Circolare n. 4. del 26 gennaio IVA nei rapporti con l estero Novità 2010 INDICE

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1 Via Principe Amedeo Torino c.f. e p.iva Tel Fax info@studiobgr.it Circolare n. 4 del 26 gennaio 2010 IVA nei rapporti con l estero Novità 2010 INDICE 1 PREMESSA NOVITA IN MATERIA DI TERRITORIALITA NUOVA REGOLA TERRITORIALE PER I SERVIZI GENERICI DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI DI TERRITORIALITÀ OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI NOVITÀ IN MATERIA DI RIMBORSI IVA RIMBORSO DELL IMPOSTA ASSOLTA IN ALTRI STATI UE RIMBORSO DELL IMPOSTA A FAVORE DI SOGGETTI COMUNITARI RIMBORSO DELL IMPOSTA A FAVORE DI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI NOVITÀ IN MATERIA DI MODELLI INTRASTAT ESTENSIONE DELL OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE E RICEVUTE DA SOGGETTI COMUNITARI PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI...11

2 1 PREMESSA In data 12 novembre 2009 il Consiglio dei Ministri ha proceduto all esame preliminare del Decreto Legislativo che recepisce, nella legislazione IVA italiana, le novità introdotte, con effetto dall , dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/9/CE e n. 2008/117/CE, modificative, a loro volta, della Direttiva n. 2006/112/CE (di c.d. recasting della VI Direttiva CEE). Le novità riguardano, essenzialmente, il presupposto territoriale dell imposta sul valore aggiunto, nonché i rimborsi dell imposta assolta in altri Stati UE (da soggetti passivi italiani) o di quella assolta in Italia (da soggetti passivi non residenti) e i modelli Intrastat. Il citato Decreto Legislativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio Al fine di consentire che le norme sulla territorialità delle prestazioni di servizi entrino in vigore contemporaneamente in tutti gli Stati membri per evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i principi fondamentali dell IVA, con la Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 l Agenzia delle Entrate ha già fornito le prime istruzioni operative. L Agenzia delle Entrate non ha tuttavia fornito ancora alcun chiarimento in merito alle nuove regole relative al rimborso dell IVA assolta in uno stato comunitario diverso da quello di identificazione, regole introdotte dalla Direttiva 2008/9/CE e che sono anch esse entrate in vigore il 1 gennaio Inoltre, la circolare ricorda che il nuovo articolo 262 della Direttiva 2006/112/CE impone l obbligo ai soggetti che prestano servizi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri di riepilogare le prestazioni in un apposito elenco, come quello relativo alle cessioni intracomunitarie di beni. I nuovi elenchi Intrastat, però, non sono ancora stati approvati definitivamente. Nel prosieguo verranno fornite le prime indicazioni relative alle novità IVA previste dalle sopra citate direttive e recepite nel DLgs. approvato in data 22 gennaio NOVITA IN MATERIA DI TERRITORIALITA Dall , per effetto delle novità introdotte dalla Direttiva 2008/8/CE, modificativa della Direttiva 2006/112/CE, la territorialità delle prestazioni di servizi sarà soggetta ad una nuova disciplina. 2.1 NUOVA REGOLA TERRITORIALE PER I SERVIZI GENERICI In particolare la citata Direttiva ha modificato le regole relative al luogo delle prestazioni di servizi rese ai soggetti passivi, rendendo di norma tali servizi tassabili nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario (committente dei servizi). A decorrere dal 1 gennaio 2010, infatti, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi IVA (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall articolo 44 della Direttiva IVA). 2

3 Sulla base degli articoli 43 e 44 della Direttiva IVA, ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi si considerano sempre soggetti passivi: - i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività; - i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all imposta, anche operazioni non rientranti nell ambito del campo applicativo del tributo, ai sensi dell articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE. In relazione alla disciplina nazionale, rientrano in tale categoria gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all articolo 4, quarto comma, del D.P.R. 633/1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole; - gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo. Con riferimento alle disposizioni nazionali, rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell anno solare precedente, ovvero nel corso dell anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a euro, sono stati obbligati a chiedere l attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi gli stessi enti che dispongono di un numero di partita IVA, in quanto hanno optato per l applicazione dell imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari (ex articolo 38, comma 6, del D.L. citato). Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. Naturalmente, nei casi predetti, tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell esercizio di attività commerciale. Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il loro uso personale o per quello dei loro dipendenti (comunemente detti rapporti Business to Consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall articolo 45 della Direttiva IVA). Si fornisce di seguito un elenco delle fattispecie che dal 1 gennaio 2010 devono considerarsi tassabili in relazione alla regola del committente e quindi devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia e quindi rientranti nell ambito applicativo dell IVA: - servizi generici non individuati in altre categorie; - prestazioni di trasporto di beni (comprendendo i trasporti nazionali, intracomunitari e internazionali); - le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci); - le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in 3

