LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
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1 CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI PAG. 2 IN SINTESI: La presente Informativa è dedicata ai chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate in merito ai nuovi adempimenti previsti in relazione agli acquisti senza IVA tramite dichiarazione d intento. In particolare si evidenzia che l Agenzia ha confermato l obbligo di applicare le nuove disposizioni e quindi di utilizzare il nuovo Mod. DI a decorrere dal , ferma restando la possibilità di adottare le nuove modalità già dal (giorno di pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia del software per l invio telematico della dichiarazione e della funzione per il riscontro, da parte del fornitore, dell avvenuta presentazione del modello da parte dell esportatore abituale). 1
2 LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI A) FONTI NORMATIVE Art. 20, D.Lgs. n. 175/2014 Provvedimento Agenzia Entrate Circolare Agenzia Entrate , n. 31/E B) PREMESSA Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. Semplificazioni, l obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d intento è stato trasferito in capo all esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare: all Agenzia delle Entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d intento emesse; al fornitore / Dogana la dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Per contro il fornitore può effettuare cessioni / prestazioni senza IVA solo dopo aver: ricevuto la dichiarazione d intento e la relativa ricevuta di presentazione all Agenzia delle Entrate, consegnategli dall esportatore abituale; riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale. Il fornitore dovrà altresì riepilogare nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni d intento ricevute. Con il Provvedimento , l Agenzia delle Entrate: ha approvato il nuovo Mod. DI per la dichiarazione d intento, le connesse istruzioni e le specifiche tecniche per l invio telematico. Di fatto detto modello ripropone la dichiarazione d intento di cui al DM , implementata con la richiesta di informazioni in merito alla tipologia del plafond utilizzato dall esportatore abituale e alle operazioni che hanno concorso alla formazione dello stesso; 2
3 ha disposto che le nuove modalità, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto del contribuente, sono obbligatorie a decorrere dal , fermo restando che: le stesse possono essere applicate dal , giorno di pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate del software Dichiarazione d intento nonché della funzione per il controllo, da parte del fornitore, dell avvenuta presentazione telematica del Mod. DI all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale; per le dichiarazioni inviate con le vecchie modalità entro l , ma con effetti successivi a detta data, sarà necessario provvedere all invio telematico dei dati secondo le nuove modalità. C) I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con la Circolare , n. 31/E l Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi ai nuovi adempimenti previsti in capo all esportatore abituale e al fornitore di quest ultimo, al regime sanzionatorio applicabile in caso di errato / omesso assolvimento degli stessi, nonché alla decorrenza della nuova disciplina, con particolare riferimento alla validità delle dichiarazioni d intento inviate dall esportatore abituale al fornitore in base alla normativa previgente relative (anche) ad operazioni che verranno effettuate dopo l In particolare l Agenzia precisa che: la verifica di avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale effettuata dal fornitore prima della cessione / prestazione senza IVA: attualmente può essere eseguita dal sito Internet dell Agenzia delle Entrate, tramite una funzione a libero accesso, inserendo il codice fiscale dell esportatore abituale e quello del cedente / prestatore, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica che l esportatore abituale ha inviato al fornitore; a regime potrà essere effettuata anche (in alternativa alla modalità di cui al punto precedente) consultando il proprio cassetto fiscale; 3
4 la sanzione dal 100% al 200% dell imposta di cui all art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, in base alla nuova disciplina risulta ora applicabile qualora: il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione d intento ed averne riscontrato l avvenuta presentazione all Agenzia delle entrate ; le nuove disposizioni non fanno venir meno gli altri adempimenti previsti in capo all esportatore abituale e al fornitore ed in particolare: permane l obbligo di tenuta dell apposito registro delle dichiarazioni d intento; il fornitore deve continuare ad indicare nelle fatture emesse oltre al regime di non imponibilità IVA, gli estremi della relativa dichiarazione d intento; fino all l esportatore abituale può inviare la dichiarazione d intento al fornitore in applicazione della previgente normativa, fermo restando che: a decorrere dal può applicare le nuove disposizioni, essendo disponibili il software per l invio telematico all Agenzia delle Entrate del Mod. DI e la funzione di controllo telematico delle ricevute di avvenuta presentazione; se la dichiarazione d intento inviata al fornitore con le vecchie modalità è