COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND

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1 Circolare N. 51 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 10 luglio 2009 COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND Al sussistere di determinate condizioni, i soggetti che operano abitualmente con l estero possono acquistare ed importare beni e servizi senza applicazione dell IVA. La disposizione è volta ad evitare che i c.d. esportatori abituali presentino consistenti crediti IVA, a fronte di acquisti ed importazioni assoggettati ad imposta. Riepiloghiamo di seguito le condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale e le modalità di formazione ed utilizzo del plafond. LO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE La possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell IVA nel limite del plafond disponibile, è riservata ai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale. Si considerano esportatori abituali i soggetti che nell anno solare precedente ovvero negli ultimi 12 mesi hanno registrato: cessioni all esportazione; operazioni assimilate; servizi internazionali; servizi e cessioni intracomunitarie; in misura superiore al 10% del volume di affari dello stesso periodo. Considerato il riferimento alle operazioni registrate, gli importi correlati con l emissione anticipata delle fatture ed il pagamento di acconti concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale. SOGGETTI ESCLUSI Non possono effettuare acquisti senza applicazione dell IVA con utilizzo del plafond: i soggetti in regime speciale agricolo ex art. 34, DPR 633/1972; coloro che iniziano l attività, limitatamente al primo anno solare, in quanto non hanno alcun periodo cui fare riferimento ai fini della costituzione del plafond. LA VERIFICA DELLO STATUS Per verificare lo status di esportatore abituale occorre impostare il seguente rapporto: operazioni che concorrono alla formazione del plafond volume di affari Si evidenzia che il volume di affari va diminuito delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Se il risultato di tale rapporto risulta: > di 0,10, si acquisisce lo status di esportatore abituale; a 0,10 non si acquisisce lo status di esportatore abituale. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5

2 La società Example Srl nel corso del 2008 ha registrato esportazioni per con un volume di affari pari a Verifica dello status: : = 0,21 (ossia 21%). La Example Srl acquisisce lo status di esportatore abituale e può quindi acquistare beni e servizi senza il pagamento dell IVA. IL PLAFOND DISPONIBILE Una volta verificata l acquisizione dello status di esportatore abituale, i soggetti interessati devono quantificare l ammontare del plafond disponibile (ossia i limiti entro i quali si possono acquistare beni e servizi senza applicazione dell IVA). Anche per la formazione del plafond, le cessioni e operazioni assimilate concorrono in base al principio della registrazione e, pertanto, vanno considerati anche gli acconti pagati e le fatture anticipate. Ai fini del calcolo del plafond, è possibile scegliere tra due differenti metodologie: TIPO DI PLAFOND plafond solare PERIODO DI RIFERIMENTO operazioni registrate nell anno solare precedente plafond mensile (o mobile) operazioni registrate nei 12 mesi precedenti * *Devono essere trascorsi più di 12 mesi dall inizio dell attività. La scelta del tipo di plafond va effettuata preventivamente, pur se manifestata a posteriori in sede di dichiarazione annuale IVA. Una volta scelto il tipo di plafond che si intende utilizzare, non è possibile modificarlo in corso d anno ed occorre attendere il 1 gennaio dell anno successivo per la variazione della metodologia. Per motivi di spazio ed opportunità, in questa circolare ci occupiamo del plafond solare; l esame del plafond mobile formerà oggetto di una prossima circolare. Il plafond solare è di semplice utilizzo, lo stesso è costituito dai corrispettivi delle cessioni all esportazione ed operazioni assimilate registrate, ai fini IVA, nell anno solare precedente. Utilizzando gli stessi dati dell esempio precedente, nel 2009 la Example Srl ha un plafond solare di EMISSIONE DI NOTE DI DEBITO O CREDITO L emissione di note di debito o di credito ha riflessi sulla formazione del plafond disponibile: PERIODO DI EMISSIONE VARIAZIONE PLAFOND NOTE DI DEBITO * anno successivo aumentano il plafond dell anno precedente stesso anno operazione principale aumentano il plafond epoche ancora successive non aumentano il plafond stesso anno operazione principale riducono il plafond NOTE DI CREDITO ** anno successivo riducono il plafond dell anno precedente alla registrazione epoche ancora successive diminuiscono il plafond dell anno dell operazione originaria *L emissione delle note di debito risulta obbligatoria ai sensi dell art. 26, c. 1, DPR 633/1972. **L emissione delle note di credito è invece facoltativa CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5