4 cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario; - le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite; - le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine) di mezzi di trasporto; - le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili; prestazioni pubblicitarie; prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale; prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili; prestazioni di interpreti e traduttori; prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici; prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; prestazioni relative a prestiti di personale; concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti. Naturalmente, le suddette prestazioni, se rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell IVA, per carenza del requisito territoriale. 2.2 DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI DI TERRITORIALITÀ Di seguito si riportano i criteri derogatori per alcune categorie di prestazioni, che la Direttiva n. 2008/8/CE ha introdotto rispetto ai principi generali enunciati nel precedente paragrafo Deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente. Al riguardo, occorre precisare che per le prime tre fattispecie indicate nel prospetto che segue già opera una analoga deroga e quindi per esse vanno riconfermati sia le norme vigenti, che la relativa prassi, mentre le fattispecie derogatorie successive si presentano come novità. Servizi Servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggi Committente Domicilio committente Criterio territoriale Chiunque Luogo di ubicazione dell immobile 4 Norma di riferimento Art. 7-quater co. 1 lett. a)

5 Trasporto di passeggeri Chiunque Distanza percorsa in Italia Servizi culturali, artistici, sportivi, Chiunque Luogo di materiale scientifici, educativi, ricreativi, esecuzione comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie, nonché i corrispettivi per l accesso a tali manifestazioni Ristorazione e catering Chiunque Luogo di materiale esecuzione Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei o treni Locazione, leasing, noleggio a breve termine (quindi per un periodo ininterrotto non superiore a 30 giorni o a 90 giorni in caso di natanti) di mezzi di trasporto Chiunque Luogo di partenza, se prestazioni rese nel corso della parte del trasporto passeggeri interno alla UE Chiunque Luogo di disponibilità del mezzo (nella UE), con utilizzo nella UE. Utilizzo del mezzo in Italia se disponibile fuori dalla UE Art. 7-quater co. 1 lett. b) Art. 7-quinquies co. 1 DPR 633/72 Art. 7-quater co. 1 lett. c) Art. 7-quater co. 1 lett. d) Art. 7-quater co. 1 lett. e) Deroghe previste esclusivamente per i rapporti B2C In deroga al principio generale di cui all articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: Servizi Intermediazioni in nome e per conto del cliente Trasporti, non intracomunitari, di beni Trasporti intracomunitari di beni Committente Domicilio committente Criterio territoriale Norma di riferimento Luogo di effettuazione dell operazione intermediata Distanza percorsa nel territorio dello Stato Luogo di inizio del trasporto situato nel territorio dello Stato Art. 7-sexies co. 1 lett. a) Art. 7-sexies co. 1 lett. b) Art. 7-sexies co. 1 lett. c) Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali, prestazioni accessorie ai trasporti (es. carico, scarico, movimentazione, ecc.) Locazione, leasing, noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto Luogo di esecuzione Luogo di stabilimento del prestatore (nella UE), con utilizzo nella UE. Art. 7-sexies co. 1 lett. d) Art. 7-sexies co. 1 lett. e) Utilizzo del mezzo in Italia se prestatore extra-ue 5

6 Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici (c.d. E-commerce diretto ) Telecomunicazioni e teleradiodiffusione Italiano UE Committente italiano, se prestatore extra-ue Prestatore italiano e committente UE, con utilizzo nella UE Prestatore extra-ue, con utilizzo in Italia. Art. 7-sexies co. 1 lett. f) Art. 7-sexies co. 1 lett. g) Per converso, sempre in deroga al principio generale di cui all articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel luogo del prestatore), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (articolo 59 della Direttiva IVA): - le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi; - le prestazioni pubblicitarie; - le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni; - le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; - la messa a disposizione del personale; - le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; - la concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; - i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione; - i servizi prestati per via elettronica; - le prestazioni di servizi inerenti all obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. 2.3 OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI Ai sensi dell articolo 196 della Direttiva, il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto non residente. Quindi, secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all applicazione dell imposta gravano sul committente soggetto. Tali regole, che pongono obblighi in capo al soggetto residente, non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. In pratica, se il soggetto non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi ed i diritti sono esercitati da tale stabile. 6