relativa (anche) ad operazioni che verranno effettuate dal , l esportatore abituale dovrà provvedere da tale data all invio del relativo Mod. DI ed il fornitore dovrà verificare l avvenuta presentazione dello stesso prima di effettuare le cessioni / prestazioni senza IVA. Tali regole sono applicabili, di fatto, alle dichiarazioni d intento rilasciate dagli esportatori abituali a fine 2014 / inizio 2015 con validità annuale ( ). Nella citata Circolare n. 31/E l Agenzia precisa infatti che: eventuali dichiarazioni d intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1 gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all 11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina. In altre parole, la dichiarazione d intento inviata con le vecchie modalità (al fornitore) copre le operazioni effettuate fino all , per le quali il fornitore non deve verificare l avvenuta presentazione, prima di emettere la fattura. Decorso tale termine, ossia a decorrere dal , il fornitore potrà fatturare operazioni senza IVA solo se la relativa dichiarazione d intento risulta presentata telematicamente all Agenzia delle Entrate dall esportatore abituale. 4
5 D) IL NUOVO MODELLO DELLA DICHIARAZIONE D INTENTO DATI DEL DICHIARANTE / RAPPRESENTANTE Le prime due Sezioni del Mod. DI : Dati del dichiarante; Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione; sono riservate all indicazione dei consueti dati identificativi del soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione e dell eventuale rappresentante. In particolare si segnala che l esposizione dei dati del dichiarante non è differenziata tra persone fisiche e soggetti diversi. RECAPITI Compilando la Sezione Recapiti è possibile (facoltà) indicare il numero di telefono e/o l indirizzo di posta elettronica del dichiarante ovvero del rappresentante firmatario per eventuali richieste di chiarimento in merito ai dati indicati nella dichiarazione d intento. INTEGRATIVA Nel caso in cui sia necessario presentare una nuova dichiarazione d intento per correggere e/o integrare una dichiarazione precedentemente inviata, va compilata la Sezione Integrativa nella quale va: barrato l apposito campo; indicato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione da correggere / integrare. DICHIARAZIONE Nella Sezione Dichiarazione l esportatore abituale è tenuto ad indicare: per quale tipologia di operazioni, ACQUISTI ovvero IMPORTAZIONI, intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell IVA. 5
6 Con riferimento alle importazioni, le istruzioni rammentano che, come precisato nella RM , n , la dichiarazione d intento deve essere presentata in Dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo; l anno nel quale detti acquisti / importazioni saranno effettuati; la tipologia del bene ovvero del servizio che si intende acquistare / importare. Nella seconda parte della Sezione è necessario indicare la validità della dichiarazione, ossia se la stessa si riferisca: ad una sola operazione, di cui si deve indicare il relativo ammontare; più operazioni, fino a concorrenza dell ammontare da indicare nel corrispondente campo; più operazioni che saranno effettuate nell arco temporale indicato. DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE Nella presente Sezione è necessario: barrare il campo Dogana nel caso in cui la dichiarazione d intento si riferisca ad un importazione e quindi la stessa debba essere inviata alla Dogana; indicare i dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, cognome e nome ovvero denominazione / ragione sociale) del fornitore al quale l esportatore abituale invierà la dichiarazione d intento dopo aver trasmesso i relativi dati all Agenzia delle Entrate. 6
7 QUADRO A - PLAFOND Il quadro A Plafond è costituito da 3 Sezioni: Tipo ; Operazioni che concorrono alla formazione del plafond ; Impegno alla presentazione telematica. Nella Sezione Tipo va indicata la tipologia di plafond utilizzato dall esportatore abituale (fisso o mobile). Nella successiva Sezione Operazioni che concorrono alla formazione del plafond, se al momento dell invio della dichiarazione d intento: la dichiarazione IVA annuale è stata già presentata è sufficiente barrare la relativa casella senza compilare i restanti campi della Sezione; la dichiarazione IVA annuale non è stata ancora presentata, va indicata la tipologia delle operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond barrando la relativa casella: esportazioni; cessioni intraue; cessioni verso San Marino; operazioni assimilate alle cessioni all esportazione; Come di consueto, se l esportatore abituale non effettua direttamente l invio telematico della dichiarazione d intendo ed affida tale adempimento ad un intermediario abilitato, la Sezione Impegno alla trasmissione telematica va compilata con il codice fiscale e la firma dell intermediario nonché la data in cui lo stesso assume l impegno di effettuare la trasmissione della dichiarazione. 7
8 STAMPA DELLA DICHIARAZIONE D INTENTO DA INVIARE AL FORNITORE Si evidenzia che le istruzioni per la compilazione del modello precisano che l esportatore abituale può stampare (ed inviare) al proprio fornitore solo la prima parte della dichiarazione d intento, ossia il Mod. DI privo del quadro A. Per maggiori informazioni e assistenza CONTATTATECI Studio Busani 8
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