NOVITA NORMATIVE IVA ANNO D IMPOSTA 2010
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- Vittorio Nardi
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1 NOVITA NORMATIVE IVA ANNO D IMPOSTA 2010
2 Normativa comunitaria e normativa nazionale L imposta sul valore aggiunto è disciplinata da leggi nazionali che sono subordinate alle direttive comunitarie. Queste ultime, infatti, contengono una serie di precetti che devono essere declinati nelle leggi nazionali, in modo da renderne possibile l applicazione da parte dei cittadini. Il 1/1/2010 è la data limite che gli Stati membri della Comunità hanno dovuto rispettare nell uniformare la propria legislazione nazionale alle nuove regole previste con il cosiddetto VAT Package, cioè l insieme delle Direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117. Considerando la crescente internazionalizzazione dei mercati, tra le principali novità della riforma va evidenziata l innovazione delle regole per determinare la territorialità delle prestazioni di servizi. Territorialità delle prestazioni di servizi Il D.lgs. 18/2010 ha introdotto nella legislazione italiana le regole dettate dalla Direttiva 2008/8/Ce 1, innovando la materia della territorialità della prestazione di servizi e facendo divenire determinante la qualifica di soggetto passivo del committente ed il concetto di stabilimento degli attori della transazione economica. In linea generale : nel caso di operazioni tra soggetti passivi Iva (business to business o B2B) la tassazione passa dal luogo di stabilimento del prestatore a quello di stabilimento del cliente (criterio del committente); nel caso di operazioni verso consumatori finali business to consumer o B2C) la tassazione rimane nel luogo del prestatore (criterio del prestatore). Va evidenziato come il decreto allarghi la definizione di soggetto passivo, comprendendo tutti i soggetti dotati di partita IVA, compresi gli enti non commerciali (anche privi di sfera commerciale) che derivano tale attribuzione dall avere effettuato acquisti intracomunitari di beni e servizi superiori ai euro. Dal 1 gennaio 2010, il requisito della territorialità è disciplinato dalle seguenti nuove disposizioni del DPR 633/72: 1 Si evidenzia che il D.lgs. 18 reca la data dell 11/2/2010, mentre nella direttiva veniva previsto il 1 gennaio 2010 come termine ultimo di recepimento delle innovazioni. Tale vacanza normativa è stata risolta dall Agenzia delle Entrate con la C.M. 58/E/2009 in cui si sostiene che le disposizioni contenute nella Direttiva sono sufficientemente dettagliate da renderne possibile una immediata e diretta attuazione. 2
3 l art. 7-ter che sancisce la regola generale per i servizi cd. generici 2, in base alla quale le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini Iva nel Paese in cui è stabilito il committente soggetto passivo d imposta. Se il committente del servizio non riveste la qualifica di soggetto passivo, il servizio è territorialmente rilevante ai fini Iva nel Paese in cui è stabilito il prestatore; gli artt. da 7-quater a 7-septies in cui trovano regolamentazione le deroghe al criterio generale e per ciascuna categoria di servizi elencata è previsto uno specifico criterio di individuazione del luogo di tassazione. Tali deroghe possono essere suddivise in due categorie: o assolute, applicabili sia per le prestazioni B2B (committente soggetto passivo), sia per le prestazioni B2C (committente non soggetto passivo), previste negli artt. 7-quater e 7- quinquies del DPR 633/72; o relative, applicabili solo per le prestazioni B2C (committente non soggetto passivo d imposta), disciplinate dagli artt. 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72. A decorrere dal 1 gennaio 2010 sono abrogate le disposizioni relative alle prestazioni di servizi disciplinate nel DL 331/93 e, sempre da tale data, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie devono accogliere anche le prestazioni di servizi (ricevute o concesse) ed essere presentati esclusivamente tramite il canale telematico. Diversi interventi di prassi sono stati resi necessari per la definizione dell operatività delle nuove regole 3. Nel quadro VE della dichiarazione annuale compare il nuovo campo VE39, in cui trovano evidenza alcune prestazioni di servizi che, per carenza del presupposto territoriale, non rilevano ai fini Iva nel nostro Paese e non concorrono alla formazione del volume d affari. Tale indicazione, funzionale all incrocio dei dati con quanto indicato nei modelli Intrastat, è limitata alle prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter rese a committenti soggetti passivi in altro Stato Ue, quindi non sono indicate in tale rigo le altre prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter ma rese a committenti soggetti passivi d imposta in uno Stato extra UE, nonché quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies (a prescindere dal committente), per le quali non si realizza il presupposto territoriale in Italia. 2 Per comprenderne l ambito operativo si elencano alcune prestazioni generiche tassabili in relazione al criterio del committente quando sono rese a soggetti passivi: trasporto di beni nazionali, intracomunitari e internazionali; prestazioni accessorie al trasporto (carico, scarico, trasbordo merci); prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita; prestazioni di intermediazione ovunque eseguite; le locazioni a lungo termine (oltre i 30 giorni) di mezzi di trasporto le prestazioni pubblicitarie, consulenza e assistenza tecnica o legale, elaborazione e fornitura di dati indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate; altri servizi generici. 3 Tra questi si rammentano la Circolare n. 5/E. del che, ha fornito chiarimenti sulla gestione del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime; la Circolare n. 12/E del ; la Circolare n. 14/E del , in cui sono stati forniti importanti chiarimenti in merito alla corretta compilazione dei modelli Intrastat; le Circolari n. 36/E e n. 43/E, che hanno chiarito fattispecie operative evidenziate dai contribuenti 3
