LA TERRITORIALITA DEI SERVIZI INTRACOMUNITARI TRA NOVITA', PROFILI PROBLEMATICI E CONSEGUENZE ACCERTATIVE E SANZIONATORIE

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1 LA TERRITORIALITA DEI SERVIZI INTRACOMUNITARI TRA NOVITA', PROFILI PROBLEMATICI E CONSEGUENZE ACCERTATIVE E SANZIONATORIE IL CONCETTO DI TERRITORIALITÀ NEGLI SCAMBI TRA SOGGETTI RESIDENTI NELL'UNIONE EUROPEA LE NOVITÀ LEGISLATIVE INTRODOTTE NEL 2010: REGOLA GENERALE E DEROGHE NEI RAPPORTI B2B E B2C A cura di Carlo Guelfi Savona 11 Ottobre 2011

2 CONCETTI INTRODUTTIVI SOMMARIO FONTI NORMATIVE CONCETTO DI TERRITORIALITA AMBITO DI OPERATIVITA DELLA NORMA REGOLA GENERALE E DEROGHE ADEMPIMENTI

3 CONCETTI INTRODUTTIVI CE da zona di «libero scambio» a zona di «mercato unico ed integrato»: 1) Assenza di frontiere; 2) Libera circolazione di beni, servizi e persone Armonizzare e Processo di armonizzazione: 1) Abolizione dei dazi doganali; 2) Armonizzazione dell IVA e delle Accise; 3) Armonizzazione delle Imposte Dirette Diritto Tributario di fonte Comunitaria e Potestà impositiva Norme volte a vietare l applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti di servizi e prodotti importati/esportati Direttiva: 1) Parte normativa di regolamentazione; 2) Autonomia agli Stati SESTA DIRETTIVA 338/77 IVA come imposta Europea DIRETTIVA 680/91 Recepita dal DL 331/93: Regime Transitorio Acquisti e Cessioni intracomunitarie

4 FONTI NORMATIVE Direttiva 2006/112 del 28 novembre 2006: Nuovi criteri territorialità dei servizi Direttiva 2008/08 del 12 febbraio 2008: modifica la direttiva precedente Direttiva 2008/9 del 12 febbraio 2008: Regole rimborso IVA non residenti; Direttiva 2008/117 del 16 dicembre 2008: Estensione obbligo Intrastat a prestazioni di servizi D. Lgs. del 22/01/2010 pubblicato in GU il 11/02/2010 n. 18: Recepimento delle Direttive Comunitarie Regolamento di esecuzione (UE) n. 2011/282 del Consiglio del 15 marzo 2011 : Disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112 e successive

5 ALTRE FONTI Circolare 58/E del : Disciplina IVA del luogo di prestazioni dei servizi Circolare 5/E del : Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie Circolare 12/E del : Profili interpretativi emersi nel corsi di incontri effettuati con la stampa specializzata Circolare 14/E del : Recepimento Direttive 2008/08 e 2008/117, disciplina del periodo transitorio

6 ALTRE FONTI Risoluzione 37/E del : Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Regime fiscale dell attività di manutenzione delle navi da crociera rilevanza territoriale ai sensi dell articolo 7-ter del DPR 633 del 1972 Risoluzione 48/E del : Interpello Articolo 7- quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 IVA territorialità dei servizi Circolare 36/E del : Recepimento Direttive 2008/8 e 2008/117 Quesiti pervenuti al Forum Intrastat

7 ALTRE FONTI Circolare 43/E del : Recepimento Direttive 2008/8 e 2008/117 Ulteriori chiarimenti riguardanti gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie Risoluzione 89/E del : Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Cessioni di beni estratti dal deposito fiscale da parte del rappresentante fiscale Art. 17, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Circolare 37/E del 29 luglio 2011: Disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 Circolare 43/E del 29/09/2011: IVA - Chiarimenti in tema di territorialità e di regime di non imponibilità delle operazioni relative al settore della nautica da diporto

8 PRESTAZIONI DI SERVIZI E TERRITORIALITA Con la Direttiva 2008/08 vengono modificate le regole territoriali previste, per le prestazioni di servizi di cui all art. 7 e art. 40 del DL 331/93 Le nuove regole sono introdotte con le seguenti finalità: 1) Realizzare la tassazione del luogo in cui avviene il consumo effettivo 2) Risolvere problemi di doppia o mancata imposizione 3) Contrastare le frodi legate al mancato assolvimento dell imposta

9 PRESTAZIONI DI SERVIZI E TERRITORIALITA Le novità principali che derivano dal recepimento della Direttiva 2008/08 sono: Introduzione di una nuova regola generale, fondata sul luogo di domicilio del committente, per le prestazioni rese a titolari di partita IVA (B2B) art. 7 - ter comma 1 lettera a) e sul luogo di stabilimento del prestatore per le prestazioni rese a soggetti non titolari di partita IVA (B2C) art. 7 ter comma 1 lettera b) Introduzione della definizione di soggetto passivo art. 7 - ter comma 2 lettera b) Inversione degli obblighi contabili e di versamento dell imposta art. 17 comma 2 DPR 633/72 e art. 21 DPR 633/72

