ELENCHI CLIENTI/FORNITORI 2011 scadenza 30 aprile 2012

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ELENCHI CLIENTI/FORNITORI 2011 scadenza 30 aprile 2012"

Transcript

1 ELENCHI CLIENTI/FORNITORI 2011 scadenza 30 aprile 2012 IN BREVE L art. 21, DL n. 78/2010, ha introdotto l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a ovvero (al lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura e quindi documentate da scontrino / ricevuta fiscale. L obbligo in esame riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi che quelle effettuate con acquirenti / committenti privati. In merito al 2011 va evidenziato che per le operazioni rese / ricevute in tale anno, è disposta l esclusione dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino / ricevuta fiscale effettuate fino al (termine prorogato al ). Conseguentemente, l obbligo di rilevazione delle operazioni documentate da scontrino/ ricevuta fiscale, decorre dalle operazioni effettuate dall COMUNICAZIONE CLIENTI FORNITORI PER IL 2011 Tipologia operazione Con obbligo di fattura (netto IVA) Documentate da scontrino / ricevuta fiscale (lordo IVA) Periodo Termine invio Va evidenziato che l art. 2, comma 6, DL n. 16/2012, Decreto c.d. Semplificazioni fiscali ha previsto dal 2012, l obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fini IVA: A prescindere dal relativo ammontare (pari o superiore a ovvero inferiore) per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; Di ammontare pari o superiore a (al lordo IVA) se per le stesse non è previsto l obbligo di emissione della fattura. Di fatto, dunque, con riguardo alle operazioni per le quali è obbligatoria l emissione della fattura, analogamente ai vecchi elenchi clienti - fornitori, dovrà essere comunicato l importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente / fornitore, indipendentemente dall ammontare unitario di ciascuna fattura.

2 SOGGETTI OBBLIGATI L obbligo in esame riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi). Come precisato nella Circolare , n. 24/E, l obbligo interessa anche: I soggetti (imprese / lavoratori autonomi) in contabilità semplificata; Gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole ai sensi dell art. 4, DPR n. 633/72; I soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente; I curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; I soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l opzione ex art. 36- bis, DPR n. 633/72 usufruendo dell esonero dagli adempimenti IVA; I soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000. L Agenzia ha precisato altresì che i contribuenti minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 116, Legge n. 244/2007 sono esonerati dall obbligo di comunicazione. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute: Rilevanti ai fini IVA; Documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale; I cui corrispettivi in base a quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a / per le operazioni non soggette all obbligo di fatturazione (dall ). In particolare l Agenzia nella Circolare n. 24/E ha evidenziato che: L adempimento in esame riguarda le operazioni: Rese a soggetti nei cui confronti sono emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti); Ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori); Rese a soggetti nei cui confronti non sono emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia a consumatori finali (compresi imprese / lavoratori autonomi che hanno acquistato beni non rientranti nell attività d impresa / lavoro autonomo). Sono rilevanti ai fini IVA le operazioni: Imponibili; Non imponibili in caso di cessioni all esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali di cui, rispettivamente, agli artt. 8 (escluso il comma 1, lett. a e b), 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72, DPR n. 633/72; Esenti ex art. 10, DPR n. 633/72. Sono escluse dall adempimento in esame, le operazioni fuori campo di applicazione dell IVA per le quali non sussiste il requisito soggettivo, oggettivo o territoriale. Da ciò deriva quindi anche che non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia.

3 Così, ad esempio, l operatore italiano che effettua un servizio generico a favore di un impresa tedesca non deve comunicare l operazione ai fini in esame in quanto la stessa si considera effettuata in Germania (Stato del committente soggetto passivo IVA) e non è assoggettata ad IVA in Italia. L Agenzia precisa inoltre che vanno comunicate anche le operazioni: Soggette al regime del margine; Per le quali si applica il reverse charge ; Consistenti nella cessione gratuita o destinazione a finalità estranee all impresa di beni che formano oggetto dell attività, la cui base imponibile è definita ex art. 13, DPR n. 633/72. LA SOGLIA DI / In merito all individuazione della soglia di / 3.600, nella Circolare n. 24/E l Agenzia ha precisato che: Per i soggetti tenuti a certificare le operazioni con la fattura senza l obbligo di indicare separatamente l IVA, quali le agenzie di viaggi ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, va fatto riferimento al limite di 3.600; In linea generale va fatto riferimento ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali salvo che specifiche disposizioni normative non prevedano l applicazione del criterio del «valore normale» di cui all articolo 13, comma 3 [DPR n. 633/72] ; Non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA ; Nei casi di applicazione del regime del margine per i beni usati ex art. 36, DL n. 41/95, va comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l imposta, restando non rilevante la quota dell importo non soggetta ad IVA. CONTRATTI CON CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI COLLEGATI Al fine di determinare il superamento o meno della soglia, in presenza di: Contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, ecc.) va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un intero anno solare; Contratti tra loro collegati, va fatto riferimento al corrispettivo relativo all intera operazione nel suo complesso. In merito l Agenzia ha precisato che: Il collegamento negoziale tra più contratti può essere previsto sia da disposizioni normative che dalle condizioni contrattuali fissate autonomamente dalle parti e, ai fini in esame, rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento ; Va comunicato soltanto l importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell anno di riferimento compilando un unica riga del tracciato record; La data dell operazione è quella di registrazione dell ultima operazione resa/ricevuta nell anno di riferimento e, se non è prevista la registrazione, la data in cui l operazione si considera effettuata ai sensi dell art. 6, DPR n. 633/72.

4 L Agenzia evidenzia che i criteri indicati per le operazioni collegate valgono anche per le operazioni singole di importo unitario pari o superiore ai limiti indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi. Da ciò consegue che: nel caso di cessioni di beni per un importo di euro, con fatturazione nell anno di riferimento di un unico acconto di euro, nel tracciato record dovrà essere indicata l unica operazione resa e ricevuta nell anno, pari a euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo «data dell operazione» la data di registrazione dell operazione stessa. OPERAZIONI ESCLUSE Sono escluse dalla comunicazione in esame: Le importazioni; Le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72, per le quali sussiste l obbligo di emissione della bolletta doganale. Sul punto la Circolare n. 24/E ha chiarito che la comunicazione va effettuata nel caso di: Cessioni (anche tramite commissionari) ad esportatori abituali ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR, n. 633/72, con utilizzo del plafond; C.d. triangolazioni comunitarie ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA; Le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list individuati dai DDMM e , in quanto già oggetto di monitoraggio con gli specifici elenchi; Le operazioni già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc.). Sul punto si rammenta che l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 28/E ha specificato che: Sono esenti dall obbligo le operazioni riguardanti le cessioni di immobili; Vanno comunicate le cessioni di autoveicoli in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell Anagrafe tributaria; Le operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) se il pagamento del corrispettivo è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. Tuttavia in presenza di pagamento effettuato con carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, sussiste l obbligo di comunicazione dell operazione: Le operazioni effettuate/ricevute in ambito UE, in quanto risultano già monitorate dall'agenzia delle Entrate tramite i noti modd. Intra; I passaggi interni di beni documentati da fattura