3 OPERAZIONI INTERESSATE Riepiloghiamo di seguito le operazioni che concorrono (o meno) alla formazione del plafond e alle quali va fatto riferimento per individuare le operazioni che danno diritto all acquisizione dello status di esportatore abituale. OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND DESCRIZIONE Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all esportazione entro 90 gg. dalla consegna Cessione di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto/spedizione fuori dalla UE Operazioni assimilate alle cessioni all esportazione (effettuate nell esercizio dell attività propria dell impresa) Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (effettuati nell esercizio dell attività propria dell impresa) RIFERIMENTO NORMATIVO art. 8, c. 1, lett. a), DPR 633/1972 art. 8, c. 1, lett. b), DPR 633/1972 art. 50-bis, c. 4, lett. g), DL 331/1993 art. 8-bis, c. 1, DPR 633/1972 art. 9, c. 1, DPR 633/1972 Cessioni/prestazioni a residenti nella R. di San Marino e nella Città del Vaticano art. 71, c. 1, DPR 633/1972 Cessioni/prestazioni non soggette ad IVA in base a trattati od accordi internazionali (ambasciate, basi NATO, rappresentanze, ecc.) art. 72, DPR 633/1972 Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari) art. 41, DL 331/1993 Cessioni intracomunitarie di oro industriale ed argento puro art. 41, DL 331/1993 Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Paese UE (ad. esempio, ITA1 vende a GER1 ma consegna a FRA1 su incarico di GER1) Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (ad esempio, FRA1 vende ad ITA1 ma consegna a GER1 su incarico di ITA1) art. 41, DL 331/1993 art. 41, DL 331/1993 Triangolazione nazionale (ad esempio, ITA1 cede ad ITA2, con consegna a FRA1) art. 58, c. 1, DL 331/1993 Prestazioni di servizio intra UE, prestazioni accessorie, trasporti intra UE e relative prestazioni di intermediazione Lavorazioni intra UE (a condizione che i beni al termine delle lavorazioni siano spediti/trasportati al di fuori del territorio dello Stato) Cessioni intra UE di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto/spedizione in altro Paese UE Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati che vanno a formare il plafond art. 40, c. 5 e 6, DL 331/1993 art. 40, c. 4-bis, DL 331/1993 art. 50-bis, c. 4, lett. f), DL 331/1993 art. 37, c. 1, DL 41/1995 Cessioni intra UE di prodotti agricoli e ittici art. 41, DL 331/1993 Cessioni nei free shop art. 52, c. 1, DL 331/1993 OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND DESCRIZIONE Cessioni ad esportatori abituali ed assimilati RIFERIMENTO NORMATIVO art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/1972 art. 8-bis, c. 2, DPR 633/1972 art. 9, c. 2, DPR 633/1972 Cessioni a viaggiatori extra UE art. 38-quater, DPR 633/1972 Cessioni di beni in transito doganale art. 7, c. 2, DPR 633/ Cessioni di beni destinati ad essere introdotti o giacenti nei depositi IVA senza che gli stessi vengano estratti per essere inviati in un altro Paese UE (art. 41, DL 331/1993) o fuori dalla UE (art. 8, c. 1, lett. a) e/o b), DPR 633/1972) - Prestazioni di servizi relativi ai beni di cui sopra - Trasferimenti di beni da un deposito IVA all altro art. 50-bis, DL 331/1993 Cessioni ad organismi dello Stato per cooperazioni DM 379/ CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5

