GLI ULTIMI CHIARIMENTI PER I NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI

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1 INFORMATIVA N OTTOBRE 2011 IVA GLI ULTIMI CHIARIMENTI PER I NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI Art. 21, DL n. 78/2010 Circolare Agenzia Entrate , n. 24/E Documento Agenzia Entrate Informative SEAC , n. 184; , n. 197; , n. 287; , n. 133 e , n. 211 Recentemente l Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifici quesiti posti dalle Associazioni di categoria ha fornito una serie di chiarimenti in merito all obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a / (al lordo dell IVA).

2 IF n pagina 2 di 5 Come noto l art. 21, DL n. 78/2010 ha introdotto l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a ovvero (al lordo IVA). L obbligo in esame riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (c.d. operazioni B2B) che quelle effettuate con acquirenti / committenti privati (c.d. operazioni B2C) e decorre, in generale, dal Tuttavia, per effetto di quanto disposto dall Agenzia delle Entrate nel Provvedimento : per il 2010, la comunicazione va effettuata con esclusivo riferimento alle operazioni: soggette all obbligo di fatturazione. Non devono quindi essere comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale; i cui corrispettivi sono pari o superiori a ; per il 2011 sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino / ricevuta fiscale effettuate fino al (tale termine è stato così prorogato dal Provvedimento ). Conseguentemente, l obbligo di rilevazione delle operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale, decorre dalle operazioni effettuate dall La trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati 2010, per effetto dell ultima proroga disposta con il Provvedimento , dovrà essere effettuata entro il Recentemente l Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet un documento con il quale, rispondendo ai quesiti posti dalle Associazioni di categoria, sono stati forniti i chiarimenti di seguito riportati. Fattispecie Contratti collegati Contratti Consorzio Contratti con corrispettivi periodici Modalità di comunicazione In presenza di due contratti collegati tra loro, singolarmente di importo inferiore al limite (ad esempio, ciascuno), anche se stipulati in 2 anni diversi, al fine della verifica rispetto al limite di 3.000/3.600 è necessario considerare il valore complessivo. In particolare, quale modalità di pagamento di detti importi va indicato il codice 2 = importo frazionato. Al fine di definire l obbligo di comunicazione in capo ad un Consorzio è precisato che, nell ambito di un contratto stipulato: - dal Consorzio con il committente può essere prevista l erogazione di un servizio contrattualizzato in diverse operazioni. Dette operazioni vanno comunicate, anche se singolarmente di importo inferiore al limite, se riconducibili al contratto originario di importo pari/superiore al limite. In particolare per le stesse va utilizzato il codice 2 = importo frazionato quale modalità di pagamento; - dal Consorzio con i consorziati, la comunicazione delle operazioni, anche se singolarmente inferiori al limite, va effettuata se il singolo contratto con il consorziato è di valore pari/superiore al limite. Ciò significa che rileva la somma dei corrispettivi previsti dal contratto stipulato da ciascun consorziato. In caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc. dai quali, nell anno, derivano corrispettivi di importo pari/superiore al limite, è prevista la comunicazione dell importo complessivo a prescindere dalle modalità di pagamento (frazionato o in unica tranche), indicando, quale data dell operazione la data dell ultima operazione effettuata/ricevuta nell anno di riferimento. Ora l Agenzia specifica che, se risulta più agevole, è possibile comunicare ogni singola operazione.

