COMUNICAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA
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1 COMUNICAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA a cura di Sandro Cerato Coerenza dichiarazioni Principali differenze con elenco cli/for La comunicazione Non è cumulativa, ma dettagliata per operazione; non coinvolge solo le operazioni con controparti titolari di partita Iva o codice fiscale (privati) in Italia ma sono potenzialmente coinvolte le operazioni sopra soglia con i non residenti siano esse persone fisiche o non fisiche (salvo quelle espressamente escluse dal punto 2.4 del Provvedimento); non coinvolge solo le operazioni per le quali sono state emesse fatture ma coinvolge anche quelle (sempre sopra soglia) non soggette ad obbligo di fatturazione (es. scontrini e ricevute) oppure non soggette a certificazione. Slide2 1
2 MODALITA E TERMINI DI INVIO Obbligatoriamente con modalità telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) A REGIME (dal periodo d imposta 2011) Invio entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento PRIMA APPLICAZIONE (per il periodo d imposta 2010) Invio entro il 31 dicembre 2011 Slide3 SOGGETTI OBBLIGATI Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta così come individuate al successivo punto 2 Provv. 21/6/2011 NO operazioni rilevanti NO comunicazione 1. Integrazioni al punto 2 del provvedimento del 22 dicembre Al punto 2 del provvedimento del 22 dicembre 2010 dopo il punto 2.5 è aggiunto il seguente: 2.6 Sono esclusi, altresì, dall obbligo di comunicazione dei dati di cui ai punti 2.1 e seguenti lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Slide4 2
3 Soggetti obbligati Circolare 24/11 I soggetti in contabilità semplificata; ENC per la sola parte commerciale o agricola; soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti ex art. 36-bis; curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; neoattività (art. 13 L. 388/00). Sono coinvolti sia i soggetti residenti e assimilati (S.O.) che non residenti (identificazione diretta e rappresentanza fiscale). Slide5 CM 24/E Vanno comunicate dal 30/5/2011 soggetto che le riceve??? MINIMI Non sono soggetti all obbligo di comunicazione purché non si verifichi una causa di fuoriuscita (limite ricavi, limite beni strumentali, acquisto partecipazione trasparente, cessione all esportazione, assunzione di dipendenti o collaboratori) nel qual caso l obbligo si ripresenta dalla data in cui vengono meno i requisiti. Attenzione il regime invece di norma cessa la propria validità dal periodo d imposta successivo. Slide6 3
4 Regime Nuove iniziative art. 13 L. 388/2000 Contribuenti minimi art. 1 co L. 244/2007 Agricoltori in regime di esonero ex art. 34, co. 6, DPR 633/72 Obbligo registrazio ni Iva NO NO NO Soggetti obbligati (1) Elenchi clienti e fornitori (soppressi) Esonerati per 2006 e 2007 (l obbligo sarebbe scattato dal 2008) C.M. 53/E/07 Esonero per espressa previsione normativa (co. 109 L. 244/2007) Esonerati per 2006 e 2007 (l obbligo sarebbe scattato dal 2008) Adempimenti a confronto Comunicazione Operazioni black list Esonero a regime C.M. 53/E/2010 Esonero a regime C.M. 53/E/2010 Si ritiene siano esonerati non avendo obblighi di registrazione Comunicazione operazioni non inferiori ad 3000/3600 Obbligo C.M.24/E/2011 (La norma non prevede esclusione) ESONERO confermato da C.M.24/E/2011 Letteralmente non è prevista l esclusione?! Regime Associazioni L. 398/91 e assimilati Enti con partita Iva Enti senza partita Iva Obbligo registrazio ni Iva NO SI Soggetti obbligati (2) Elenchi clienti e fornitori (soppressi) Esonerati per 2006 e 2007 (l obbligo sarebbe scattato dal 2008) R.M. 171/E/08 Esonero a regime attività istituzionale fermo restando l obbligo per quelle commerciali o agricole ancorché residuali. Adempimenti a confronto Comunicazione Operazioni black list Si ritiene siano esonerati non avendo obblighi di registrazione contabile Assonime n. 35/2010 Solo operazioni realizzate nell esercizio di attività di natura commerciali o agricole C.M. 53/E/2010 Comunicazione operazioni non inferiori ad 3000/3600 Letteralmente non è prevista l esclusione Rilevare la stessa precisazione fornita per la comunicazione black list (confermato C.M. 24/E/2011) Esonero enti pubblici NO NO NO NO 4
