Nuove regole dal 1 Gennaio 2015
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- Pasquale Chiesa
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Servizi e commerce a privati UE Nuove regole dal 1 Gennaio 2015 Categoria: IVA Sottocategoria: Territorialità A decorrere dal 1 gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate alle relative disposizioni della direttiva IVA ed in particolare agli articoli 58 e 59-bis della Direttiva 2006/112/UE, cambieranno i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari. A partire dal 1 Gennaio 2015, le prestazioni rese da un soggetto italiano a un consumatore comunitario si considereranno effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito. Per evitare agli operatori del settore di doversi identificare nei vari paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti, l IVA potrà essere assolta nello stato in cui il prestatore è stabilito attraverso il MOSS (Mini one stop shop). Premessa Scattano dal 1 Gennaio 2015 le novità riguardanti i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce resi a privati consumatori comunitari. Per far fronte agli effetti di tale modifica, è prevista l estensione dello sportello unico anche agli operatori comunitari che effettuano cessioni via web a privati consumatori stabiliti all interno dell UE, evitando così il gravoso adempimento relativo all identificazione nei vari paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti. Regole generali e deroghe Ai fini IVA, le operazioni che rientrano nel commercio elettronico diretto sono considerate servizi. Di conseguenza, la territorialità IVA di tali operazioni è definita con le seguenti modalità: - per le prestazioni BtoB rileva la sede del committente (art. 7 -ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972); 1
2 - per le prestazioni BtoC rileva la sede del prestatore (art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972). Per quanto riguarda le prestazioni BtoC, eccezioni sono contemplate nell art. 7 - sexies, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 e nell art. 7- septies, co. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972 e riguardano i rapporti (in deroga) con committenti non soggetti passivi (privati). Le suddette deroghe prevedono che: i servizi resi da un soggetto Iva extra UE a un committente italiano, sempre nell ambito del commercio elettronico diretto, in deroga alla regola generale di cui all art. 7- ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, si considerano effettuati in Italia; i servizi resi da un soggetto italiano a un committente extra UE, nell ambito del commercio elettronico diretto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuati In Italia. Le nuove regole per i rapoorti BtoC A decorrere dal 1 gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate alle relative disposizioni della direttiva IVA ed in particolare agli articoli 58 e 59 bis della Direttiva 2006/112/UE, cambieranno i criteri di territorialità per i servizi di e- commerce a privati consumatori comunitari. A partire dal 1 Gennaio 2015, le prestazione rese da un soggetto italiano a un consumatore comunitario si considereranno effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito. La conseguenza naturale di tale impostazione è la necessita per l operatore di identificarsi nei vari paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti. Territorialità servizi e commerce a privati consumatori UE Fino al Rileva la sede del prestatore Dal Rileva luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito In dettaglio, le prestazione rese da un soggetto italiano a un consumatore comunitario si considereranno effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito. 2
3 Italiano Privato consumatore comunitario IVA nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito, ha il suo domicilio o la sua residenza. Nessuna modifica da segnalare per i rapporti BtoB, la cui rilevanza rimane individuata nel paese del committente. Effetti pratici Territorialità Territorialità Prestatore Committente IVA in Italia fino al IVA in Italia dal 1 Gennaio 2015 o italiano UE soggetto UE soggetto Extra-UE soggetto o Passivo UE extra-ue UE / extra-ue soggetto Il MOSS (Mini one stop shop) Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n del 30 settembre 2014 sono state fornite le istruzioni operative per l adesione al regime speciale denominato Mini One Stop Shop (MOSS). 3
4 L adesione al regime speciale seguendo l apposita procedura dettata dall Amministrazione Finanziaria consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, nonché ai soggetti passivi extra UE che scelgono di identificarsi in Italia, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti nell Unione europea, di assolvere agli obblighi IVA in Italia senza doversi identificare nei vari paesi UE di residenza dei committenti privati. Con il Comunicato stampa del , l Amministrazione Finanziaria aveva reso noto le modalità di funzionamento del mini sportello unico, precisando altresì che sarebbe stato possibile registrarsi sul portale a partire dal 1 Ottobre Con il Provvedimento in commento, si forniscono le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione, esclusivamente in modalità elettronica e diretta, per l adesione ai predetti regimi speciali. Più in dettaglio, viene illustrato che: - i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite; - i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell Unione, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on-line disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L Agenzia - per il tramite del Centro Operativo di Venezia - effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l accesso ai servizi telematici dell Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. Obblighi documentali A differenza del commercio elettronico indiretto, per il commercio elettronico diretto non esistono norme derogatorie per la fatturazione. Dunque, per le cessioni effettuate da soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, l operazione dovrà essere regolarmente fatturata (art. 21 e 22, D.P.R. 633/1972). 4
5 Nel question time n del , in Commissione Finanze della Camera, è stato chiesto al Governo di eliminare gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi agli operatori del commercio elettronico diretto in modo da equiparare il trattamento con gli operatori del commercio elettronico indiretto. La richiesta è stata inoltrata in vista del cambio delle regole di territorialità nei servizi di commercio elettronico diretto, come sopra esposto. La commissione Europea aveva invitato gli Stati membri a disporre l'esonero dall'obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi rientranti nel commercio elettronico diretto rese a privati consumatori comunitari. In linea con le richieste della Commissione Europea, è stato chiesto al Governo di esonerare dall obbligo di fatturazione le prestazioni rientranti nel commercio elettronico diretto rese a privati consumatori comunitari. Nella risposta fornita dal Ministero dell Economia è stato affermato che l esonero dell obbligo di fatturazione non è possibile per i rapporti B2B nel qual caso il debitore d imposta è il destinatario. La risposta fornita fa presumere che tale esonero sia invece possibile per i rapporti B2C, evitando dunque che gli effetti di una semplificazione (MOSS) siano in parte sterilizzati dal dover seguire le regole sostanziali dello Stato del committente e quelle relative alla fatturazione. Dal tenore della risposta è ragionevole suppore che il legislatore nazionale decida di includere le operazioni della specie nell'ambito di quelle esentate dall'obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, al pari di quanto già previsto per l'e-commerce indiretto. Il recepimento delle norme comunitarie Le norme comunitarie che modificano la territorialità per le prestazioni di servizi rientranti nel commercio elettronico diretto rese a privati consumatori comunitari non sono ancora state recepite nell ordinamento in Italiano. Sarebbe necessario entro fine anno la pubblicazione in G.U. di un decreto legislativo che recepisse tali norme all interno del D.P.R. 633/1972. Se ciò (come probabile) non dovesse accadere, sarà compito dell Amministrazione Finanziaria intervenire e apportare i necessari chiarimenti. - Riproduzione riservata - 5
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