La Comunicazione Dati Iva 2014 entro il
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- Sabina Spano
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1 Numero 24/2014 Pagina 1 di 10 La Comunicazione Dati Iva 2014 entro il Numero : 24/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : IVA COMUNICAZIONE DATI IVA PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE DEL ; CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 1/E DEL ; PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA ENTRATE DEL E DEL ; MODELLO DI COMUNICAZIONE DATI IVA; ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DATI IVA; ART. 8-BIS DEL D.P.R. N. 322/1998. Sintesi Come ogni anno i soggetti Iva devono presentare entro il mese di febbraio la Comunicazione dati Iva nella quale andranno indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche relative all anno precedente, al fine di determinare l Iva a debito o a credito. La scadenza per quest anno è il 28 febbraio L Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del , ha aggiornato le istruzioni per adeguarle alla vigente normativa, che prevede, dal , l obbligo di fatturazione per le operazioni di cui all art. 21, c. 6-bis, del D.P.R. 633/1972, quando non soggette all imposta per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972. Rispetto agli anni precedenti, invece, il modello è rimasto invariato. Gli argomenti 1. LA COMUNICAZIONE DATI IVA ENTRO FINE FEBBRAIO 2. SOGGETTI ESONERATI 3. IL CASO DELLA CONTABILITÀ SEPARATA 4. CONTENUTO DEL MODELLO 5. ESEMPIO 6. LE SANZIONI 7. DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE
2 Numero 24/2014 Pagina 2 di 10 La Comunicazione dati Iva entro fine febbraio (art. 8-bis, DPR n. 322/98) Come di consueto a fine febbraio scade il termine per inviare telematicamente (direttamente o tramite un intermediario abilitato) la Comunicazione dati Iva relativa all'anno precedente. È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. Deve essere utilizzato l apposito modello 1, reperibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate o sul sito del Ministero dell Economia e delle Finanze È utile ricordare che le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi 2. Entro il SCADENZA COMUNICAZIONE DATI IVA (Entro il mese di febbraio di ciascun anno; se il termine di presentazione scade di sabato, lo stesso è prorogato al 1 giorno feriale successivo) Soggetti esonerati Con la Comunicazione dati Iva, il contribuente comunica i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell anno solare precedente a quello di presentazione. L obbligo riguarda in generale i soggetti titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA anche se nel 2013 non sono state effettuate operazioni imponibili o liquidazioni periodiche (ad esempio, per i soggetti rientranti nel regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 o per coloro che hanno adottato il regime contabile agevolato di cui all'art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011). Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione: SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE DATI IVA hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. I contribuenti che nel 2013: 10, DPR n. 633/72; sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti; ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. 1 Approvato con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del Circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate n. 195/1999.
3 Numero 24/2014 Pagina 3 di 10 Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraue ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l IVA è dovuta dall acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.); I produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d affari non superiore a Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72; intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla Gli esercenti attività di Le imprese individuali I soggetti passivi UE che nel 2013 I soggetti che hanno esercitato l opzione I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; che hanno dato in affitto l unica azienda e che nel 2013 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA; nell ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell IVA; per l applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro; gli organi e le amministrazioni dello Stato; i comuni; I soggetti di cui all art. 74 del TUIR, ossia: i consorzi tra enti locali; le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; le comunità montane; le province e le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività I soggetti sottoposti a Le persone fisiche che nel 2013 hanno avuto previdenziali e assistenziali; procedure concorsuali; un volume d affari Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27
4 Numero 24/2014 Pagina 4 di 10 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l'esonero dalla I contribuenti che si avvalgono I contribuenti che presentano Comunicazione dati Iva è fissato a ,84 ; del nuovo regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011 la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio 3. La presentazione del mod. IVA 2014 entro il , consente non solo l esonero dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2013 ma anche la possibilità di utilizzare il credito IVA 2013 in compensazione per importi superiori a Euro a decorrere dal (il 16.3 cade di domenica). Il caso della contabilità separata I soggetti che per obbligo o per opzione tengono la contabilità separata 4, devono presentare un unica Comunicazione dati Iva, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se con riferimento ad una delle attività è previsto l esonero, nella Comunicazione vanno esposti i dati della attività per le quali vige l obbligo di presentazione Ai fini della verifica del superamento della soglia di (in base al quale sussiste o meno l obbligo di presentazione della Comunicazione), si considerano tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero. Contenuto del modello Il modello di Comunicazione è formato da 3 sezioni, oltre allo spazio riservato alla firma e all impegno alla presentazione telematica. Nella sezione I, denominata Dati Generali, devono essere esposti: l anno solare cui si riferisce la comunicazione; il numero di partita Iva del soggetto d imposta; il codice attività del soggetto d imposta, svolto in via prevalente e desunto dalla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, vigente al momento della presentazione del modello. In caso di esercizio di più attività va riportato il codice dell'attività prevalente in base al relativo volume d affari. Se nel corso del 2013 il contribuente ha svolto più attività per le quali ha tenuto contabilità separate, deve essere barrata la relativa casella contabilità separata. La casella Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo 3 A questo proposito si ricorda che con la Circolare n. 1/E del , l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito iva annuale, tutti i contribuenti Iva, se vogliono, possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, evitando così l ulteriore adempimento della Comunicazione dati Iva. 4 Ex art. 36 D.p.r. 633/72.