7 3 NOVITÀ IN MATERIA DI RIMBORSI IVA L art. 38-ter del, riguardante i rimborsi a soggetti non residenti, è stato abrogato. Contestualmente, in conformità alla Direttiva 2008/9/CE, sono stati introdotti gli artt. 38-bis1 e 38-bis2, che disciplinano, rispettivamente, il rimborso dell imposta assolta in altri Stati UE e l esecuzione dei rimborsi a soggetti residenti in altri Stati UE; il nuovo art. 38-ter regola, invece, i rimborsi eseguiti a favore di soggetti residenti in Paesi extra-ue. 3.1 RIMBORSO DELL IMPOSTA ASSOLTA IN ALTRI STATI UE Il nuovo art. 38-bis1 stabilisce che i soggetti passivi stabiliti in Italia, se hanno effettuato acquisti o importazioni di beni/servizi con IVA assolta in altro Paese UE, possono chiedere il rimborso dell imposta presentando un apposita istanza all Agenzia delle Entrate, tramite un portale elettronico ad hoc. Con provvedimento dell Agenzia delle Entrate sarà individuato il competente ufficio, e saranno stabilite le modalità e i termini procedurali. In base all art. 19 della Direttiva 2008/9/CE (corrispondente all art. 19-bis2 co. 5 del DPR 633/72), lo Stato membro del rimborso notifica al richiedente non solo la data in cui gli è pervenuta la richiesta, ma anche la propria decisione in merito, di approvazione o diniego del rimborso, entro 4 mesi dall avvenuta ricezione della richiesta nel suo Stato Termine per la presentazione dell istanza L art. 15 della Direttiva 2008/9/CE stabilisce che la richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell anno civile successivo al periodo di riferimento. Per i rimborsi chiesti da soggetti non residenti, l art. 1 co. 2 del DM stabilisce, invece, come termine, il 30 giugno dell anno successivo Controlli compiuti dall Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate provvede ad inoltrare la richiesta del rimborso allo Stato UE dopo averne verificato la spettanza. L Agenzia, in particolare, rifiuta l inoltro se, nel periodo di riferimento (trimestre o anno), il soggetto : - non ha svolto un attività d impresa o di arte o professione; - ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione ex artt. 19 ss. del ; - si è avvalso: del regime dei contribuenti minimi (di cui all art. 1 co della L n. 244); del regime speciale per i produttori agricoli (di cui all art. 34 del DPR 633/72). In caso di rifiuto dell inoltro dell istanza di rimborso, l Agenzia delle Entrate deve notificare il diniego al richiedente, ferma restando la possibilità, per quest ultimo, di proporre ricorso Condizioni per il rimborso Le ulteriori condizioni per il rimborso sono previste dal nuovo art. 38-bis2, anche se riferito ai rimborsi spettanti ai soggetti non residenti per gli acquisti e le importazioni di beni/servizi effettuati in Italia. Assenza di stabile organizzazione La restituzione dell imposta è preclusa se il richiedente è stabilito nel Paese UE del rimborso. Ciò significa che l esistenza di una stabile organizzazione in tale Paese implica una diversa modalità 7

