Studio Corbella dottori commercialisti associati

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1 dottori commercialisti - revisori dei conti: Piero Luigi Corbella Luigi Corbella Laura Corbella Torella Giacomo Corbella Benedetta Sirtori Daniela Bruniera Matteo Formenti esperto contabile - revisore dei conti: Franco Formenti Monza, lì 23/11/2011 Circolare n. 14/2011 ADEMPIMENTO OVER 3.000,00 (solo x anno 2010 OVER ,00) Come già anticipato in nostre precedenti comunicazioni con l articolo 21 del dl 78/2010 è stato introdotto l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è pari o superiore a euro (entro il 30 aprile dell anno successivo). NB: Solo per l anno 2010 tale importo è stato aumentato a ,00 euro e riguarda le sole operazioni con obbligo di fatturazione. La scadenza per l invio, dopo l ultima proroga, è fissata al 31/12/2011. A tale proposito si raccomanda a tutti i Signori Clienti che gestiscono la contabilità in proprio, per una corretta compilazione e predisposizione del file, di contattare subito e direttamente la casa software che vi fornisce il programma di contabilità, anche al fine di verificare che abbia già recepito le modifiche apportate col Provvedimento di settembre. Contribuenti interessati I contribuenti interessati sono tutti i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato; sono quindi tenuti alla presentazione solo i TITOLARI DI P.IVA nell anno di riferimento. Si specifica che sono tenuti all adempimento anche: - i soggetti in contabilità semplificata, - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, - gli enti non commerciali per le operazioni effettuate nell esercizio dell attività commerciale (sono escluse solo le operazioni effettuate nell ambito dell attività istituzionale, vedasi meglio nel seguito), - i soggetti che si avvalgono della dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis DPR 633/1972), Monza - Via Prina, 15 - C.F. e P.IVA Tel Fax corbella@stu-corb.it

2 - i soggetti che applicano il regime per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 legge 388/2000). Non sono tenuti invece: - i contribuenti minimi (articolo 1 commi da 96 a 116 Legge 24/12/2007 n. 244); se nel corso del periodo di imposta cessa tale regime le operazioni da comunicare vanno valutate a partire dalla data di uscita dal regime; - gli enti non commerciali MA SOLO per le operazioni relative all attività istituzionale; - gli enti pubblici (Stato, Regioni, Provincie, Comuni, comunità montane, aziende sanitarie locali, INPS, INAIL) Scadenza Per il periodo d imposta 2010 il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione è stato posticipato al 31 dicembre Per gli altri anni la comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile dell anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Scaduti tali termini si potrà usufruire del ravvedimento operoso o si sarà soggetti a sanzione amministrativa (da 258 a euro) Entro un mese successivo alla scadenza è possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un altra già inviata, a condizione che si riferisca allo stesso periodo d imposta; se vi trovaste in tale casistica prego contattare lo Studio per definire la procedura da seguire. La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come il nostro Studio. Per eventuali problemi tecnici sono inoltre disponibili gli appositi uffici assistenza dell Agenzia delle Entrate: 848/ x ENTRATEL; 848/ x FISCONLINE; mail dc.acc.ubd@agenziaentrate.it Operazioni da indicare L obbligo di comunicazione telematica riguarda esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini Iva (ATTIVE E PASSIVE) di importo pari o superiore a euro (25.000,00 per il solo 2010), al netto dell imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni Iva per le quali non vi è l obbligo di emettere la fattura (per le quali viene emessa ricevuta fiscale o scontrino come nel commercio al dettaglio) il limite è elevato a euro al lordo dell imposta applicata; tale specifica però interesserà solo le operazioni che dovranno essere comunicate ad aprile 2012 e posteriori al 1/07/2011 (x 2010 non vanno indicate). Si rammenta a tale proposito che già dal 1/07/2011 è opportuno chiedere anche ai privati che spendono cifre superiori a euro 3.600,00 i dati anagrafici necessari a tale adempimento e in particolare il codice fiscale (un po come avviene in farmacia in cui lo scontrino fiscale riporta il CF 2

