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1 1 di 5 16/01/ :53 Fattura elettronica e semplificata: le precisazioni dell'agenzia Pratica Fiscale e Professionale, 21 / 2013, p. 31 Chiarimenti della circolare 12/E Fattura elettronica e semplificata: le precisazioni dell'agenzia Ribacchi Emiliano L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della recente e corposa circolare n. 12/E/2013, si è occupata anche delle modifiche alla disciplina sulla fatturazione introdotta dalla Legge di stabilità 2013 per effetto del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva n. 45/2010/UE. Tra i chiarimenti recati si menzionano, tra gli altri, quelli afferenti il perfezionamento della trasmissione della fattura elettronica e vengono forniti i primi chiarimenti operativi circa la nuova fattura semplificata. - Riferimenti - Agenzia delle Entrate, circolare 3 maggio 2013, n. 12/E - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 325 a Direttiva 10 luglio 2010, n. 2010/45/UE - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 21 e 21-bis Riferimenti Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Circolare 3 maggio 2013 n. 12/E Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 Art. 21 Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 Art. 21-bis Sommario: La fattura elettronica - Il nuovo contenuto della fattura - Termini e modalità di emissione della fattura - Regime sanzionatorio - La nuova fattura semplificata La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 12/E del 3 maggio 2013 (la "Circolare") ha fornito alcuni attesi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nella Legge 24 dicembre 2012, n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) nonché nel D.L. n. 179/2012. In particolare, il quarto capitolo della circolare è focalizzato sulle novità normative in materia di IVA e, ai fini che interessano per il presente intervento, sono state trattate le modifiche in materia di fatturazione derivanti dal recepimento della direttiva n. 45/2010/UE. Nel prosieguo verranno analizzati i principali aspetti affrontati nella circolare rinviando, se del caso, a successivi approfondimenti analitici per le rispettive fattispecie di recente introdotte nel nostro ordinamento. Giova sottolineare come, a partire dal 1 gennaio 2013, l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 sia stato modificato ed integrato per recepire la suindicata direttiva comunitaria che è intervenuta direttamente nel corpo della (precedente) Direttiva n. 2006/112/CE. La finalità delle nuove disposizioni è quella di semplificare le norme in materia di fatturazione, introducendo anche una parità di trattamento tra le fatture cartacee e quelle elettroniche, posto che a queste ultime, in presenza dei relativi requisiti di legge, possono essere applicate le procedure già previste per i documenti cartacei. La fattura elettronica Con riferimento alla fattura elettronica, si segnala in primis che la relativa adozione è subordinata all'accettazione da parte del destinatario e tale forma di documento deve essere intesa quale fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.

2 2 di 5 16/01/ :53 In tal senso, l'art. 21, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 prevede, infatti, che: "per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronico è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.". Nel rispetto del regime vigente, la circolare rileva che la fattura elettronica deve garantire i requisiti di autenticità dell'origine, di integrità del contenuto e di leggibilità; tali requisiti potranno essere soddisfatti attraverso modalità alternative in base alla scelta del contribuente, in linea con prescritto in materia dalla Direttiva n. 2006/112/CE. Requisiti della fattura elettronica Gli Stati membri possono accettare come fattura ogni documento o messaggio cartaceo od elettronico che soddisfi modalità che debbono garantire l'integrità e la leggibilità del documento, nonché l'autenticità della sua origine dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati od altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Ai fini dell'emissione del documento, la fattura elettronica si considera emessa quando è resa disponibile per il cessionario o committente. La circolare evidenzia che ulteriori indicazioni in materia verranno fornite anche tenendo conto dei lavori del "Forum italiano sulla fatturazione elettronica". Consegna della fattura elettronica Possono trovare applicazione i chiarimenti contenuti nella circolare dell'agenzia delle Entrate n. 45/E/ 2005, laddove è stato precisato che la fattura elettronica si considera messa a disposizione quando al destinatario venga inviato un messaggio ( ) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico. Il nuovo contenuto della fattura Il contenuto della fattura, elettronica o cartacea, è stato modificato in relazione alle (nuove) indicazioni obbligatorie del documento fiscale. Con riferimento all'eliminazione dell'obbligo di numerare la fattura in modo progressivo per anno solare, superato dall'attuale formulazione che richiede esclusivamente una numerazione progressiva idonea ad identificare la fattura in modo univoco, l'agenzia delle Entrate, come ricorda la Circolare, si è già espressa (Esempio n. 1) attraverso i chiarimenti forniti nella risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 (cfr. questa Rivista n. 5/2013, pag. 20). Numerazione delle fatture Potranno essere previste le due seguenti modalità di fatturazione: - numerazione progressiva senza azzeramento del conteggio all'inizio di ciascuna annualità (i.e. numerazione progressiva potenzialmente senza limiti) ; - numerazione progressiva per anno solare (e.g. 1/2013). ESEMPIO n. 1 Modalità di fatturazione previa indicazione della data nella fattura Ipotesi 1. Annualità 2013 Fatt. n. 1 Fatt. n Fatt. n. 20 Annualità 2014