5 OPERAZIONI STRAORDINARIE Dante causa NON estinto Dante causa estinto (prima del termine di invio) Trasformazione Il soggetto dante causa invia la comunicazione relativa alle proprie operazioni Il soggetto avente causa presenta anche la dichiarazione relativa al dante causa X anno precedente distinta comunicazione X anno in corso unica comunic. riepilogativa??? si dovrebbe considerare continuità Slide9 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a una determinata soglia rilevanti ai fini IVA. CM 24/E/11 Sono rilevanti: operazioni attive fatturate operazioni passive rilevanti ai fini IVA operazioni attive non fatturate (a consumatori finali e utilizzati per finalità estranee impresa e lavoro autonomo) No acquisti NON IVA Slide10 5
6 CM 24/E/11 Sono rilevanti: operazioni imponibili operazioni non imponibili (art. 8 escl. a e b, 8-bis, 38-quater, 71 e 72 e 9) triangolari comunitarie art. 58 DL 331/93 operazioni esenti art. 10 In quanto non rilevanti ai fini IVA, non rilevano le operazioni prive di uno dei presupposti: soggettivo oggettivo territoriale (senza distinzione tra op. soggette o meno all obbligo di fatturazione) B.I. corrispettivi contrattuali salvo v. normale art. 13 c. 2 Slide11 Sono rilevanti: Operazioni in reverse charge Operazioni in regime del margine (netto parte F.C.IVA) Omaggi Autoconsumo (art. 2 c. 2 n.5 DPR 633/72) (assegnazione ai soci (n.6)?) Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività d impresa la cui base imponibile è definita ai sensi dell art. 13 DPR 633/72 (IMPONIBILI) Esclusi i passaggi interni CM 24/E/11 Slide12 6
7 LA MISURA DELLA SOGLIA A REGIME (dal periodo d imposta 2011) 3.000,00 al netto dell IVA per le operazioni soggette a fatturazione 3.600,00 al lordo dell IVA per le operazioni NON soggette all obbligo di fatturazione PRIMA APPLICAZIONE (per il periodo d imposta 2010) ,00 al netto dell IVA per le operazioni soggette a fatturazione (sono escluse le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione) Slide13 ADEMPIMENTO Esonero fino al per le operazioni per le quali non vi è obbligo di fatturazione ATTENZIONE non rileva distinzione B2B e B2C Fattura dentista, fattura avvocato B2C comunicazione Art. 22 DPR 633/72 c. 1: fattura richiesta dal cliente obbligo comunicazione fattura emessa spontaneamente NO comunicazione c. 6: fattura emessa impresa (no prof) comunicazione Problemi: Distinguere tra fatture obbligatorie e fatture spontanee Slide14 7
8 CM 24/E/11 Limite anche per i soggetti con IVA non esposta anche se sono obbligati ad emettere fattura (ART. 74-TER). Nella verifica del limite non si fa riferimento a spese anticipate in nome e per conto del cliente. e il contributo integrativo dei professionisti??? Slide15 Note di variazione: CM 24/E/11 - Per effetto della nota di variazione viene superato il limite COM - per effetto della nota di variazione si scende sotto il limite NO COM - comunicazione al netto della nota di variazione (se sopra limite) - n.d.v. oltre termine invio rileva nell anno di emissione Slide16 8
9 Punto 2.4. Provv 22/12/2010 Operazioni ESCLUSE: 1. Importazioni; 2. esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre Operazioni INTRA UE In una risposta a Telefisco 2011 l Agenzia aveva in un primo momento confermato l obbligo di comunicazione. L affermazione è stata opportunamente ripensata (CM 24/E/11) escludendo: a) tutte le operazioni non territoriali (quindi anche i servizi resi e fatturati senza Iva ai sensi dell art. 7-ter); b) in genere le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario poiché già acquisite mediante Intrastat. Slide17 Punto 2.4. Provv 22/12/2010 Operazioni ESCLUSE: 4. operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Es. Sono esenti dalla comunicazione le cessioni di immobili, mentre sono coinvolte le