5 DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE In merito ai dati da riportare nella comunicazione si rammenta che l Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E ha precisato che l ammontare deve tener conto delle note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72. In particolare: l operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l importo dell operazione, inizialmente superiore al limite di euro scende al di sotto di detto limite; se invece l importo dell operazione è in origine superiore al limite dei euro e con la nota di variazione in diminuzione l importo rimane comunque superiore al limite stesso, l operazione va comunicata al netto dell importo stornato. Analogamente l operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l importo, inizialmente inferiore al limite di euro, supera detto limite. Nell ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l importo sarà indicato in quella relativa all anno in cui la nota di variazione è stata emessa. Quanto sopra può essere così schematizzato: Importo operazione originaria Nota di accredito ( 300) ( 800) - - Nota di addebito Totale operazione Obbligo comunicazione NO SI SI SPECIFICI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Di seguito si riportano, in sintesi, i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con specifici Documenti pubblicati sul proprio sito Internet. Fattispecie Contratti collegati Contratti Consorzio Modalità di comunicazione In presenza di 2 contratti collegati tra loro, singolarmente di importo inferiore al limite (ad esempio, ciascuno), anche se stipulati in 2 anni diversi, al fine di verificare il limite di 3.000/3.600 è necessario considerare il valore complessivo. In particolare, quale modalità di pagamento di detti importi va indicato il codice 2 = importo frazionato. Nell ambito di un contratto stipulato: - Dal Consorzio con il committente può essere prevista l erogazione di un servizio contrattualizzato in diverse operazioni. Dette operazioni vanno comunicate, anche se singolarmente di importo inferiore al limite, se riconducibili al contratto originario di importo pari/superiore al limite. In particolare per le stesse va utilizzato il codice 2 = importo frazionato quale modalità di pagamento; - Dal Consorzio con i consorziati, la comunicazione delle operazioni, anche se singolarmente inferiori al limite, va effettuata se il singolo contratto con il consorziato è di valore pari/superiore al limite. Ciò significa che rileva la somma dei corrispettivi previsti dal contratto

6 Contratti con corrispettivi periodici Contribuenti minimi e fuoriuscita dal regime Fatture ricevute da contribuenti minimi Corrispettivi SNAI Corrispettivi farmacie per distinte ASL Data dell operazione precedente a quella di registrazione stipulato da ciascun consorziato. In caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc. dai quali, nell anno, derivano corrispettivi di importo pari/superiore al limite, è prevista la comunicazione dell importo complessivo a prescindere dalle modalità di pagamento (frazionato o in unica tranche), indicando, quale data dell operazione la data dell ultima operazione effettuata/ricevuta nell anno di riferimento. Se più agevole, è possibile comunicare ogni singola operazione. L esonero dall adempimento in esame per i contribuenti minimi viene meno quando il regime cessa di avere efficacia. Nel caso in cui ciò avvenga in corso d anno il contribuente è obbligato a comunicare le operazioni sopra soglia effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l applicazione del regime. Considerato che la decadenza dal regime dei minimi si può verificare: - in corso d anno se si conseguono ricavi/compensi superiori a ; - dall anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti ex art. 1, commi da 96 a 116, Legge n. 244/2007, in tutti gli altri casi l obbligo di comunicazione può sorgere in corso d anno solamente nel caso in cui si conseguano ricavi/compensi superiori a Il soggetto passivo IVA tenuto alla comunicazione in esame deve ricomprendere nella stessa anche le fatture d acquisto ricevute da un contribuente minimo (senza IVA) se di importo pari/superiore al limite. Dette fatture, infatti, anche se senza imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA e l esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Poiché sono operazioni rilevanti ai fini IVA, se superano il limite, devono essere comunicati anche: - I corrispettivi che scaturiscono dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, TULPS; - Le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi; - I corrispettivi derivanti dalle giocate al Lotto dei soggetti privati. Se superano il limite, devono essere comunicati anche i corrispettivi rilevanti ai fini IVA emessi dalle farmacie a fronte dell incasso delle distinte riepilogative ASL. La data dell operazione da indicare negli elenchi è normalmente la data di registrazione della relativa fattura. Il contribuente può tuttavia scegliere di fare riferimento alla data di effettuazione dell operazione che può essere antecedente rispetto alla data di registrazione. Da tale scelta può quindi derivare che la data riportata nell elenco sia relativa all anno precedente a quello cui si riferisce l elenco stesso. Così, ad esempio, per le fatture differite emesse entro il per cessioni effettuate a dicembre 2011, nell elenco per il 2012 potrà

7 Dispensa adempimenti IVA per operazioni esenti Cessioni con fattura differita Autofatture per omaggi Fatture cointestate Fatture con sconto Operazioni con applicazione del reverse charge risultare: - L anno 2012, avendo scelto la data di registrazione quale data dell operazione ; - L anno 2011 avendo scelto la data di effettuazione quale data dell operazione. L Agenzia specifica infatti che il software di controllo dei file che formano la comunicazione ammette date che siano dell anno in corso o di quello immediatamente precedente per i casi in cui si sia optato per l indicazione della data di effettuazione dell operazione. I soggetti esonerati dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 sono tenuti alla comunicazione delle operazioni sopra soglia. L obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l esonero ex art. 36- bis. In particolare è specificato che vanno sempre comunicate le operazioni attive e passive esenti se di importo superiore alla soglia stabilita (3000/3600 euro); soglia che è sempre di 3000 euro in presenza di fatture emesse dietro richiesta del cliente. Con riferimento alle cessioni documentate da più ddt (o da altro documento equipollente) riepilogate in un unica fattura differita, al fine di verificare il superamento del limite di va considerata esclusivamente la fattura riepilogativa differita (e non ogni singola operazione documentata da ddt). Tale fattura va intesa come il documento che rappresenta l operazione oggetto di comunicazione. Come chiarito nella Circolare n. 28/E, nel campo data dell operazione va indicata la data di registrazione dell operazione, la quale è pertanto rappresentata dalla data della fattura differita. Nella comunicazione vanno ricomprese anche le cessioni gratuite di beni rientranti nell attività propria dell impresa (omaggi), documentate con l emissione (per ogni cessione o globale mensile) della specifica autofattura. In tal caso, nel campo relativo al codice fiscale della controparte va riportata la partita IVA dell impresa cedente. In caso di fatture cointestate l operazione va comunicata distintamente per ogni cointestatario. Per verificare il superamento del limite di è necessario considerare l importo totale della fattura. Se l importo relativo al singolo cointestatario è inferiore al predetto limite, nel campo Modalità di pagamento va indicato Importo frazionato. Per verificare il superamento del limite di 3.000, in caso di emissione di una fattura/nota di variazione che prevede sin dall origine uno sconto condizionato sull importo totale del documento, va fatto riferimento al valore corrispondente alla somma incassata e pertanto, va considerata la fattura al netto dello sconto. Per le operazioni assoggettate al reverse charge (ad esempio, cessioni di oro, subappalti in edilizia, cessioni di fabbricati strumentali con opzione imponibilità, ecc.) nelle quali l imposta non è indicata in fattura in quanto assolta dall acquirente / committente, la rilevanza ai fini