5 Numero 24/2014 Pagina 5 di 10 deve essere barrata se il modello è presentato da una società o ente che nel 2013 si è avvalso della procedura di liquidazione dell Iva di gruppo. Eventi eccezionali è la casella da barrare quando il termine di presentazione della Comunicazione cade durante il periodo di sospensione dagli adempimenti, previsto a causa del verificarsi di un evento eccezionale. L ultima parte della prima sezione deve essere compilata solo nel caso in cui il dichiarante, e quindi colui che sottoscrive la dichiarazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione. Nella sezione II, Dati relativi alle operazioni effettuate, va riportato l ammontare delle operazioni effettuate nel 2013, al netto dell Iva, soggette a registrazione, indipendentemente dalle modalità di liquidazione, quindi: i contribuenti trimestrali dovranno includere anche le operazioni del quarto trimestre (ottobre-dicembre) benché liquidate con la dichiarazione annuale; i contribuenti mensili posticipati devono includere le operazioni del 2013 da gennaio a dicembre, a prescindere dalle modalità seguite per le liquidazioni periodiche. In corrispondenza del rigo CD1 si indica: al campo 1 il totale delle operazioni attive, al netto dell Iva, interne, intracomunitarie e di esportazione comprese le operazioni ad esigibilità differita, rilevanti ai fini IV), annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti, per le quali il contribuente abbia optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell art. 36-bis. Devono essere comprese in questo campo anche le operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del d.p.r. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell art. 21, comma 6-bis, D.p.r. 633/72. Per gli editori, deve essere indicato l imponibile delle operazioni attive al
6 Numero 24/2014 Pagina 6 di 10 netto della riduzione spettante. Nei campi da 2 a 5 vanno evidenziate alcune particolari operazioni, già ricomprese nel campo 1: al campo 2 gli importi relativi alle esportazioni e alle altre operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del plafond, comprese le cessioni effettuate nei confronti degli operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. Nel campo in esame non vanno comprese le cessioni UE che devono essere evidenziate al campo 4. Vanno indicate anche le operazioni non imponibili effettuate nei confronti degli esportatori abituali che abbiano presentato al dichiarazione d intento e le altre operazioni, qualificate come non imponibili, che non concorrono alla formazione del plafond (es. parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime speciale del margine di cui al DL n. 41); al campo 3 gli importi relativi ad operazioni esenti art. 10; al campo 4 le cessioni UE di beni ex art. 41 del D.l. 331/93, mentre non deve essere indicato l ammontare degli acquisti UE ancorché annotati nel registro delle fatture emesse/corrispettivi; al campo 5 le cessioni di beni strumentali già ricomprese nei campi precedenti. Al rigo CD2 vanno riportate le operazioni passive, e in particolare: al campo 1 il totale, al netto dell Iva, degli acquisti e delle importazioni, rilevanti ai fini dell imposta, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, annotate o soggette a registrazione nell anno di riferimento sul registro degli acquisti (di cui all art. 25 del DPR 633/72) o su altri registri previsti dalle disposizioni riguardanti particolari regimi. Nei campi da 2 a 5 vanno evidenziate alcune particolari operazioni, già ricomprese nel campo 1: al campo 2 gli acquisti interni e le importazioni effettuati senza pagamento dell IVA attraverso l utilizzo del plafond, gli acquisti interni oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond Nel campo in esame non vanno compresi gli acquisti UE non imponibili che