3 del cliente ai fini della detrazione in dichiarazione). anche i dati anagrafici di uno dei legali rappresentanti. In caso di società estere occorre richiedere I soggetti che pur avendo l obbligo di emettere fattura non hanno l obbligo di indicare separatamente l IVA (per esempio le agenzie di viaggio che applicano il regime speciale IVA dell art. 74-ter DPR 633/72) devono considerare come limite di comunicazione i 3.600,00 e non i 3.000,00. Le operazioni per le quali non vi è obbligo di emettere fattura non andranno trasmesse quando il pagamento, anche se superiore ai limiti individuati, è effettuato con carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela. Infatti, i dati relativi a queste transazioni sono comunque comunicati dagli stessi operatori finanziari che hanno emesso le carte con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi. Sussiste l obbligo dell invio, invece, se la carta di credito, di debito (bancomat) o prepagata è stata emessa da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia. ATTENZIONE: per i pagamenti effettuati con BONIFICI / RID / MAV / ASSEGNI la comunicazione va invece effettuata. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione, ecc.), l operazione è da comunicare solo quando i corrispettivi dovuti contrattualmente in un anno solare sono complessivamente pari o superiore a euro (25.000,00 per il solo 2010). Si riassumono i tipi di operazioni DA INDICARE: 1. le operazioni imponibili; 2. le operazioni non imponibili, in particolare: - le cessioni all esportazione (art. 8, D.P.R. n. 633/1972, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a e b in quanto già monitorate tramite le bolle doganali); - le operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972); - i servizi internazionali (art. 9, D.P.R. n. 633/1972); 3. le operazioni esenti (art. 10); 4. le operazioni soggette al regime del margine (dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l imposta, restando non rilevante la quota dell importo non soggetta ad IVA) 5. le operazioni soggette al regime del reverse charge; 6. le cessioni/prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura; 7. le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività d impresa, la cui base imponibile è definita dall art. 13, D.P.R. n. 633/1972; 3

4 8. i beni destinati a finalità estranee alla impresa (art. 2, comma 2, punto 5, D.P.R. n. 633/1972); 9. le fatture ricevute da soggetti MINIMI Attenzione: i soggetti che godono del regime 36-bis devono comunque adempiere a tale adempimento; nella circolare 24/E l Agenzia chiarisce che tali soggetti dovranno comunicare tutte le operazioni sopra la soglia dei 3.600,00 euro a prescindere dalla emissione della fattura (se è stata emessa fattura su richiesta del cliente il limite da considerare è quello dei 3.000,00). Contratti collegati In merito ai contratti collegati occorre considerare l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Pertanto, ai fini della comunicazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2011): il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste; a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000/3.600 euro) (25.000,00 per il 2010), dovrà essere comunicato l importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un unica riga del tracciato record; nel campo data dell operazione, va indicata la data di registrazione dell ultima operazione resa e ricevuta nell anno di riferimento ovvero, in assenza dell obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite; Operazioni da non indicare Sono escluse dall obbligo di comunicazione: le operazioni FUORI CAMPO IVA; le operazioni in regime del MARGINE solo per la parte non soggetta a IVA; le operazioni non rilevanti in Italia (x esempio un professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata) le operazioni escluse ai sensi dell art. 15 (anticipi in nome e per conto dei clienti); le importazioni (perché già monitorate con i modelli INTRASTAT); le esportazioni (art. 8, comma 1, lettera a e b DPR 633/1972 perché già monitorate con le BOLLE DOGANALI); 4