8 Fatture riepilogative di più operazioni di diversa tipologia Codice fiscale soggetto privato Operazione con soggetti privati Note di accredito Note di addebito e superamento limite nell anno successivo Note di variazione di fatture non trasmesse Servizi accessori a importazioni / esportazioni, operazioni Ue Passaggi interni attività separate dell elenco va verificata con riferimento al limite di Se in una fattura sono presenti più operazioni di diversa natura (cessioni e prestazioni di servizi, accessorie / non accessorie), la fattura va comunicata se il totale delle operazioni è di importo pari o superiore al limite di La tipologia della operazione (1 = cessione di beni, 2 = prestazione di servizi) da indicare è quella prevalente. In caso di operazioni effettuate con soggetti privati, se nell elenco il codice fiscale riportato: - È formalmente errato, l intero elenco viene scartato; - È formalmente corretto anche se non presente in archivio, l elenco non viene scartato. Nel caso di contratti collegati, di appalto, fornitura, somministrazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici nonché prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti privati a decorrere dall , per il superamento del limite di vanno considerate solo le operazioni effettuate da tale data. Non assumono, quindi, rilevanza quelle effettuate dall 1.1 al È confermato, come chiarito nella Circolare n. 24/E, che: - Le fatture vanno indicate nell elenco al netto delle relative note di variazione effettuate nello stesso anno; - Il numero della fattura oggetto di rettifica non è obbligatorio. Nei campi Data dell'operazione e Numero della Nota di Variazione vanno indicate quindi solo le note di variazione relative ad operazioni già comunicate. L operatore ha la facoltà di indicare nell elenco le operazioni che risultano di importo inferiore a in quanto al netto delle note di addebito emesse/ricevute dall 1.1 al 30.4 dell anno successivo a quello di riferimento dell elenco. Nei campi relativi alle variazioni a credito o a debito non devono essere ricompresi gli imponibili originari delle fatture non comunicate in quanto di importo inferiore a Vanno indicate soltanto le variazioni in aumento relative a fatture di anni precedenti, non oggetto di comunicazione in quanto di importo inferiore a 3.000, a seguito delle quali l operazione originaria diviene pari o superiore a Le prestazioni accessorie ad un importazione/ esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate nell elenco se di importo pari/superiore a Per la verifica di tale limite non vanno considerate le spese escluse IVA ex art. 15, DPR n. 633/72, quali, ad esempio, i diritti doganali. È confermato che le operazioni relative a passaggi interni di beni tra attività separate sono escluse dall'obbligo di comunicazione. L'operazione documentata da una ricevuta fiscale emessa ad un

9 Ricevute fiscali emesse a soggetti passivi IVA Esclusione per gli operatori che svolgono attività di noleggio e/o locazione soggetto passivo IVA (ad esempio, la ricevuta fiscale emessa da un albergo ad un'impresa) va indicata nell elenco, evidenziando separatamente imponibile e IVA. A tal fine va effettuato lo scorporo dell imposta dal totale indicato nella ricevuta fiscale. Per gli operatori esercenti attività di noleggio e/o locazione di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili l obbligo di effettuare la relativa comunicazione decorre dai contratti stipulati dal Per le operazioni di noleggio e/o locazione del 2010 (pari o superiori a ) e del 2011, limitatamente al periodo (pari o superiori a / 3.600), è necessario presentare l elenco clienti - fornitori. Operatori che svolgono marginalmente l attività di noleggio e/o locazione Dati relativi allo spesometro Gli operatori esercenti più attività, tra cui anche quella di noleggio e/o locazione (ad esempio, autoriparatore che noleggia a pagamento l auto sostitutiva), devono trasmettere: - La comunicazione per l attività di noleggio e/o locazione, ancorché tale attività sia svolta in via marginale; - L elenco clienti - fornitori, per le altre attività. I soggetti obbligati alla comunicazione dei contratti di noleggio e/o locazione e dell elenco clienti - fornitori, possono inviare: - 2 comunicazioni separate rispettando le relative scadenze; - La comunicazione relativa al noleggio/locazione contenente anche i dati relativi ai clienti - fornitori. In tal caso va rispettata la scadenza per la comunicazione relativa al noleggio/locazione. Prestazioni ricevute da società di leasing ed operatori che effettuano noleggio e/o locazione Codici fiscali errati Contratti di compravendita di immobili I soggetti utilizzatori devono ricomprendere nell elenco clienti - fornitori i dati dei beni utilizzati in leasing / noleggio / locazione. Infatti l esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio, è soggettivo. In presenza di un codice fiscale errato che blocca l invio del file relativo alla comunicazione dei beni in leasing / noleggio / locazione e all elenco clienti - fornitori va eliminata la relativa posizione. Per il mancato invio del codice fiscale per comunicazione errata o rifiutata da parte del contribuente non è sanzionabile l intermediario. Sono escluse dall elenco clienti - fornitori le fatture d acconto e saldo emesse da un impresa edile relative alla cessione di immobili il cui contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno. Se le fatture relative agli acconti sono annotate nell anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare.

