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1 7ATTENZIONE AL FISCO 7 Attenzione al fisco Consegna a domicilio Consegna in Rete L IVA nelle vendite all estero

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3 ATTENZIONE AL FISCO 7 7. Attenzione al fisco Dal punto di vista fiscale, il commercio elettronico coinvolge in generale tutte le principali forme di prelievo: diritti e dazi doganali, IVA e imposta sul reddito. In questo capitolo cercheremo di chiarire quali sono le principali normative fiscali da conoscere quando si avvia un attività di commercio elettronico, per aiutarvi a orientarvi nel labirinto della legislazione italiana ed europea, avvalendoci anche della giurisprudenza, che fornisce delle indicazioni su cui basarsi laddove c è un vuoto normativo. Prima di tutto, ricordiamo che l IVA è un imposta sui consumi: per questo motivo anche la tassazione deve avvenire, in via generale, nel luogo del consumo. Prima dell applicazione delle imposte è necessario quindi riuscire a individuare chiaramente la localizzazione del venditore e dell acquirente e il momento in cui l operazione viene effettuata e fruita, per poter determinare quale trattamento riservare alla transazione. In secondo luogo, dal punto di vista tributario è molto importante stabilire come avviene la transazione, a seconda del tipo di bene: quando si tratta di un oggetto materiale, questo deve essere necessariamente recapitato all utente fuori dalla Rete (commercio elettronico indiretto); quando si tratta di beni intangibili, la consegna può avvenire direttamente tramite la Rete (commercio elettronico diretto). Vediamo come si differenzia il trattamento fiscale nei due casi. 117

4 7 ATTENZIONE AL FISCO In sintesi: i principi generali Non spaventatevi di fronte ai termini altisonanti, i principi da cui partire prima di affrontare la normativa relativa agli adempimenti fiscali sono due: 1. L IVA si applica nel luogo in cui il bene si consuma; 2. Si possono vendere on line: beni materiali (commercio elettronico diretto), che devono essere recapitati all indirizzo indicato dal destinatario; oppure beni immateriali o servizi (commercio elettronico indiretto), in formato digitale, che l acquirente può scaricare direttamente sul proprio computer dopo aver pagato. Per i beni materiali non c è una normativa speciale in deroga a quella in vigore per le vendite a distanza, mentre per il secondo tipo di beni, assimilabili a dei servizi, esiste una specifica direttiva europea del 2002, che sarà in vigore almeno fino alla fine del Consegna a domicilio 118 Si parla di commercio elettronico indiretto quando le prime fasi della transazione, dall inserimento del prodotto nel carrello alla stipulazione del contratto, avvengono in Rete, ma il bene presenta delle caratteristiche tali per cui è necessario che sia consegnato fisicamente all acquirente presso il domicilio da questi indicato. Rientra in tale fattispecie la maggior parte delle attività di commercio elettronico, dalla vendita di prodotti alimentari, a quella di ogni altro tipo di oggetto, senza fare distinzione in base alle modalità di consegna del bene (che può essere la spedizione tramite un apposito corriere o il ritiro presso un pick point ) o in base alla modalità di pagamento (che può avvenire on line, attraverso carta di credito, bonifico o alla consegna del bene).

5 ATTENZIONE AL FISCO 7 A queste forme più tradizionali di commercio elettronico si applica il regime di tassazione tradizionale per le vendite a distanza. In particolare, possiamo distinguere diversi casi in base al Paese in cui si trova il soggetto che effettua l ordine: operazioni interne: se i vostri compratori si trovano in Italia, la transazione rientra nel campo di applicabilità della disciplina generale dell IVA, contenuta nel Dpr n. 633/1972; operazioni comunitarie con soggetti non passivi di IVA: se vendete i vostri prodotti a un privato cittadino (non passivo di IVA) che vive in un altro Paese all interno dell Unione Europea si applicano alcune disposizioni specifiche contenute d.l. 331/1993 (art. 40 e 41). L IVA si applica in Italia se nell anno in corso e nell anno precedente il totale delle esportazioni della vostra impresa verso il Paese in oggetto non ha superato la soglia di ,36 euro (il valore può essere aggiornato da future normative o dai singoli Paesi, che possono fissare delle soglie diverse, quindi verificatelo con il vostro commercialista), mentre si applica nel Paese di destinazione se il valore è superiore; in questo caso, dovrete nominare un rappresentante fiscale nel Paese di destinazione e incaricarlo di seguire la questione; se avete già un rappresentante fiscale, potete optare direttamente per il pagamento dell IVA nel Paese europeo in cui esportate, ma dovete comunicarlo allo Stato italiano in sede di dichiarazione; operazioni comunitarie con soggetti passivi di IVA: si applica l IVA nel Paese di destinazione del bene (d.l. 331/1993); operazioni internazionali: se i vostri clienti si trovano in un Paese fuori all Unione Europea, si applicano le normative generali sulle esportazioni (DPR 633/1972), vale a dire che potete vendere i vostri prodotti sia ai privati sia ad altri soggetti passivi IVA emettendo una fattura senza applicazione dell imposta. 119