cessioni di autoveicoli (Risposta Ae Telefisco 2011). Es. Operazioni: connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica (art. 7 DPR 605/73) relative ai contratti di mutuo (art. 78, co.25, L. 413/91) relative agli atti di compravendita di immobili (art. 3-bis D.Lgs 463/97) Contratti di leasing finanziario ed operativo Le società che esercitano tali attività sono obbligate a trasmettere i dati dei clienti e dei corrispettivi percepiti nell anno di riferimento entro il 30 giugno dell anno successivo. La comunicazione è obbligatoria anche nel caso di mancanza di dati da comunicare (comunicazione negativa). Le società già destinatarie del questionario ex art. 32 co. 1 n. 4 e 8 del DPR 600/73 che non hanno ancora risposto nonché quelle non destinatarie, trasmettono i dati relativi alle annualità entro il 31/12/2011. Tale adempimento comporta l esonero dalla comunicazione sopra soglia (sia per la società di leasing che per il committente). CM 24/E/ Provv. Ae 5/8/2011 9
10 Operazioni ESCLUSE Art.21 c.1-bis e 1-ter del DL 78/2010 introdotti dall art.7 co.2 lett.o) DL 70 del 13/5/2011 e dall art. 23, c.41, del DL 98/11 Pagamento corrispettivi con carta di credito, debito o prepagate da parte di privati Esclusione comunic. art. 21 DL 78/10 Obbligo comunicazione art. 7 DPR 605/73 1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n N.B. Rimane l obbligo di comunicazione nel caso di carte emesse da operatori finanziari non residenti (eccetto quelli con s.o. in Italia) C.M. 24/E del 30/5/2011 ( 3.4). 1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. NO esonero per bonifici, assegni bancari e assegni circolari CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE CM 24/E/10 Identificazione del soggetto - soggetto IVA partita IVA - soggetto privato codice fiscale (raccolta altri dati per verifica) - non residente PF nome, cognome, stato e data di nascita e stato di domicilio - non residente p. giuridica ragione sociale e sede - non residente associazione rag. Soc e sede + dati rapp (senza pers. Giuridica) PROBLEMA: Identificazione della controparte Slide20 10
11 CONTRATTI COLLEGATI Riferimento al totale operazione per la valutazione della soglia; riferimento al corrispettivo registrato per l indicazione nella comunicazione. PROBLEMI: Valutare le operazioni (nel merito) Collegare i contratti (temporalmente) CM 24/E/11 valutare il collegamento negoziale Slide21 Casistica Importo totale operazioni Obbligo comunicazione fornitore Obbligo comunicazione cliente Effettuazione, nell ambito del commercio all ingrosso, delle seguenti cessioni oggetto di separate forniture: a) cessione interna Iva b) cessione con dich. d intento c) esportazione Iva n.i n.i. Nel 2010 solo caso b) Dal 2011 anche caso a) Nel 2010 solo caso b) Dal 2011 anche caso a) Fornitura e montaggio di cucina componibile ad un cliente privato: - corrispettivo (scontrino) pagato in acconto all ordine corrispettivo (scontrino) pagato a saldo (Ivato) NO fino al 30/6/2011 SI dal 1/7/2011 (2 righe di dettaglio) NO (trattasi di privato) Stesso esempio di cui sopra ma per arredo dello studio di un medico e con certificazione a mezzo scontrino parlante (il professionista non è obbligato a richiedere fattura ai sensi dell art. 22 e per la deducibilità del costo è ammesso lo scontrino o la RF parlanti) (Ivato) NO fino al 30/6/2011 SI dal 1/7/2011 (2 righe di dettaglio) NO fino al 30/6/2011 SI dal 1/7/2011 (2 righe di dettaglio) Slide22 11