10 Contratti a corrispettivi periodici con corrispettivo annuale non determinato Contratti di durata con corrispettivi periodici che comprendono più annualità Nell elenco clienti - fornitori vanno comunicate, tra l altro, le operazioni relative ai contratti a corrispettivi periodici se il relativo corrispettivo annuale è pari o superiore al limite previsto ( / 3.600). Se il contratto non prevede l importo annuo va fatto riferimento ai corrispettivi annui dovuti in un anno solare. Tra i contratti a corrispettivi periodici con importo annuo indeterminato, vanno ricompresi: - Il contratto di agenzia, nel quale la percentuale stabilita per le provvigioni è determinata alla conclusione dell operazione di intermediazione; - Il contratto di assistenza periodica delle fotocopiatrici, dove, salvo l intervento di assistenza eseguito periodicamente o a chiamata, il corrispettivo è determinato in base al numero delle fotocopie eseguite; - I contratti di affidamento di servizi continuativi (ad esempio, prestazioni di trasporto merci) per i quali sono previsti corrispettivi in base ai beni trasportati, piuttosto che in base alle percorrenze eseguite. Per i contratti di durata con corrispettivi periodici che comprendono più annualità (ad esempio, manutenzione periodica, leasing, contratti di pulizia) il superamento del limite previsto ( / 3.600) va verificato con riferimento al corrispettivo rapportato ad anno. Esempio 1 Un contratto di assistenza periodica prevede una durata dal al e un corrispettivo di , da addebitare mensilmente con fattura di Ciò comporta quindi che il corrispettivo per l anno: è pari a (2.700 x 10); è pari a (2.700 x 2). L elenco clienti fornitori va presentato sia per il 2010 ( > ) che per il 2011 (5.400 > 3.000). Contratto di fornitura di servizi contabili e amministrativi Esempio 2 Un contratto di assistenza e manutenzione periodica iniziato nel 2010 con scadenza nel 2012 e corrispettivo annuo di In questo caso per il 2011 il limite di è superato e pertanto va presentato l elenco clienti fornitori. La fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali può essere effettuata sulla base di un unico contratto ovvero di più contratti che prevedono l erogazione di diversi servizi (ad esempio, tenuta della contabilità, compilazione cedolini paga, redazione e trasmissione dichiarazioni fiscali) per una durata prestabilita (ad esempio, annuale). I correlati corrispettivi possono essere individuati in base al numero delle registrazioni e sono addebitati e fatturati con cadenza periodica (ad esempio, mensile o trimestrale). Tali contratti vanno considerati contratti collegati e quale Modalità di pagamento va utilizzato il codice 3.

11 Autoconsumo Operazioni ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72 Contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a SAL Rientrano nell obbligo in esame anche le operazioni di autoconsumo, sempreché di importo non inferiore al limite previsto. Le operazioni di cui all art. 74, comma 1, DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali operazioni fuori campo IVA, sono escluse dall obbligo. In edilizia sono frequenti i contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a stato di avanzamento lavori (SAL). In merito é possibile che: - Il contratto abbia una durata che rientra nello stesso anno. In tal caso ai fini dell elenco clienti - fornitori è rilevante il corrispettivo indicato nel contratto. Se lo stesso supera il limite previsto rilevano le operazioni effettivamente effettuate e registrate nell anno, anche se di importo inferiore a tale limite (il codice Modalità di pagamento é 3 ); - Il contratto abbia una durata che comprende 2 anni (ad esempio, contratto stipulato a settembre 2011 con durata fino ad aprile 2012) e prevede un corrispettivo pari o superiore al limite previsto. In tal caso va evidenziato che: - Non è possibile individuare il corrispettivo dovuto nell anno; - Il contratto può prevedere la fatturazione a SAL (stato avanzamento lavori). Se non é possibile individuare il corrispettivo relativo all anno l elenco clienti - fornitori va trasmesso con riferimento al corrispettivo dovuto per l intera durata del contratto se è sopra soglia a prescindere dalla presenza o meno di SAL. Operazioni collegate alla raccolta delle giocate con apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, TULPS Note di variazione Come specificato nella Circolare , n. 21/E nei rapporti sorti in forza del contratto con un Concessionario della rete telematica, i compensi attribuiti rispettivamente al gestore ed agli esercenti sono considerati corrispettivi esenti IVA ai sensi dell art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72, non soggetti all obbligo di fatturazione. Pertanto i corrispettivi in esame: - Non vanno compresi nell elenco clienti fornitori per il 2010, se non fatturati; - Per il 2011 sono comunicati con riferimento al totale annuo, distinto per soggetto percettore, quali corrispettivi periodici, con l indicazione della Modalità di pagamento 3. Con riferimento al campo Credito/Debito previsto nel tracciato record per le note di variazione relative ad operazioni di anni precedenti (record di tipo 4 e 5) è evidenziato che: - Le note di credito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera C comportano sempre una riduzione dell imponibile o dell imposta; - Le note di debito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la

12 Operazioni ex art. 7, DPR n. 605/73 Rapporti continuativi tra imprese Autotrasportatori Attività separate e costi promiscui Utilizzatori beni in leasing / noleggio / locazione lettera D comportano sempre un aumento dell imponibile o dell imposta. Sono escluse dall obbligo in esame le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73. L esclusione non riguarda solo i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, ma interessa anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per la quasi totalità delle comunicazioni all Anagrafe Tributaria, tra le quali, rientrano, a titolo esemplificativo, i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modd. Intra. Fanno eccezione le operazioni relative ai contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva dell esonero. Nel caso di rapporti continuativi tra imprese è necessario distinguere le seguenti ipotesi: - Presenza di un contratto (scritto o, come evidenziato nella Circolare n. 28/E, quesito 2.2, anche concluso verbalmente), in base al quale tutte le forniture effettuate nell anno possono essere considerate collegate. In tal caso va verificato il superamento o meno del limite dell importo complessivo delle fatture. Sono equiparati al contratto gli ordini di valore prestabilito ; - Assenza del contratto, ossia di un accordo che impegna le parti ad un rapporto continuativo. In tal caso le singole operazioni (o meglio le singole fatture) sono considerate autonome e pertanto la verifica del superamento o meno del limite va effettuata singolarmente, così come desumibile dalla risposta al quesito 2.2. Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che ai sensi dell art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione può essere fatta in relazione al momento in cui le fatture sono registrate. In caso di esercizio di 2 attività con contabilità separata, ex art. 36, DPR n. 633/72, la fattura ricevuta relativa a costi promiscui va comunicata unitariamente ancorché la stessa sia stata registrata (per la rispettiva quota) in entrambe le attività. Ai fini della verifica del rispetto del limite va fatto riferimento, infatti, a quanto indicato in fattura al netto di eventuali voci fuori campo IVA. Per la fattispecie in esame non è quindi possibile effettuare la comunicazione utilizzando 2 record di dettaglio. Riprendendo il precedente quesito contenuto nel Documento l Agenzia ritorna sull argomento relativo al rapporto tra la comunicazione da parte delle società di leasing / operatori che svolgono attività di noleggio e/o locazione e l elenco clienti - fornitori

