Informativa per la clientela
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- Samuele Boni
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1 Informativa per la clientela Informativa n. 8 del 26 gennaio 2011 Novità in materia di rimborsi, dichiarazioni e comunicazioni dati IVA INDICE 1 Premessa Nuove modalità di presentazione delle richieste di rimborso IVA Regime in vigore nel Regime in vigore dal Modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA Utilizzo del modello IVA Base Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione in forma autonoma Soggetti che hanno la facoltà di presentare la dichiarazione in forma autonoma Termini di presentazione delle dichiarazioni IVA Estensione dei casi di esonero dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA Casistica
2 1 PREMESSA Dal 2011 cambiano in modo significativo le modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA. Le principali novità sono rappresentate: dall accorpamento del modello VR alla dichiarazione annuale, con la conseguente necessità di presentare la dichiarazione stessa ai fini del rimborso dell imposta; dalla possibilità generalizzata di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il , evitando in questo modo l obbligo di presentare anche la comunicazione dati IVA. 2 NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO IVA Dal 2011 cambiano in modo significativo le modalità per richiedere a rimborso l IVA derivante dalla dichiarazione annuale. 2.1 REGIME IN VIGORE NEL 2010 Sino al 2010, la procedura di rimborso prevedeva la presentazione all agente della riscossione del modello VR, contenente i soli dati relativi all imposta da richiedere a rimborso all Erario, a decorrere dal 1 febbraio dell anno successivo a quello in cui il credito si era formato. Il contribuente poteva, poi, presentare la dichiarazione nei termini ordinari (30 settembre dell anno successivo), dando conto nei quadri della dichiarazione stessa dei criteri di determinazione dell imposta a credito indicata nel modello VR. 2.2 REGIME IN VIGORE DAL 2011 Nell ambito dei nuovi modelli di dichiarazione IVA 2011, il modello VR viene accorpato alla dichiarazione annuale, diventandone un semplice quadro. Conseguentemente, come evidenziato dalle stesse istruzioni ai modelli di dichiarazione, i contribuenti che intendono richiedere a rimborso l IVA annuale: non possono più presentare il modello VR all agente della riscossione; devono, invece, presentare la dichiarazione IVA completa di tutte le sue parti, compreso il quadro VR. La dichiarazione completa del quadro VR vale come domanda di rimborso e, come nel previgente regime, il termine iniziale per la presentazione è fissato all Presupposti per il rimborso dell imposta Non cambiano, invece, i presupposti per il rimborso dell IVA, rappresentati: dalla cessazione dell attività; dall effettuazione di acquisti con aliquota media superiore a quella delle operazioni attive, maggiorata del 10% (situazione frequente, ad esempio, per le imprese edili); dall effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate (situazione tipica delle imprese che operano con l estero); dall acquisto di beni ammortizzabili e dal sostenimento di spese per studi e ricerche; dall effettuazione in modo prevalente di operazioni non soggette all imposta (situazione, anch essa, tipica delle imprese che operano con l estero); dalla nomina in Italia di un rappresentante fiscale o dall identificazione diretta in Italia; dalla cessione, da parte dei produttori agricoli, di determinati prodotti; dalla sussistenza di una posizione creditoria per gli ultimi tre anni (nel qual caso, il rimborso compete per il minore dei crediti del triennio). 2
3 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA I nuovi modelli IVA 2011 prevedono, inoltre, un ampliamento dei casi nei quali è possibile utilizzare il modello semplificato IVA Base 2011, in luogo del modello ordinario IVA In particolare, il modello semplificato può essere utilizzato anche se la presentazione della dichiarazione IVA avviene in forma autonoma, in luogo della sua inclusione nel modello UNICO. 3.1 UTILIZZO DEL MODELLO IVA BASE 2011 Il modello IVA Base può essere utilizzato dai soggetti che nel corso dell anno: non hanno applicato alcuno dei regimi speciali; hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse; non hanno effettuato operazioni con l estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all esportazione ed importazioni, ecc.); non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell imposta avvalendosi del plafond; non hanno partecipato ad operazioni straordinarie. Il modello semplificato non può, invece, essere utilizzato: dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell IVA di gruppo; dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 versamenti con elementi identificativi ; dai soggetti non residenti con stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificati direttamente; dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto di soggetti sottoposti a procedure concorsuali; dalle SGR che gestiscono fondi immobiliari chiusi. 