradizionale; b. L ampliamento dell obbligo di emissione delle fatture per tutte le operazioni non territoriali, che fino ad oggi era limitato solamente alle prestazioni di servizi ex art. 7-ter DPR 633/1972; c. la necessità di numerare le fatture secondo una numerazione progressiva che identifichi le stesse univocamente (e non più progressivamente per anno solare); d. l obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente (sia italiano che residente in stato UE) ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell esercizio d impresa, arte o professione; La presente sostituisce la precedente news-letter n. 01/13, a seguito dell integrazione, al paragrafo n. 3, delle nuove indicazioni emanate il 10/01/2013 dall Agenzia delle Entrate in merito alla numerazione delle fatture e relativamente a talune indicazioni da inserire in fattura in determinati casi. INDICE 1. Equiparazione fattura elettronica fattura cartacea MILANO VIALE MAJNO, 5 - TEL. +39 (0) FAX +39 (0) studio@lts-garzia.it CODICE FISCALE: GRZ CRL 69D20 F205D - PARTITA I.V.A.:

2 2. Ampliamento dell obbligo di fatturazione 3. Modifica al sistema di numerazione delle fatture, obbligo di indicazione del numero di partita IVA del cessionario o committente e indicazioni da inserire in fattura 4. Formato, modalità di emissione e requisiti della fattura elettronica 5. Termini di presentazione della fattura 6. La conservazione della fattura elettronica 7. La fattura semplificata *:*:*:*:* 1. Equiparazione fattura elettronica fattura cartacea L equiparazione della fattura elettronica con la fattura cartacea, con l evidente ratio di semplificazione e risparmio di costi, s inserisce nel più ampio ambito della digitalizzazione del paese. L art. 21 infatti indica che si deve intendere, per fattura elettronica, quella che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico ; ed il suo ricorso è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. Si informa tuttavia che è rimandata ad un futuro provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate la determinazione delle modalità, dei contenuti e delle procedure telematiche della comunicazione. 2. Ampliamento dell obbligo di fatturazione Fino ad oggi limitato alle operazioni interne e alle prestazioni di servizio rese nei confronti di committenti stabiliti in un altro stato UE ai sensi dell art. 7-ter DPR 633/72, l obbligo di fatturazione viene esteso anche alle ulteriori operazioni non territorialmente rilevanti ai fini IVA, e pertanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del citato decreto, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro stato della UE ovvero nei confronti di soggetti extra-ue. È inoltre da notare che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, concorreranno alla realizzazione del volume d affari anche le prestazioni prive del presupposto di territorialità ma soggette all obbligo di fatturazione, con effetti, tra le altre cose : Sul diritto di rimborso IVA; Sui limiti all accesso al regime dell IVA per cassa; Sull accesso ai vari regimi speciali; Sulla liquidazione periodica; Sulle comunicazioni black-list; 3. Modifica al sistema di numerazione delle fatture, obbligo di indicazione del numero di partita IVA del cessionario o committente e indicazioni da inserire in fattura 2

3 Come già sopra anticipato, il decreto in esame modifica sostanzialmente il sistema di numerazione delle fatture emesse. Se prima infatti la norma disponeva che le stesse venissero numerate secondo un numero progressivo per anno solare è ora necessario numerare le stesse secondo un numero progressivo che le identifichi in modo univoco, passando quindi da un sistema di numerazione per anno solare ad un sistema di numerazione che prescinda dal limite annuale. A tal proposito, l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 1/2013 emanata in data 10/01/2013, ha evidenziato innanzitutto che svariate possono essere le modalità di numerazione delle fatture compatibili con la nuova formulazione della normativa, sottolineando che con l identificazione univoca la norma intende qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Nella sostanza pertanto, le possibili soluzioni in merito alla nuova modalità di numerazione delle fatture indicate dalla citata risoluzione sono: 1. Semplice continuazione nell utilizzo della modalità di numerazione degli anni precedenti (es. numerazione progressiva per anno solare senza inserimento di alcun elemento identificativo dell anno); 2. Continuazione nel 2013 con la numerazione dell anno 2012 (Es. ultima fattura 2012: n.508, prima fattura del 2013: n. 509); 3. Inizio, nell anno 2013, con l utilizzazione di una numerazione progressiva illimitata per l intera vita dell impresa con l inserimento o meno di un elemento identificativo dell anno di emissione; 4. Inizio, nell anno 2013, con l utilizzazione di una numerazione progressiva per anno solare con inserimento di un elemento identificativo dell anno di emissione. Riguardo all obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente, sia esso stabilito in Italia ovvero in altro Stato UE, si sottolinea inoltre che qualora il cessionario o committente sia rappresentato da un privato, si ritiene obbligatoria l indicazione del codice fiscale (ovviamente nel caso di residenti in Italia). Il comma 6 della nuova versione dell articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 dispone inoltre che la fattura deve essere emessa anche nei casi sottoelencati, senza tuttavia l indicazione dell imposta ma con l inserimento di particolari annotazioni come di seguito indicato: a) OPERAZIONE NON SOGGETTA: per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell art. 7-bis, c. 1, D.P.R. n. 633/1972 b) OPERAZIONE NON IMPONIBILE: per le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 (esportazioni e fattispecie ad esse assimilate, servizi internazionali o connesse a scambi internazionali, cessioni a soggetti non residenti o domiciliati al di fuori del territorio Ue; 3

