LA COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI NEL 2012 DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

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1 INFORMATIVA N APRILE 20 ADEMPIMENTI LA COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI NEL 202 DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE Art., commi da 8 a 42, Legge n. 296/2006 Provvedimento Agenzia Entrate Circolare Agenzia Entrate , n. /E Risoluzioni Agenzia Entrate , n. 7/E; , n. 60/E e , n. 04/E Entro il prossimo le strutture sanitarie private devono comunicare all Agenzia delle Entrate l ammontare dei compensi riscossi nel 202, per l attività medica e paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa. La comunicazione va spedita in via telematica utilizzando l apposito mod. SSP.

2 IF n pagina 2 di 5 L art., commi da 8 a 42, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha previsto l obbligo per le strutture sanitarie private di: 2 incassare i compensi in nome e per conto di professionisti esercenti l attività medica/paramedica e riversarli a questi ultimi. L Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. /E e nel Provvedimento ha precisato che per attività medica e paramedica si intende quella di: diagnosi, cura e riabilitazione resa nell esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 94, n. 265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della salute ; annotare i compensi incassati nella propria contabilità (a tal fine possono essere utilizzate opportune movimentazioni finanziarie in entrata ed in uscita) o in un apposito registro; comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate l ammontare complessivo dei compensi riscossi per ciascun professionista, utilizzando l apposito mod. SSP da inviare entro il 0.4 di ciascun anno con riferimento a quanto incassato nell anno precedente. L AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RISCOSSIONE ACCENTRATA Come sopra accennato, l obbligo in esame riguarda le strutture sanitarie private. In base al citato Provvedimento sono tali: le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l esercizio della professione medica o paramedica. Dalla citata Circolare n. /E e dalle Risoluzioni , n. 7/E, , n. 60/E e , n. 04/E, si desume che tra i soggetti obbligati, sono ricompresi: le strutture sanitarie private che noleggiano a medici esterni la sala operatoria e la relativa strumentazione per interventi di day hospital; le società di servizi che svolgono attività immobiliare (locazione dei locali da adibire a studi medici) e che offrono agli operatori sanitari anche servizi amministrativi, contabili ed organizzativi (ad esempio, servizio di segreteria funzionale allo svolgimento dell attività medica); gli odontoiatri/medici/dentisti organizzati in studi individuali o associati in quanto gli stessi sono da considerare a tutti gli effetti una struttura sanitaria privata. Risultano escluse dall obbligo in esame: le società immobiliari che affittano immobili a medici; le prestazioni rese dalla struttura sanitaria per il tramite del professionista per le quali la controparte del cliente è la struttura stessa. Infatti per rientrare nell ambito applicativo della normativa in esame è necessario un rapporto diretto tra il professionista ed il paziente; le prestazioni rese nell ambito di contratti di intramoenia. In tal caso infatti la prestazione è considerata erogata dalla struttura sanitaria poiché il medico/paramedico opera in base ad un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente. MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI CON IL SSN Nella citata Risoluzione n. 04/E l Agenzia ha chiarito che relativamente ai medici di medicina generale operanti in strutture sanitarie (ad esempio, nello stesso stabile vi sono più studi medici con una segreteria che si occupa dell organizzazione degli stessi), gli obblighi in esame:

3 IF n pagina di 5 non trovano applicazione, se le prestazioni sono effettuate nell ambito dell attività convenzionata con il SSN; trovano applicazione, se le prestazioni sono estranee alla convenzione con il SSN (ad esempio, visite specialistiche a pagamento). COMPENSI CORRISPOSTI DIRETTAMENTE DALL ASSICURAZIONE O DALLA CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA L Agenzia nella citata Risoluzione n. 60/E ha precisato che i compensi corrisposti direttamente da un assicurazione o Cassa di assistenza sanitaria del paziente vanno comunicati all Agenzia delle Entrate. Per tali fattispecie la struttura sanitaria non deve necessariamente essere in possesso della fattura emessa dal medico, da inviare all assicurazione / Cassa di assistenza che effettua il pagamento. È sufficiente che la stessa annoti nella propria contabilità o nell apposito registro gli estremi della fattura, le generalità del paziente e la dichiarazione di quest ultimo che il pagamento sarà effettuato dall assicurazione / Cassa di assistenza sanitaria. LA COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE (MOD. SSP) La comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nel 202 per conto di ciascun medico / paramedico, va effettuata utilizzando il mod. SSP, che si compone di un Frontespizio e del quadro A. Nel Frontespizio oltre ai dati della struttura sanitaria privata e del sottoscrittore, dell anno cui si riferisce la comunicazione, del tipo di comunicazione ( Comunicazione - primo invio della comunicazione o Sostitutiva ), va indicato il numero di percipienti nonché i dati relativi all impegno alla presentazione telematica. Nel quadro A sono richiesti i seguenti dati: dati identificativi dei medici / paramedici (codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita) che hanno svolto l attività di lavoro autonomo nella struttura sanitaria privata; importo dei relativi compensi complessivamente riscossi dalla stessa in nome e per conto di ciascun professionista. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO La comunicazione relativa al 202 va spedita esclusivamente in via telematica, entro il prossimo A tal fine l invio può essere effettuato: direttamente dalla struttura sanitaria privata. In tal caso nella sezione Impegno alla presentazione telematica va indicato il codice ; ovvero tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice 2. È considerato tempestivamente presentato il modello inviato entro il 0.4 ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto. A seguito dell invio, l Agenzia rilascia, come di consueto, un apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione. Esempio Nella struttura sanitaria privata Villa azzurra spa (C.F. / p.iva e rappresentante legale dott. Rossi Mario) esercitano la professione medica autonoma professionisti. Nel corso del 202 la struttura sanitaria ha incassato per gli stessi i seguenti importi complessivi: dott. Gialli Lorenzo dott.ssa Rosa Marta dott. Colli Paolo

4 IF n pagina 4 di 5 Il mod. SSP va così compilato: X V i l l a a z z u r r a s p a R S S M R A 6 5 C 2 5 E R R o s s i M a r i o x M a n t o v a M N M a r i o R o s s i G L L L N Z 6 B 2 0 L 7 8 N G i a l l i L o r e n z o M V e r o n a V R R S O M R T 7 C 5 5 D M R o s a M a r t a F G e n o v a G E C L L P L A 5 5 D 4 I U C o l l i P a o l o M S o n d r i o S O

5 IF n pagina 5 di 5 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA È possibile correggere/modificare i dati contenuti in una comunicazione già inviata presentando un nuovo modello, in sostituzione di quello precedente. A tal fine è necessario: 2 barrare la casella Sostitutiva della sezione TIPO DI COMUNICAZIONE presente nel Frontespizio; riportare tutti i dati esposti nella comunicazione originaria opportunamente corretti e/o integrati; indicare nell apposito riquadro il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire. La comunicazione sostitutiva va trasmessa entro i termini ordinari di presentazione del modello e quindi entro il REGIME SANZIONATORIO In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati in esame è applicabile la sanzione da 258 a prevista dall art., comma, lett. a), D.Lgs. n. 47/97.

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