3 IF n pagina 3 di 5 Contribuenti minimi e fuoriuscita dal regime Fatture ricevute da contribuenti minimi Corrispettivi SNAI Corrispettivi farmacie per distinte ASL Data dell operazione precedente a quella di registrazione Dispensa adempimenti IVA per operazioni esenti L esonero dall adempimento in esame per i contribuenti minimi viene meno quando il regime cessa di avere efficacia. Nel caso in cui ciò avvenga in corso d anno, con la Circolare , n. 24/E è stato specificato che il contribuente è obbligato a comunicare le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l applicazione del regime semplificato. Considerato che la decadenza dal regime dei minimi si può verificare: - in corso d anno soltanto nel caso in cui si conseguono ricavi/compensi superiori a ; - dall anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti ex art. 1, commi da 96 a 111, Legge n. 244/2007, in tutti gli altri casi; l obbligo di comunicazione può sorgere in corso d anno solamente nel caso in cui si conseguano ricavi/compensi superiori a Il soggetto passivo IVA tenuto alla comunicazione in esame deve ricomprendere nella stessa anche le fatture d acquisto ricevute da un contribuente minimo (senza IVA) se di importo pari/superiore al limite. Dette fatture, infatti, anche se senza imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA e l esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Poiché sono operazioni rilevanti ai fini IVA, se superano il limite, devono essere comunicati anche: - i corrispettivi che scaturiscono dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, TULPS; - le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi; - i corrispettivi derivanti dalle giocate al Lotto dei soggetti privati. In tale ambito non è tuttavia chiaro a quali importi rilevanti ai fini IVA si debba fare riferimento. Se superano il limite, devono essere comunicati anche i corrispettivi rilevanti ai fini IVA emessi dalle farmacie a fronte dell incasso delle distinte riepilogative ASL. La data dell operazione da indicare negli elenchi è normalmente la data di registrazione della relativa fattura. Il contribuente può tuttavia scegliere di fare riferimento alla data di effettuazione dell operazione che può essere antecedente rispetto alla data di registrazione. Da tale scelta può quindi derivare che la data riportata nell elenco sia relativa all anno precedente a quello cui si riferisce l elenco stesso. Così, ad esempio, per le fatture differite emesse entro il per cessioni effettuate a dicembre 2011, nell elenco per il 2012 potrà risultare: - l anno 2012, avendo scelto la data di registrazione quale data dell operazione ; - l anno 2011 avendo scelto la data di effettuazione quale data dell operazione. L Agenzia specifica infatti che il software di controllo dei file che formano la comunicazione ammette date che siano dell anno in corso o di quello immediatamente precedente per i casi in cui si sia optato per l indicazione della data di effettuazione dell operazione. Come già precisato nella Circolare , n. 24/E, i soggetti esonerati dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 sono tenuti alla comunicazione delle operazioni sopra soglia. L Agenzia chiarisce ora che l obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere della emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l esonero ex art. 36-bis. In particolare è specificato che vanno sempre comunicate le operazioni attive e passive esenti se di importo superiore alla soglia stabilita (3000/3600 euro); soglia che è sempre di 3000 euro in presenza di fatture emesse dietro richiesta del cliente.

4 IF n pagina 4 di 5 Cessioni con fattura differita Autofatture per omaggi Fatture cointestate Fatture con sconto Operazioni con applicazione del reverse charge Note di accredito Fatture riepilogative di più operazioni di diversa tipologia Codice fiscale soggetto privato Operazione con soggetti privati Con riferimento alle cessioni documentate da più ddt (o da altro documento equipollente) riepilogate in un unica fattura differita, al fine di verificare il superamento del limite di va considerata esclusivamente la fattura riepilogativa differita (e non ogni singola operazione documentata da ddt). L Agenzia precisa che tale fattura va intesa come il documento che rappresenta l operazione oggetto di comunicazione. Come già chiarito nella Circolare , n. 28/E, nel campo data dell operazione va indicata la data di registrazione dell operazione, la quale è pertanto rappresentata dalla data della fattura differita. L Agenzia specifica che nell elenco devono essere ricomprese anche le cessioni gratuite di beni rientranti nell attività propria dell impresa (omaggi), documentate con l emissione (per ogni cessione o globale mensile) della specifica autofattura. In tal caso, nel campo relativo al codice fiscale della controparte va riportata la partita IVA dell impresa cedente. In caso di fatture cointestate l operazione va comunicata distintamente per ogni cointestatario. Per verificare il superamento del limite di è necessario considerare l importo totale della fattura. Se l importo relativo al singolo cointestatario è inferiore al predetto limite, nel campo Modalità di pagamento dell elenco va indicato Importo frazionato. Per verificare il superamento del limite di 3.000, in caso di emissione di una fattura/nota di variazione che prevede sin dall origine uno sconto condizionato sull importo totale del documento, va fatto riferimento al valore corrispondente alla somma incassata e pertanto, va considerata la fattura al netto dello sconto. Per le operazioni assoggettate al reverse charge (ad esempio, cessioni di oro, subappalti in edilizia, cessioni di fabbricati strumentali con opzione imponibilità, ecc.) nelle quali l imposta non è indicata in fattura in quanto assolta dall acquirente / committente, la rilevanza ai fini dell elenco va verificata con riferimento al limite di Nel caso di: fattura di acconto emessa il di 5.000, ricompresa nell elenco relativo al 2011; fattura a saldo emessa il di 2.000; nota di accredito emessa il relativa a: - storno fattura a saldo di 2.000; - storno fattura di acconto di 500; nell elenco relativo al 2012, da inviare entro il , va riportata la sola nota di accredito riferita alla fattura di acconto ( 500). Se in una fattura sono presenti più operazioni di diversa natura (cessioni e prestazioni di servizi, accessorie / non accessorie), la fattura va comunicata se il totale delle operazioni è di importo pari o superiore al limite di La tipologia della operazione (1 = cessione di beni, 2 = prestazione di servizi) da indicare è quella prevalente. In caso di operazioni effettuate con soggetti privati, se nell elenco il codice fiscale riportato: è formalmente errato, l intero elenco viene scartato; è formalmente corretto anche se non presente in archivio, l elenco non viene scartato. Nel caso di contratti collegati, contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici nonché prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi è precisato che, ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti privati a decorrere dall , per il superamento del limite di vanno considerate solo le operazioni effettuate da tale data. Non assumono, quindi, rilevanza quelle effettuate dall 1.1 al