4 Nel quadro VE è stato modificato il contenuto del rigo VE30, eliminando la casella (contrassegnata con il numero 5 nel modello Iva relativo all anno 2009) dedicata alla collocazione dei servizi intracomunitari non imponibili, di cui all art. 40, cc. 4-bis, 5, 6, 7 e 9, del D.L. 331/93 (tipicamente, lavorazioni intracomunitarie, trasporti intracomunitari e relativi servizi di intermediazione, nonché le altre intermediazioni). Tali servizi sono stati fatti confluire nell ambito del DPR 633/72, segnatamente negli artt. 7-ter e seguenti, e, se poste in essere dal prestatore nazionale nei confronti di soggetti passivi d imposta stabiliti in altri Stati Ue, dal 2010 sono esclusi da Iva per carenza del presupposto territoriale, con conseguente irrilevanza ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale. Quadro VR Novità di grande rilievo della dichiarazione IVA 2011 è che, contestualmente alla dichiarazione, può essere avanzata la richiesta di rimborso Iva, attraverso la compilazione del nuovo quadro VR all interno della dichiarazione stessa. Viene eliminato il vecchio modello VR cartaceo, che fino al 2010 doveva essere presentato all Agente della riscossione. Il quadro prevede i seguenti righi: VR6, riservato ai contribuenti per i quali è ammessa l erogazione del credito entro 3 mesi dalla richiesta. In tale casella è necessario indicare: o il codice 1 per i soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto (lettera a, sesto comma, dell articolo 17 del D.P.R. 633/72); o il codice 2 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN , ossia i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; o il codice 3 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN , cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi; o il codice 4 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN , (produzione di alluminio e semilavorati); VR7, per i subappaltatori che nell anno precedente abbiano registrato un volume d affari costituito per almeno l 80 % da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, nei confronti dei quali il limite annuo per la compensazione è elevato ad 1 milione di. VR8, contenente una casella per segnalare la condizione di operatività; VR9, dove indicare la presenza della condizione di virtuosità e quindi la possibilità di non prestare garanzia. 4
5 L Agenzia delle Entrate ha chiarito che la correzione di errori nella richiesta di rimborso Iva dovrà avvenire con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Compensazione orizzontale In presenza di volontà del contribuente di procedere alla compensazione orizzontale del credito Iva, ovvero portandolo a compensazione di altre imposte dovute, l articolo 10 del Dl 78/2009 prevede i seguenti obblighi: i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 10 mila euro hanno l obbligo di presentare la dichiarazione prima del loro utilizzo e la compensazione potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito stesso; i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 15 mila euro hanno l obbligo di chiedere l apposizione del visto di conformità di cui all articolo 35, comma 1, lettera a), del D.lgs. 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione dell organo di controllo contabile. Il contribuente che realizza in un trimestre dell anno 2010 un eccedenza di imposta detraibile, se rispetta le condizioni previste dall articolo 38-bis del DPR 633/1972, può utilizzare tale credito in compensazione orizzontale. Anche in questo caso, se l ammontare oggetto di compensazione supera i euro, sarà necessario procedere preventivamente all invio dell istanza (Modello TR) da cui emerge il credito. Si evidenzia come la natura stessa del modello TR 4 non consente l applicazione ad esso dell ulteriore obbligo di asseverazione per i credito superiori ai euro. Compensazione del credito Iva annuale 2009 nel corso del 2011 L articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 dispone che la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Ne consegue che il credito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all anno d imposta 2009 per la parte chiesta in compensazione e non utilizzata nel corso dell anno solare 2010 può continuare ad essere utilizzato anche nel corso dell anno solare , fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all anno d imposta Trattasi di istanza e non di dichiarazione. 5 In questo caso la compensazione non dovrà sottostare ai vincoli introdotti dal D.L. n. 78/
6 Soggetti non residenti Un soggetto non residente sino al 31/12/2009 poteva presentare la dichiarazione Iva secondo le seguenti modalità: mediante rappresentante fiscale; mediante identificazione diretta; mediante stabile organizzazione. Dal 1/1/2010 il soggetto non residente non può più operare in Italia contemporaneamente con la partita Iva della stabile organizzazione e con una seconda partita IVA attribuita al rappresentante fiscale o a seguito di registrazione diretta. Con l introduzione del d.lgs. n. 18/2010, infatti, è stato modificato l art. 17 del D.P.R. 633/723 e gli obblighi Iva relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono effettuati esclusivamente dai cessionari o committenti. Il quadro VA della dichiarazione Iva 2011 non contiene più, in corrispondenza del rigo VA1, la casella 6, fino all anno scorso utilizzata dai soggetti non residenti che operavano in Italia con una doppia posizione Iva (stabile organizzazione e identificazione diretta o rappresentante fiscale). 6
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