10 DEFINIZIONI DA CONOSCERE STATO/TERRITORIO DELLO STATO: art. 7 comma 1 lettera a) COMUNITA /TERRITORIO DELLA COMUNITA : art. 7 comma 1 lettera b), e c) SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO: art. 7 comma 1 lettera d) PARTE DI UN TRASPORTO DI PASSEGGERI EFFETTUATA ALL INTERNO DELLA COMUNITA, LUOGO DI PARTENZA DI UN TRASPORTO PASSEGGERI, LUOGO DI ARRIVO DI UN TRASPORTO PASSEGGERI, TRASPORTO ANDATA E RITORNO: art. 7 comma 1 lettera e) TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DI BENI: art. 7 comma 1 lettera f) LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO: art. 7 comma 1 lettera g)

11 AMBITO DI OPERATIVITA DELLA NORMA STATUS SOGGETTO PASSIVO QUALITA AGISCA NELLA VESTE SI SOGGETTO PASSIVO LUOGO LUOGO DI STABILIMENTO DEL SOGGETTO PASSIVO

12 NOZIONE DI SOGGETTO PASSIVO SI CONSIDERANO SOGGETTI PASSIVI PER LE PRESTAZIONI AD ESSI RESE I soggetti esercenti attività d impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell esercizio di tali attività Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all art. 4 co. 4 DPR 633/72 anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell IVA (effettuazione acq. Intracomunitari > /anno, oppure che abbiano esercitato l opzione in dichiarazione)

13 NOZIONE DI QUALITA Il Soggetto Passivo deve acquisire i servizi nella veste di soggetto passivo di imposta Soggetto Passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad uso privato ivi compreso l uso da parte dei suoi dipendenti o a scopi estranei alla sua impresa Si determina la necessità per il prestatore di conoscere l esatto «Status» del committente

14 NOZIONE DI LUOGO DI STABILIMENTO DEL SOGGETTO PASSIVO Soggetto Passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute DOMICILIO: Il luogo in cui si trova la sede legale RESIDENZA: Il luogo in cui si trova la sede effettiva

15 LE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE art. 7-ter comma 1 REGOLA GENERALE COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO (B2B) COMMITTENTE SOGGETTO PRIVATO (B2C) PAESE DEL COMMITTENTE PAESE DEL PRESTATORE

16 DEROGHE «ASSOLUTE» E «REALTIVE» ASSOLUTE art. 7-quater /art. 7 quinques Riguardano prestazioni di servizi specifiche RELATIVE art. 7- sexies /art. 7 septies Riguardano prestazioni specifiche rese a privati consumatori

17 LE DEROGHE ASSOLUTE - art. 7 - quater OPERAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI TRASPORTO DI PASSEGGERI CATERING FISSO E CON TRASPORTO NOLEGGIO A BREVE MEZZI DI TRASPORTO

18 OPERAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell esecuzione dei lavori immobiliari RILEVANTI AI FINI IMPOSITIVI: Le prestazioni relative a strutture ubicate nel territorio dello Stato IRRILEVANTI AI FINI IMPOSITIVI: Le prestazioni relative a strutture ubicate fuori del territorio dello Stato

19 TRASPOSTO DI PASSEGGERI Le prestazioni di trasporto di passeggeri, sono considerate in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato

20 CATERING FISSO E CON TRASPORTO Le prestazioni di servizi di ristorazione e di Catering diverse da quelle rese a bordo di una nave, aereo o di un treno, rilevano quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato. Se rese a bordo di una nave, aereo o treno, nel corso di trasporto passeggeri effettuato all interno della Comunità rileva se il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato. Fornitura di cibi o non preparati o di bevande o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti da permetterne il consumo immediato. L elemento del servizio deve prevalere ampiamente sulla fornitura. Ristorante locali del prestatore. Catering locali diversi. La fornitura di cibi preparati o non preparati o di bevande o di entrambi, con o senza trasporto, non accompagnati da altri servizi di supporto non è considerata un servizio di ristorazione o di catering

21 NOLEGGIO A BREVE MEZZI DI TRASPORTO Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto rilevano ai fini dell applicazione dell imposta quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

22 LE DEROGHE ASSOLUTE - art. 7 - quinquies SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA : Culturali Artistiche Sportive Scientifiche Educative Ricreative e simili Fiere ed esposizioni e le prestazioni di servizi degli organizzatori di tali attività Servizi accessori

23 LE DEROGHE ASSOLUTE - art. 7 - quinquies 1. In deroga a quanto stabilito dall art. 7 ter, comma 1: a) Le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;