5 IF n pagina 5 di 5 Note di accredito Note di addebito e superamento limite nell anno successivo Note di variazione di fatture non trasmesse Servizi accessori a importazioni / esportazioni, operazioni intraue Passaggi interni attività separate Ricevute fiscali emesse a soggetti passivi IVA Pagamento rateale Annullamento di una comunicazione inviata In merito alle note di variazione è confermato quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 24/E: le fatture vanno indicate nell elenco al netto delle relative note di variazione effettuate nello stesso anno; il numero della fattura oggetto di rettifica non è obbligatorio. Nei campi Data dell'operazione e Numero della Nota di Variazione vanno indicate quindi solo le note di variazione relative ad operazioni già comunicate. È precisato che l operatore ha la facoltà di indicare nell elenco le operazioni che risultano di importo inferiore a in quanto al netto delle note di addebito emesse/ricevute dall 1.1 al 30.4 dell anno successivo a quello di riferimento dell elenco. L Agenzia ribadisce che nei campi relativi alle variazioni a credito o a debito non devono essere ricompresi gli imponibili originari delle fatture non comunicate in quanto di importo inferiore a Vanno indicate nell elenco soltanto le variazioni in aumento relative a fatture di anni precedenti, non oggetto di comunicazione in quanto di importo inferiore a 3.000, a seguito delle quali l operazione originaria diviene pari o superiore a Sul punto l Agenzia propone la seguente esemplificazione: fattura emessa nel 2011 per un operazione di (+ IVA), non riportata nell elenco per il 2011 in quanto inferiore a 3.000; nota di addebito, emessa nel 2012 per la suddetta fattura, di 520; nell elenco per il 2012 va inserita la nota di addebito di 520 in quanto, a causa della stessa, l operazione originaria supera Oltre all esclusione dall elenco delle importazioni/esportazioni, l Agenzia conferma l esclusione delle operazioni intraue in quanto già oggetto di monitoraggio tramite i modd. Intra. Le prestazioni accessorie ad un importazione/ esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate nell elenco se di importo pari/superiore a Al fine della verifica rispetto a tale limite non vanno considerate le spese escluse IVA ex art. 15, DPR n. 633/72, quali, ad esempio, i diritti doganali. È chiarito che le operazioni relative a passaggi interni di beni tra attività separate sono escluse dall'obbligo di comunicazione. L Agenzia precisa che l'operazione documentata da una ricevuta fiscale emessa ad un soggetto passivo IVA (ad esempio la ricevuta fiscale emessa da un albergo ad un'impresa) va indicata nell elenco, evidenziando separatamente imponibile e IVA. A tal fine, si rende necessario procedere allo scorporo dell imposta dal totale indicato nella ricevuta fiscale. È confermato che nel nuovo tracciato record degli elenchi è stato eliminato il riferimento al pagamento rateale. Con l invio di una comunicazione è possibile inviare più file e ciascun file può contenere i dati relativi a più contribuenti. Qualora sia necessario annullare i dati inviati con una comunicazione con più file va tenuto presene che: - è possibile annullare anche un solo file; - non è possibile annullare solo parte di un file. Conseguentemente, se un file contiene i dati relativi a più soggetti non è possibile annullare soltanto i dati di uno dei contribuenti.

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