13 Operazioni esenti e dispensa adempimenti Cessione beni usati e regime del margine Acquisti effettuati da privati con carta di credito in capo ai soggetti utilizzatori di tali beni. Innanzitutto l Agenzia evidenzia che i dati da comunicare nell ambito degli elenchi clienti - fornitori riguardano le operazioni attive e le operazioni passive. Con tale modalità la stessa operazione viene pertanto comunicata, per finalità di incrocio del dato, sia dal cedente / prestatore sia dall acquirente. L esonero dagli elenchi relativamente ai dati dei contratti di leasing / noleggio / locazione è collegato con la specifica e più dettagliata comunicazione imposta ai soggetti esercenti tali attività. L esonero è pertanto disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio. I soggetti utilizzatori devono comunque ricomprendere nell elenco clienti - fornitori i dati dei beni utilizzati in leasing / noleggio / locazione. Per le operazioni esenti in regime di dispensa ai sensi dell art. 36-bis, DPR n. 633/72, per le quali non sussistono obblighi di fatturazione e di registrazione, nel campo data dell operazione della comunicazione va indicata la data di registrazione dell operazione effettuata nell anno di riferimento ovvero, in assenza dell obbligo di registrazione, la data di cui all art. 6 del d.p.r. n. 633/72 (ossia la data di effettuazione dell operazione). Nella Circolare n. 24/E, in merito alle operazioni rientranti nel regime del margine, è stato chiarito che nella comunicazione in esame va compresa solo la base imponibile senza tener conto della quota fuori campo IVA. È possibile comunicare l intero corrispettivo, se di importo pari o superiore al limite indipendentemente dal metodo di calcolo del margine (analitico, forfetario o globale). Per gli acquisti effettuati da privati con carte di credito, di debito o prepagate in capo all operatore finanziario (gestore delle stesse) è previsto uno specifico obbligo di comunicazione da effettuare con le modalità contenute nel Provvedimento In capo all esercente che ha concluso l operazione con il cliente privato non sussiste alcun obbligo, ancorché lo stesso abbia emesso fattura. L operatore finanziario dovrà comunicare unicamente le singole operazioni pari o superiori a non potendo verificare eventuali operazioni collegate che singolarmente sono sotto soglia ma globalmente sopra soglia. COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA / INTEGRATIVA Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già inviata a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente. In merito l Agenzia delle Entrate ha fornito la seguente precisazione. Annullamento di Con l invio di una comunicazione è possibile inviare più file e ciascun

14 una comunicazione inviata file può contenere i dati relativi a più contribuenti. Qualora sia necessario annullare i dati inviati con una comunicazione con più file va tenuto presente che: - È possibile annullare anche un solo file; - Non è possibile annullare solo parte di un file. Conseguentemente, se un file contiene i dati relativi a più soggetti non è possibile annullare soltanto i dati di uno dei contribuenti. Scaduto il suddetto termine, in presenza delle condizioni previste dall art. 13 D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso. Si rammenta che, in caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da 258 a prevista dall art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. A cura del dott. Zanato Francesco (Area Fiscale Confapi Padova) Per maggiori informazioni: referente Rosaria Livieri info@venetopiu.it Tel

L Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento con il quale sono stati forniti i chiarimenti di seguenti riportati:

L Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento con il quale sono stati forniti i chiarimenti di seguenti riportati: L Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento con il quale sono stati forniti i chiarimenti di seguenti riportati: Contratti collegati Contratti Consorzio Contratti con corrispettivi periodici Contribuenti

Dettagli

GLI ULTIMI CHIARIMENTI PER I NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI

GLI ULTIMI CHIARIMENTI PER I NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI INFORMATIVA N. 241 27 OTTOBRE 2011 IVA GLI ULTIMI CHIARIMENTI PER I NUOVI ELENCHI CLIENTI/FORNITORI Art. 21, DL n. 78/2010 Circolare Agenzia Entrate 30.5.2011, n. 24/E Documento Agenzia Entrate 11.10.2011

Dettagli

OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari

OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari Informativa per la clientela di studio N. 121 del 26.10.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Spesometro: le operazioni particolari Con il presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011 Informativa n. 22 del 16 giugno 2011 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e

Dettagli

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 15/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) per l anno 2014 dovrà essere presentata entro

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

SPESOMETRO ANNO 2013

SPESOMETRO ANNO 2013 Tipologia: FISCO Protocollo: 2005414 Data: 28.03.2014 Oggetto: spesometro anno 2013 SPESOMETRO ANNO 2013 Gentile Associato, come noto, l art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l obbligo

Dettagli

Bologna, 30 marzo 2015. Circolare n. 06/2015. Oggetto: Spesometro 2015

Bologna, 30 marzo 2015. Circolare n. 06/2015. Oggetto: Spesometro 2015 Dott. Rag. Giorgio Palmeri Rag. Tiberio Frascari Dott. Fabio Ceroni Dott. Carlo Bacchetta Dott. Mariangela Frascari Dott. Marta Lambertucci Dott. Lorenzo Nadalini Dott. Simone Pizzi Rag. Marinella Quartieri

Dettagli

Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori

Spesometro - La comunicazione clienti-fornitori Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen Bolzano T 0471.306.411 F 0471.976.462 E info@interconsult.bz.it I www.interconsult.bz.it

Dettagli

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI Bergamo, marzo 2014 CIRCOLARE N. 9/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) costituisce un adempimento da considerarsi a

Dettagli

Quanto sopra può essere così schematizzato:

Quanto sopra può essere così schematizzato: Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli - Commercialista Tel. 0586-891762 Rag. Michele Cinini - Commercialista Fax 0586-882512 Rag.

