NUOVO SPESOMETRO e BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

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1 Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Dott.ssa Sofia Bertolo Circolare n. 11/201 /2013 Castelfranco Veneto, 21 ottobre 2013 Spett. li CLIENTI LORO SEDI NUOVO SPESOMETRO e BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI 1. NUOVO SPESOMETRO 1.1 Termini di invio 1.2 Soggetti obbligati 1.3 Soggetti esclusi 1.4 Operazioni escluse dalla comunicazione 1.5 Modalità di predisposizione della comunicazione 1.6 Casi particolari 2. BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI 1. NUOVO SPESOMETRO Con provvedimento dal 2 agosto 2013 l Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione all Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell IVA. 1.1 Termini di invio Le comunicazioni relative al 2012 devono essere inviate: - entro il 12 novembre 2013, per i soggetti che presentano la liquidazione IVA mensile; - entro il 21 novembre 2013, per gli altri soggetti. A regime le comunicazioni dovranno essere inviate: - entro il 10 aprile dell anno successivo, per i soggetti che presentano la liquidazione IVA mensile; - entro il 20 aprile dell anno successivo, per gli altri soggetti.

2 1.2 Soggetti obbligati Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussista o meno l obbligo di emissione della fattura. L obbligo di comunicazione è relativo alle operazioni: - senza limite di importo, se documentate da fattura; - di importo pari o superiore ad Euro 3.600,00, collegati alla singola operazione, se non soggette all obbligo di fatturazione. Solo per gli anni 2012 e 2013, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio, possono comunicare le operazioni attive per le quali è emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600,00, al lordo dell IVA. 1.3 Soggetti esclusi Sono esonerati dall obbligo di comunicazione i: - contribuenti minimi; - lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell ambito di attività istituzionali; - gli enti non commerciali, nell ambito della sola attività istituzionale. 1.4 Operazioni escluse dalla comunicazione c Le esclusioni di tipo oggettivo sono più consistenti e ricalcano le esclusioni già previste per il precedente spesometro. Nello specifico sono escluse le operazioni zioni: - di importazione ed esportazione, soggette a bolletta doganale; - effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto già monitorate tramite l inclusione nei modelli INTRA; - che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria (fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili); - di importo pari i superiore a 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito e prepagate; - di cessione di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddetta black-list. 1.5 Modalità di predisposizione della comunicazione La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma: - analitica; - ovvero in forma aggregata. L opzione esercitata tramite il modello di comunicazione è vincolante per l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. L opzione per l invio in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a: - acquisti da operatori economici sammarinesi; 2

3 - acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all art. 34, comma sesto del DPR n. 633 del 1972; - acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. 1.6 Casi particolari Attività separate In presenza di contabilità separate, di cui all art. 36 del DPR n. 633/72, la fattura del fornitore contenente costi promiscui può essere comunicata unitariamente, al netto di eventuali voci fuori campo IVA, ancorché la stessa sia stata oggetto di distinte annotazioni. Le operazioni relative a passaggi interni di beni tra attività separate ex art. 36, DPR n. 633/72, sono escluse dall'obbligo di comunicazione. Passaggi interni attività separate Autotrasportatori Per gli autotrasportatori (iscritti all Albo), che ai sensi dell art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione in esame va effettuata con riferimento alla registrazione delle stesse. Uscita regime dei minimi in corso d anno Cessioni gratuite oggetto di autofattura Fatture cointestate Fatture ricevute da contribuenti minimi Leasing e noleggio Non è possibile usufruire dell esonero dalla comunicazione in esame qualora il regime dei minimi venga meno in corso d anno. In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l applicazione del regime semplificato. La comunicazione, quindi, va effettuata in corso d anno soltanto nel caso di superamento del limite di ricavi/compensi pari ad Euro In tutte le altre ipotesi di uscita dal regime dei minimi l obbligo di comunicazione decorre dall anno successivo. Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell attività dell impresa, documentate da autofattura. Per tali operazioni va indicata la partita IVA del cedente. Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ciascuno dei cointestatari. Va comunicata la fattura ricevuta da un contribuente minimo ancorché la stessa, come noto, non evidenzia l IVA. In presenza di contratti leasing e noleggio: il prestatore (società di leasing/noleggio), limitatamente alle fatture relative a tali operazioni è esonerato dalla comunicazione in esame. Ciò al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti già oggetto della specifica comunicazione; l utilizzatore, è obbligato alla comunicazione. Le operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex DL n. 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione solo se di importo pari o superiore a euro Operazioni in applicazione del regime IVA del margine Carte carburanti Qualora per gli acquisti di carburanti sia stata utilizzata la carta carburante è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Mentre per gli acquisti di carburanti effettuati esclusivamente con carte di credito, per i quali non sussiste l obbligo di tenere la carta carburante, non 3