4 c) OPERAZIONE ESENTE: per le operazioni di cui all articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 (ad eccezione di quelle di cui al c. 6 (operazioni effettuate nei porti, aeroporti, scali ferroviari ecc.); d) REGIME DEL MARGINE - BENI USATI REGIME DEL MARGINE - OGGETTI D ARTE REGIME DEL MARGINE - OGGETTI D ANTIQUARIATO O COLLEZIONE: in base ai casi previsti dal decreto Legge n. 41 del 23 febbraio 1995 e) REGIME DEL MARGINE AGENZIA DI VIAGGIO: per le operazioni sottoposte al regime del margine di cui all articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972. Sottolineiamo inoltre che ai sensi delle modifiche apportate all art. 21 del DPR 633/72: I soggetti passivi residenti in Italia devono emettere la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies ed indicare, (in luogo dell'ammontare dell'imposta) le seguenti annotazioni con specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo in un altro Stato membro dell'unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'unione europea, con l'annotazione «operazione non soggetta». Altresì, per le operazioni interne poste in essere esclusivamente tra soggetti nazionali e sottoposte al regime di inversione contabile (quali in via esclusiva i) subappalti per lavori edili, ii) cessioni di immobili strumentali imponibili per opzione e iii) vendite B2B di cellulari e dispositivi a circuito integrato quali i microprocessori) si dovrà obbligatoriamente riportare sulle fatture emesse dal cessionario/committente l annotazione «autofatturazione». 4. Formato, modalità di emissione e requisiti della fattura elettronica Sia per la fattura cartacea (per la quale è una conferma del previgente regime) sia per quella elettronica il comma n. 3 di detto articolo stabilisce che qualora l operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura (cartacea o elettronica) comprendono beni o servizi soggetti all imposta con aliquote diverse, la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi oggetto dell operazione, i corrispettivi per la determinazione della base imponibile e quelli ceduti a titolo di sconto premio o abbuono, sono indicati distintamente secondo l aliquota applicabile. Il medesimo comma stabilisce inoltre che per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. 4

5 Un punto tuttavia fondamentale riguarda il citato comma 3 quando detta i requisiti per il riconoscimento di una fattura elettronica, disponendo che debba essere il soggetto passivo colui il quale debba assicurare l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. Lo stesso comma indica inoltre quali metodi possono essere utilizzati per garantire ed assicurare il rispetto dei predetti requisiti: 1. utilizzo di sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. 2. apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente ; 3. mediante l utilizzo di sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o di altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati. Dall analisi della norma, traspare comunque una certa liberta delle parti sul formato e sulla lingua (la traduzione della fattura da una lingua straniera può tuttavia essere richiesta ai fini di controllo dall Amministrazione Finanziaria) con cui la fattura elettronica può essere emessa. Il dettato normativo, ricordiamo, dispone che la fattura possa essere emessa o ricevuta non in un unico formato, ma in qualsiasi altro tipo di formato elettronico (si cita ad esempio la posta elettronica con allegato in Pdf della fattura). 5. Termini di presentazione della fattura Con riferimento al principio di emissione della fattura (cartacea o elettronica) al momento dell effettuazione dell operazione, si ritiene utile, prima di descrivere il timing di emissione della fattura, riportare le regole generali per l identificazione del momento di effettuazione dell operazione stabilite dall art. 6 del DPR 633/1972, solo in parte modificato dal decreto in esame. In particolare: Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 2 (le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà), si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. 5

6 Se anteriormente è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. Ricordiamo che se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati sopra o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Analizzato il momento di effettuazione dell operazione si riporta estratto del comma 4 dell articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, appena modificato, riguardante il momento di emissione della fattura: a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione [ ], nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime; b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 6. La conservazione della fattura elettronica Si sottolinea che le novità in esame hanno modificato inoltre il terzo comma dell articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo che la conservazione delle fatture elettroniche (quelle emesse e ricevuto in formato elettronico perché accettate dal ricevente) avvenga in modalità elettronica, mentre le fatture create in formato elettronico ma non accettate dal destinatario e quelle cartacee possono essere facoltativamente conservate in formato elettronico. Si sottolinea inoltre che è consentita la conservazione elettronica delle fatture in un altro Stato, mantenendo tuttavia il vincolo di assicurare, per finalità di controllo, l accesso automatizzato all archivio e a tutto il suo contenuto. Sul tema si evidenzia che, al fine di garantire l interoperabilità tra i 6

7 diversi sistemi nazionali, l UE sta studiando misure utili ad individuare un contenuto standard della fattura valido in tutti i Paesi membri. 7. La fattura semplificata Con il decreto in oggetto, a partire dal 1 gennaio 2013, viene introdotto l art. 21-bis che prevede la possibilità di emettere fattura in modalità semplificata, per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (Iva compresa), nonché per le fatture rettificative di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti informazioni: data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fi scale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; per le fatture emesse ai sensi dell articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. Si segnala pertanto che le semplificazioni più rilevanti introdotte con questo nuovo tipo di fattura sono rappresentate dalla possibilità di non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo imposta inclusa, di indicare in fattura esclusivamente il codice fiscale o il numero di partita Iva del cessionario o committente residente in Italia, anziché tutti i suoi dati identificativi e infine di indicare il numero di identificazione Iva attribuito dal Paese estero nel caso in cui il predetto cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro della Comunità economica europea. Evidenziamo tuttavia che non è permessa l emissione di fattura semplificata per le seguenti tipologie di operazioni: 7

8 a) cessioni intracomunitarie di cui all articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b) operazioni di cui all articolo 21, comma 6-bis, lettera a (cessioni di beni o prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all articolo 10, nn da 1) a 4) e 9) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell imposta in un altro Stato membro dell Unione europea, con l annotazione inversione contabile. Segnaliamo infine che è previsto che il Ministro dell economia e delle finanze potrà successivamente, mediante decreto innalzare fino a 400 euro il limite oggi fissato a 100 euro, e consentire l emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti. Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti. (Studio Tributario Garzia) 8

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