LE OPERAZIONI CON SAN MARINO: NOVITA E CONFERME

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1 Circolare N. 72 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 15 ottobre 2010 LE OPERAZIONI CON SAN MARINO: NOVITA E CONFERME Le nuove regole concernenti la territorialità IVA delle prestazioni di servizi, trovano applicazione anche per le operazioni poste in essere con soggetti localizzati nella Repubblica di San Marino. La disciplina IVA relativa agli scambi commerciali di merci non ha invece subito modifiche. Esaminiamo la disciplina IVA delle operazioni con San Marino ed i relativi adempimenti in capo alle aziende italiane. LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO: QUADRO NORMATIVO Le radicali modifiche che hanno investito la disciplina IVA delle prestazioni di servizi ed il nuovo obbligo di comunicazione per le operazione con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, tra questi proprio San Marino, impongono di fissare un quadro delle regole applicabili alle operazioni IVA con la Repubblica del Titano. La disciplina IVA degli scambi commerciali con operatori residenti nella Repubblica di San Marino è contenuta nell art. 71, DPR 633/1972 e nel DM 24 dicembre Per quanto riguarda le cessioni di beni da parte di soggetti nazionali, occorre distinguere tra operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi (ossia, in possesso del codice identificativo) o privati consumatori. Le cessioni verso operatori economici risultano non imponibili IVA ex art. 71, DPR 633/1972; quelle effettuate verso soggetti privati sono invece assoggettate a imposta. Gli acquisti di beni vanno assoggettati a IVA con due diverse procedure, tra loro alternative: con addebito diretto dell imposta da parte del cedente sammarinese o con emissione di autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, da parte dell acquirente nazionale. Le prestazioni di servizi sono disciplinate dall art. 7 e seguenti, DPR 633/1972 e, pertanto, dal 1 gennaio 2010, seguono le regole dettate dalla Direttiva n. 2008/8/CE (si veda la circolare n. 10/2010). Occorre infine considerare il nuovo obbligo di comunicazione per le operazioni IVA effettuate con San Marino a decorrere dal 1 luglio Si tratta della c.d. comunicazione black list che interessa anche le operazioni poste in essere con operatori economici localizzati in San Marino. Esaminiamo le diverse fattispecie. ACQUISTO DI BENI Gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino effettuati da soggetti passivi italiani possono essere fatturati con due distinte procedure: 1) con addebito d imposta; 2) senza addebito d imposta. Le vendite effettuate nel territorio di San Marino, nei confronti di privati consumatori italiani, sono invece soggette ad imposta locale. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 6

2 ACQUISTI CON ADDEBITO DELL IVA Nel caso di addebito dell IVA, il cedente sammarinese deve emettere fattura in quattro copie sulle quali è tenuto a indicare: il proprio numero di identificazione; la partita IVA dell acquirente; l ammontare dell IVA dovuta dal cessionario italiano. Le fatture, unitamente ad un elenco riepilogativo in quattro esemplari, devono poi essere presentate all Ufficio tributario sammarinese, al quale va versata anche la relativa IVA. L Ufficio tributario sammarinese provvede a riversare l imposta all Ufficio IVA di Pesaro e restituisce la fattura originale, perforata con datario e timbro a secco, all operatore sammarinese che, a sua volta, provvede a ritornarla all operatore italiano. L acquirente italiano deve: annotare la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti; operare la detrazione dell imposta (pur nei limiti oggettivi e soggettivi previsti dall art. 19 e seguenti, DPR 633/1972). Attenzione, per poter operare la detrazione dell imposta occorre che sulla fattura ricevuta siano presenti i timbri e le annotazioni dell Ufficio tributario sammarinese e dell Ufficio dell Agenzia delle Entrate. Il cessionario italiano non è tenuto a compilare il modello INTRA 2-bis in quanto a tale adempimento provvede l Ufficio tributario di San Marino. ACQUISTI SENZA ADDEBITO DELL IVA Nel caso in cui non ci sia addebito dell IVA, l operatore sammarinese: emette fattura in tre esemplari indicando il proprio codice identificativo e la partita IVA del cessionario italiano; presenta all Ufficio tributario sammarinese le suddette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo (in tre copie); invia un esemplare delle fatture vistate al soggetto italiano. Il soggetto italiano, a sua volta, deve: annotare sulla fattura ricevuta, l ammontare dell IVA dovuta; regolarizzare l operazione annotando la fattura integrata sia nel registro IVA vendite, sia nel registro IVA acquisti, così come previsto dall art. 17, c. 2, DPR 633/1972; comunicare l annotazione delle predette operazioni al locale Ufficio dell Agenzia delle Entrate. Non è previsto uno specifico limite temporale entro il quale comunicare all Agenzia delle Entrate gli estremi delle annotazioni effettuate (non sono quindi previste sanzioni in caso di ritardo o omissione). Si consiglia, tuttavia, di provvedere all adempimento entro la liquidazione periodica dell imposta. Anche in questo caso non occorre presentare il modello INTRASTAT. ACQUISTO DI BENI con addebito d imposta con regolarizzazione da parte dell acquirente italiano CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 6