4 Prestazioni fuori UE per agenzie di viaggio art. 74-ter, DPR 633/1972 Margine negativo dei corrispettivi rientranti nel regime dei beni usati DL 41/1995 L UTILIZZO DEL PLAFOND E GLI OBBLIGHI IN CAPO ALL ESPORTATORE Gli esportatori abituali possono utilizzare il plafond a loro disposizione per effettuare, senza pagamento di IVA, acquisti o importazioni di: 1) beni di qualsiasi natura, con esclusione di fabbricati e aree fabbricabili (anche se acquisiti in leasing o appalto); 2) servizi di qualsiasi natura, anche se non inerenti l attività di esportazione. Attenzione, il plafond non può essere utilizzato per acquistare beni e servizi con IVA indetraibile ex artt. 19 e seguenti, DPR 633/1972. DICHIARAZIONE DI INTENTO Prima di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell IVA, l esportatore abituale deve inviare ai propri fornitori (ovvero alla dogana), un apposita comunicazione (c.d. dichiarazione di intento) redatta in duplice copia, su apposito modello ministeriale (DM 6 dicembre 1986). Le dichiarazioni possono riferirsi ad una singola operazione espressamente indicata nel modello, a più operazioni effettuate nell anno solare fino a concorrenza di un determinato importo oppure a più operazioni effettuate in un determinato arco temporale. In ogni caso, non possono mai superare l anno solare. Le dichiarazioni di intento possono essere rilasciate anche nel mese di dicembre con riferimento ad operazioni che saranno effettuate nell anno successivo (riportando un apposita e distinta numerazione riferita all anno successivo). La dichiarazione di intento deve essere: - compilata in tutte le sue parti; - numerata progressivamente per anno solare; - annotata entro 15 giorni dall emissione in un apposito registro (registro delle dichiarazioni di intento da tenersi e conservarsi ai sensi dell art. 39, DPR 633/1972) ovvero in un apposita sezione del registro IVA vendite/corrispettivi. Qualora si intenda incrementare l ammontare del plafond precedentemente dichiarato, occorre inviare una nuova dichiarazione di intento. Differentemente, qualora si intenda ridurre il plafond comunicato o revocare completamente una dichiarazione di intento già inviata, è sufficiente inviare una comunicazione in forma libera. Gli adempimenti in capo ai fornitori degli esportatori abituali sono riepilogati nella circolare n. 45/2009. Nel portale INTEGRA, area Spazio Formati, sezione Testi, è disponibile, e liberamente scaricabile, un modello di dichiarazione di intento conforme al DM IL MOMENTO DI UTILIZZO DEL PLAFOND Gli acquisti effettuati senza applicazione dell IVA a seguito dell invio delle dichiarazioni di intento (c.d. scarico del plafond), riducono via via l ammontare del plafond disponibile CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5

5 Il plafond si considera utilizzato nel momento di effettuazione dell operazione di acquisto o importazione (non al momento della registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali). In particolare, il momento di utilizzo (scarico) del plafond è così individuato: ACQUISTO DI BENI alla consegna o spedizione ACQUISTO DI SERVIZI al pagamento del corrispettivo IMPORTAZIONI alla data di accettazione della bolletta doganale ACQUISTI INTRACOMUNITARI alla data di arrivo dei beni presso l acquirente Conseguentemente, nell utilizzo del plafond vanno considerati anche gli acquisti: per i quali non è ancora pervenuta la relativa fattura; per i quali il cedente emette fattura differita, tenendo conto della data di emissione del DDT. In tema di ricevimento di note di variazione, riepiloghiamo di seguito gli effetti sull utilizzo del plafond disponibile: PERIODO DI EMISSIONE VARIAZIONE PLAFOND stesso anno operazione originaria aumentano il plafond utilizzato dell anno NOTE DI DEBITO aumentano il plafond utilizzato anni successivo relativamente al periodo di effettuazione dell operazione originaria NOTE DI CREDITO * anno successivo non è possibile fruire del maggior plafond nell anno di ricevimento stesso anno operazione originaria riducono il plafond utilizzato dell anno *Solo se emesse dal cedente. Al fine di evitare il c.d. splafonamento ossia l effettuazione di acquisti in esenzione da imposta oltre la capienza del plafond (sanzione dal 100% al 200% dell imposta), si consiglia di predisporre un apposito prospetto nel quale annotare il progressivo utilizzo del plafond: MESE gennaio febbraio marzo PLAFOND UTILIZZATO PER PLAFOND DOCUMENTI NON ANCORA UTILIZZATO REGISTRATI (segno +) (segno -) (segno -) (segno +) PLAFOND DISPONIBILE AL 1 GENNAIO STORNO IMPORTO GIÀ IMPUTATO NEI MESI PRECEDENTI PLAFOND RESIDUO e così via sino al mese di dicembre LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VC In sede di dichiarazione annuale IVA, gli esportatori abituali devono indicare nel quadro VC: le operazioni all esportazione che formano plafond, distinte per mese; gli acquisti effettuati senza applicazione dell IVA, distinguendo tra utilizzi all interno ed all importazione CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5

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