8 di recupero dell imposta, non già attraverso la procedura in esame, bensì esercitando il diritto di detrazione avvalendosi, a tal fine, della stabile organizzazione. Assenza di operazioni attive Il rimborso è, inoltre, negato se il richiedente, nel periodo di riferimento, ha effettuato operazioni attive, territorialmente rilevanti nel Paese del rimborso, fatta eccezione per: - le operazioni per le quali, in conformità alle novità introdotte dalla Direttiva 2008/8/CE, si considera come debitore d imposta il cessionario/committente; - le prestazioni di trasporto e le relative prestazioni accessorie, non imponibili IVA. Attività imponibile ai fini della detrazione L inoltro dell istanza di rimborso è negato in assenza di un attività d impresa o di arte o professione esercitata dal richiedente. L art. 19-bis2 co. 2 dispone, tuttavia, che non è sufficiente, per aversi il rimborso, l esercizio di una qualsiasi attività economica, dovendo quest ultima garantire il ribaltamento, a valle, dell imposta assolta a monte. È, quindi, necessario che l attività svolta garantisca l esercizio della detrazione sugli acquisti, anche se per effetto delle contro-deroghe di cui all art. 19 co. 3 del DPR 633/72. Ne consegue che, in caso di pro rata, ex art. 19 co. 5 del, secondo il nuovo art. 38-bis2 co. 3, il richiedente dovrà indicare nell istanza la percentuale di detrazione provvisoriamente applicata nell anno in corso, per poi effettuare in seguito le relative rettifiche, una volta determinato, in sede di dichiarazione annuale, il pro rata definitivo Importo minimo del rimborso L ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa ad un periodo infrannuale non può essere inferiore a 400,00 euro (200,00 euro, nella vecchia disciplina). Al di sotto di tale valore, il rimborso spetta annualmente, purché d importo non inferiore a 50,00 euro (25,00 euro, nella vecchia disciplina). 3.2 RIMBORSO DELL IMPOSTA A FAVORE DI SOGGETTI COMUNITARI Il nuovo art. 38-bis2 del disciplina l esecuzione dei rimborsi ai soggetti stabiliti in altri Paesi della UE, per gli acquisti di beni/servizi effettuati in Italia. La procedura è analoga a quella esaminata nel precedente paragrafo 3.1, per i rimborsi chiesti dagli operatori italiani, essendo la relativa disciplina definita in modo unitario dalla Direttiva 2008/9/CE. Ne consegue che l imposta chiesta a rimborso deve essere detraibile in Italia, mentre spetta all Autorità fiscale del Paese di stabilimento del richiedente effettuare i controlli preventivi rispetto all inoltro della richiesta di rimborso all Amministrazione finanziaria italiana. Allo stesso modo, il rimborso resta precluso se il soggetto non residente possiede una stabile organizzazione in Italia, a prescindere dall imputabilità o meno degli acquisti alla medesima. Lo stesso dicasi in caso di effettuazione, nel periodo di riferimento del rimborso, di operazioni attive nel territorio dello Stato diverse da quelle per le quali è debitore d imposta il committente/cessionario italiano e da quelle non imponibili di trasporto e relative prestazioni accessorie. 8

9 3.3 RIMBORSO DELL IMPOSTA A FAVORE DI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI Il nuovo art. 38-ter del disciplina l esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea Condizioni per il rimborso La condizione preliminare per il rimborso è l esistenza di un accordo di reciprocità con il singolo Paese extra-ue, attualmente limitato, a quanto consta, alla Svizzera e alla Norvegia. Lo Stato estero deve, in altri termini, garantire lo stesso diritto agli operatori italiani, per i beni/servizi in esso acquistati. Il diritto di rimborso spetta se il richiedente, che eserciti un attività d impresa o di arte o professione, non possiede una stabile organizzazione in Italia e, nel periodo di rimborso, non ha ivi effettuato operazioni attive, salvo quelle con debitore d imposta il cessionario/committente italiano, ovvero quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti. L imposta chiesta a rimborso deve essere inerente all attività economica del soggetto extracomunitario. 4 NOVITÀ IN MATERIA DI MODELLI INTRASTAT L art. 50 co. 6 del DL 331/93 è stato riformulato alla luce delle novità introdotte, in materia di modelli INTRASTAT, dalle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE. A tal fine, saranno sia stabiliti le modalità e i termini di presentazione dei modelli, sia approvati i modelli con le relative istruzioni. Premesso che, sul piano comunitario, i modelli INTRASTAT sono disciplinati dagli artt della Direttiva 2006/112/CE, dal 2010: - la Direttiva 2008/8/CE estende l obbligo di presentazione degli elenchi ai soggetti passivi che prestano servizi, soggetti ad imposta nel Paese UE del committente, diverso da quello del prestatore; - la Direttiva 2008/117/CE modifica la periodicità di presentazione degli elenchi, che diventa, come regola generale, mensile, anziché trimestrale. Decorrenza delle novità Secondo una nota diffusa dall Agenzia delle Dogane, le modifiche in esame riguardano solo gli elenchi con periodo di riferimento 2010, ossia: - gli elenchi dell anno 2009 (scadenza per presentazione cartacea/floppy e febbraio 2010 per presentazione telematica); - gli elenchi del quarto trimestre 2009 (scadenza per presentazione cartacea/floppy e febbraio 2010 per presentazione telematica); - elenchi del mese di dicembre 2009 (scadenza per presentazione cartacea/floppy e per presentazione telematica). Solo, quindi, per gli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal 2010 sarà obbligatoria la loro presentazione per via telematica. 9