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 152 del 10 Ottobre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Appuntamento con lo spesometro: 12.11.2013 per i contribuenti IVA mensili o 21.11.2013 per i contribuenti IVA trimestrali

Dettagli

SPESOMETRO 2014. Nella tabella seguente riportiamo i dati utili per la predisposizione della Comunicazione: Dati utili all adempimento

SPESOMETRO 2014. Nella tabella seguente riportiamo i dati utili per la predisposizione della Comunicazione: Dati utili all adempimento Comunicazione del 27/03/2014 SPESOMETRO 2014 Gentili Clienti, il 10 aprile 2014, per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile e il 22 aprile 2014, per gli altri soggetti, scade il termine

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare numero 04 del 3 febbraio del 2012 Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2011 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere

Dettagli

I NUOVI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI E I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

I NUOVI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI E I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMATIVA N. 133 01 GIUGNO 2011 IVA I NUOVI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI E I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Art. 21, DL n. 78/2010 Provvedimenti Agenzia Entrate 22.12.2010 e 14.4.2011 Circolare

Dettagli

Circolare n. 5 del 27 marzo 2015

Circolare n. 5 del 27 marzo 2015 Circolare n. 5 del 27 marzo 2015 Spesometro 2015 (operaziionii 2014), da trasmettere entro iill 10/20 dii apriille 2015 L art. 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto l obbligo, per i soggetti

Dettagli

NUOVI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI

NUOVI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI NUOVI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI L art. 21, DL n. 78/2010, al fine di contrastare l evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto un nuovo adempimento, quello di comunicare telematicamente

Dettagli

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Dott. Rag. MORATELLI Pietro Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato

Dettagli

- 10/04/2015 per i contribuenti iva mensili; - 20/04/2015 per tutti gli altri contribuenti.

- 10/04/2015 per i contribuenti iva mensili; - 20/04/2015 per tutti gli altri contribuenti. INFORMATIVA N. 5 / 2015 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: COMUNICAZIONE ELENCO CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO) ANNO 2014 Riferimenti Legislativi: Art. 21, D.L. n. 78/2010; Provvedimento Agenzia

Dettagli

OGGETTO: Check-list per la raccolta dati dello spesometro ordinario

OGGETTO: Check-list per la raccolta dati dello spesometro ordinario Informativa per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Check-list per la raccolta dati dello spesometro ordinario Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Circolare n. 33. del 10 ottobre 2013

Circolare n. 33. del 10 ottobre 2013 Circolare n. 33 del 10 ottobre 2013 Spesometro, operazioni con paradisi fiscali, contratti di leasing, locazione e noleggio e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Nuove modalità e termini di effettuazione

Dettagli

Dottori Commercialisti Dal 1969

Dottori Commercialisti Dal 1969 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali PREMESSA Con

Dettagli

NUOVO SPESOMETRO e BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

NUOVO SPESOMETRO e BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Dott.ssa

Dettagli

PAOLO RIPAMONTI ELENA INVERNIZZI

PAOLO RIPAMONTI ELENA INVERNIZZI PAOLO RIPAMONTI ELENA INVERNIZZI Commercialisti Associati Revisori Legali Largo Caleotto, 1-23900 LECCO (LC) Tel. 0 3 4 1 / 3 6 4 0 2 2 - Fax 0 3 4 1 / 2 8 7 0 4 2 Gent. Sig.ra / Egr. Sig. Spett. le Ditta

Dettagli

Circolare n. 34. del 21 ottobre 2013

Circolare n. 34. del 21 ottobre 2013 Circolare n. 34 del 21 ottobre 2013 Spesometro, operazioni con paradisi fiscali, contratti di leasing, locazione e noleggio e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Nuove modalità e termini di effettuazione

Dettagli

Circolare Mensile n. 10 OTTOBRE 2013

Circolare Mensile n. 10 OTTOBRE 2013 Circolare Mensile n. 10 OTTOBRE 2013 Spesometro, operazioni con paradisi fiscali, contratti di leasing, locazione e noleggio e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Nuove modalità e termini di

Dettagli

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA CIRCOLARE n. 03/2010 Pesaro, 25 gennaio 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA 1 Chiarimenti compensazioni iva: 1.1 Compensazione verticale

Dettagli

Informativa - ONB INDICE. ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI Via Icilio n 7 00153 ROMA - Tel. 06.57060221 Email: consulenzafiscale@onb.

Informativa - ONB INDICE. ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI Via Icilio n 7 00153 ROMA - Tel. 06.57060221 Email: consulenzafiscale@onb. Informativa - ONB Spesometro, operazioni con paradisi fiscali, contratti di leasing, locazione e noleggio e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Nuove modalità e termini di effettuazione - Modello

Dettagli

SPESOMETRO: dal 1 luglio l obbligo di comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600

SPESOMETRO: dal 1 luglio l obbligo di comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 STUDIO BAMPO Dott. MARIO BAMPO Dott. GIANCARLO DE BONA Dott. ALESSANDRO BAMPO Dott. FEDERICA MONTI Dott. SABRINA TORMEN Dott. MATTEO MERLIN Dott. MASSIMO COMIS Belluno, lì 11 luglio 2011 Circolare n. 13-2011

Dettagli

NOTA INFORMATIVA N. 29/2013

NOTA INFORMATIVA N. 29/2013 Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI RITA MAGGI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

OGGETTO: Check-list per la raccolta dati dello spesometro ordinario

OGGETTO: Check-list per la raccolta dati dello spesometro ordinario Informativa per la clientela di studio del 30.10.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Check-list per la raccolta dati dello spesometro ordinario Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

SPESOMETRO 2013: 1 PREMESSA

SPESOMETRO 2013: 1 PREMESSA SPESOMETRO 2013: 1 PREMESSA L art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122) ha introdotto l obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate le

Dettagli

Newsletter 2013 24 del 23 Ottobre 2013

Newsletter 2013 24 del 23 Ottobre 2013 Newsletter 2013 24 del 23 Ottobre 2013 SPESOMETRO OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI CONTRATTI DI LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO E ALTRE COMUNICAZIONI ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA NUOVE MODALITÀ E TERMINI DI EFFETTUAZIONE

Dettagli

BONELLI BERNARDI AGOSTINO E ASSOCIATI COMMERCIALISTI

BONELLI BERNARDI AGOSTINO E ASSOCIATI COMMERCIALISTI FULVIO BONELLI LUCIA BERNARDI ROSETTA AGOSTINO ROSSANA CIRIGLIANO ANNA QUAI Torino, lì 24 ottobre 2013 Ai signori Clienti Loro indirizzi email Questa circolare ha la finalità di informare i clienti che

Dettagli

SPESOMETRO. Art. 21, DL n. 78/2010 Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908. Dott.ssa Silvia Ferraro Torino, 23 ottobre 2013

SPESOMETRO. Art. 21, DL n. 78/2010 Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908. Dott.ssa Silvia Ferraro Torino, 23 ottobre 2013 SPESOMETRO Art. 21, DL n. 78/2010 Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908 Dott.ssa Silvia Ferraro Torino, 23 ottobre 2013 INDICE Inquadramento normativo Analisi del modello di comunicazione Casi

Dettagli

CIRCOLARE 36/E 21.06.2010

CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 SIMONE DEL NEVO 24.06.2010 Studio Del Nevo I CHIARIMENTI Assumono rilevanza intrastat solo le prestazioni di servizio generiche disciplinate dall articolo 7 ter DPR 633/72: CICLO