7 Numero 24/2014 Pagina 7 di 10 rientrano nel campo 4; al campo 3 gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad Iva (art. 68 esclusa lett. a del dpr 633/72) e le importazioni di oro da investimenti, già indicati al campo 1. Non vanno esposti gli acquisti intracomunitari esenti (art. 42 comma 1 del D.l. 331/1993), che vanno indicati al campo 4; al campo 4 gli acquisti intracomunitari di beni. Vanno compresi anche gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all art. 42 co. 1 del DL 331/93 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell imposta per effetto dell utilizzo del plafond), e quelli non imponibili di cui all art. 40 co. 2 del DL 331/93 (triangolazione comunitaria con intervento dell operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente); al campo 5 gli acquisti di beni strumentali già indicati nei campi precedenti. Devono essere indicati gli acquisti di beni ammortizzabili materiali e immateriali di cui agli artt. 102 e 103 del TUIR, compresi quelli di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto dei beni in leasing e dei beni strumentali non ammortizzabili. Al rigo CD3 va indicato l ammontare delle importazioni per le quali l Iva non è stata versata in Dogana, ma assolta con l annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti (importazioni di materiale d oro, semilavorati in oro e argento puro, rottami e altri materiali di recupero). Nella sezione III intitolata Determinazione dell Iva dovuta o a credito, si indicano: al rigo CD4 l Iva esigibile relativa alle operazioni effettuate nel periodo d imposta di riferimento, per le quali si è verificata l esigibilità, ovvero relativa alle operazioni effettuate in precedenza per le quali l imposta è divenuta esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a
8 Numero 24/2014 Pagina 8 di 10 registrazione.; al rigo CD5 l Iva detraibile relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento; al rigo CD6 l Iva dovuta (campo 1) risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5, o a credito (campo 2) risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4. Gli importi da riportare nel modello di Comunicazione devono essere espressi in unità di euro, arrotondando l importo per eccesso, se la frazione decimale è a 50 centesimi, o per difetto in caso contrario. Esempio Esempio Si suppongano i seguenti dati relativi al 2013: OPERAZIONI ATTIVE Operazioni Importo Aliquota Iva Iva a debito % Cessioni interne % % Prestazioni Esenti --- Cessioni UE Non imponibili --- Cessioni S. Marino Non imponibili Esportazioni Non imponibili Totale OPERAZIONI PASSIVE Operazioni Importo Aliquota Iva Iva a credito % Acquisti interni % % Acquisti interni con utilizzo plafond Non imponibili --- Acquisti Iva indetraibile % ---
9 Numero 24/2014 Pagina 9 di 10 Importazioni % Acquisti UE di beni % % Acquisti UE di servizi % Totale La compilazione della comunicazione dati Iva è la seguente: Iva su cessioni interne ( ) Iva su acquisti UE ( ) Iva su acquisti interni ( ) Iva su importazioni (3.780) Iva su acquisti UE ( ) Si evidenzia che l imposta relativa agli acquisti intracomunitari deve essere compresa, quale IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), nel rigo CD4 e, quale IVA detratta (risultante dal registro degli acquisti), nel rigo CD5. Il relativo ammontare imponibile non concorre mai alla formazione del volume di affari; pertanto, non dovrà essere evidenziato nel rigo CD1. Le sanzioni Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista
10 Numero 24/2014 Pagina 10 di 10 dall articolo 11 del D.lgs. n. 471/97. Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, il contribuente pertanto potrà esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA. Documentazione da rilasciare L intermediario abilitato deve: rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno a presentare in via telematica, all Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro Impegno alla presentazione telematica, posto nel frontespizio della comunicazione; rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA; conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici 5, per il periodo previsto dall art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell eventuale esibizione all Agenzia delle Entrate in sede di controllo. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno. 5 Le copie delle comunicazioni memorizzate su supporto informatico devono: garantire la leggibilità nel tempo e l immodificabilità dei dati, purché sia conservato l ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d imposta; consentire le funzioni di ricerca e estrazione delle informazioni; possedere la sottoscrizione elettronica e la marca temporale.
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