Ampliato il reverse charge. DDL di Stabilità 2015
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- Rita Mancini
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Ampliato il reverse charge DDL di Stabilità 2015 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Per contrastare ulteriormente l attuazione di frodi IVA, nel DDL di Stabilità si prevede l estensione del meccanismo del reverse charge ad ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi, compatibilmente a quanto previsto nella Direttiva 2006/112/UE. Più in dettaglio, sfruttando i margini di discrezionalità previsti nell art. 199 e nell art. 199 bis della Direttiva 2006/112/UE, il meccanismo del reverse charge viene esteso: alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; ai trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla Direttiva 2003/87/Ce; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva, nonché di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di un soggetto passivo rivenditore, come definito dall'art. 7-bis, comma 3, lett. a), D.P.R. 633/72. Premessa L art.. 17, co. 1, D.P.R. 633/1972, dispone che L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19,... In deroga alla suddetta disposizione, con il meccanismo del reverse charge gli obblighi dell assolvimento dell IVA sono traslati dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente. L utilizzo di questo particolare meccanismo di assolvimento dell IVA evita l attuazione delle frodi consistenti nell intascare l IVA dal cessionario/committente senza che questa venga successivamente versata all Erario. 1
2 Per contrastare ulteriormente l attuazione di tali comportamenti, nell art. 44 del DDL di stabilità si prevede l estensione del meccanismo del reverse charge ad ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi, compatibilmente a quanto previsto nella Direttiva 2006/112/UE. Riguardo al settore edile, l art. 199, par. 1, lettera a), della Direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri di stabilire che il debitore d imposta sia il soggetto passivo al quale siano rese le prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili. In merito al settore energetico, l art. 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, inserito dalla Direttiva n. 2010/23/UE e modificato dalla Direttiva n. 2013/43/UE, prevede l applicazione del reverse charge per determinati settori che, secondo l esperienza degli Stati membri, sono considerati ad alto rischio di frode. Attraverso l integrazione dell articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il DDL di Stabilità 2015 intende introdurre nell ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile e al settore energetico, in conformità rispettivamente ai richiamati articoli 199 e 199-bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto. Art. 199 par. 1, lettera a), della Direttiva n. 2006/112/CE Facoltà estensione inversione contabile alle prestazioni di servizi di pulizia e di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici Art. 199-bis, della Direttiva n. 2006/112/CE Facoltà estensione inversione contabile al settore energetico Estensione del reverse charge nell ambito del settore edile In recepimento dell art. 199 par. 1, lettera a), della Direttiva n. 2006/112/CE, il Legislatore introduce nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell art. 17 prevedendo l applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. L analisi della nuova disposizione rende necessario analizzare l applicazione del regime dell inversione contabile nel settore edile. In tal senso si ricorda che la lettera a), dell art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972 2
3 assoggetta all inversione contabile, allorquando effettuate nei confronti di soggetti passivi, le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Reverse charge Art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972 operazione qualificabile prestazione di servizi ai fini IVA; riconducibilità della prestazione ad un rapporto di subappalto; inquadramento dell oggetto della prestazione e dell attività di entrambi i contraenti al settore edile, come delimitato nella sezione F della tabella ATECO Art. 17, co. 6, lett. a- ter), D.P.R. 633/1972 Si applica in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo. Si applica indipendentemente: sia dal rapporto contrattuale; sia dalla tipologia di attività esercitata. A differenza di quanto previsto nella lettera a), dell art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell art. 17, D.P.R. 633/1972 prevede che il sistema dell inversione contabile si applica in ogni caso, a condizione che il committente sia un soggetto passivo, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Quanto all identificazione oggettiva delle prestazioni, il punto di riferimento dovrebbe essere rappresentato sempre dalla tabella ATECO Pertanto: i lavori di demolizione dovrebbero essere quelli descritti nel codice 43.11, che non comprende però i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12); i lavori di installazione impianti, quelli così qualificati nell ambito del gruppo 43.2; i lavori di completamento (e finitura), quelli del gruppo
4 Per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter). La nuova misura viene introdotta a regime. Per tutte le nuove fattispecie soggette a reverse charge è possibile chiedere il rimborso dell eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale in base al presupposto di cui all art. 30, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, ossia in caso di differenza delle aliquote medie sulle vendite e sugli acquisti. In base all art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, lo stesso presupposto consente di chiedere il rimborso del credito IVA trimestrale, ovvero di effettuare la compensazione orizzontale. Estensione del reverse charge nell ambito del settore energetico Relativamente al settore energetico, l articolo 199-bis della richiamata direttiva 2006/112/CE, per determinati settori che secondo l esperienza degli Stati sono considerati ad alto rischio, prevede il trasferimento dell'obbligo di versare l'iva al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi. La norma comunitaria consente quindi agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile mirato a tali beni e servizi a condizione che ne diano comunicazione al Comitato IVA e forniscano le informazioni relative all ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode. Compatibilmente alla richiamata normativa, all art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 sono aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), in base alle quali - fino al 31 dicembre il meccanismo dell inversione contabile si applica anche: ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all art. 3 della Direttiva n. 2003/87/CE; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivorivenditore, ossia ad un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all acquisto di gas, di energia elettrica [...] è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile. 4
5 Per tutte le nuove fattispecie soggette a reverse charge è possibile chiedere il rimborso dell eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale in base al presupposto di cui all art. 30, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, ossia in caso di differenza delle aliquote medie sulle vendite e sugli acquisti. - Riproduzione riservata - 5
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