3.2 SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IN FORMA AUTONOMA Di regola, i soggetti solari devono presentare la dichiarazione IVA nell ambito del modello UNICO. Le seguenti categorie di soggetti devono invece presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma: società ed enti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, nonché società con periodo d imposta chiuso in data anteriore al ; società che si sono avvalse della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo; soggetti risultanti da operazioni straordinarie, se tenuti a comprendere nella propria dichiarazione il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati o trasformati, che abbiano partecipato alla liquidazione IVA di gruppo; soggetti risultanti da operazioni straordinarie, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.); curatori fallimentari e commissari liquidatori; rappresentanti fiscali; soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia; particolari soggetti, tra cui i venditori porta a porta, nel caso in cui non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell IRAP. 3.3 SOGGETTI CHE HANNO LA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IN FORMA AUTONOMA Dal 2010, i soggetti che intendono compensare o chiedere a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1 3
4 febbraio, in luogo della presentazione dei moduli della dichiarazione IVA nell ambito del modello UNICO, anche se non rientranti nelle casistiche sopra esaminate. Dal 2011, questa facoltà è stata estesa a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla sussistenza di una posizione IVA a credito. La presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma dall : consente di evitare la presentazione della comunicazione dati IVA, se avviene entro il ; per i contribuenti che non intendono richiedere a rimborso l imposta a credito, consente la compensazione dei crediti di importo superiore a ,00 euro, che può essere effettuata solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per i contribuenti a debito, comporta però l obbligo di versare l imposta: in unica soluzione, entro il ; ovvero mediante rateizzazione mensile, a partire dal , maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% mensile a titolo di interessi. 4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA La dichiarazione IVA relativa all anno 2010 deve quindi essere presentata: tra l e il , per le dichiarazioni presentate in forma autonoma (per obbligo o per scelta); entro il , per le dichiarazioni presentate in forma unificata. 5 ESTENSIONE DEI CASI DI ESONERO DALL OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA Non vi è l obbligo di presentare la comunicazione dati IVA (in scadenza al ) se entro il medesimo termine viene presentata la dichiarazione IVA. Questa possibilità, che nel 2010 riguardava solo i contribuenti la cui dichiarazione IVA evidenziava una posizione a credito, è stata estesa dal 2011 a tutti i contribuenti, anche con dichiarazioni IVA che chiudono con un saldo a debito. 6 CASISTICA Sulla base di quanto sopra illustrato, è possibile delineare la seguente casistica: contribuenti con saldo IVA a credito che intendono richiedere l IVA a rimborso presentazione della dichiarazione in forma autonoma a partire dall , utilizzando il modello IVA 2011 o il modello IVA Base 2011 (quest ultimo sempre che non ricorrano situazioni ostative, quali ad esempio l effettuazione di operazioni con l estero, o di operazioni che ricadono nei regimi speciali); è possibile non presentare la comunicazione dati IVA, se la dichiarazione IVA viene presentata entro il ; contribuenti con saldo IVA a credito che intendono compensare nel modello F24 il credito IVA, se di importo superiore a ,00 euro facoltà di presentazione della dichiarazione in forma autonoma a partire dall , utilizzando il modello IVA 2011 o il modello IVA Base 2011 (quest ultimo ricorrendone le condizioni), al fine di compensare il credito a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; è possibile non presentare la comunicazione dati IVA, se la dichiarazione IVA viene presentata entro il ; contribuenti con saldo IVA a credito di importo non superiore a ,00 euro da utilizzare in compensazione nel modello F24, o con un credito di qualunque importo da riportare nelle liquidazioni periodiche IVA la regola ordinaria è quella di presentare la dichiarazione entro il , con facoltà però di presentazione della dichiarazione in forma autonoma 4
5 entro il , utilizzando il modello IVA 2011 o il modello IVA Base 2011 (quest ultimo ricorrendone le condizioni), evitando così di presentare la comunicazione dati IVA; contribuenti con saldo IVA a debito analogamente al caso precedente, la regola ordinaria è quella di presentare la dichiarazione entro il , con facoltà però di presentazione della dichiarazione in forma autonoma entro il , utilizzando il modello IVA 2011 o il modello IVA Base 2011 (quest ultimo ricorrendone le condizioni), evitando così di presentare la comunicazione dati IVA. 5
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