6 7 ATTENZIONE AL FISCO 7.2 Consegna in Rete Il commercio elettronico diretto riguarda i beni che per loro natura sono immateriali o che possono essere digitalizzati e sono assimilabili quindi ai servizi; in questi casi tutta la transazione commerciale, il pagamento e la consegna avvengono in forma elettronica e i prodotti virtuali vengono messi a disposizione degli acquirenti direttamente in Rete; ad esempio, presentano queste caratteristiche i prodotti software, le immagini, le basi di dati, la musica e tutti i file che si possono scaricare, a pagamento, sul proprio computer. Rientrano nel commercio elettronico diretto anche tutti i servizi che vengono forniti direttamente via Internet, come i servizi di biglietteria (ma non la semplice prenotazione), di intrattenimento (giochi online, scommesse), di banking, di assicurazioni e brokeraggio, nonché i servizi informativi, i servizi legali ed altro. Le più recenti normative relative al trattamento fiscale di queste operazioni sono contenute nella direttiva 2002/38/CE, recepita in Italia dalla legge 14/2003. In particolare, la direttiva è stata emanata per risolvere i problemi che riguardavano le operazioni di acquisto di servizi da soggetti con sede fiscale al di fuori dell UE, in modo da non concedere alcun tipo di discriminazione che potesse incentivare le imprese a spostarsi fuori dal territorio europeo. La direttiva introduce per gli operatori extra-ue che vogliono vendere un servizio a un cliente localizzato in un Paese dell UE (ovvero gli operatori che non hanno una stabile organizzazione all interno di uno Stato membro e che non sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale), l obbligo di identificarsi fiscalmente in un Paese 120

7 ATTENZIONE AL FISCO 7 comunitario, dove dovranno essere assolti gli adempimenti previsti dalla disciplina IVA (dichiarazione e liquidazione dell imposta), usufruendo di specifiche semplificazioni e con riferimento a tutte le operazioni di commercio elettronico effettuate nell intero ambito comunitario. La scelta del Paese di destinazione è libera, ma non influenza l aliquota applicabile, che è quella prevista dalla normativa in cui è localizzato il committente. A questo punto, è chiaro che non conviene delocalizzare un attività di commercio elettronico diretto, poiché uscendo dal mercato europeo non si usufruisce di nessuna agevolazione nelle vendite ai clienti in Europa, le aliquote IVA sono le stesse che si pagherebbero restando in Europa e non si può usufruire delle agevolazioni alle esportazioni applicate dall UE: infatti, se siete voi a vendere un servizio a un Paese extra-ue, non dovete pagare l IVA (operazione non imponibile). In questo caso le normative che dovrete seguire sono quelle dello Stato di destinazione. Le operazioni di commercio elettronico diretto La direttiva 2002/38/CE elenca a titolo illustrativo i seguenti servizi forniti tramite mezzo elettronico: fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; fornitura di software e relativo aggiornamento; fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. 121

8 7 ATTENZIONE AL FISCO 7.3 L IVA nelle vendite all estero In questo paragrafo vi presentiamo una pratica sintesi della disciplina dell IVA da applicare nel caso delle esportazioni. I regimi si differenziano a seconda della localizzazione del cliente all interno dell Unione Europea o in un altro Paese. CASO 1: Commercio elettronico indiretto Assimilabile alle vendite per corrispondenza Normative di riferimento: D.P.R. 633/1972 D.L. 331/1993 (convertito dalla legge 427/1993) D.Lgs. 185/1999 I regimi IVA nel commercio elettronico indiretto Acquirente B2B Soggetto economico europeo B2B Soggetto economico extra UE Cessione intracomunitaria Esportazione Regime IVA applicabile L operazione non è rilevante ai fini IVA nel territorio italiano, pur cui va emessa una fattura non imponibile ai fini IVA e registrata nei modi e nei termini previsti dalla legge. Si emette fattura senza IVA, unitamente alla bolletta di esportazione (bisogna presentare dichiarazione di esportazione alla dogana di partenza e ottenere il visto da quella di arrivo). B2C Privato cittadino europeo B2C Privato cittadino extra UE Vendita a distanza Esportazione Si fattura con IVA italiana alla condizione che, nell anno solare precedente o in quello in corso, il volume delle vendite nel singolo Stato membro sia inferiore a Euro ,36 o al minore importo se previsto nell altro stato UE. Vi è comunque la possibilità di optare per l applicazione dell IVA dell altro Stato, opzione da esercitarsi in dichiarazione IVA o inizio attività. Se le vendite hanno superato Euro ,36 o si è optato per farlo da subito, si dovrà nominare un rappresentante fiscale e ad esso vendere senza IVA secondo le norme comunitarie; il rappresentante fiscale fatturerà a sua volta secondo le rispettive norme interne che regolano i singoli stati membri. Si emette fattura senza IVA, unitamente alla bolletta di esportazione (bisogna presentare dichiarazione di esportazione alla dogana di partenza e ottenere il visto da quella di arrivo). 122

9 ATTENZIONE AL FISCO 7 CASO 2: Commercio elettronico diretto beni immateriali che vengono acquistati e consegnati direttamente on line con le procedure, ad esempio, di downloading; servizi in senso stretto (ad esempio, la realizzazione di un sito web, la consulenza informatica). Normative di riferimento: D.P.R. 633/1972 D.L. 331/1993 (convertito dalla legge 427/1993) D.Lgs. 273/2003 (che ha attuato la direttiva 2002/38/CE) I regimi IVA nel commercio elettronico diretto Acquirente (committente) B2B Soggetto economico europeo Paese del committente Regime IVA applicabile Si segue il regime di tassazione dello Stato del committente (colui che acquista il servizio) e l applicazione dell IVA avviene mediante autofattura (art. 17, c. 3, Dpr. 633/ reverse charge). B2C Privato cittadino europeo B2C Privato cittadino extra UE Imponibile Italia Fuori campo IVA L operazione è imponibile IVA in Italia, con obbligo di emissione della fattura. L operazione è fuori dal campo di applicazione del tributo; ai sensi dell art. 7, c 4, del DPR 633/72; non vi è l obbligo di emissione della fattura. 123

10 7 ATTENZIONE AL FISCO Le mie note: 124

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