IL REVERSE CHARGE: LE NOVITA DAL
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- Francesca Mosca
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1 IL REVERSE CHARGE: LE NOVITA DAL 2015 La legge Finanziaria per il 2015 ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2015, l estensione dell applicazione dell IVA con il meccanismo del reverse charge alle seguenti attività,: - installatori di impianti (anche in assenza di subappalto) - servizi di completamento degli (anche in assenza di subappalto) - servizi di pulizia degli - servizi nel settore energetico - le cessioni di beni alla grande distribuzione (per questo settore l applicazione è subordinata al rilascio di un apposita autorizzazione comunitaria) - cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo In attesa di conoscere gli auspicati chiarimenti dell Agenzia delle Entrate cerchiamo di fornire un essenziale informazione sull argomento. COSA E IL REVERSE CHARGE Come noto, al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell IVA, è prevista l applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) che prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell IVA dal cedente / prestatore all acquirente / committente per cui: il cedente / prestatore emette la fattura senza applicazione (e addebito) dell IVA, specificando espressamente che trattasi di operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell IVA a carico del destinatario della fattura ; l acquirente / committente soggetto passivo IVA è il debitore dell imposta e per l assolvimento della stessa deve integrare la fattura ricevuta dal cedente / prestatore con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro IVA degli acquisti e in quello delle fatture emesse / corrispettivi. Esempio di fattura emessa in regime di reverse charge La Splendente Snc Spett. le Servizi Ufficio Srl Fattura n. 1 del Servizio pulizia Vs uffici mese di gennaio Importo 500,00 Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell IVA a carico del destinatario della fattura I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE: GENERALITA La Finanziaria 2015 ha esteso il reverse charge anche a: 1) prestazioni di servizi, relative ad di: - pulizia; - demolizione; - installazione di impianti; - completamento; 2) trasferimenti di: - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell art. 12
2 della citata Direttiva; - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva; - certificati relativi a gas e energia elettrica; 3) cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72; 4) cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. 5) cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivo al primo. SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI In premessa si ritiene che rientrino nel concetto di o sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale, commerciale, artigianale, nonché le parti di essi (ad esempio, singolo locale di un o). Dal 1 gennaio 2015, la nuova lettera a-ter), dell articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, prevede l applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia degli (come sopra definiti: in sostanza, uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, etc. o parti di essi). Deve trattarsi di prestazioni rese nei confronti di un committente soggetto passivo IVA, per effetto delle condizioni richieste dal comma 5 dello stesso articolo 17, del D.P.R. n. 633/72: di conseguenza, sulle prestazioni di pulizia rese nei confronti di un condominio o di privati, l IVA continua ad essere applicata con le modalità ordinarie. Se il committente è un condominio, oltre all applicazione dell IVA con le modalità ordinarie, deve essere altresì operata la ritenuta d acconto del 4%. Pulizia di Pulizia generale (non specializzata) di Altre attività di pulizia specializzata di e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari) Servizi di disinfestazione (limitatamente alle prestazioni riferite agli ) SETTORE EDILE La Finanziaria 2015 introduce sostanzialmente l estensione del reverse charge anche ai contratti di appalto (non solo di subappalto), relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile e consistenti in: - demolizioni - installazione di impianti - completamento di. Tali prestazioni erano già ricomprese nella più ampia sezione F della tabella Ateco e, fino al 2014, applicavano il reverse charge solo in presenza di subappalto reso nei confronti di un soggetto passivo esercente un attività riconducibile al settore edile. La la Finanziaria 2015 individua espressamente le prestazioni (demolizione, installazione di impianti e completamento di ) a cui, dal 1 gennaio 2015, è applicabile il reverse charge indipendentemente dal fatto che l attività sia posta in essere nell ambito di un contratto di subappalto Demolizione e preparazione del cantiere edile 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione 43.3 Completamento e finitura di Demolizione Dal 1 gennaio 2015, i soggetti con attività riconducibile ai codici attività rientranti nel gruppo 43.1, fatturano in reverse charge in tutti i casi in cui effettuano la prestazione su nei confronti di un soggetto passivo IVA, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il prestatore al committente (appalto, subappalto, contratto d opera).
3 Prestazione di demolizione di Demolizione o smantellamento di e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli ) Installazione di impianti (elettricisti, idraulici, etc.) Dal 1 gennaio 2015, gli installatori di impianti (con attività riconducibile ai codici attività rientranti nel gruppo 43.2 fatturano in reverse charge in tutti i casi in cui effettuano la prestazione (anche di manutenzione e riparazione) su nei confronti di un soggetto passivo IVA, a prescindere dalla tipologia contrattuale (appalto, subappalto, contratto d opera). Installazione di impianti in Installazione di impianti elettrici in o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad ) Completamento di Tale attività è individuabile nel codice 43.3 Tabella : si tratta delle attività consistenti in intonacatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, altre attività di completamento non specializzate (muratori). Per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015, l IVA è assolta in reverse charge a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il prestatore al committente (appalto, subappalto, contratto d opera) Intonacatura e stuccatura Completamento di Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Rivestimento di pavimenti e di muri
4 Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli ) Altri lavori di completamento e di finitura degli n.c.a. Ulteriori considerazioni sul settore edile E importante ricordare che il reverse charge continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle altre attività (diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento) rientranti nel settore F. In particolare, continua ad applicarsi il meccanismo del reverse charge solo in presenza di sub-appalto reso nei confronti di un appaltatore (soggetto passivo IVA) operante nel settore edile, alle attività contraddistinte dai codici riconducibili ai seguenti gruppi: - attività di costruzione degli (gruppo 41.2, sezione F), - costruzioni di strade e ferrovie (gruppo 42.1, sezione F), - costruzione di opere di pubblica utilità (gruppo 42.2, sezione F) - costruzioni di altre opere di ingegneria civile (gruppo 42.9, sezione F) - altri lavori specializzati di costruzione (gruppo 43.9, sezione F): si tratta (codici : , , ), ad esempio, della realizzazione dei lavori di copertura (costruzione di tetti, copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali, lavori di impermeabilizzazione, lavori di fondazione, di isolamento, montaggio e smontaggio di ponteggi, etc). DECORRENZA I settori di nuova introduzione applicano il reverse charge alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015, Fanno eccezione, le cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione, per le quali occorre attendere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell Unione europea. Attività Decorrenza Durata Prestazioni di servizi di pulizia negli (lettera a-ter) 1 gennaio 2015 a regime Settore edile (lettera a e lettera a-ter) 1 gennaio 2015 a regime Settore energetico: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all energia elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (lettera d-quater); Grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati, discount alimentari (lettera d-quinquies) Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo 1 gennaio 2015 Sospesa, fino al rilascio dell autorizzazione comunitaria 1 gennaio anni 4 anni a regime SANZIONI E prevista: - una sanzione base dal 100 al 200% dell imposta, con un minimo di euro 258, nel caso in cui il committente non assolva l imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell inversione contabile e la medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l imposta in fattura omettendone il versamento; - la sanzione è ridotta al 3%, con un minimo di euro 258, nell ipotesi in cui l imposta sia stata comunque assolta, seppure in modo irregolare. Considerata l obiettiva difficoltà che si riscontra in sede di delimitazione dell ambito applicativo della nuova disciplina, Confartigianato ha richiesto all Agenzia delle entrate la non applicabilità di sanzioni per le eventuali irregolari fatturazioni, purchè le stesse siano regolarizzate entro un congruo termine richiamando, a tal riguardo, le norme dello Statuto del contribuente.
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