5 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list (perché già monitorate con le comunicazioni BLACK LIST); le operazioni già comunicate all Anagrafe tributaria tramite altri periodici adempimenti; i passaggi interni tra rami d azienda con fattura; le operazioni effettuate nei confronti dei PRIVATI (senza P.IVA) se il pagamento, come già detto, è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela. Sussiste l obbligo dell invio, invece, se le carta di credito, di debito o prepagata è stata emessa da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia; SOLO PER IL 2010 le operazioni non soggette all obbligo di fatturazione e per le quali si sono utilizzate ricevute fiscali/scontrini (dal 1/07/2011 andranno comunicate anche queste). Modello e generazione file Non è stato predisposto alcun modello ma è stato rilasciato un tracciato telematico che le case software devono rispettare. Campo modalità di pagamento Tale campo può essere valorizzato con uno dei seguenti codici: 1 Importo non frazionato; 2 Importo frazionato; 3 Corrispettivi periodici; 1) Si utilizzerà il codice 1 quando l operazione che viene comunicata è superiore agli importi previsti dall art.2 del Provvedimento 22 dicembre 2010 ed è a sé stante. 2) Si indicherà il codice 2 quando l operazione comunicata è una quota parte di un insieme di operazioni complessivamente superiore agli importi previsti dall art.2 del Provvedimento 22 dicembre 2010; in questo caso l importo della parte dell operazione comunicata può essere inferiore alla soglia di o Ad esempio un acquisto per il quale sono state emesse più fatture in più anni di un bene, il cui valore complessivo supera però la soglia prevista per la comunicazione. In caso di contratti per i quali non è possibile determinare il corrispettivo complessivo ovvero non è stato ancora determinato è possibile comunicare anche le operazioni al di sotto della soglia stabilita. Il codice 2 andrà usato anche in caso di fatture cointestate per le quali occorre compilare un dettaglio per ogni intestatario. 3) È da utilizzare il codice 3 nel caso dei contratti di appalto, somministrazione e/o a corrispettivi periodici. Campo numero fattura Il numero della fattura è un dato da inserire obbligatoriamente nel caso di cessione e quindi di fattura emessa. In caso di emissione di altro documento fiscale, diverso dalla fattura, in questo campo non deve essere indicato alcun valore. 5

6 In caso di fattura emessa nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA deve essere indicato il solo importo complessivo senza altri dati. Note di variazione I dati relativi alle note di variazione devono essere compilati solo quando la nota di variazione è relativa ad anni precedenti per i quali è stato già predisposto il file da trasmettere all Anagrafe tributaria e comunque quando la nota di variazione reca una data superiore alla data di scadenza della trasmissione telematica. In pratica se la nota viene emessa nell anno 2012 quando non ho ancora spedito il file dell anno 2011 posso provvedere ad indicare l operazione al netto nel 2011; se invece la nota viene emessa nel 2012 quando ho già spedito il file del 2011 nell anno 2012 indicherò la sola nota. Nel caso in cui la nota di variazione vada a rettificare una operazione non documentata da una singola fattura ovvero quando nella nota non è presente il numero di fattura, nel campo in intestazione può essere inserito il valore "3112AAAA", dove AAAA è l anno di riferimento della nota di variazione. Se l operazione al netto della variazione va al di sotto dei ,00 nulla è da indicare; se invece resta al di sopra va indicata. Allegati Si allegano per Vostri opportuni approfondimenti i file Circolare 24/E del 30/05/2011, Domande e risposte del 11/10/2011, Provvedimento del 22/12/2010, e istruzioni per la compilazione. ****************** Vi informiamo che la maggior parte delle case software ha tenuto in sospeso gli aggiornamenti e il rilascio ai clienti dell ultima versione del programma in quanto ci si aspettava una ulteriore proroga o un completo annullamento dell adempimento per l anno 2010; ad oggi però nessuna nuova proroga è stata comunicata o accennata dalla Agenzia delle Entrate, quindi per evitare di arrivare troppo a ridosso della scadenza (31/12/2011) Vi preghiamo di attivarvi per essere pronti a procedere nei primi giorni di dicembre. Chi gestisce la contabilità in proprio, ma ha bisogno della collaborazione dello Studio per l invio telematico a mezzo ENTRATEL dovrà farci avere il file pronto all invio entro e non oltre il 12 dicembre p.v. Vi informeremo a stretto giro nel caso ci fossero sviluppi o nuove comunicazioni da parte del Ministero. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l occasione porge molte cordialità. Studio Corbella 6

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