Dettagli

CIRCOLARE DI STUDIO 11/2016

CIRCOLARE DI STUDIO 11/2016 OGGETTO: Spesometro 2016 CIRCOLARE DI STUDIO 11/2016 Parma, 24 marzo 2016 L'obbligo, introdotto dal D.L. 78/2010, di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti IVA (cessioni/acquisti

Dettagli

LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) Modello polivalente

LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) Modello polivalente OGGETTO: Circolare 11.2015 Seregno, 23 marzo 2015 LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) Modello polivalente L art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti

Dettagli

D) Operatori commerciali che svolgono marginalmente l attivita di noleggio/locazione - Anche per le attività di locazione o noleggio poste in essere

D) Operatori commerciali che svolgono marginalmente l attivita di noleggio/locazione - Anche per le attività di locazione o noleggio poste in essere Direzione Centrale Accertamento Settore Analisi e Strategie Roma, 22 dicembre 2011 Risposte a quesiti in materia di comunicazione all anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo

Dettagli

News di approfondimento. OGGETTO: Lo spesometro: dati 2012 da inviare entro il 12/21 novembre 2013

News di approfondimento. OGGETTO: Lo spesometro: dati 2012 da inviare entro il 12/21 novembre 2013 News di approfondimento N. 25 16 Ottobre 13 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Lo spesometro: dati 2012 da inviare entro il 12/21 novembre 2013 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 17/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 17/2015 Como, 3.4.2015 INFORMATIVA N. 17/2015 Spesometro e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria Modello di comunicazione polivalente relativo al 2014 INDICE 1 SPESOMETRO... pag. 2 1.1 AMBITO SOGGETTIVO...

Dettagli

Informativa Studio Fantinello Carlo

Informativa Studio Fantinello Carlo Informativa Studio Fantinello Carlo n. 16 del 24.03.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Lo spesometro: dati 2014 da inviare entro il 10/20 aprile 2015 Gentile Cliente, con la stesura del presente

Dettagli

Contributo di approfondimento

Contributo di approfondimento Commissione studio Area Tributaria Contributo di approfondimento SPESOMETRO 2013 Dott. Marco Pezzola Dott. Roberto Maggi Pagina 1 Premessa Con il provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 sono state

Dettagli

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000

Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000 Comunicazione Annuale Operazioni IVA importi uguali e/o superiori 3.000 Versione A 1 documento riservato ai clienti diretti Tel 051 813324 Fax 051 813330 info@centrosoftware.com sommario Introduzione...3

Dettagli

STUDIO CIGANOTTO CINELLI MANGIONE DOTTORI COMMERCIALISTI. Spesometro per l anno 2014

STUDIO CIGANOTTO CINELLI MANGIONE DOTTORI COMMERCIALISTI. Spesometro per l anno 2014 A tutti i clienti, loro indirizzi mail Circolare n. 3/2015 del 24 marzo 2015. Spesometro per l anno 2014 Sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro") tutti i

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

Studio Corbella dottori commercialisti associati

Studio Corbella dottori commercialisti associati dottori commercialisti - revisori dei conti: Piero Luigi Corbella Luigi Corbella Laura Corbella Torella Giacomo Corbella Benedetta Sirtori Daniela Bruniera Matteo Formenti esperto contabile - revisore

Dettagli

La lente sul fisco L Aggiornamento Professionale on-line

La lente sul fisco L Aggiornamento Professionale on-line La lente sul fisco L Aggiornamento Professionale on-line Guida Operativa Comunicazione delle operazioni IVA di importo non inferiore a 3.000,00 euro A cura della Redazione La Lente sul Fisco Coordinamento

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico. INFORMATIVA N. 3 / 2014 Ai gentili Clienti dello Studio COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ; Verifica e predisposizione

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012.

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012. Circolare n. 2/2013 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Esercizio, durata e revoca dell opzione 1 Premessa Come anticipato nella circolare

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 27 del 20 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Esclusioni

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND Circolare N. 51 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 10 luglio 2009 COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND Al sussistere di determinate condizioni, i soggetti che operano abitualmente con l estero

Dettagli

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate

Dettagli

SEMINARIO FORMATIVO SPESOMETRO: riflessi sulle Agenzie di Viaggi ed i Tour Operator

SEMINARIO FORMATIVO SPESOMETRO: riflessi sulle Agenzie di Viaggi ed i Tour Operator SEMINARIO FORMATIVO SPESOMETRO: riflessi sulle Agenzie di Viaggi ed i Tour Operator Procedura, obblighi e responsabilità degli Agenti di Viaggi concernenti la comunicazione telematica all Agenzia delle

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 18 del 21 giugno 2010 Operazioni con controparti

Dettagli

L ACCONTO IVA 2015 METODI PER LA DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2015 STORICO PREVISIONALE OPERAZIONI EFFETTUATE METODO STORICO

L ACCONTO IVA 2015 METODI PER LA DETERMINAZIONE ACCONTO IVA 2015 STORICO PREVISIONALE OPERAZIONI EFFETTUATE METODO STORICO L ACCONTO IVA 2015 Come noto, nel mese di dicembre scade il versamento dell acconto IVA, relativamente: al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; al quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 09 DEL 02/04/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LA COMUNICAZIONE CLIENTI FORNITORI 2014 PAG. 2 E LE RECENTI SEMPLIFICAZIONI DELL AGENZIA IN SINTESI: Entro

Dettagli

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA

LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA INFORMATIVA N. 075 19 MARZO 2013 IVA LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA Art. 1, commi da 324 a 330, Legge n. 228/2012 DM 22.2.2010 Artt. 39, 46, 47 e 50, DL

Dettagli

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT EMISSIONE DELLA FATTURA PER I SERVIZI EXTRATERRITORIALI - MODALITA D INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RESI AD OPERATORI

Dettagli

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL Numero circolare 7 Data 30/09/2011 Abstract: Rif.to normativo: ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21% Decorrenza: dal 17.09.2011 Soggetti interessati: O Dal 17.09.2011, data di entrata in vigore della legge di

Dettagli

Spesometro e novità IVA recate dai recenti provvedimenti normativi e di prassi

Spesometro e novità IVA recate dai recenti provvedimenti normativi e di prassi S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NOVITÀ DEI PROVVEDIMENTI ESTIVI 2013 Spesometro e novità IVA recate dai recenti provvedimenti normativi e di prassi Dr. Stefano Maffi 9 ottobre 2013 Sala