3 CESSIONE DI BENI Le vendite di beni a soggetti privati sammarinesi sono da assoggettare a IVA (sono, tuttavia, previste alcune deroghe per la cessione di mezzi di trasporto nuovi e per le vendite per corrispondenza). In forza del rimando contenuto nell art. 71, DPR 633/1972, le cessioni di beni verso operatori sammarinesi sono invece considerate non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9, DPR 633/1972 (sono considerate alla stregua delle esportazioni). CESSIONI A PRIVATI CONSUMATORI assoggettate a imposta CESSIONI A SOGGETTI PASSIVI IVA non imponibili IVA Il cedente italiano deve emettere fattura in quattro copie (tre di queste vanno consegnate all acquirente sammarinese che deve restituire una copia con il timbro a secco apposto dall Ufficio tributario di San Marino e con l applicazione della marca apposta dallo stesso, perforata con l indicazione della data, da allegare al DDT che accompagna i beni venduti). Per le cessioni verso San Marino occorre infatti emettere DDT (sui nuovi moduli previsti dal DPR 472/1996) in tre esemplari, due dei quali devono scortare la merce ed essere esibiti all entrata nel territorio sammarinese. L obbligo sussiste anche nel caso di emissione di fattura accompagnatoria. Nella fattura devono essere indicati: l identificativo dell operatore sammarinese (preceduto dalle lettere SM e seguito da 5 cifre) e la partita IVA del cedente nazionale preceduta dal codice ISO IT ; la dicitura non imponibile IVA ex art. 71, DPR 633/1972 ; il documento va quindi annotato nel registro IVA vendite. Se l operatore italiano non riceve entro quattro mesi dalla cessione la copia della fattura con la marca di San Marino, è tenuto a presentare apposita comunicazione all Ufficio tributario di San Marino e al locale Ufficio dell Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l esito dei controlli effettuati dalle predette autorità risulti negativo, occorre inviare una nota di debito, per la sola IVA, all acquirente sammarinese. Se l operatore italiano effettua cessioni intracomunitarie, deve includere negli elenchi INTRASTAT anche le operazioni concluse con soggetti sammarinesi, compilando la parte fiscale. L obbligo di presentazione del modello INTRA 1-bis permane anche nel caso in cui nel mese o nel trimestre non siano state effettuate cessioni intracomunitarie. Il soggetto italiano che effettua esclusivamente cessioni verso operatori di San Marino, non ha l obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi. Ai fini dei calcoli necessari per stabilire la periodicità con cui si devono presentare gli elenchi (mensili o trimestrali), le cessioni verso San Marino non assumono alcuna rilevanza. CESSIONE DI BENI A OPERATORI SAMMARINESI CON EFFETTUAZIONE ANCHE DI: cessioni intracomunitarie acquisti intracomunitari esportazioni extra UE MODELLO INTRA 1-BIS SI NO NO CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 6

4 Si ricorda infine che le cessioni verso San Marino concorrono a formare plafond unitamente ad altre esportazioni ed operazioni assimilate. PRESTAZIONE DI SERVIZI Dal 1 gennaio 2010, le prestazioni di servizi effettuate o ricevute con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, sono disciplinate dal novellato art. 7, DPR 633/1972. Le prestazioni di servizi generiche (per le quali cioè non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità), rese a soggetti passivi si considerano territorialmente rilevanti nel Paese del committente. SERVIZI GENERICI COMMITTENTE OPERATORE SAMMARINESE (TASSAZIONE IN SAN MARINO) L operatore nazionale emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972. Non occorre presentare il mod. INTRA servizi. Per converso, continuano ad essere assoggettati a imposizione nel territorio dello Stato, se forniti da soggetti passivi italiani, i servizi prestati a privati (tassazione nel Paese del prestatore). SERVIZI GENERICI COMMITTENTE OPERATORE ITALIANO (TASSAZIONE IN ITALIA) L operatore nazionale emette autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, assoggettata a imposta (o non imponibile o esente a seconda del caso specifico). Non occorre presentare il mod. INTRA servizi. Tale regola generale, contenuta nell art 7-ter, DPR 633/1972, subisce alcune deroghe disciplinate dai seguenti articoli: 7-quater, DPR 633/1972. A prescindere dal luogo di stabilimento del committente, si considerano effettuale nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni: - servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili (territorialmente rilevanti nel luogo di ubicazione dell immobile); - trasporto di passeggeri (territorialmente rilevanti in Italia per la parte percorsa in Italia); - ristorazione e catering (territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione della prestazione); - locazione, leasing e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (territorialmente rilevanti nel luogo in cui il mezzo è stato messo a disposizione dell utilizzatore se l utilizzo avviene all interno della UE, ovvero in Italia se i veicoli sono stati messi a disposizione al di fuori della UE e sono utilizzati in Italia). 7-quinquies, DPR 633/1972. Le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese le fiere e le esposizioni e le relative prestazioni accessorie, sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui sono materialmente svolte. 7-sexies, DPR 633/1972. Prestazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, quali: - intermediazioni in nome e per conto del cliente (territorialmente rilevanti nel luogo di effettuazione dell operazione intermediata); - trasporto di beni (i trasporti intracomunitari sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi iniziati, i trasporti non intracomunitari sono territorialmente rilevanti per la parte percorsa in Italia); - lavorazioni su beni mobili e operazioni accessorie ai trasporti (territorialmente rilevanti nel luogo di esecuzione della prestazione); CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 6

