Comunicazione Dati Iva relativa al 2009

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1 PERIODICO INFORMATIVO N. 08/2010 Comunicazione Dati Iva relativa al 2009 Come di consueto entro la fine del mese di febbraio va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati IVA. Poiché il cade di domenica, la Comunicazione relativa al 2009 dovrà essere presentata entro l Si evidenzia inoltre che tra i soggetti esonerati dall obbligo in esame sono ora compresi coloro che presentano la dichiarazione annuale IVA relativa al 2009 (mod. IVA 2010) in forma autonoma entro il mese di febbraio. Premessa Come previsto dall art. 8-bis, DPR n. 322/98, i contribuenti dotati di Partita Iva (salvo alcune eccezioni) sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate la Comunicazione dati IVA. Va evidenziato che la stessa, non essendo prevista al fine di determinare l'imposta dovuta dal contribuente, non ha natura dichiarativa. Nella comunicazione in esame devono essere riepilogate le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate nel 2009 (ovvero delle risultanze annuali per i soggetti esonerati da tale adempimento), in modo tale da determinare l IVA a debito o a credito.

2 Soggetti obbligati Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione in esame i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale: anche se non hanno effettuato operazioni imponibili nel 2009; anche se non sono tenuti all effettuazione delle liquidazioni periodiche. Soggetti esonerati Non sono invece tenuti alla presentazione della comunicazione dati Iva: i contribuenti che nel 2009 hanno effettuato soltanto operazioni esenti, anche nel caso in cui siano tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva per rettifiche della detrazione; Attenzione L'esonero non si applica invece se i medesimi contribuenti hanno registrato operazioni intracomunitarie (ad esempio, acquisto di oro, argento puro, rottami, eccetera) per le quali diventano soggetti passivi d'imposta in base al meccanismo dell'inversione contabile coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) e hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti; i produttori agricoli che nel 2009 hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 7mila euro; chi esercita attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività riportate nella tabella allegata al Dpr 640/1972 e non ha optato per l'applicazione dell'iva nei modi ordinari; le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non hanno esercitato, nel 2009, altra attività rilevante agli effetti dell'iva; le associazioni senza fini di lucro, sportive dilettantistiche, pro-loco (legge 398/1991) esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

3 i soggetti passivi Iva residenti in altri Stati comunitari che, nel 2009, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; i contribuenti che si sono avvalsi del regime dei "minimi"; i soggetti di cui all'articolo 74 del Dpr 917/1986 (organi e amministrazioni dello Stato; comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni); gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; le persone fisiche che nel 2009 hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25mila euro, anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale. Contenuto della dichiarazione Vediamo nel dettaglio cosa bisogna indicare nella Comunicazione annuale dati Iva. Innanzitutto, nel campo Anno d imposta va riportato Nel campo Codice attività della Sezione I, va indicato il codice attività desunto dalla classificazione ATECO Attenzione Nell'ipotesi in cui il contribuente eserciti più attività, va riportato il codice dell'attività prevalente in base al relativo volume d affari. Nelle Sezioni II e III vanno ricompresi i dati relativi alle operazioni effettuate nel 2009, annotate nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi o acquisti), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale). In particolare: i soggetti trimestrali devono includere anche i dati relativi alle operazioni del quarto trimestre (ottobre - dicembre), anche se saranno liquidate nella dichiarazione annuale; i soggetti c.d. mensili posticipati devono includere i dati delle operazioni relative al 2009 (gennaio dicembre), a prescindere dalle modalità seguite per le liquidazioni periodiche, così come avviene nella dichiarazione annuale.

4 Si riepilogano di seguito le modalità di compilazione dei righi CD1, CD2 e CD3. RIGO CD1 Nel campo 1 va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2009 (cessioni di beni/prestazioni di servizi) al netto dell IVA, comprese le operazioni ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, tra le quali anche quelle c.d. IVA per cassa, e le operazioni attive per le quali in fattura non è stata addebitata l IVA per effetto dell applicazione del meccanismo c.d. reverse charge (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell edilizia, ecc.), per le quali l imposta è dovuta dall'acquirente/committente soggetto passivo IVA. Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine rientra in tale campo l ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Non devono essere ricomprese le autofatture ex art. 17, comma 3, annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi (la cui imposta confluisce a rigo CD4). OPERAZIONI ATTIVE Negli appositi campi di dettaglio devono essere specificati gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel campo 1, quali: campo 2 operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, ecc., comprese: le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano; le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; le esportazioni di rottami. Deve essere riportata anche la parte non imponibile dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine. Non vanno comprese le operazioni intracomunitarie (di cui le sole cessioni rientrano nel campo 4). campo 3 operazioni esenti (art. 10); campo 4 cessioni intracomunitarie ex art. 41, DL n. 331/93. Vanno evidenziate soltanto le cessioni di beni, comprese le