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA Spesometro 2013 La soluzione Magico per adempiere tale obbligo. MULTIMEDIA POINT s.r.l. Via Monte Rosa 2 I-22079 Villa Guardia (CO) Tel. +39 031 563

Dettagli

NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA Le risposte pubblicate dalla stampa specializzata Confindustria Genova - Martedì 4 maggio 2010 D Come deve comportarsi una società italiana che abbia

Dettagli

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014 Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014 Raccolta dati e richiesta documentazione Oggetto: Richiesta dati e documentazione per la predisposizione della Comunicazione e dichiarazione annuale IVA/2015

Dettagli

STUDIO DE ALEXANDRIS Commercialisti Revisori Contabili Avvocati

STUDIO DE ALEXANDRIS Commercialisti Revisori Contabili Avvocati STUDIO DE ALEXANDRIS Commercialisti Revisori Contabili Avvocati Maurizio De Alexandris Commercialista Revisore contabile Rossella Bernardinello Commercialista Revisore contabile Loredana Molinaro Avvocato

Dettagli

Circolare n. 13-2010. Milano, 30 Giugno 2010. Egregi Signori Clienti ELENCHI INTRASTAT

Circolare n. 13-2010. Milano, 30 Giugno 2010. Egregi Signori Clienti ELENCHI INTRASTAT Milano, 30 Giugno 2010 Egregi Signori Clienti Circolare n. 13-2010 ELENCHI INTRASTAT L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina

Dettagli

Paesi black-list: la comunicazione periodica

Paesi black-list: la comunicazione periodica Paesi black-list: la comunicazione periodica Oltre ad indicare nel Modello UNICO i costi relativi ad operazioni intraprese con paesi Black list l art. 1 D. MEF 30 marzo 2010 ha previsto un nuovo obbligo

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

Milano, 30 Marzo 2010

Milano, 30 Marzo 2010 Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO

Dettagli

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI Dott. M A U R O R O V I D A 16128 GENOVA - Via Corsica 2/18 Dott. F R A N C E S C A R A P E T T I Telef.: +39 010 876.641 Fax: +39 010 874.399 Dott. L U C A

Dettagli

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011

Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011 Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Fabio Salvagno Dott. Francesca Parravicini Padova, 26 marzo 2012

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010 Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento

Dettagli

Check-list raccolta dati dello spesometro 2015 (anno 2014)

Check-list raccolta dati dello spesometro 2015 (anno 2014) Periodico informativo n. 51/2015 Check-list raccolta dati dello spesometro 2015 (anno 2014) Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarle che il prossimo 10/20

Dettagli

IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA - OPERATIVO DALL 1.12.2012

IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA - OPERATIVO DALL 1.12.2012 Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Francesca Parravicini Dott. Fabio Salvagno Padova, 19 novembre

Dettagli

Comunicazione Dati Iva relativa al 2009

Comunicazione Dati Iva relativa al 2009 PERIODICO INFORMATIVO N. 08/2010 Comunicazione Dati Iva relativa al 2009 Come di consueto entro la fine del mese di febbraio va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati IVA.

Dettagli

STUDIO DUCOLI Dottori Commercialisti Revisori Legali BRENO

STUDIO DUCOLI Dottori Commercialisti Revisori Legali BRENO STUDIO DUCOLI Dottori Commercialisti Revisori Legali BRENO Spesometro e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Modello di comunicazione polivalente relativo al 2014 1 2 1 SPESOMETRO L art. 21 del

Dettagli

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 Ai Gentili Clienti Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 1 La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) ha introdotto novità in materia di fatturazione da applicare su tutte le operazioni

Dettagli

Fiscal News N. 294. Lo spesometro e le operazioni non documentate da fattura. La circolare di aggiornamento professionale 05.11.2013.

Fiscal News N. 294. Lo spesometro e le operazioni non documentate da fattura. La circolare di aggiornamento professionale 05.11.2013. Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 294 05.11.2013 Lo spesometro e le operazioni non documentate da fattura Categoria: Iva Sottocategoria: Spesometro Nello spesometro ordinario,

Dettagli

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A dott. sa Ausilia RUBIANO Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 MODELLI INTRASTAT: NOVITA. Con il

Dettagli

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22%

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22% Numero circolare 2/2013 Data 8/10/2013 Redattore Davide David AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22% Abstract: Rif.to normativi: Dal 1.10.2013 l aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21% al 22%. La nuova

Dettagli

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Comunicazione dati IVA per l anno 2014 Dichiarazione IVA per l anno 2014 - Chiusure contabili 2014 Entro lunedì 2 marzo 2015 deve

Dettagli

AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR Economia, Gestione ed aspetti fiscali

AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR Economia, Gestione ed aspetti fiscali S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR Economia, Gestione ed aspetti fiscali GIULIO BENEDETTI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Definizioni di base 1

Dettagli

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL Egregi CLIENTI - Loro SEDI Treviso, 1 ottobre 2013. CIRCOLARE N. 10 / 2013. AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22% Dall 1/10/2013 l aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%. Come da Comunicato stampa

Dettagli

Oggetto: Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sullo spesometro

Oggetto: Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sullo spesometro Avv. Guido Martinelli Professore a contratto di Legislazione sportiva Università Ferrara Avv. Marilisa Rogolino Avv. Ernesto Russo Avv. Carmen Musuraca Consulente Avv. Luca Di Nella Professore Ordinario

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

Spesometro. Comunicazione operazioni IVA - anno 2012. Metodo Evolus Bassano del Grappa, 30 ottobre 2013

Spesometro. Comunicazione operazioni IVA - anno 2012. Metodo Evolus Bassano del Grappa, 30 ottobre 2013 Spesometro Comunicazione operazioni IVA - anno 2012 Metodo Evolus Bassano del Grappa, 30 ottobre 2013 Riferimenti normativi - DL N. 78 del 31/05/2010 Art.21. - DL N. 16 del 02/03/2012 (semplificazioni).

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Il Quadro AC deve essere utilizzato per comunicare i dati identificativi

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 COMUNICAZIONE BENI D IMPRESA IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE

Dettagli

LA COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI NEL 2012 DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

LA COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI NEL 2012 DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE INFORMATIVA N. 090 0 APRILE 20 ADEMPIMENTI LA COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI NEL 202 DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE Art., commi da 8 a 42, Legge n. 296/2006 Provvedimento Agenzia Entrate.2.2007

Dettagli

w w w. f e r d i n a n d o b o c c i a. i t

w w w. f e r d i n a n d o b o c c i a. i t Circ. n. 11 del 27 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMUNICAZIONA ANNUALE DATI IVA Scade il prossimo 28 febbraio il termine per trasmettere telematicamente la Comunicazione annuale

Dettagli