10 4.1 ESTENSIONE DELL OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE E RICEVUTE DA SOGGETTI COMUNITARI Il nuovo art. 262 della Direttiva 2006/112/CE, introdotto dall art. 2 della Direttiva 2008/8/CE, estende l obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi alle prestazioni di servizi per le quali la relativa IVA deve essere assolta dal committente, soggetto, mediante il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell art La citata norma fa riferimento alle sole prestazioni di servizi rese, con ciò escludendo la presentazione dell elenco riepilogativo da parte del committente. In difformità a tale disposizione, il riformulato art. 50 co. 6 del DL 331/93 stabilisce che all adempimento in esame devono provvedere gli operatori italiani, per le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del (esaminate nel e riguardanti i servizi oggettivamente localizzabili): - rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE; - ovvero, ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE. L estensione dell obbligo ai servizi ricevuti potrebbe trovare giustificazione nell intento di contrastare le frodi IVA, soprattutto quelle carosello. In linea con il nuovo art. 262 ella Direttiva 2006/112/CE, dall obbligo in oggetto sono escluse le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Si pensi, per fare un esempio, alla prestazione resa da un agente francese per l intermediazione della vendita di un bene mobile trasportato dall Italia in Svizzera. Il committente italiano, soggetto, autofattura la prestazione, ma senza applicare l IVA, in quanto il servizio ricevuto è non imponibile ex art. 9 n. 7 del. L intermediazione non deve essere, quindi, inserita nel modello presentato dal committente italiano. L esempio proposto riguarda il lato. Anche da quello attivo, è necessario verificare se il servizio reso è imponibile o meno nel Paese UE del committente. Ritornando all esempio proposto, l agente francese non è tenuto a riepilogare nel relativo elenco l intermediazione resa al committente italiano, in quanto in Italia la stessa è non imponibile. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all art. 7-ter co. 2 lett. b) e c) del DPR 633/72 si considerano, ai fini della territorialità, soggetti passivi, per le prestazioni ricevute: - anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole, qualora si tratti di enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all art. 4 co. 4 del (lett. b); - se titolari di partita IVA, qualora si tratti di enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi (lett. c). Tali enti, associazioni ed altre organizzazioni, ove si qualifichino, ai fini territoriali, come soggetti passivi, devono presentare gli elenchi riepilogativi sia per gli acquisti intracomunitari di beni, sia per le prestazioni di servizi, di cui al co. 1 dell art. 7-ter, rese da operatori stabiliti in altri Paesi UE. Si tratta, nella specie, delle prestazioni di servizi qualificate come generiche, secondo quanto esposto nel precedente 2.1. Anche in tal caso, dall obbligo in oggetto sono escluse le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. 4.2 PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI L art. 1 della Direttiva 2008/117/CE sostituisce gli artt. 263, 264 par. 2 e 265 par. 2 della Direttiva 2006/112/CE, riferito alla periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi. 10

11 In base al nuovo art. 263, la periodicità di presentazione passa, come regola generale, da trimestrale a mensile, di modo che gli elenchi vanno presentati entro la fine del mese successivo. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere, a determinare condizioni, da essi stessi stabilite, che gli elenchi riepilogativi siano presentati con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, a condizione che l ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni di cui all art. 264 par. 1 lett. d) e all art. 265 par. 1 lett. c) non sia superiore, né per il trimestre di riferimento, né per ciascuno dei quattro trimestri precedenti: - a ,00 euro; - ovvero, fino al , a ,00 euro (o al suo controvalore in valuta nazionale). Anche per le prestazioni di servizi di cui all art. 264 par. 1 lett. d), imponibili a IVA nel Paese UE del committente, soggetto, attraverso il meccanismo del reverse charge, gli Stati membri possono stabilire, a determinare condizioni, da essi stessi stabilite, che gli elenchi riepilogativi siano presentati con cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dagli elenchi riferiti al 2010, la periodicità sarà: - trimestrale, per un ammontare di operazioni non superiore a ,00 euro; - mensile, per un ammontare di operazioni uguale o superiore a ,00 euro. Non sarà più prevista la periodicità annuale. 4.3 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI A decorrere dagli elenchi (mensili e trimestrali) riferiti al 2010, i termini per la relativa trasmissione telematica (unica modalità ammessa di presentazione) coincideranno con il giorno 19 del mese successivo al periodo di riferimento. Di conseguenza, per gli elenchi mensili, il termine è fissato al giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento ( , per gli elenchi di gennaio 2010); per gli elenchi trimestrali, il termine è fissato al giorno 19 del mese successivo al trimestre di riferimento ( , per gli elenchi del primo trimestre 2010). Si segnala che, per rimediare alla mancata predisposizione da parte dell Amministrazione finanziaria dei nuovi modelli Intrastat e delle relative istruzioni si sta profilando la soluzione di posticipare l obbligo di invio telematico dei nuovi modelli Intrastat al mese di aprile 1. 1 Cfr. sul punto Marco Bellinazzo, L invio telematico degli Intrastat scatterà ad aprile ne Il Sole-24 Ore del

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