STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

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1 N. 2 del 2007 NOVITA IN MATERIA DI ELENCHI INTRASTAT ADESIONE ALL UNIONE EUROPEA DI DUE NUOVI STATI A decorrere dal 1 gennaio 2007, sono entrati a far parte dell Unione Europea due nuovi Stati: la Bulgaria e la Romania. Conseguentemente, a partire da tale data, gli scambi posti in essere con tali Stati non costituiscono più importazioni o cessioni all esportazione, bensì acquisti e cessioni intracomunitarie, soggetti alla normativa intracomunitaria contenuta nel D.L. n. 331/1993. Analogamente, risultano ora assoggettate alla disciplina intracomunitaria alcune prestazioni di servizi (intermediazioni, trasporti e prestazioni accessorie ai trasporti, prestazioni relative a beni mobili) effettuate con i suddetti Paesi. Inoltre, i soggetti che effettuano operazioni con i predetti Paesi sono tenuti ad adempiere tutti gli obblighi contabili relativi alle operazioni in argomento (integrazione e registrazione delle fatture, ecc..) e a presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. Al tal fine, dovranno, pertanto, procurarsi il codice identificativo (codice Stato e codice IVA) dei clienti e dei fornitori residenti in tali Paesi. La struttura di due nuovi codici è stata individuata con decreto 20/12/2006, pubblicato in G.U. n. 302 del 30/12/2006, ed è la seguente: STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA Bulgaria BG 9 ovvero 10 Romania RO 10 Per quanto riguarda eventuali operazioni effettuate a cavallo del 1 gennaio 2007, si applicano le disposizioni transitorie contenute nell art. 60 del D.L: n. 331/1993, così come precisato anche dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 39 del 5 agosto In particolare, le situazioni che si possono verificare sono le seguenti: - se i beni sono introdotti in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2007, ma il pagamento del corrispettivo o l emissione della fattura sono avvenuti in precedenza, il cessionario nazionale sarà tenuto ad integrare la fattura estera indicando ed assolvendo l imposta sull intero corrispettivo e registrando la stessa sul registro acquisti e vendite CE. L operazione dovrà inoltre essere inclusa nel modello Intrastat degli acquisti (art. 60, co. 5, D.L. 331/1993); - se il bene ceduto dal soggetto italiano viene spedito verso i nuovi Paesi aderenti ala UE successivamente al 1 gennaio 2007, ma la fattura è stata emessa antecedentemente (in regime di non imponibilità ex art. 8 D.P.R. 633/1972), quest ultima rimane valida, purché si tratti di un operazione non imponibile rientrante nell ambito di applicazione dell art. 41 del D.L. n. 331/1993. In ogni caso, tale operazione dovrà essere inclusa nel modello Intrastat delle cessioni.

2 !! MODIFICHE AI MODELLI INTRASTAT Con il decreto 20 dicembre 2006, sono state altresì apportate alcune modifiche in tema di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, che si applicano agli Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dall anno Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie: La nuova norma stabilisce che gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie devono essere presentati con cadenza mensile se il soggetto ha realizzato nell anno precedente (o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, presume di realizzare nell anno in corso) cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a ,00 euro (prima la soglia era di ,00 euro). Rimane invece invariato il limite minimo di cessioni intracomunitarie che obbliga alla presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale (40.000,00 euro), così come viene confermata la cadenza annuale di presentazione degli elenchi riepilogativi per i soggetti che non superano la soglia di ,00 euro di cessioni intracomunitarie. Con disposizione innovativa, viene inoltre stabilito che, se i soggetti tenuti alla presentazione degli Intrastat con cadenza trimestrale superano la soglia di ,00 euro nel corso dell anno, essi sono obbligati a presentare gli elenchi con cadenza mensile già a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Fino allo scorso anno, invece, i soggetti che superavano la soglia dovevano mantenere la periodicità originaria per tutto l anno e modificarla solo a decorrere dall anno successivo. Se il superamento della soglia di ,00 euro avviene nel corso del terzo trimestre, il primo modello Intrastat con periodicità mensile sarà quello relativo ad ottobre, fermo restando che i movimenti del terzo trimestre saranno regolarmente riepilogati nel modello Intrastat trimestrale. Conformemente, se i soggetti tenuti alla presentazione degli Intrastat con cadenza annuale