24 LE DEROGHE ASSOLUTE - art. 7 - quinquies b) Le prestazioni di servizi per l accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni accessorie connesse con l accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

25 COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2011 a) Decade la regola derogatoria per quanto riguarda l insieme delle attività rese a soggetti passivi b) Per i servizi indicati alla lettera b) nulla cambia rispetto al 2010 Tipologia del Servizio Qualifica del Committente Lett. a) art. 7 quinques Lett. b) art. 7 quinques B2B B2C

26 LE DEROGHE RELATIVE NEL B2C DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI Art. 7 sexies DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITA EUROPEA Art. 7 septies

27 LE DEROGHE RELATIVE NEL B2C Art. 7 sexies Art. 7 septies DEROGA ALL ART. 7 TER lett. b) RILEVANZA TERRITORIALE NEL PAESE DEL PRESTATORE

28 LE DEROGHE RELATIVE NEL B2C - art. 7 sexies SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE RESE A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI a) Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell intermediazione si considerano effettuate in Italia; b) Le prestazioni di trasporto dei beni, diverse dal trasporto intracomunitario, si considerano rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano rilevanti in Italia quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; d) Le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti sono rilevanti in Italia quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

29 LE DEROGHE RELATIVE NEL B2C - art. 7 sexies e) Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, sono rilevanti in Italia quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all interno dell Unione Europea; se tali prestazioni sono rese da operatori extracomunitari, le prestazioni sono rilevanti in Italia se ivi utilizzate; f) Le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici (cosiddetto e- commerce) da soggetti extracomunitari sono rilevanti in Italia quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente in Italia; g) Le prestazioni di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, rese da soggetti nazionali, sono rilevanti in Italia quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente in un Paese comunitario e sempre che siano utilizzate nel territorio dell Unione Europea; quando tali prestazioni sono rese da soggetti extracomunitari, esse rilevano in Italia quando sono utilizzate nel territorio dello Stato.

30 LE DEROGHE RELATIVE NEL B2C - art. 7 sexies dal e) Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni di diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni, se l imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori dalla Comunità ed il prestatore è stabilito in quello Stato, si considera no effettuate nel territorio dello Stato quando ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e).

31 LE DEROGHE RELATIVE NEL B2C - art. 7 septies NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO QUANDO SONO RESE A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DALLA COMUNITA I SERVIZI DI: Concessioni, licenze, diritti d autore ; Prestazioni pubblicitarie; Consulenza ed assistenza tecnica o legale, elaborazione e fornitura di dati; Servizi bancari, finanziari ed assicurativi; Messa a disposizione di personale; Prestazioni di locazione, leasing e noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto; Servizi relativi al gas ed all energia elettrica; Telecomunicazione e tele radiodiffusione (escluse le prestazioni utilizzate nel territorio dello Stato); Servizi prestati in via elettronica; Inerenti l obbligo di non esercitare le attività o i diritti di cui ai punti precedenti.

32 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI art. 6 DPR 633/72 REGOLA GENERALE - Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all atto del pagamento del corrispettivo; DEROGHE Prestazioni di servizi di cui all art. 3 comma 3 si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o cumulativo, nel mese successivo rispetto a quello in cui sono rese; Prestazioni rese da soggetto passivo UE nei confronti di un soggetto passivo IT effettuate in modo continuativo > 1 anno si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino a conclusione delle prestazioni medesime. DOTTRINA 1) Dovrebbe riguardare anche le medesime prestazioni rese da soggetti Extra UE, 2) Per i servizi infrannuali o che comunque prevedo pagamenti di acconti o rateali si dovrebbero ritenere effettuati al momento di effettuazione PROBLEMI NEI PROSPETTI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

33 SOGGETTO TENUTO ALL ADEMPIMENTO PRINCIPIO L obbligo di verificare la necessità di assoggettare una operazione ad IVA, così come quello di emettere la fattura, grava sul soggetto che pone in essere l operazione art. 17 comma 2 (COMMITTENTE) NB: Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall applicazione delle norme in materia di IVA sono previsti a carico o a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato (art. 17 comma 3): Identificazione art. 35 ter DPR 633/72 Rappresentante nel territorio dello Stato art. 1 comma 4 DPR 441/97 STABILE ORGANIZZAZIONE Quanto detto non trova applicazione nel caso in cui le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

34 GRAZIE PER L ATTENZIONE

Tale principio generale è derogato da una serie di fattispecie particolari, disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies del D.P.R. n. 633/72.

Tale principio generale è derogato da una serie di fattispecie particolari, disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies del D.P.R. n. 633/72. TERRITORIALITA IVA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Il principio generale e speciale Con il recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. "Direttiva Servizi", grazie al D.Lgs. n. 18/2010, è stata modificata

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