5 - locazione, leasing e noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto (territorialmente rilevanti nel luogo di stabilimento del prestatore comunitario se l utilizzo avviene all interno della UE, ovvero in Italia se il prestatore è stabilito al di fuori della UE ed i mezzi sono utilizzati in Italia); - e-commerce diretto (territorialmente rilevante in Italia se il committente è domiciliato in Italia ed il prestatore è stabilito al di fuori della UE); - telecomunicazione e teleradiodiffusione (territorialmente rilevanti in Italia se il prestatore è ivi stabilito ed il committente è residente/domiciliato nella UE ed i servizi sono utilizzati nella UE, ovvero anche se il prestatore è extracomunitario, ma l utilizzo avviene in Italia. 7-septies, DPR 633/1972. Prestazioni effettuate nei confronti di privati consumatori extracomunitari che non si considerano territorialmente rilevanti in Italia: - prestazioni relative a concessioni, licenze, diritto d autore; - prestazioni pubblicitarie; - prestazioni di consulenza e assistenza tecnica, nonché di elaborazione e fornitura di dati; - prestazioni bancarie, finanziarie e assicurative; - prestazioni di messa a disposizione del personale; - prestazioni di locazione, leasing e noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto; - prestazioni relative al gas e all energia elettrica; - prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione (escluse quelle utilizzate nel territorio dello Stato); - prestazioni di servizi prestate in via elettronica; - prestazioni inerenti all obbligo di non esercitare le attività o diritti di cui ai punti precedenti. Le prestazioni di servizi rese o ricevute da operatori sammarinesi non devono essere riepilogate nei mod. INTRASTAT relativi ai servizi. BENI IN LAVORAZIONE E DEPOSITO Per i passaggi di beni in c/lavorazione o c/deposito, occorre istituire un apposito registro da numerare e conservare. In particolare, per i passaggi di beni dall Italia alla Repubblica di San Marino, l operatore nazionale deve annotare la movimentazione dei beni nell anzidetto registro e predisporre un DDT (da far vistare all Ufficio tributario di San Marino) con l indicazione della natura e quantità dei beni. COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST Come noto (si vedano le circolari nn. 44 e 62/2010, alle quali si rimanda per maggiori approfondimenti), l art. 1, DL 40/2010, ha imposto ai soggetti passivi IVA l obbligo di comunicare tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici localizzati nei c.d. Paesi black list. Per Paesi black list sono da intendersi gli Stati ed i territori richiamati dai DDMM 4 maggio 1999 e 21 novembre La Repubblica di San Marino è quindi coinvolta a pieno diritto nell adempimento, considerato che viene ricompresa nell elenco di cui al DM Pertanto, salvo sorprese dell ultim ora, le operazioni con operatori economici sammarinesi effettuate dal 1 luglio 2010 dovranno essere oggetto di comunicazione CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 6

6 Si rammenta che sono oggetto di comunicazione anche le prestazioni di servizi effettuate dal 1 settembre 2010, che non si considerano effettuate in Italia per mancanza del requisito della territorialità. Pertanto, vanno riepilogate anche: le prestazioni di servizi rese da operatori nazionali nei confronti di committenti esteri, fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972; Esempio 1 Un trasporto di beni effettuato da un operatore italiano per conto di un soggetto passivo sammarinese territorialmente rilevante in San Marino. le prestazioni di servizi fuori campo IVA ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972. Esempio 2 Una prestazione resa da un soggetto italiano nei confronti di un operatore sammarinese su un immobile situato a San Marino (territorialmente rilevante nel Paese ove è situato l immobile) o una prestazione alberghiera ricevuta da un operatore italiano a San Marino. Il primo appuntamento con la nuova comunicazione è fissato al 2 novembre 2010, entro tale data dovranno essere inviati gli elenchi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 6 di 6

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