5 cessioni intracomunitarie di rottami, e non anche le prestazioni di servizi intracomunitarie; campo 5 cessioni di beni strumentali. Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello le cessioni da indicare nel nuovo campo sono già ricomprese nei campi precedenti. Pertanto, se la cessione del bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione / non imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione intracomunitaria, il relativo importo sarà ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel nuovo campo 5. Nel campo 1 va riportato il totale degli acquisti/importazioni al netto dell IVA, annotati nel 2009, ancorché con IVA indetraibile, compresi: gli acquisti intracomunitari; gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale); le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 3; gli acquisti di rottami (per questi ultimi vanno compilati anche i righi CD4 e CD5). Devono essere ricompresi anche gli acquisti ad esigibilità differita, compresi quelli c.d. IVA per cassa (indipendentemente dal pagamento RIGO CD2 OPERAZIONI PASSIVE della relativa fattura). Analogamente a quanto previsto nell ambito della compilazione del quadro VF del mod. IVA 2010, si ritiene che in tale campo vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati presso contribuenti che adottano il regime dei minimi ancorché le relative fatture siano state emesse senza applicazione dell IVA. Negli appositi campi di dettaglio devono essere specificati gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel campo 1, quali: campo 2 acquisti non imponibili (ad esempio, art. 9) compresi quelli con utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine. Non vanno comprese le operazioni intracomunitarie (di cui i soli acquisti di beni devono essere evidenziati a campo 4); campo 3 acquisti esenti, importazioni non soggette ad IVA (art.

6 RIGO CD3 IMPORTAZION I SENZA 68, esclusa lett. a) e importazioni di oro da investimento. Non vanno compresi gli acquisti intracomunitari esenti (di cui i soli acquisti di beni vanno evidenziati a campo 4); campo 4 vanno riportati soltanto gli acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli di rottami, e non anche le prestazioni di servizi intracomunitarie (si evidenzia che non vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano); campo 5 acquisti di beni strumentali. Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello gli acquisti da indicare nel nuovo campo sono già ricompresi nei campi precedenti. Pertanto, se il bene strumentale è stato acquistato in regime di esenzione / non imponibilità oppure lo stesso costituisce un acquisto intracomunitario, il relativo importo sarà ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel nuovo campo 5. Le istruzioni specificano inoltre che in tale campo va indicato l importo relativo all acquisto di beni ammortizzabili, materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili, considerando il corrispettivo relativo all acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso, i relativi canoni. Vanno indicate le importazioni per le quali l'iva non è versata in Dogana, bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti. PAGAMENTO DELL IVA IN DOGANA Si tratta in particolare delle importazioni di: materiali d'oro, semilavorati in oro e argento puro (campi 1 e 2); rottami e altri materiali di recupero (campi 3 e 4).

7 Nei righi da CD4 a CD6, riservati alla determinazione dell'iva dovuta o a credito, vanno indicati i seguenti importi: RIGO CD4 IVA esigibile (a debito), compresa anche l'iva relativa alle operazioni ad esigibilità differita effettuate in anni precedenti, incassate nel RIGO CD5 IVA detratta (a credito). L'IVA relativa: alle autofatture ex art. 17, comma 3; agli acquisti intracomunitari; agli acquisti di rottami; alle prestazioni di subappalto nel settore edile; agli acquisti di immobili strumentali, imponibili ex art. 10, comma 1, n. 8-ter, lett. b) e d), DPR n. 633/72; nell'ambito dei quali l'imposta è assolta da parte dell'acquirente/committente con il c.d. reverse charge, va indicata sia a rigo CD4 che a rigo CD5. I soggetti che applicano regimi particolari di determinazione dell'iva dovuta o detraibile (ad esempio, regime speciale agricoltura, agriturismo, ecc.) devono indicare ai righi CD4 e CD5 l'imposta risultante dall'applicazione del regime di appartenenza. RIGO CD6 IVA dovuta (campo 1) ovvero IVA a credito (campo 2), riferibile al 2009, risultante dalla differenza tra rigo CD4 e rigo CD5. Modalità è termini di comunicazione La Comunicazione dati IVA va trasmessa, esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio di ogni anno. In particolare, per il 2009 la comunicazione va presentata: entro l in quanto il 28.2 cade di domenica.

8 TERMINE DI PRESENTAZIONE Si ricorda che, non avendo natura dichiarativa: l omissione della comunicazione ovvero l invio della stessa con dati incompleti o errati non comporta l applicazione delle sanzioni previste per l omessa o infedele dichiarazione, bensì la sanzione da 258 a prevista dall art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per l omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria... o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri ; eventuali errori o omissioni riportati nella comunicazione non possono essere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso. I dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale IVA. Ravenna, 03 febbraio 2010 p. Se.t.am. Flavia Valmorra - Roberto Garavini

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