3 superano le soglie di ,00 euro o di ,00 euro nel corso dell anno, essi sono obbligati a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile, già a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In tal caso, inoltre, il soggetto è tenuto, contestualmente al primo Intrastat presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti. Se nel corso del secondo trimestre viene superata la soglia di ,00 euro, il soggetto diventa trimestrale a decorrere dal terzo trimestre. In occasione della presentazione del modello Intrastat relativo al terzo trimestre dovrà presentare anche un elenco che riepiloga tutte le cessioni avvenute nel periodo 1 gennaio 30 giugno. Se nel corso del primo trimestre viene superata la soglia di ,00 euro, il soggetto diventa mensile a decorrere dal mese di aprile. In occasione della presentazione del modello Intrastat relativo al mese di aprile dovrà presentare anche un elenco che riepiloga tutte le cessioni avvenute nel periodo 1 gennaio 31 marzo. Elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari: La nuova norma stabilisce che gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari devono essere presentati con cadenza mensile se il soggetto ha realizzato nell anno precedente (o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, presume di realizzare nell anno in corso) acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a ,00 euro (prima la soglia era di ,00 euro). Continua a non essere prevista l ipotesi di periodicità trimestrale dei modelli Intrastat acquisti e, quindi, risulta ribadita la cadenza annuale per i soggetti che non superano la soglia di ,00 euro di acquisti intracomunitari. Con disposizione simmetrica a quella introdotta relativamente ai modelli Intrastat cessioni, il nuovo decreto dispone che, se i soggetti tenuti alla presentazione degli Intrastat con cadenza annuale superano la soglia di ,00 euro nel corso dell anno, essi sono obbligati a presentare gli elenchi con cadenza mensile, già a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In tal caso, inoltre, il soggetto è tenuto, contestualmente al primo Intrastat presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti. Prima della modifica arrecata dal decreto in esame, il soggetto rimaneva annuale per tutto l anno e diventava mensile solo a decorrere dall anno successivo. Se nel corso del secondo trimestre viene superata la soglia di ,00 euro, il soggetto diventa mensile a decorrere dal mese di luglio. In occasione della presentazione del modello Intrastat relativo al mese di luglio dovrà presentare anche un elenco che riepiloga tutti gli acquisti effettuati nel periodo 1 gennaio 30 giugno. Indicazione del valore statistico: In caso di presentazione dei modelli Intrastat con cadenza mensile, come è noto, il soggetto è tenuto alla compilazione anche della parte statistica del modello. Tuttavia, le colonne denominate valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto, pur essendo incluse nella parte statistica dei modelli Intrastat, devono essere compilate solamente nei seguenti casi: con riguardo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, qualora i soggetti abbiano realizzato nell anno precedente (o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, presumano di realizzare nell anno in corso) un valore annuo delle spedizioni superiore a ,00 euro (prima del decreto 20 dicembre 2006, la soglia era di ,00 euro); con riguardo agli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, qualora i soggetti abbiano realizzato nell anno precedente (o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari,

4 presumano di realizzare nell anno in corso) un valore annuo degli arrivi superiore a ,00 euro (prima del decreto 20 dicembre 2006, la soglia era di ,00 euro). Proroga della presentazione: Un altra novità apportata dal decreto 20/12/2006 attiene alla proroga di cinque giorni della scadenza di presentazione dei modelli per i soggetti che utilizzano il sistema EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati. Si ricorda che la presentazione degli Intrastat in via telematica è possibile previa istanza al Ministero dell'economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane (istanza allegata alla Circolare dell Agenzia delle Dogane n. 69/D del 3 dicembre 2003). In via ordinaria, qualora non ci si avvalga della trasmissione telematica EDI, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari devono essere presentati, su supporto cartaceo o magnetico (accompagnato dal frontespizio cartaceo), secondo una delle seguenti modalità: - direttamente a uno qualsiasi degli Uffici doganali della circoscrizione territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato; - per raccomandata ai suddetti Uffici: in tale caso fa fede la data di spedizione.

5 Riepilogando: Cessioni intracomunitarie Limite Periodicità Termine di presentazione Termine di presentazione con sistema EDI Fino a 40mila euro Annuale Entro il giorno 31 del primo mese successivo all'anno di riferimento Tra 40mila e 250mila euro Trimestrale Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento Oltre 250mila euro Mensile Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento Acquisti intracomunitari Limite Periodicità Termine di presentazione Termine di presentazione con sistema EDI Fino a 180mila euro Annuale Entro il 31 del primo mese successivo all'anno di riferimento Oltre 180mila euro Mensile Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento Proroga di 5 giorni rispetto al termine di presentazione a fianco indicato Proroga di 5 giorni rispetto al termine di presentazione a fianco indicato Si ricorda che il termine di presentazione ordinario per i modelli relativi al mese di luglio è stato fissato, a regime, al 6 settembre, per effetto del D.P.R. n. 190/2004. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

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