4 Vendite per corrispondenza vanno comunicati in virtù dell obbligo di comunicazione in capo agli operatori finanziari. Tali operazioni seguono le modalità di comunicazione previste per le vendite ordinarie. Comunicazione: Per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito, si prega di far riferimento allo lo Studio nella persona del Rag. Basso Adriano ( adriano.basso@contecervi.it). 2. BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI Fra le misure adottate dall Amministrazione finanziaria vi è la revisione dell obbligo, introdotto dall art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), di comunicare telematicamente all Anagrafe tributaria i dati dei soci o dei familiari dell imprenditore cha hanno ricevuto in godimento beni dell impresa. È stato stabilito che a regime, ossia per il 2013 e per gli anni seguenti, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell anno successivo a quello nel corso del quale i beni dell impresa sono concessi o permangono in godimento. Invece, per il 2012 (che costituisce l anno di prima applicazione dell adempimento), è stata dettata una disposizione transitoria in base alla quale il termine di presentazione della comunicazione scade il 12 dicembre Quanto poi alle operazioni oggetto di monitoraggio: La citata comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d imposta, ma solo se vi è differenza fra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene medesimo. L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, soltanto però se l utilizzo permane nell anno cui si riferisce la comunicazione. Pertanto, ad esempio, i beni concessi in godimento nel 2011 devono essere oggetto di comunicazione con riferimento al 2012 soltanto se l utilizzo permane in tale anno. Va evidenziato che, l ambito applicativo dell adempimento è stato circoscritto attraverso una serie di esclusioni oggettive ttive. Infatti non devono essere comunicati i dati relativi: ai beni concessi in godimento agli amministratori; ai beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del Tuir; ai beni concessi in godimento all imprenditore individuale; ai finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell imprenditore; ai beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge; ai beni concessi in godimento al socio o familiare dell imprenditore, inclusi nella categoria altro del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a euro al netto dell Iva. Con riferimento poi alle informazioni da esporre nella comunicazione, il provvedimento precisa che devono essere indicati, anzitutto, i dati identificativi del soggetto utilizzatore, ovvero: in caso di persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti in Italia; 4

5 in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune di domicilio fiscale o stato estero di residenza. Devono essere inoltre fornite informazioni in merito all utilizzo del bene (esclusivo, non esclusivo, subentro) e devono esseri indicati il periodo di concessione (data di inizio e di fine), l eventuale corrispettivo versato dall utilizzatore nonché il valore di mercato del bene assegnato in godimento. Finanziamenti da soci o familiari Oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall impresa, l Amministrazione finanziaria deve tener conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di apporto erogata dai soci o familiari dell imprenditore nei confronti dell impresa. Pertanto è stato previsto l obbligo di comunicare all Anagrafe tributaria i dati concernenti le operazioni di capitalizzazione e i finanziamenti eseguiti dai soci (persone fisiche) o familiari dell imprenditore in favore dell impresa, qualora nell anno di riferimento l ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a euro (anche per i soggetti in contabilità semplificata). Inoltre, l obbligo riguarda solamente le capitalizzazioni e i finanziamenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2012; sono esclusi dalla comunicazione quelli già in essere in precedenza. Il medesimo provvedimento prevede altresì l esclusione dall obbligo di comunicazione degli apporti i cui dati siano già in possesso dell Amministrazione finanziaria (ad esempio al caso del finanziamento/versamento effettuato tramite un atto soggetto a registrazione). Infine, si ricorda che per le capitalizzazioni e i finanziamenti eseguiti nel 2012 la comunicazione deve essere presentata entro il 12 dicembre 2013, mentre a regime la scadenza della comunicazione è il 30 aprile dell anno successivo s a quello in cui gli apporti sono stati effettuati. Lo Studio resta a disposizione d per eventuali chiarimenti Cordiali saluti Conte & Cervi Commercialisti Associati 5

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