12 Casistica Importo totale operazioni Obbligo comunicazione fornitore Obbligo comunicazione cliente Contratto di noleggio di una fotocopiatrice e assistenza tecnica (cliente operatore Iva) - 12 fatture per canoni mensili noleggio Iva - 1 fattura per canone annuale assistenza Iva Iva NO 2010 SI dal 2011 (13 righe di dettaglio) NO 2010 SI dal 2011 (13 righe di dettaglio) Commercialista che emette nei confronti di una propria azienda cliente nel corso dello stesso anno: 4 fatture per elaborazione dati contabili dell importo di Iva cadauna 1 fattura di Iva per dichiarazioni fiscali 1 fattura di Iva per la presentazione di 4 elenchi Intrastat Iva NO 2010 SI dal 2011 (6 righe di dettaglio) NO 2010 SI dal 2011 (6 righe di dettaglio) Slide23 LE COMUNICAZIONI CORRETTIVE E possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un altra precedentemente inviata, purché si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. Con riferimento al periodo d imposta 2010, quindi, potranno essere inviate comunicazioni correttive della precedente, entro e non oltre il 30 novembre SANZIONI per comunicazioni omesse, incomplete o con dati non veritieri (attenzione a verifiche incrociate ) Slide24 12
13 ULTIMI CHIARIMENTI a cura di Sandro Cerato ULTIMI CHIARIMENTI CONTRATTI COLLEGATI: la verifica del superamento della soglia va effettuata sulla base dell ammontare complessivo dei contratti, e non con riferimento all ammontare annuo. Esempio: due operazioni riferite a contratti collegati di importo di euro ciascuno, anche se effettuate in anni diversi, devono essere comunicate (modalità di pagamento 2 pagamenti frazionati). Slide26 13
14 ULTIMI CHIARIMENTI CONTRATTI CON CORRISPETTIVI PERIODICI: il contribuente deve comunicare l importo complessivo delle operazioni rese o ricevute compilando un unica riga di dettaglio, con riferimento alla data dell ultima operazione dell anno di riferimento. L Agenzia chiarisce che, in alternativa, è possibile riportare ciascuna operazione in una riga distinta (se più agevole). Slide27 ULTIMI CHIARIMENTI CONTRIBUENTI MINIMI: l esonero dall obbligo di comunicazione viene meno, già nell anno stesso, se nel corso del predetto anno il contribuente minimo supera la soglia di euro di ricavi. Se il superamento del limite non eccede la soglia indicata, l obbligo scatta dall anno successivo. La controparte deve invece sempre inserire le operazioni acquisite presso il minimo, se eccedono la soglia di euro Slide28 14
15 ULTIMI CHIARIMENTI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELLA DISPENSA EX ART. 36-BIS DEL DPR 633/72: sono obbligati alla comunicazione delle operazioni a prescindere dal fatto che sia stata o meno emessa fattura. In caso di emissione della fattura, la soglia rilevante è di euro 3.000, anche se la fattura è stata emessa su richiesta del cliente. Slide29 ULTIMI CHIARIMENTI FATTURAZIONE DIFFERITA: ai fini della verifica della soglia, si deve aver riguardo all importo della fattura, e non a quello delle singole consegne (documentate da Ddt). FATTURA CUMULATIVA PER PIU OPERAZIONI: se viene emessa un unica fattura a fronte di più operazioni di diversa natura (cessioni di beni e prestazioni di servizi), si deve aver riguardo all importo totale della fattura, indicando quale tipologia dell operazione quella prevalente. Slide30 15
16 ULTIMI CHIARIMENTI FATTURE COINTESTATE: per la verifica della soglia si deve aver riguardo al totale del documento, e nella comunicazione occorre indicare l operazione in distinti righi di dettaglio. Se l importo proquota è inferiore alla soglia di rilevanza, si deve indicare la modalità di pagamento importo frazionato. OMAGGI: per le autofatture emesse cumulativamente a fine mese, a fronte di omaggi di beni rientranti nell attività propria dell impresa, devono essere indicati i dati del cedente. Slide31 ULTIMI CHIARIMENTI SERVIZI INTERNAZIONALI: i servizi internazionali che fruiscono del regime di non imponibilità, di cui all art. 9 del DPR 633/72, devono essere oggetto di comunicazione, salvo che la soglia di rilevanza sia superata per effetto di riaddebiti di spese ex art. 15 (escluse da Iva). RICEVUTE FISCALI: nel caso siano emesse ricevute fiscali nei confronti di soggetti Iva, si deve procedere allo scorporo dell imposta, ai fini della distinta indicazione dell imponibile e dell imposta (trattandosi di operazioni effettuate con soggetti Iva). CODICE FISCALE: l indicazione di un codice fiscale errato comporta lo scarto della comunicazione, mentre quelli formalmente corretti sono accettati, anche se non indicati in anagrafe tributaria. Slide32 16
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