3 ottrina 3 di 5 16/01/ :53 Fatt. n. 21 *** Ipotesi 2. Fatt. n. 1/2013 Fatt. n. 2/2013 *** Ipotesi 3. Fatt. n. 2013/1 Fatt. n. 2013/2 Ulteriori novità analizzate dalla circolare sono riferite ai dati identificativi del cessionario/committente (Tavola n. 1) e alla valuta in cui devono essere indicati gli importi. Per effetto della nuova formulazione della norma, è stato introdotto l'obbligo generalizzato in capo al cessionario o committente di comunicare al cedente o prestatore la partita IVA od il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, se soggetto passivo, ovvero il codice fiscale in caso contrario. La circolare chiarisce che, ove l'acquisto riguardi beni o servizi ad uso promiscuo, il destinatario che agisce anche in veste di soggetto passivo debba essere comunque identificato mediante l'indicazione del numero di partita Iva senza dover indicare il codice fiscale del medesimo. Valuta di riferimento Nella precedente formulazione dell'art. 21 del decreto IVA, nelle fatture in lingua straniera, tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria, gli importi potevano essere espressi in qualsiasi valuta, purché l'imposta fosse indicata in euro. A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, tale possibilità non è più prevista e, pertanto, anche per le predette fatture vale la regola generale secondo cui deve esserci l'indicazione dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro. Termini e modalità di emissione della fattura In merito ai termini ed alle modalità di emissione della fattura, rimane fermo che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Il legislatore, come chiarito da ultimo dalla circolare, ha però ampliato le fattispecie oggetto di eventuale deroga tra cui, in particolare, si segnalano le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell'ue non soggette ad IVA ai sensi dell'articolo 7-ter per carenza del requisito territoriale, la cui fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Circa l'ampliamento delle operazioni soggette a fatturazione, si rileva che l'art. 21, comma 6-bis, amplia notevolmente le operazioni che, quando effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono soggette ad obbligo di fatturazione. Trattasi, in particolare, delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972. Regime sanzionatorio La circolare evidenzia che con riguardo ai correlati aspetti sanzionatori afferenti la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), per effetto delle nuove previsioni, alle operazioni non imponibili od esenti sono state aggiunte le operazioni non soggette ad IVA tra quelle per cui è prevista la

4 4 di 5 16/01/ :53 sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione pari a Euro 258 (ove applicata nella misura minima). La nuova fattura semplificata Una ulteriore e, si deve ritenere, interessante novità affrontata nella circolare riguarda l'introduzione nel decreto IVA della disciplina riferita alla fattura semplificata, inserita nel nuovo art. 21-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a euro 100, nonché, prescindendo dall'ammontare, la fattura rettificativa (c.d. nota di variazione dell'imponibile o dell'imposta ai sensi dell'art. 26), potrà essere emessa in modalità semplificata, recando almeno talune indicazioni (Tavola n. 2). Peraltro, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cento euro potrà essere elevato fino a 400 euro e potrà essere consentita l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti, per i quali le prassi commerciali / amministrative, nonché le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l'emissione delle stesse. Da quanto precede, ne deriva che, in presenza della presente tipologia di fattura, una rilevante semplificazione riguarda la possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi completi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il relativo codice fiscale o partita IVA; in presenza di un cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro UE, sarà possibile esporre il numero di identificazione IVA attribuito dallo stato membro ove esso è stabilito. Per quanto concerne la base imponibile dell'operazione e la relativa imposta, ci si potrà limitare all'indicazione (ad esempio) del corrispettivo comprensivo dell'iva e dell'aliquota IVA applicata. Si segnala, infine, come, per espressa previsione normativa, la nuova disposizione non consente tale modalità di fatturazione per le seguenti tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993; operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell'inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l'annotazione inversione contabile. Tavola n. 1 - Dati identificativi del cessionario/committente Precedente formulazione: indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti. Se non si tratta di imprese, società o enti, devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Modifica normativa: oltre alla ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, in fattura dovrà essere sempre indicato: - il numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente quando si tratti di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato; - il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'ue; - il codice fiscale nel caso in cui il cessionario o committente, residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Tavola n. 2 - Fattura semplificata: indicazioni minime data di emissione; numero progressivo che identifichi in modo univoco la fattura;

5 5 di 5 16/01/ :53 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato soltanto il codice fiscale od il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'ue, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; per le fatture cc.dd. rettificative, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni oggetto di modifica. Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati UTET Giuridica è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

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